SENTENZA TRIBUNALE DI BERGAMO N. 1043 2025 – N. R.G. 00006923 2024 DEPOSITO MINUTA 04 07 2025 PUBBLICAZIONE 04 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di BERGAMO
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico D.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 6923/2024 promossa da:
con sede legale a Nembro – BG (C.F./P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore , con il patrocinio dell’avv. COGNOME, con elezione di domicilio in INDIRIZZO (BG), nello studio dell’avv. COGNOME; P.
ATTORE OPPONENTE –
contro
, nata il 13/04/1965 ad ALBINO – BG (C.F. e , nato il 08/05/2003 ad ALZANO LOMBARDO -BG (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME, con elezione di domicilio in INDIRIZZO COMO INDIRIZZO 23870 COGNOME, nello studio dell’avv. COGNOME NOME; C.F. C.F.
CONVENUTO OPPOSTO –
CONCLUSIONI
Per parte attrice-opponente: ‘In via principale: – previa la revoca del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva reso in data 19 novembre 2024 nell’ambito del procedimento esecutivo n. 2318/2024 rg, accertarsi e dichiararsi la legittimità della procedura
esecutiva promossa dalla ricorrente ed in ogni caso il diritto della stessa ad ottenere, in virtù del decreto di trasferimento in atti del 28 ottobre 2009, la consegna dell’immobile sito in Albino (Bg), INDIRIZZO libero da persone e cose; – dichiararsi altresì ed in ogni caso che sono venuti meno i presupposti per il mantenimento del provvedimento di assegnazione della casa coniugale reso dall’Intestato Tribunale in data 14 marzo 2006 e conseguentemente disporre anche per tale ragione la consegna del citato immobile libero da persone e cose, per i motivi esposti nel ricorso introduttivo del presente giudizio;… In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, sentenza e successive inerenti’.
Per parte convenuta-opposta: ‘in via principale, respingersi la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Accertarsi e dichiararsi l’illegittimità e l’improcedibilità del rilascio, per effetto del diritto di assegnazione della casa coniugale di cui al decreto di omologazione delle condizioni di separazione del 23 marzo 2006, trascritto presso la C.RR.II. di Bergamo con i nn.17373 reg. gen. e 9827 reg. part., opponibile al terzo acquirente dell’immobile; così come già statuito dalla sentenza n.2857/08 R.S. Tribunale di Bergamo, passata in giudicato, e dal decreto di trasferimento (atto di provenienza) n.174/2006 R.Es. n.1579 4/09 rep. Tribunale di Bergamo in data 28 ottobre 2009, nonché riconosciuto dall’atto di compravendita n.8720 rep. n.6918 racc. Notaio di Bergamo in data 18 ottobre 2013. Spese e compensi di ogni fase di lite rifusi, con distrazione a favore dell’Avv . NOME COGNOME.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data il 03/12/2024 ha convenuto in giudizio e con azione ex art. 615 c.p.c. per ottenere la declaratoria del suo diritto di ottenere la consegna e rilascio dell’immobile sito in Albino (BG) INDIRIZZO in virtù del decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Bergamo il 28/10/2009 (doc. n. 1 fascicolo attore), per essere venuti meno i presupposti per il mantenimento del provvedimento di assegnazione della casa coniugale reso dal Tribunale
di Bergamo in data 14/03/2006 e trascritto il 23/03/2006 (doc n. 2 fascicolo convenuti).
L’attore ha infatti allegato di essere il legittimo successore avente causa delle società
aggiudicatari e acquirenti dell’immobile pignorato nell’ambito della procedura esecutiva NRGE 174/2006, in cui è avvenuto il trasferimento coattivo dell’immobile. Lo stesso, con atto di precetto ex art. 605 c.p.c. notificato il 05/08/2024 (doc. n. 4 fascicolo attore) ha intimato a parti convenute il rilascio dell’immobile. e
hanno promosso opposizione all’esecuzione nel procedimento esecutivo di rilascio NRG 2318/2024 ed hanno ottenuto la sospensione della esecuzione con provvedimento del Giudice dell’Esecuzione del 19/11/2024 (doc. all. A fascicolo attore) con fissazione del termine del 31/12/2024 per l’introduzione del giudizio di merito. L’attore deduce il suo diritto ad ottenere il rilascio dell’immobile sul presupposto della antecedenza della iscrizione dell’ipoteca (avvenuta in data 09/11/2000) da parte del creditore procedente della procedura esecutiva NRGE 174/2006, in cui è avvenuto il trasferimento coattivo dell’immobile, rispetto alla data del provvedim ento di assegnazione della casa coniugale (in data 14/03/2006), con la conseguenza che l’assegnazione non sarebbe ad esso opponibile quale avente causa dal creditore ipotecario. Inoltre, esso deduce che siano comunque venuti meno i presupposti dell’assegna zione della casa coniugale, in considerazione della maggiore età del figlio e del tempo di oltre due anni decorso dal conseguimento del suo titolo di studio, che dovrebbe aver comportato la sua ricerca attiva di una occupazione per rendersi economicamente autosufficiente.
Parti convenute e si sono tempestivamente costituite in data 26/02/2025 (oltre 10 giorni prima dell’udienza del 13/03/2025 stabilita da Giudice ai sensi dell’art. 281 undecies c.p.c.), sostenendo l’opponibilità all’attore del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, perché risultante dal decreto di trasferimento e perché non sono ancora venuti meno i presupposti dell’assegnazione della casa coniugale, non essendo economicamente autosufficiente.
Con ordinanza del 13/03/2025, all’esito della prima udienza di trattazione, il Giudice, su conforme richiesta di entrambe le parti, ha ritenuto la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria. Perciò la causa è stata rinviata per discussione al 30/06/2025, udienza che si è tenuta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. All’esito con ordinanza del 30/06/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
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Passando a trattare il merito della causa va rilevato che
proprietaria dell’immobile per cui è causa in virtù del decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Bergamo il 28/10/2009 (doc. n. 1 fascicolo attore), che era stato oggetto di pignoramento da parte del creditore procedente nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare NRGE 174/2006.
Il creditore procedente aveva potuto procedere in via esecutiva, in quanto la sua ipoteca era stata iscritta prima (cioè in data 09/11/2000 -doc. n. 3 fascicolo convenuti) della emissione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale del 14/03/2006 (doc. n. 1 fascicolo convenuti).
Infatti, ‘in materia di assegnazione della casa familiare, l’art. 155 quater c.c. (applicabile “ratione temporis” ), laddove prevede che “il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’art. 2643” c.c., va interpretato nel senso che entrambi non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull’immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il quale perciò può far vendere coattivamente l’immobile come libero’ (Cass. Civ. Sez. 3 Sentenza n. 7776 del 20/04/2016).
Tuttavia, dal decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Bergamo il 28/10/2009 (doc. n. 1 fascicolo attore) risulta che l’unità immobiliare era occupata dalla debitrice esecutata come da provvedimento del Tribunale di Bergamo trascritto il 23/03/2006.
A riguardo va rilevato che ‘in caso di vendita forzata di un immobile che è oggetto di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, il creditore che ha iscritto ipoteca anteriormente alla trascrizione dell’assegnazione può, ex art. 2812, comma 1, c.c., far vendere coattivamente il bene come libero; tuttavia, qualora ciò non accada e l’immobile sia posto in vendita gravato dal diritto di abitazione, tale diritto è opponibile all’aggiudicatario, poiché l’oggetto dell’acquisto e la sua esatta consistenza, nei limiti di quanto determinato dal provvedimento che ha disposto la vendita, sono univocamente percepibili dal pubblico dei potenziali offerenti’ (Cass. Civ. Sez. Sez. 3 Ordinanza n. 10686 del 19/04/2024).
Quindi l’odierno proprietario non può avvantaggiarsi del diritto del creditore ipotecario di vendita coattiva dell’immobile come ‘libero’, perché tale circostanza non si è in concreto verificata nel caso di specie, come risulta dal decreto di trasferimento, che prevede esplicitamente il diritto di assegnazione della casa coniugale a
In conclusione, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale trascritto il 23/03/2016 è opponibile all’attore perché risultante dal suo titolo di acquisto della proprietà immobiliare.
2 -Peraltro parte attrice chiede anche di accertarsi che siano venuti meno i presupposti per il mantenimento del provvedimento di assegnazione della casa coniugale reso dal Tribunale di Bergamo il 14/03/2006.
A riguardo va osservato che l’opponibilità al terzo acquirente del provvedimento di assegnazione coniugale conserva il suo valore solo finché perdura l’efficacia della pronuncia giudiziale, costituente il titolo in forza del quale il coniuge acquisisce il diritto di occupare l’immobile, in quanto affidatario di figli minori o convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
‘È fin troppo evidente, infatti, che il perdurare sine die dell’occupazione dell’immobile -perfino quando ne siano venuti meno i presupposti, per essere i figli divenuti ormai autonomi economicamente – si risolverebbe in un ingiustificato, durevole, pregiudizio al diritto del proprietario terzo di godere e disporre del bene, ai sensi dell’art. 42 Cost., e art. 832 c.c. ‘
… Allora è consentito al terzo acquirente di ‘proporre, instaurando un ordinario giudizio di cognizione, una domanda di accertamento dell’insussistenza delle condizioni per il mantenimento del diritto personale di godimento a favore del coniuge assegnatario della casa coniugale, per essere venuta meno la presenza di figli minorenni o di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, con il medesimo conviventi. E ciò al fine di conseguire una declaratoria di inefficacia del titolo che legittima l’occupazione della casa coniugale da parte del coniuge assegnatario, a tutela della pienezza delle facoltà connesse al diritto dominicale acquisito, non più recessive rispetto alle esigenze di tutela dei figli della coppia separata o divorziata’ (così in motivazione Cass. Civ. Sez. 1, sentenza 22/07/2015 n. 15367). In tal caso la domanda del terzo non è riconducibile agli schemi processuali dettati per la revisione delle condizioni di separazione e divorzio o per le modifiche inerenti alla prole ed è ipotizzabile una contestazione anche della mancanza originaria dei presupposti per l’assegnazione della casa, come nelle ipotesi di assegnazione in pregiudizio al terzo (in tal senso Cass. Civ. Sez. 2 Sentenza n. 1744 del 24/01/2018).
‘Ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all’assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economic he dei genitori) aspirazioni’ (Cass. Civ. Sez. Sez. 1 Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020).
‘Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo
economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni’ (Cass. Civ. Sez. Sez. 1 Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020; nello stesso senso Cass. Civ. Sez.1 Sentenza n. 27904 del 13/10/2021).
E’ pur vero che ‘il principio di cui all’art. 2697 c.c. … opera … nel senso di far gravare sull’attore e non sul convenuto la prova dei fatti costituitivi del diritto e occorre considerare che il fatto estintivo della obbligazione legale che grava sui genitori non è la maggiore età, ma il conseguimento dell’indipendenza economica (o il mancato conseguimento per negligenza dell’interessato) che, come tutti i fatti estintivi del credito, deve essere provato dal debitore. 5.2.- Ciò non significa che non operi una semplificazione probatoria in favore del genitore, il quale si può avvalere di presunzioni, e segnatamente di quella legata al decorso del tempo, che opera a favore oppure contro il persistere del diritto al mantenimento, a seconda se il figlio sia prossimo oppure lontano dalla minore età. In tal senso il Collegio intende dare continuità al già richiamato arresto di Cass. n. 12952/2016 ove (in parte motiva) si afferma che l’onere della prova ben può essere assolto, in siffatti casi, mediante l’allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l’estinzione dell’obbligazione dedotta. Più specificamente, questa Corte ha affermato che in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente i presupposti su cui si fonda l’esclusione del relativo diritto sono integrati: dall’età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all’età progressivamente più elevata dell’avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; dall’effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/2021); ed ancora si è affermato che se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al
mantenimento; viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell’autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875/2023)’ (così in motivazione Cass Civ. Sez. 1 Ordinanza n. 12121 del 08/05/2025).
3 -Nel caso per cui è causa va innanzitutto rilevato che nella procedura esecutiva immobiliare NRGE 174/2006 nell’ambito della quale è stato emesso il decreto di trasferimento del 28/10/2009 (doc. n. 1 fascicolo attore), era la debitrice esecutata, come si evince dallo stesso decreto di trasferimento.
A riguardo la posizione della debitrice esecutata, proprietaria dell’immobile oggetto di esecuzione, avrebbe dovuto rilevare in quanto tale, e non come titolare del diritto personale di godimento sull’abitazione familiare, perché avrebbe dovuto prevalere l’iscrizione ipotecaria (anteriore al provvedimento di assegnazione della casa familiare), con conseguente acquisto da parte dell’aggiudicatario di ‘un bene libero da pesi senza che allo stesso possano neppure opporsi eventuali diritti acquistati da terzi sulla cosa, per non avere gli stessi effetto in pregiudizio del creditore pignorante ai sensi dell’art. 2919, secondo comma, c.c.’ (così Cass. Civ. Sez. 3 Sentenza n. 15885 del 11/07/2014, in motivazione, richiamata da Cass. Civ. Sez. 3 Sentenza n. 7776 del 20/04/2016).
Il provvedimento di assegnazione della casa familiare è stato trascritto il 23/03/2006 e quindi da quasi vent’anni, mentre il decreto di trasferimento è stato emesso il 28/10/2009 e quindi il vincolo di assegnazione grava sull’immobile già da quasi sedici anni.
Inoltre, risulta in atti che il figlio essendo nato il 08/05/2003 ed avendo quindi ventidue anni, è maggiorenne ormai da oltre quattro anni.
Esso ha completato il suo ciclo di studi ed ha conseguito il diploma professionale di tecnico grafico in data 28/06/2022, da ormai tre anni (doc n. 11 fascicolo convenuto).
Infine, parte attrice ha allegato e documentato mediante le rilevazioni ISTAT (doc. n. 11, 12 e 13 fascicolo attore) come il mercato del lavoro degli ultimi due anni sia in forte ripresa e
l’occupazione lavorativa in Italia abbia attualmente raggiunto i più elevati valori mai conseguiti in precedenza e ciò soprattutto nella fascia di età compresa fra i 15 ed i 24 anni.
A fronte di detta allegazione attorea, parte convenuta si è limitata ad affermare che
‘
al momento è alla ricerca di un lavoro coerente con le proprie aspirazioni ed il percorso scolastico recentemente terminato’
(comparsa di costituzione e risposta pag. 9).
Le circostanze di fatto sopra riportate e, segnatamente, il lunghissimo periodo trascorso dal provvedimento di assegnazione della casa coniugale insieme alla circostanza della maggiore età del figlio unitamente a quella del completamento del suo ciclo di studi da tre anni inducono a dare preponderanza al principio di autoresponsabilità del figlio maggiorenne, che rende non giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa in un contesto del mercato del lavoro di elevate possibilità occupazionali.
Infatti, nel bilanciamento degli interessi in gioco quello del figlio maggiorente non ancora economicamente autosufficiente a rimanere nella casa familiare deve ritenersi recessivo rispetto al contrapposto interesse del proprietario ad acquisire il pieno possesso del suo immobile libero dal vincolo su di esso gravante, ove si consideri che il proprietario dell’immobile da un lato ha già subito per quasi sedici anni il vincolo e dall’altro lato esso è soggetto del tutto estraneo dalle vicende coniugali e familiari di e del suo coniuge, con la conseguenza che su di lui non grava alcun obbligo di mantenimento della prole, obbligo che è invece afferente ai soli genitori.
Mantenere ulteriormente il vincolo sull’immobile costituirebbe sul piano giuridico una indebita protrazione dell’obbligo assistenziale familiare oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, in violazione del diritto del proprietario di godere e disporre pienamente del bene, ai sensi dell’ art. 832 c.c. ed in contrasto con la tutela apprestata dall’art. 42 Cost. alla proprietà privata.
Per tali motivazioni devono ritenersi venuti meno i presupposti per il mantenimento del provvedimento di assegnazione della casa coniugale reso dal Tribunale di Bergamo il
14/03/2006 e trascritto il 23/03/2006, con conseguente diritto del proprietario dell’immobile alla consegna dell’immobile libero da persone e cose.
4 -Le spese e competenze di causa di parte attrice seguono la soccombenza di parti convenute e , in solido fra loro, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., e sono liquidate in conformità alla nota spese e comunqu e nei limiti dell’attività effettivamente svolta (la fase istruttoria non si è svolta) e secondo i parametri di cui al D.M. del 13/08/2022 n. 147 (valore controversia indeterminato) e quindi: € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva ed € 2.905,00 per la fase decisoria, e così complessivi € 5.810,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre ad € 634,21 per rimborso anticipazioni.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
1 -in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara che sono venuti meno i presupposti per il mantenimento del provvedimento di assegnazione della casa coniugale in capo a quale genitore affidatario del figlio , provvedimento reso dal Tribunale di Bergamo in data 14/03/2006 (con trascrizione del 23/03/2006), in relazione all’immobile sito in Albino (BG) INDIRIZZO oggetto del decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Bergamo il 28/10/2009.
2 – Per l’effetto dichiara la legittimità della procedura esecutiva di rilascio ex art. 605 c.p.c. promossa dalla in virtù del decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Bergamo il 28/10/2009, con diritto di ad ottenere la consegna dell’immobile sito in Albino (BG) INDIRIZZO libero da persone e cose.
3
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Condanna parti convenute
e
, in solido
fra loro, al pagamento a favore di
in persona del legale
rappresentante pro tempore , delle spese e competenze di causa liquidate in complessivi € 5.810,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, ed oltre € 634,21 per rimborso anticipazioni.
Così deciso in Bergamo, 01 luglio 2025
Il Giudice
D.ssa NOME COGNOME