SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 1677 2025 – N. R.G. 00002060 2022 DEPOSITO MINUTA 30 09 2025 PUBBLICAZIONE 30 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott.
NOME
LOCOCO
Presidente
dott.
Leonardo
SCIONTI
Consigliere rel.
dott.ssa
NOME
ERMINI
Consigliere
ha pronunciato la seguente
– S E N T E N Z A –
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 14.11.2022 al n. 2060 del R.G. Affari Contenziosi dell’anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, n. 2679/2022 del 27/9/2022
promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’Avv. NOME COGNOME al proprio indirizzo pec, che la rappresenta e difende come da mandato allegato
– appellante –
contro
sito in Firenze, INDIRIZZO in persona dell’Amministratore in carica, elettivamente domiciliato in Firenze, INDIRIZZO presso e nello studio dell’Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende come da mandato allegato
– appellato –
e
elettivamente domiciliata in Firenze, INDIRIZZO presso e nello studio dell’Avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende come da mandato allegato – appellata –
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in FirenzeINDIRIZZO presso e nello studio dell’Avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende come da mandato allegato
– appellata –
avente ad oggetto: arricchimento senza causa.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l’appellante ‘… Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis: Nel merito, -riformare la sentenza pronunciata ex art 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Firenze Dott.ssa NOME COGNOME in data 27/09/2022, notificata il 13/10/2022 nella causa R.G. n.10447/2019, qui impugnata e, per l’effetto accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: – accertare e dichiarare l’indebito arricchimento del e, per l’effetto, condannare lo stesso al pagamento, in favore di della somma di € 18.151,00, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia; – in via istruttoria, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, nonché interrogatorio formale del Geom. quale legale rappresentante di limitatamente ai capitoli da 4 a 9: – 1) D.C.V. che nell’anno 201 vi ha incaricato di realizzare una canna fumaria, nonché di provvedere alla ristrutturazione di altra canna fumaria già esistente, una delle quali da installarsi sulla facciata tergale del ; – 2) D.C.V. che nell’anno 201 vi ha, altresì, incaricato di eseguire i lavori di tinteggiatura e rifacimento della facciata tergale de ; -3) D.C.V. che l’allora amministratore del n.14, Geom. ha autorizzato la realizzazione delle opere di cui ai capitoli precedenti; – 4) D.C.V. tr e l’amministratore del , Geom è stato raggiunto un accordo secondo cui il corrispettivo per l’autorizzazione ad eseguire i lavori relativi alle canne fumarie consisteva nel rifacimento della facciata tergale condominiale, a cura e spese d .; – 5) D.C.V. che l’Arch tecnico di fiducia del Geom. ha sempre provveduto, su incarico di quest’ultimo, alla supervisione dei suddetti lavori, sia nella fase progettuale che nella fase realizzativa; – 6) D.C.V. che l’Arch. ha sempre condiviso ed approvato le lavorazioni eseguite sia con riferimento alle canne fumarie, che con
riferimento al rifacimento della facciata tergale; – 7) D.C.V. che tutti i suddetti lavori, sia con riferimento alle canne fumarie, sia con riferimento alla facciata tergale, sono stati portati a termine; – 8) D.C.V. che all’esito del giudizio R.G. n. 17970/2015, ha provveduto, nel corso dell’anno 2018, alla rimozione di parte della canna fumaria di nuova costruzione; – 9) D.C.V. che i costi relativi al rifacimento della facciata tergale de sono stati integralmente sostenuti da Si chiede, inoltre, volersi ammettere, ove occorrendo, CTU tecnico/estimativa, volta a determinare la congruità dei costi sostenuti da per i lavori di rifacimento della facciata tergale del . -Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio …’; per l’appella to ‘… Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. a) in via principale, respingere l’appello proposto dalla soc. in quanto inammissibile e, comunque, infondato nel merito e, per l’effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2679/2022; b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell’appello, respingere la domanda di indebito arricchimento formulata in primo grado dalla in quanto inammissibile e, comunque, infondata nel merito; c) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi dell’accoglimento della suddetta domanda, con conseguente condanna de al pagamento della somma di € 18.151,00 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, condannare a rilevare indenne i dal pagamento che dovesse essere tenuto ad eseguire nei confronti della , anche in caso di soccombenza parziale e, per l’effetto, condannare al pagamento in favore della di tutto quanto il dovesse essere tenuto a corrispondere alla stessa per capitale, interessi e spese; d) in ulteriore
ipotesi, determinare, giusta l’art. 2041 c.c., l’importo che dovesse essere ritenuto dovuto nel minor valore tra il lucro conseguito e la perdita subita da controparte; e) in via istruttoria, respingere le istanze istruttorie formulate dall , in quanto inammissibili ed irrilevanti; Con vittoria di compenso professionale e spese di tutti i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge…’; per l’appella ta
‘… in via principale, previo accertamento dell’infondatezza e/o inammissibilità delle domande avanzate dalla società odierna appellante, rigettare l’appello promosso avverso la sentenza n. 2679/2022 emessa il 27/09/2022 dal Tribunale di Firenze in quanto infondato, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in parte narrativa e, per l’effetto, confermare detta sentenza; – in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere fondate le doglianze promosse dalla società appellante e dichiarare la responsabilità di
limitare la determinazione del risarcimento all’importo che risulterà provato all’esito della causa ed, in ogni caso, dichiarar obbligata a tenere indenne l’esponente da qualsivoglia pregiudizio dovesse allo stesso derivare per le causali dedotte in giudizio, comprese le spese legali (ed eventualmente) tecniche che lo stesso ha sostenuto e dovrà sostenere per la presente vertenza nonché quella del primo grado di giudizio. Si solleva nuovamente opposizione all’ammissione delle richieste istruttorie indicate nell’atto di citazione in Appello (…). In ogni caso, nell’ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere ammissibili dette istanze, l’esponente insiste per l’ammissione anche delle proprie richieste istruttorie rigettate nel giudizio di primo grado e che si intendono in questa sede nuovamente reiterate e precisamente: a) Interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della , sui seguenti capitoli preceduti dalle parole ‘Dica come vero che’: 1) per la realizzazione della nuova canna fumaria oggetto degli asseriti accordi intercorsi con il Geom ha acquisito (direttamente o per il tramite di un professionista incaricato) tutte le informazioni necessarie, anche di natura legale, per fare eseguire l’opera; 2)
di apposita delibera assembleare finalizzata alla realizzazione di una nuova canna fumaria; 3) gli accordi intercorsi tra l e il Geom. prevedevano la modifica e/o la manutenzione di una canna fumaria preesistente mediante l’installazione di uno specifico ponteggio che sarebbe servito per eseguire le necessarie lavorazioni; 4) a fronte dei lavori di modifica e/o manutenzione concordati tra la e il Geom. veniva convenuta, come contropartita dell’autorizzazione condominiale, il rifacimento dell’intonaco della facciata condominiale. Inoltre, la scrivente difesa chiede di essere ammessa a prova contraria indicando tutti i testimoni che verranno eventualmente ammessi per da escutere sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalle parole ‘Dica come vero che’: 5) gli accordi intercorsi tra la e il Geom. prevedevano la modifica e/o la manutenzione di una cannafumaria preesistente posta sulla parte centrale della cartella di facciata laterale destra del ; 6) i lavori di cui al punto che precede sarebbero dovuti avvenire mediante l’installazione di uno specifico ponteggio posto sulla facciata condominiale laterale destra che sarebbe servito per eseguire le necessarie lavorazioni; 7) a fronte dei lavori di modifica e/o manutenzione concordati tra la . e il Geom. gli stessi concordavano, come contropartita dell’autorizzazione condominiale, il rifacimento dell’intonaco della facciata condominiale; Infine, relativamente alla richiesta di una CTU tecnico/estimativa formulata da questa difesa si oppone all’ammissione della stessa in quanto inidonea ad accertate i fatti costitutivi della domanda introduttiva del giudizio e, in ogni caso, volta a supplire alle deficienze delle allegazioni di controparte.Con vittoria di spese e onorari, nonché iva, cpa e rimborso spese forfettario nella misura del 15% del doppio grado del giudizio …’; per l’appellata ‘…Piaccia all’Ecc.ma Corte adita, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis NEL MERITO ED IN VIA
PRINCIPALE Nella denegata e deneganda ipotesi di accoglimento dell’appello
interposto dalla per vedersi accolta la domanda di indebito arricchimento nei confronti de , rigettare qualunque domanda di manleva di detto Condominio nei confronti dell’Amministratore del Condominio, che non si è indebitamente arricchito in quanto le prestazioni della sono state a vantaggio esclusivo di detto Condominio; IN INDIRIZZO Nella denegata e deneganda ipotesi di accoglimento dell’appello, e nella denegata e deneganda ipotesi di accoglimento della domanda di manleva del nei confronti d
rigettare comunque la domanda di manleva di quest’ultimo nei confronti di , stante l’inoperatività della garanzia di polizza per tutti i motivi evidenziati nella narrativa della presente comparsa. IN INDIRIZZO DI ULTERIORE SUBORDINE nella denegata e deneganda ipotesi di accoglimento della domanda di manleva nei confronti d , accertare e dichiarare tenuta la comparente a manlevare di
detratto lo scoperto del 10% ex art. 11 delle CGA. IN VIA ISTRUTTORIA. Si oppone alle prove orali richieste dall’appellante in quanto inammissibili ed alla CTU tecno/estimativa in quanto inammissibile siccome esplorativa e surrettiziamente sostitutiva dell’onere della prova. Con vittoria di spese diritti e onorari dei due gradi di giudizio…’.
– FATTO E DIRITTO –
I. Il fatto e il giudizio di primo grado. Con atto di citazione ritualmente notificato (d’ora in poi solo : ‘ ) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze il condominio del fabbricato sito in Firenze, INDIRIZZO (d’ora in poi solo : ) per chiederne, accertato il credito vantato nei confronti del medesimo per il rifacimento della facciata condominiale, la condanna al pagamento dell’importo di € 18.151,00= o quella maggiore o minore di giustizia; chiedeva altresì di accertare la responsabilità del ai sensi
dell’art. 1337 ss . c.c. e condannarlo al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa o, in subordine, da valutarsi in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. –
I.1. Deduceva l’attrice che: nel 2015 commissionava a ditta terza la ristrutturazione degli spazi adibiti all’esercizio della propria attività di ristorazione svolta in Firenze, INDIRIZZO in occasione di tali lavori, e l’allora amministratore del , Geom. prendevano espressi accordi che prevedevano l’esecuzione – a spese della società attrice committente -della facciata condominiale quale contropartita dell’autorizzazione condominiale all’installazione di una canna fumaria; era quindi installata la canna fumaria ed altresì eseguito il rifacimento della facciata condominiale ad opera dell’ a ciò incaricata da , per una spesa totale -a carico della società committente di € 18.151,00 =; tuttavia, conclusi i lavori di cui sopra, il Condominio, unitamente a due condomini, ricorreva al Tribunale di Firenze chiedendo la rimozione della canna fumaria sul presupposto che si sarebbe trattato di un intervento non autorizzato dal Condominio il quale -appunto -eccepiva la necessità che l’accordo risultasse da atto scritto (all’evidenza mancante), in ossequio al disposto di cui all’art. 1350/4 c.c., vertendosi in materia di servitù; con ordinanza resa a conclusione del giudizio promosso dal in parziale accoglimento del ricorso, il Tribunale di Firenze disponeva la rimozione della predetta canna fumaria, cosa poi effettivamente avvenuta. Deduceva, ancora, che era intercorsa eloquente corrispondenza, confermata anche nei fatti. L’Amministratore del condominio aveva infatti, al proposito, fatto seguire e controllare l’esecuzione dei lavori relativi all’installazione della canna fumaria ad un proprio tecnico; che tale circostanza aveva legittimamente condotto gli esponenti di a fare affidamento sulle parole spese da controparte; che in virtù di quanto ora esposto, non poteva non riconoscersi in capo a controparte una responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c., per avere, la stessa, prima perfezionato un accordo verbale con la scrivente; poi posto in essere tutta una serie di comportamenti idonei a confermare la volontà espressa; infine, avere
clamorosamente disatteso tali accordi, facendo valere le proprie pretese addirittura in sede giudiziale. Di qui, la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti l’altrui condotta; che, essendo ormai venuto meno il presupposto sinallagmatico costituente il corrispettivo dell’opera di tinteggiatura della facciata (ossia l’installazione della canna fumaria), risultava anche ad oggi un credito pari ad € 18.151,00 vantato dalla società scrivente nei confronti del
per l’esecuzione dei lavori in oggetto.
I.2. Si costituiva in quella sede il Condominio con la richiesta di chiamata in causa di (d’ora in poi, soltanto ‘ ) . Lamentava innanzitutto di non esser stato a conoscenza dell’accordo in questione; deduceva che, del resto, la facciata ovest del oggetto di intervento non era visibile ai condomini, perchè occupata dai ponteggi necessari per i lavori di restauro, sì che essi nessuna contezza avevano avuto dei contestuali lavori di apposizione della canna fumaria. Eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva nonché la nullità dell’accordo, in quanto non aveva ricevuto alcuna procura in riferimento all’autorizzazione per l’apposizione della canna da parte dei condomini e -sotto tale aspetto -emergeva pertanto un profilo di sua colpa in quanto aveva ignorato la causa d’invalidità dell’accordo ex art. 1398 c.c.; contestava in estremo subordine anche il quantum della domanda attorea, trattandosi di spese per lavori svolti nell’esclusivo interesse della società attrice. Con
I.3. Autorizzata la chiamata, si costituiva la terza che negava l’esistenza dell’accordo come descritto dall a società attrice; eccepiva la colpevole ignoranza della medesima in ordine al necessario coinvolgimento dei condomini e, pertanto, contestava qualsiasi diritto al risarcimento del danno in favore della parte attrice, chiedendo il rigetto della domanda; chiedeva, comunque, a sua volta la chiamata in causa della propria Compagnia assicurativa per vedersi manlevare in caso di soccombenza. Con
I.4. Autorizzata e svolta la chiamata, si costituiva (d’ora in poi solo : ), che eccepiva la inoperatività della copertura
assicurativa per tardivo pagamento del premio e la sospensione dell’assicurazione nei confronti di Eccepiva altresì l’infondatezza della domanda attorea per l’inesistenza dell’accordo e della responsabilità precontrattuale del
. In sede di prima memoria ex art. 183/6 c.p.c., Parte attrice avanzava, in via subordinata domanda di arricchimento senza causa del convenuto. La causa era istruita attraverso produzioni documentali fra cui l’ordinanza possessoria del 22.01.2018 conclusiva del procedimento per spoglio svolto dinanzi al Tribunale di Firenze dal Condominio nei confronti , fra l’altro, sia di , ordinanza la quale in parziale accoglimento del ricorso, aveva ordinato alle società resistenti di reintegrare il ricorrente del possesso del muro condominiale mediante la totale rimozione della canna fumaria di nuova costruzione, rigettando la domanda di tutela per l’altra canna fumaria, in quanto nella sostanza già esistente e messa soltanto a norma. In esito la causa era riservata in decisione. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Firenze così decideva: ‘… RESPINGE le domande attrici; CONDANNA la società attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto condominio Firenze e dei terzi chiamati Amministrazioni Condominiali RAGIONE_SOCIALE sas di NOME COGNOME e C. , che liquida in € 4.355,00 per compensi professionali ed € 238,10 per anticipazioni in favore del condomini Firenze convenuto, € 4.355,00 per compensi ed € 237,00 per anticipazioni in favore del terzo chiamato RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e C., € 4.355,00 per compensi per il terzo chiamat , il tutto oltre 15% spese generali, Iva se dovuta e CPA sui compensi sopra indicati…’ . Osservava il Tribunale in motivazione che: la società attrice non aveva provato il preteso accordo tra le parti; l’ Amministratore aveva agito eccedendo i limiti dei propri poteri di rappresentanza ex art. 1711 c.c. comma 1; aveva colpevolmente ignorato la necessità dell’autorizzazione a mezzo di delibera assembleare ai fini dello svolgimento di qualsivoglia lavoro e, pertanto, nessun risarcimento o rimborso poteva essere riconosciuto alla parte istante. Dichiarava infine inammissibile la domanda subordinata di arricchimento [..
senza causa proprio in quanto avente carattere residuale, laddove la società RAGIONE_SOCIALE aveva agito nel caso di specie non in assenza di titolo bensì, al contrario, vantando uno specifico titolo contrattuale del quale non aveva potuto fornira adeguata prova.
II. Il giudizio di appello. Appellava la sentenza in contraddittorio con tutte le Parti del giudizio di primo grado. Con unico motivo, esplicitamente abbandonando la domanda di responsabilità precontrattuale, lamentava erroneità della sentenza in ordine alla dichiarazione di inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa. Difatti, sosteneva l’appellante , a seguito della rimozione della canna fum aria, in adempimento dell’ordinanza resa all’esito del giudizio possessorio instaurato dal era venuto meno il presupposto sinallagmatico del corrispettivo dell’opera di restauro e tinteggiatura della facciata e pertanto sussistevano i presupposti per la domanda sussidiaria sopra indicata; in subordine, contestava la condanna alle spese, in particolare di quelle di stante l’infondatezza della domanda avanzata dall’ con la chiamata in causa del terzo. Contestava altresì la mancata ammissione delle prove in fase istruttoria da parte del Giudice di prime cure; concludeva come in epigrafe.
II.1. Si costituiva l’appellato il quale, a sua volta, contestava tutto quanto dedotto da parte appellante in quanto infondato in fatto e in diritto, riportandosi alla motivazione della sentenza impugnata e riproponendo le difese già svolte in primo grado, assorbite dalla decisione. In particolare, eccepiva la mancanza dei requisiti della residualità e sussidiarietà previsti dall’art. 2042 c.c., non potendo essi concretizzarsi dalla mancata prova dell’accordo sul quale l’attrice aveva fondato la domanda principale. Eccepiva altresì l’assoluta irrilevanza delle prove richieste dalla non risultando esse idonee a dimostrare l’esistenza dell’accordo intercorso con il Condominio; deduceva, infine, che il non aveva fornito alcuna notizia al Condominio in ordine al presunto accordo con la ; che la quantificazione in ordine ai lavori della era stata errata. Concludeva come in epigrafe.
II.2. Si costituiva la quale eccepiva l’inammissibilità dell’appello promosso da per manifesta ed oggettiva infondatezza della domanda e per mancanza dei requisiti ex art. 342 c.p.c. ; l’i nammissibilità della domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. promossa in appello da l’i nammissibilità delle istanze istruttorie reiterate in sede di appello da . In particolare, deduceva che la rinuncia alla domanda di responsabilità ex art. 1337 c.c. rendeva ancor più inammissibile la domanda di arricchimento senza causa, consideratane la residualità, e in ogni caso su essa era da ritenersi palese la carenza di legittimazione passiva dell’Amministrazione in quanto il soggetto arricchito era senz’altro il Condominio. Ribadiva, in ogni caso, l ‘inesistenza del supposto accordo intercorso tra e se non altro non nei termini illustrati dalla società appellante, e, al riguardo, evidenziava l’assenza di ogni e qualsivoglia prova a fondamento della dedotta e reiterata pretesa risarcitoria. Concludeva come in epigrafe. Con
II.3. Si costituiva che, a sua volta, contestava la narrativa dell’appellante in quanto infondata in fatto e in diritto, riproponendo le difese già svolte in primo grado, ritenute assorbite dalla decisione. Eccepiva l’inoperatività della garanzia per l’unica domanda coltivata con il gravame dall’appellante , vale a dire quella per arricchimento senza causa; deduceva che l’indebito arricchimento avrebbe potuto essere accertato solo ed esclusivamente nei confronti del Condominio, unico beneficiario; concludeva come in epigrafe.
II.4. Disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza con riferimento evidentemente alla condanna alle spese di lite, senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
III. L’eccezione di inammissibilità dell’appello. È infondata. L’appellante, come richiede l’art. 342 c.p.c., ha specificamente riportato le parti della sentenza di primo grado di cui chiede la riforma e ha ampiamente argomentato sul punto, sì che risulta sufficientemente apprezzabile la specificità delle censure articolate (sui requisiti di
valida impugnazione, fra le altre, cfr. Cassazione Civile, Sezione II, 15.06.2016, n. 12280; id., Sezione VI-1, ordinanza 22.09.2015, n. 18704).
IV. Il merito. L’appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
IV.1. Vale innanzitutto considerare, come recentemente affermato dalla Suprema Corte, che ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento, avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile ove la diversa azione sia fondata non soltanto sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge, ma altresì allorquando la detta domanda principale trovi il suo fondamento su clausola generale -come nel presente caso, su responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. -e si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest’ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall’illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico (cfr. in tal senso, Cassazione civile, SSUU, 05/12/2023 n. 33954, in particolare, la motivazione alle pagg. 28ss.).
IV.2. Tanto premesso, non è dubbio che nel caso di specie, la reiezione della domanda di condanna del ex art. 1337 c.c. è ormai cosa giudicata non essendo stata la relativa statuizione appellata. In ordine ad essa, il Tribunale motivava la reiezione proprio sul mancato raggiungimento della prova del l’accordo tra appellante (originaria attrice) e appellato (originario convenuto), in nome dell’Amministratore, in ordine alla realizzazione della nuova canna fumaria. Di tale giudicato e del motivo fondante di esso, la Corte non può che prendere atto, come del resto confermato anche dallo stesso nella propria costituzione. Se così è, alla stregua dell’orientament o appena sopra evidenziato, ancor più diffusamente esplicitato nella motivazione della sentenza della Suprema Corte, appare evidente che nel caso che ci occupa la mancata prova del raggiungimento dell’accordo tra e equivale a mancata prova della violazione dell’obbligo di buona fede delle Parti, il che equivale
ad un rigetto correlato all’accertamento dell’insussistenza del titolo fondante la domanda di responsabilità ex art. 1337 c.c. per carenza ab origine di esso, con conseguente proponibilità della domanda di arricchimento senza causa (cfr. Cassazione citata, ancora in motivazione).
IV .3. Quanto a quest’ultima, la perizia prodotta dalla in riferimento ai costi dalla medesima sostenuti per la facciata (doc. 4, recante perizia e quietanza a firma riferita a ‘Estrapolazione dalla contabilità generale dei costi da Voi sostenuti presso il Vs. immobile denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘ posto in INDIRIZZO per il restauro della facciata del condominio accanto’), costituisce prova sufficiente dell’esborso costituente la mera perdita subita, non risultando specificamente contestata nelle sue singole componenti e non essendo rilevabile peraltro -come invece meramente allegato dal -un lucro specifico conseguito dalla per il rifacimento della facciata . La somma di € 18.151,00 oltre IVA, se dovuta, deve essere aumentata della rivalutazione (rientrando l’indennizzo in questione, pacificamente, fra i debiti di valore) fino alla decisione e degli interessi compensativi nella misura legale fino alla decisione, sulla somma annualmente rivalutata fino a detta data, e successivamente fino all’effettivo saldo.
IV.4. Deve invece essere respinta la domanda di manleva del nei confronti della coappellata Il mancato accertamento della violazione dell’obbligo di buona fede dell’Amministratore non può costituire presupposto per la manleva svolta, da qualificarsi alla stregua di responsabilità ex art. 1398 c.c. per rappresentanza senza potere, dunque colposa. La reiezione della domanda di manleva ha carattere assorbente della correlata domanda di garanzia svolta da nei confronti della propria Assicurazione. Contr Con
V. Le spese. Quanto alle spese di lite, come noto, in base al principio fissato dall’art. 336/1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno): ne consegue che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex
lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per questa Corte di Appello, di provvedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all’intero processo ed all’esito finale della lite (cfr, fra le altre, Cassazione civile, Sezione I, 16.05.2006 n. 11491). Ne consegue che possono essere interamente compensate per il doppio grado le spese tra e per soccombenza reciproca (il primo sulla domnada di responsabilità ex art. 1337 c.c. e il secondo sulla domanda ex art. 2041 c.c.). Le medesime due Parti principali del giudizio di primo grado sono, invece, solidalmente tenute al pagamento delle spese di lite nei confronti dei terzi chiamati e in quanto soccombenti sulle rispettive domande di responsabilità precontrattuale ( ) e di manleva fondata sulla responsabilità dell’Amministratore ( , spese che sono liquidate come da dispositivo sulla base dello scaglione relativo al valore liquidato e con parametro compreso tra minimo e medio in primo grado e ancorato a valore prossimo al minimo per il secondo grado al netto della fase istruttoria, attesa la medesima articolazione difensiva e l’assenza di nuova istruttoria. Con
– PER QUESTI MOTIVI –
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da nei confronti del
sito in Firenze, INDIRIZZO, in contraddittorio altresì con
e
, avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n.2679/2022
del 27/9/2022, così provvede:
1) accoglie l’appello proposto da nei confronti del appellato e, per l’effetto, dichiara tenuto e condanna quest’ultimo al pagamento in favore dell’appellante della somma di € 18.151,00 oltre IVA, se dovuta, oltre rivalutazione ed interessi nella misura legale, come in parte motiva;
nei confronti di così assorbita la domanda subordinate di
respinge la domanda di manleva reiterata dal garanzia proposta da quest’uultima nei confronti di
condanna, altresì, e in solido tra loro, al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore di Amministrazioni Condominiali e di per ciascuno, in complessivi € 4.000,00= per il primo grado e in complessivi € 2.000,00 per il secondo grado, in entrambi i casi oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
dà atto che sussistono i presupposti, nei confronti del per l’applicazione dell’art. 13/1 quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia (comma introdotto dall’art. 1/17 -18 della l. n. 228/2012 del 24.12.2012 applicabile a far data dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge (pubblicata in GU, Serie Gen., n. 302 del 29.12.2012 ed entrata in vigore in data 01.01.2013) tenuto conto della data di introduzione del gravame (Cass. n. 3774/2014);
dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell’art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 03.06.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE NOME COGNOME NOME COGNOME