Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34882 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34882 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5067/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente principale-
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
-ricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 2879/2022 depositata il 22/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società RAGIONE_SOCIALE -quale debitrice principale- e i sigg.ri NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME -n.q. di fideiussoricon atto di citazione proponevano rituale opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1050/2012, con il quale il Tribunale di Firenze ingiungeva loro il pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE di € 129.217,48 oltre interessi di mora e spese del procedimento, per canoni scaduti e da scadere in relazione ai contratti di leasing n. 00510103 e n. 510109 aventi ad oggetto la locazione finanziaria di beni mobili (arredi e tendaggi) dell’importo complessivo finanziato di € 188.359,60 oltre IVA. In pendenza dell’opposizione l’utilizzatrice denunciava il furto dei beni, conseguentemente la Banca incassava l’indennizzo assicurativo di € 7.100,00.
Con sentenza n. 2245/2017 il Tribunale di Firenze revocava il decreto ingiuntivo e, considerate le somme incassate dall’opposta a titolo di indennizzo assicurativo per il furto dei beni, condannava gli opponenti al pagamento in solido della somma di € 122.117,48, pari alla differenza tra l’importo ingiunto e l’indennizzo incassato, oltre interessi e spese.
Con due distinti atti di appello, poi riuniti, interponevano gravame il COGNOME, la COGNOME e la COGNOME -con atto iscritto al RG n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO-, nonché il COGNOME -con atto iscritto al RG n. 2153/2017-.
La Corte d’Appello di Firenze rigettava l’impugnazione. Veniva, innanzitutto, ritenuta infondata la domanda di accertamento della nullità dei contratti per mancanza del documento di sintesi (in quanto debitamente allegato ai contratti prodotti in giudizio) e quella derivante dalla mancata indicazione dell’ISC (ritenendo che tale indicatore non sia ricompreso tra quelli indicati dall’art. 117 TUB). Inoltre, veniva rigettato il motivo concernente la mancata applicazione dell’art. 1526 c.c., stante la ritenuta legittimità delle clausole contrattuali relative alle conseguenze della risoluzione, competendo al concedente i canoni scaduti e a scadere e il costo dell’opzione e ferma restando la correttezza dell’avvenuta decurtazione dell’indennizzo assicurativo da quanto dovuto al concedente.
Avverso la suindicata sentenza della corte di merito il COGNOME e la COGNOME propongono ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Il COGNOME e COGNOME propongono separato, successivo ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Ha depositato controricorso la società RAGIONE_SOCIALE
I ricorrenti in via principale e in via incidentale hanno depositato atti che non possono qualificarsi come memoria, in difetto dei relativi requisiti di legge.
MOTIVI COGNOME DECISIONE
Va pregiudizialmente dichiarata l’ improcedibilità del controricorso, tardivamente depositato dalla società RAGIONE_SOCIALE il 5 aprile 2023, a fronte della notifica del ricorso avvenuta il 20 febbraio 2023.
Come questa Corte ha già avuto al riguardo modo di porre in rilievo, p ur in assenza di un’espressa previsione normativa in tal senso una simile sanzione si evince dai princìpi generali del processo civile in tema di inosservanza di termini relativi ad atti con i quali la parte porta a conoscenza del giudice e dell’avversario
le proprie difese (cfr. Cass. n. 10608 del 2025; Cass. n. 18091 del 2005; Cass. n. 2805 del 2000; Cass., Sez. Un. n. 4859 del 1981).
Ne consegue che non può tenersi conto nemmeno della memoria depositata dalla società RAGIONE_SOCIALE, non qualificabile, in mancanza di relativa notificazione, come controricorso ( v. Cass. n. 20996 del 2021).
Con il primo motivo i ricorrenti in INDIRIZZO principale COGNOME e COGNOME denunciano la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria art. 117 TUB (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.). Il ricorrente contesta la mancata indicazione nel contratto dell’ISC/TAEG e del Documento di sintesi effettivamente praticato rispetto a quello pubblicizzato e dichiarato nel contratto.
Denunciano, inoltre, il vizio di motivazione apparente sulla questione della violazione della normativa sulla trasparenza bancaria (art. 360 n. 4 c.p.c.).
2.1 Il motivo è infondato.
2.2. Giusta orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo, Cass., n. 8352 del 2025) l’indicazione del TAEG/ISC non è obbligatoria per il leasing, ma lo è per le operazioni di credito al consumo ( v. Cass. n. 34889 del 2023, ove si è sottolineato come «il fatto che talune tipologie di leasing rientrino nel novero delle operazioni di credito al consumo non significa che in ogni contratto di leasing debba essere espresso l’ISC; la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che al di fuori dei casi di contratti stipulati con un consumatore, ai sensi dell’art. 125 bis T.U.B., la omessa previsione del TAEG non determina la nullità del contratto, in quanto l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è
sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica d.lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto»).
L’omissione dell’indicazione del TAEG in un contratto di leasing non destinato a consumatori non comporta pertanto l ‘applicazione dell a sanzione di nullità con l’ automatica sostituzione ex art. 117, comma 6, TUB.
2.3. Quanto al profilo di censura relativo alla motivazione apparente, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimo costituzionale, nel senso che l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce – con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza – nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass., n. 24808 del 2023).
Orbene, nel l’impugnata sentenza la corte di merito ha invero espressamente considerato l’omessa indicazione dell’ISC, rigettando la sollevata eccezione di nullità ‘di protezione’.
Con il secondo motivo i ricorrenti in via principale denunciano la violazione dell’art. 1526 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.): mancata applicazione dell’art. 1526 c.c. alla fattispecie e mancato riconoscimento della nullità della clausola contrattuale che prevede il diritto del concedente a trattenere oltre ai canoni scaduti anche il diritto al pagamento dei canoni futuri attualizzati al momento della
risoluzione, anziché riconoscere al concedente il diritto ad un equo compenso.
Lamentano che la corte territoriale, pur qualificando la fattispecie come leasing traslativo, ha errato nell’escludere l’applicazione dell’art. 1526 c.c. a causa dell’avvenuto furto del bene oggetto di leasing e, in secondo luogo, nel ritenere derogabile la predetta disposizione codicistica e valide le pattuizioni contrattuali di cui agli artt. 18 e 19 che, in caso di risoluzione, consentono alla concedente non solo di trattenere, a titolo di penale, i canoni pagati, ma anche di chiedere il pagamento, al medesimo titolo, di quelli da scadere.
Con il primo motivo i ricorrenti in via incidentale COGNOME e COGNOME denunciano la violazione dell’art. 1526 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.): mancata applicazione dell’art. 1526 c.c. e mancato riconoscimento della nullità della clausola contrattuale che prevede il diritto del concedente a trattenere i canoni scaduti e il diritto al pagamento dei canoni a scadere.
3.1. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto recano doglianze sostanzialmente sovrapponibili, sono infondati.
3.3. Giusta orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’art. 1526 c.c. è invero derogabile.
Secondo quanto affermato dalle sentenze n. 2061 del 2021 e n. 2143 del 2021 delle Sezioni Unite, e recentemente ribadito da Cass. n. 26518 del 2024, «Non è in realtà corretto sostenere che l’articolo 1526 del codice civile è inderogabile al punto da impedire alle parti di predeterminare il danno con una clausola penale, e di farlo secondo un assetto diverso da quello previsto da tale norma, ma nella sostanza non iniquo. Anche nei contratti ai quali si applica all’articolo 1526 secondo comma c.c. le parti hanno un interesse rilevante a predeterminare il danno sulla base di una clausola penale, che come ogni clausola penale, potrà essere ritenuta
manifestamente eccessiva e può essere ridotta ad equità dal giudice, ma che di certo non è in astratto esclusa dalla operatività dell’articolo 1526 c.c. Del resto, il primo comma dell’articolo 1526 c.c. garantisce al compratore la restituzione delle rate riscosse, ma il secondo comma prevede che possa essere convenuto diversamente, salvo che ciò che è convenuto non sia eccessivo, ed allora il giudice può ridurre l’ammontare di quanto trattenuto dal venditore. Si tratta di due regole diverse: l’articolo 1526 c.c. è norma sulle restituzioni, ossia è norma che regola la sorte delle prestazioni effettuate in caso di risoluzione del contratto; la clausola penale non è regola sulle restituzioni, ma sul danno conseguenza dell’inadempimento. Con la conseguenza che l’una non esclude l’altra, salva la valutazione in concreto della iniquità del risultato».
Dalla derogabilità dell’art. 1526 c.c. deriva il potere delle parti di predeterminare il danno con una clausola penale secondo un assetto diverso da quello previsto dalla predetta disposizione e correttamente, dunque, l’impugnata sentenza ha escluso la nullità degli artt. 18 e 19 dei contratti di leasing stipulati fra le parti, i quali prevedevano un meccanismo per cui, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, il concedente poteva trattenere le rate pagate e poteva anche chiedere il pagamento dei canoni scaduti e a scadere.
Con il terzo motivo i ricorrenti in via principale denunciano l’omessa pronuncia su una parte della domanda in violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360, n. 4, c.p.c., in particolare sulla domanda riconvenzionale di restituzione delle rate pagate da compensarsi con le somme eventualmente dovute.
Con il secondo motivo i ricorrenti in via incidentale denunciano la violazione dell’art. 112 c.p.c. , in riferimento all’art. 360, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle rate pagate da compensarsi con le somme eventualmente dovute.
4.1. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto recano doglianze sostanzialmente sovrapponibili, sono infondati.
4.2. I l giudice d’appello ha ritenuto applicabile la disciplina contrattuale in deroga a quanto previsto dall’art. 1526 c.c., disciplina in base alla quale non è dovuta alcuna restituzione.
Il rigetto della domanda riconvenzionale di restituzione delle rate pagate da compensarsi con le somme eventualmente dovute fondata sulla asserita inderogabilità dell’art. 1526 c.c. costituisce invero l’implicita conseguenza dell’affermazione della validità delle clausole del contratto derogatorie della predetta disposizione codicistica.
La censura dei ricorrenti si fonda invero sulla disciplina codicistica, la cui applicazione è tuttavia nella specie esclusa proprio in virtù della diversa disciplina convenuta dalle parti mediante la stipulazione delle clausole contrattuali derogatorie sopra richiamate.
All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti, in via principale e incidentale.
Non è viceversa a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, stante la rilevata tardività del controricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi, principale incidentale. Compensa tra i ricorrenti, in via principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente Ufficio di merito, da parte dei ricorrenti,
s e dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/10/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME