Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30564 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30564 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 7459/2021 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Jesi (AN), alla INDIRIZZO, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al INDIRIZZO.
-controricorrente –
e
COGNOME NOME COGNOME.
-intimato –
avverso la sentenza, n. cron. 387/2020, della CORTE DI APPELLO DI PERUGIA pubblicata il giorno 07/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
17/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto del 6 febbraio 2014, RAGIONE_SOCIALE citò in giudizio, innanzi al Tribunale di Spoleto, NOME COGNOME e l’arch. NOME COGNOME esponendo che: i ) con sentenza n. 1556/2009, il Tribunale di Ancona, accogliendo le domande del COGNOME, aveva condannato RAGIONE_SOCIALE ad inserire il suo nome nella cartellonistica, quale progettista dell’interporto, nonché al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento del danno, di € 1.000.000.000; ii ) il COGNOME, quindi, aveva dato esecuzione alla menzionata sentenza, tant’è che il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 10 febbraio 2011, gli aveva assegnato n. 4.184.265 azioni della RAGIONE_SOCIALE, di proprietà di RAGIONE_SOCIALE, in conto del maggior credito; iii ) il 20 aprile 2011, pendente il giudizio di impugnazione contro la sentenza predetta, le azioni erano state trasferite dal COGNOME in proprietà di NOME COGNOME, a seguito di accordo di modifica delle condizioni della loro separazione omologato dal Tribunale di Perugia; iv ) con sentenza del 7 agosto 2013, n. 513, la Corte di Appello di Ancona aveva accolto quella impugnazione, riformato la sentenza di primo grado e rigettato le domande avanzate dal COGNOME; v ) con sentenza del 27 settembre 2013, n. 1409, il Tribunale di Ancona aveva accolto l’opposizione agli atti esecutivi promossa da RAGIONE_SOCIALE, annullando l’ordinanza di assegnazione delle azioni al creditore procedente COGNOME; vi ) a seguito della riforma della sentenza di secondo grado, il COGNOME era stato privato definitivamente del diritto ad agire esecutivamente e, quindi, di disporre delle azioni pignorate.
1.1. Chiese, pertanto, che l’adito tribunale, dichiarata la inopponibilità del trasferimento disposto in occasione della modifica delle condizioni di
separazione, condannasse entrambi i convenuti alla restituzione delle azioni, oltre che al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa
1.2. Costituitisi la COGNOME ed il COGNOME, l’adito Tribunale di Spoleto, con sentenza del 19 settembre 2017, n. 295, dichiarò il difetto di legittimazione passiva del secondo e condannò la prima alla restituzione, in favore di RAGIONE_SOCIALE, di n. 3.184.265 azioni della RAGIONE_SOCIALE oggetto della procedura esecutiva e della successiva alienazione alla COGNOME.
Il gravame promosso da quest’ultima contro questa decisione fu respinto dalla adita Corte di appello di Perugia con sentenza del 7 settembre 2020, n. 387, resa nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE e nella contumacia del COGNOME.
2.1. In estrema sintesi, quella corte: i ) disattese la ivi ribadita eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Spoleto, in luogo di quello di Perugia, a decidere la controversia assumendo che il petitum azionato da RAGIONE_SOCIALE non era finalizzato ad incidere sull’accordo di separazione tra i coniugi COGNOME/COGNOME, ma alla rivendicazione delle azioni suddette contro qualunque detentore o possessore. Correttamente, dunque, giusta l’art. 18 cod. proc. civ., l’originaria attrice si e ra avvalsa del foro generale delle persone fisiche; ii ) dopo aver descritto il complessivo sviluppo delle vicende processuali che, fino a quel momento, avevano coinvolto le parti in causa in ordine alla titolarità delle suddette azioni della RAGIONE_SOCIALE, rilevò che, « Sul piano sostanziale, il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 1556/2009, pubblicata il 10.09.2009, del Tribunale di Ancona, è venuto meno a seguito della sentenza n. 513/2013 della Corte di Appello di Ancona, la quale, sostituendosi a quella del Tribunale di Ancona, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata da COGNOME NOME COGNOME, determinando la caducazione del diritto a procedere in executivis. Non rileva, e non può assumere rilevanza, l’assenza nella sentenza di una espressa statuizione di restituzione dei titoli, giacché: a) quanto conseguito in forza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo viene ricevuto sulla base della reciproca consapevolezza dell’efficacia provvisoria del titolo, con la conseguenza che la riforma del titolo conseguente al rigetto della domanda
determina la necessità di restaurare la situazione patrimoniale antecedente; b) essendo investita esclusivamente dell’aspetto sostanziale del diritto al risarcimento del danno, la sentenza n. 1409/2013 della Corte di Appello di Ancona non era tenuta a disporre la restituzione dei titoli assegnati, non essendo la Corte di appello tenuta a conoscere (e non potendo prevedere) l’oggetto di eventuali azioni esecutive del creditore procedente. Parimenti non assume valore l’assenza di passaggio in giudicato della sentenza in parola, giacché, essendo provvisoriamente esecutiva, tale decisione ha determinato, ex tunc, il venir meno del titolo esecutivo della precedente. Analogo ragionamento vale per quanto attiene alla sentenza n. 1409/2013, depositata il 27.09.2013, del Tribunale di Ancona, di accoglimento dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. di RAGIONE_SOCIALE e annullamento dell’ordinanza del 10.2.2011 con cui il Giudice dell’esecuzione aveva assegnato a COGNOME NOME le azioni della RAGIONE_SOCIALE Anche in questo caso gli effetti restitutori e il ripristino del diritto di proprietà delle azioni da parte di RAGIONE_SOCIALE conseguono automaticamente all’effetto retroattivo dell’annullamento dell’assegnazione contenuto nella sentenza. . Dal ripristino del diritto di proprietà di RAGIONE_SOCIALE, e dall’annullamento dell’ordinanza di assegnazione del 10.2.2011, discendeva la necessità di restaurare la situazione patrimoniale antecedente l’ordinanza di assegnazione, essendo venuto meno il diritto di proprietà di COGNOME NOME, e di riflesso, quello di COGNOME NOME. Quest’ultima, non potendo considerarsi più proprietaria dei beni mobili alienati, risulta, quindi, passivamente legittimata dell’azione di rivendic a in quanto in possesso dei beni. . Quanto alla natura e agli effetti degli accordi di modifica delle condizioni di separazione, nei quali rientra quello con cui COGNOME NOME ha attribuito a COGNOME NOME le azioni il 20.4.2011, essi sono inquadrabili nel paradigma generale del contratto. . Ne deriva che, in applicazione del principio di diritto sostanziale resoluto jure dantis, resolvitur et jus accipientis , la caducazione del titolo da parte della sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 513 pubblicata l’8.8.2013 e dell’assegnazione dei titoli a COGNOME NOME conseguente alla sentenza del Tribunale di Ancona n. 1409/2013,
depositata il 27.09.2013, aveva determinato di riflesso la caducazione del titolo di proprietà di NOME, esponendola all’azione recuperatoria di RAGIONE_SOCIALE »; iii ) escluse l’applicabilità, nella specie, degli artt. 1153 e 1994 cod. civ.; iv ) ritenne inapplicabile pure l’art. 2929 cod. civ. , atteso che « l’effetto stabilizzante dell’aggiudicazione o dell’assegnazione riguarda esclusivamente gli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l’assegnazione, e non anche il provvedimento s tesso di assegnazione, che, nella specie, è stato annullato con sentenza n. 1409/2013 del Tribunale di Ancona. . Parimenti non può essere proficuamente invocato il principio di diritto espresso dalle SU con pronuncia n. 21110 del 28.11.2012 ».
Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso NOME COGNOME, affidandosi a tre motivi. Ha resistito, con controricorso, illustrato anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE, mentre NOME COGNOME è rimasto solo intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente:
« Errata interpretazione ed applicazione delle norme di diritto ex art. 360, comma 3, c.p.c.. Omessa, contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo per il decidere ex art. 360, comma 5, c.p.c. in quanto la Corte d’Appello di Perugia ha disatteso il principio di diritto sancito ex artt. 1153 c.c. e 1994 c.c., in relazione al primo motivo dell’appello concernente l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Spoleto in favore del Tribunale di Perugia ». Si insiste nell’affermare che « la domanda attorea, anche come modificata nelle conclusioni con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., con la quale veniva richiesta l’inopponibilità del provvedimento, abbia non solo inciso sull’accordo omologato, ma lo abbia addirittura fatto venir meno. Ne consegue che la competenza territoriale inderogabile non poteva che essere quella del Tribunale di Perugia, il cui provvedimento, che ha valenza negoziale, è stato completamente vanificato »;
II) « Errata interpretazione ed applicazione delle norme di diritto ex art. 360, comma 3, c.p.c.. Omessa, contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo per il decidere ex art. 360, comma 5, c.p.c. in quanto la Corte
d’Appello di Perugia ha disatteso il principio di diritto sancito ex art. 948 c.c., in relazione al secondo motivo dell’appello concernente l’eccezione di inammissibilità e infondatezza della domanda di rivendica nonché sulla legittimità del possesso di COGNOME, sul relativo difetto di legittimazione passiva e circa la validi tà sanante dell’art. 1153 c.c. ». Si assume che quanto stabilito dalle sentenze della Corte di appello di Ancona n. 513/2013 e del Tribunale di Ancona n. 1409/2013 non legittimava in alcun modo l’azione di rivendica svolta da RAGIONE_SOCIALE, posto che non sanciva un espresso obbligo restitutorio in favore di quest’ultima, né dette pronunce avevano assunto, al momento della proposizione del giudizio, il carattere della definitività. La COGNOME, inoltre, doveva considerarsi legittimamente proprietaria delle quote societarie de quibus ex artt. 1153 e 1994 cod. civ.;
III) « Errata interpretazione ed applicazione delle norme di diritto ex art. 360, comma 3, c.p.c.. Omessa, contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo per il decidere ex art. 360, comma 5, c.p.c. in quanto la Corte d’Appello di Perugia ha disatteso il principio di diritto sancito ex art. 2929 c.c., in relazione al terzo motivo dell’appello concernente l’eccezione di inammissibilità e infondatezza della domanda di rivendica in relazione alla tutela dei diritti dell’acquirente o dell’assegnatario ». Si invoca la decisione resa da Cass., SU, 28.11.2012, n. 21110, che « ha dato una lettura comparata dell’art. 2929 c.c. e dell’art. 187 disp. att. c.p.c., introdotto dal D.L. n. 35 del 2005, che espressamente statuisce l’intangibilità degli effetti dell’aggiudicazione, anche provvisoria, già avvenuta al momento della eventuale estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo. Il ‘dictum’ reso al riguardo dalle Sezioni Unite pota a ritenere che l’assegnazione delle azioni a favore del creditore procedente archAVV_NOTAIO ne abbia comportato la piena disponibilità, con conseguente legittima facoltà di cessione a terzi ».
I descritti motivi si rivelano tutti manifestamente inammissibili alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso.
2.1. Innanzitutto, essi prospettano genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando ), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per Cassazione e con
l’orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all’interno di ciascun motivo, le singole censure ( cfr., ex plurimis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 27505 del 2023; Cass. n. 4528 del 2023; Cass. n. 35832 del 2022; Cass. n. 6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018; Cass. n. 19761, n. 19040, n. 13336 e n. 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. n. 26018 e n. 22404 del 2014). In altri termini, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione ( cfr . Cass. n. 27505 del 2023; Cass. nn. 11222 e 2954 del 2018; Cass. nn. 27458, 23265, 16657, 15651, 8335, 8333, 4934 e 3554 del 2017; Cass. nn. 21016 e 19133 del 2016; Cass. n. 3248 del 2012; Cass. n. 19443 del 2011).
2.1.1. Esigenze di completezza impongono di ricordare che, « In tema di ricorso per cassazione, l’inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati » ( cfr ., in termini, Cass. n. 39169 del 2021. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass., SU, n. 9100 del 2015; Cass. n. 7009 del 2017; Cass. n. 26790 del 2018). Tanto, però, non si rinviene in alcuno dei motivi in esame, nessuno dei quali, per come concretamente argomentato, consente di individuare, con chiarezza, le doglianze in modo tale da consentirne un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere
al giudice il compito di isolare quella teoricamente proponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse.
2.1.2. Inoltre, i vizi ivi lamentati di motivazione ‘ omessa, contraddittoria circa il fatto decisivo del decidere ‘ non sono denunciabili in cassazione, atteso che l’attuale testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile, ratione temporis , risultando impugnata una sentenza pubblicata il 7 settembre 2020: i ) ha ormai ridotto al ‘ minimo costituzionale ‘ il sindacato di legitti mità sulla motivazione, sicché si è chiarito ( cfr . tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 27505 del 2023; Cass. n. 4528 del 2023; Cass. n. 2415 del 2023; Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella ” mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico “, nella ” motivazione apparente “, nel ” contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ” e nella ” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile “, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ” sufficienza ” della motivazione ( cfr . Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 1522 del 2021 e Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 27501 del 2022) o di sua contraddittorietà ( cfr . Cass. n. 7090 del 2022). Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, inoltre, che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella ‘ insanabile ‘ e l’unica i nsufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella ‘ insuperabile ‘: fattispecie entrambe inconfigurabili, nella specie, in rapporto a quanto
denunciato dalla ricorrente in relazione alla motivazione della decisione oggi impugnata sugli aspetti investiti dalle censure in esame; ii ) riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 27505 del 2023; Cass. n. 2413 del 2023; Cass. n. 35823 del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo ( cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 38823 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). Nella specie, peraltro, nemmeno risultano adeguatamente osservati gli oneri di allegazione sanciti da Cass., SU, n. 8053 del 2014 in relazione a tale tipologia di vizio.
2.2. Quanto, invece, alla pretesa « Errata interpretazione ed applicazione delle norme di diritto ex art. 360, comma 3, c.p.c. » lamentata in ciascuno dei formulati motivi, rileva, innanzitutto, il Collegio che la corte distrettuale ha esaustivamente motivato le ragioni del proprio convincimento, qui, peraltro, assolutamente condiviso, circa: i ) l ‘ infondatezza della ivi ribadita eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Spoleto; ii ) l’ inconfigurabilità, nella concreta vicenda, delle fattispecie riconducibili a quelle di cui agli artt. 1153 e 1994 cod. civ.; iii ) l’inapplicabilità, nella specie, di quanto sancito dall’art. 2929 cod. civ. e la impossibilità di invocare proficuamente il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 28 novembre 2012, n. 21110.
2.3. Nessuno dei motivi in esame, tuttavia, si confronta specificamente con le copiose, oltre che giuridicamente affatto corrette, argomentazioni
complessivamente esposte dalla corte territoriale per addivenire alle suddette sue conclusioni.
2.3.1. Ognuno di essi, invero, si rivela essere, esclusivamente, la mera riproposizione di assunti già fondanti i motivi di gravame che, però, la corte di appello, poi, ha puntualmente e correttamente disatteso, dovendosi qui ricordare pure che la congruità della motivazione adottata dal giudice di appello deve essere verificata con esclusivo riguardo alle questioni sottoposte al suo esame, e dallo stesso risolte per decidere la controversia, risultando ad essa del tutto estranea la decisione eventualmente diversa del giudice di primo grado, la quale è destinata a rimanere interamente travolta ed assorbita da quella emessa, in sua sostituzione, dal giudice del gravame, che, dunque, può limitarsi ad una valutazione diretta del materiale probatorio messo a disposizione dalle parti, nell’ambito delle questioni sollevate con i motivi di impugnazione, senza essere tenuto ad una puntuale confutazione dei singoli punti della decisione impugnata ( cfr . anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 15038 del 2018, in motivazione; Cass., n. 28487 del 2005; Cass. n. 9670 del 2003; Cass. n. 2078 del 1998).
2.3.2. Tali motivi, quindi, difettano di specificità, atteso che, come del tutto condivisibilmente chiarito da Cass. n. 21563 del 2022 ( cfr . pag. 8 e ss. della motivazione) « l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura, non solo “di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione” , ma anche “di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01), confrontandosi sempre con l’effettivo “decisum” che sorregge la sentenza impugnata. Difatti, il motivo di impugnazione “è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea,
con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo”, sicché, in riferimento al ricorso per Cassazione “tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4), cod. proc. civ.” (così Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359, Rv. 579564- 01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 20 marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto; conforme anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01) ».
2.3.3. Resta solo da aggiungere che: i ) il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti. Ne consegue che ove il giudicato esterno si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche prescindendo da eventuali allegazioni operate in tal senso delle parti (le quali, del resto, sono a conoscenza della formazione del precedente giudicato) e facendo ricorso, se necessario, agli strumenti informatici ed alle banche dati elettroniche ( cfr . Cass. n. 29923 del 2020; Cass. n. 8614 del 2011; Cass. n. 14014 del 2007; Cass. n. 1564 del 2007). In altri termini, « Nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile di ufficio anche quando il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, e, nel caso in cui consegua ad una
sentenza della Corte di cassazione, la cognizione di quest’ultima può avvenire pure mediante quell’attività di istituto (relazioni, massime ufficiali) che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante, in tal senso deponendo il duplice dovere incombente sulla Corte di prevenire il contrasto tra giudicati, in coerenza con il divieto del “ne bis in idem”, e di conoscere i propri precedenti, nell’adempimento del dovere istituzionale derivante dall’esercizio della funzione nomofilattica di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario » ( cfr . Cass. n. 307780 del 2011); ii ) le pronunce rese da Cass. nn. 39255 del 2021 (che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Ancona del 20 giugno 2018, n. 1021, che, a sua volta, aveva respinto l’istanza di revocazione proposta da llo stesso avverso la sentenza del medesimo tribunale del 27 settembre 2013, n. 1409), Cass. n. 4488 del 2021 (che ha dichiarato, ad un tempo, inammissibile ed improcedibile il ricorso proposto dal COGNOME avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 1218/17, che aveva respinto l’istanza di revocazione avverso la sentenza della stessa corte di appello n. 513/13) e Cass. n. 4489 del 2021 (che ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal COGNOME avverso la menzionata sentenza della Corte di appello di Ancona n. 513/13) -richiamate dalla odierna controricorrente nella sua memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. -hanno definitivamente caducato sia la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1556/09, alla stregua della quale, in sede esecutiva, erano state assegnate al COGNOME le azioni RAGIONE_SOCIALE da questi poi cedute alla RAGIONE_SOCIALE ed oggetto della rivendicazione azionata in sede di merito dalla RAGIONE_SOCIALE, sia il provvedimento stesso di assegnazione in sede esecutiva per difetto dei relativi presupposti. Conseguenza di ciò è che sono definitivamente venuti meno i titoli in virtù dei quali le azioni RAGIONE_SOCIALE di proprietà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, oggetto del presente giudizio di rivendicazione, erano state assegnate al COGNOME, con l’ulteriore conseguenza che la COGNOME, cui quest’ultimo le aveva cedute, non può fare salvo un acquisto irrimediabilmente e definitivamente invalido ab origine per travolgimento dei relativi titoli; iii ) il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel
quale far valere la pretesa ingiustizia della sentenza impugnata, né il giudizio di legittimità può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione contestata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr . Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023;
Cass. n. 14595 del 2023; Cass. n. 17578 del 2023; Cass. n. 27522 del 2023).
3. In definitiva, quindi, l’odierno ricorso proposto da NOME COGNOME va dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità, tra le sole parti costituite, regolate dal principio di soccombenza, dandosi atto, altresì, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente suddetta, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
4. Infine, considerata la manifesta inammissibilità, per le ragioni esposte, di tutti i formulati motivi di ricorso, il Collegio ritiene che la condotta processuale della ricorrente sia connotata da colpa grave, tale da integrare un ” abuso del processo ” (secondo la nozione enucleata da Cass., SU, n. 22405 del 2018. Si vedano anche Cass., SU, n. 4315 del 2020; Cass. n. 29462 del 2018; Cass. n. 10327 del 2018; Cass. n. 19285 del 2016), per il quale va
comminata la sanzione prevista dall’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis , mediante la condanna della stessa al pagamento della somma di € 4.000,00, equitativamente determinata in favore della controricorrente, che ne ha fatto richiesta.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute da RAGIONE_SOCIALE, che si liquidano in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore della controricorrente, ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., della somma di € 4.000,00.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile