Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11336 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11336 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31186/2021 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliato per legge;
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME e COGNOME presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge;
-controricorrente-
nonché contro RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di SALERNO n. 1470/2021 depositata il 08/10/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2005 l’Ing. NOME COGNOME conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno i coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME, chiedendo che i convenuti fossero condannati al pagamento della somma di euro 37.387,00, a titolo di compenso per l’attività di progettazione svolta, che, in tesi difensiva, era stata utilizzata dai convenuti per ottenere un permesso a costruire, oltre al rimborso del costo del parere, pari ad euro 373,87, IVA, contributo integrativo ed interessi a far tempo dalla richiesta. In subordine, chiedeva che i convenuti fossero condannati al pagamento delle stesse somme, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., per l’ingiustificato arricchimento conseguito con la fruizione del suddetto permesso di costruire.
A fondamento della domanda deduceva: a) di aver ricevuto dai convenuti l’incarico di redigere il progetto architettonico ed esecutivo per un insediamento residenziale costituito da nove case a schiera da realizzare su un’area di loro proprietà in Altavilla Silentina alla località INDIRIZZO; b) di aver predisposto il progetto richiesto e di averlo presentato al Comune di Altavilla Silentina in data 27.08.2003 per il rilascio del permesso di costruire; c) che il progetto in questione era corrispondente anche alle finalità della Cooperativa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, che aveva stipulato con i coniugi COGNOME un contratto preliminare di compravendita del terreno, la cui definitiva alienazione era subordinata al rilascio del permesso di costruire; d) che, nonostante l’intervenuto rilascio del permesso in data 25.02.2004, il contratto preliminare tra la RAGIONE_SOCIALE e i coniugi COGNOME era stato risolto; e) che esso attore, estraneo alla dedotta vicenda contrattuale, in data 31.05.2004 aveva chiesto ai sig.ri COGNOME e COGNOME il pagamento dei compensi per l’attività professionale prestata; f) che, con missiva dell’8.06.2004, questi ultimi avevano
contestato di avergli mai conferito l’incarico professionale, allegando che tutti gli oneri relativi erano da considerarsi a carico della Cooperativa ‘RAGIONE_SOCIALE, pur ammettendo di aver richiesto, sin dal 07.05.04, ad esso ing. COGNOME l’inoltro del permesso rilasciato; g) che tale documentazione era stata inviata ai convenuti in data 03.08.2004, con nuova richiesta di pagamento; che la parcella da lui inviata era stata anche approvata dall’Ordine Professionale di appartenenza.
Si costituivano in giudizio i convenuti, che contestavano la domanda attorea e chiedevano l’autorizzazione a chiamare in causa la RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE; in via gradata, in caso di accoglimento della domanda ex adverso formulata, chiedevano la condanna della Cooperativa al pagamento, ovvero al rimborso delle somme versate a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. Precisavano che: a) a seguito di contatti con il Petrone nel periodo giugno-luglio 2003, essi avevano stipulato in data 29.7.2003 un contratto preliminare di vendita con la RAGIONE_SOCIALE, di cui il COGNOME si era dichiarato dominus ; b) la nomina del progettista ed il conferimento dell’incarico erano stati effettuati dalla Cooperativa, in quanto soggetto interessato alla realizzazione dell’intervento edilizio; c) il contratto preliminare stipulato con la Cooperativa prevedeva che ‘eventuali spese amministrative, tecniche (progettazione, saggi, geologici, ecc.)’ fossero ‘a carico di parte acquirente’; d) a seguito di inadempimento della Cooperativa, il contratto preliminare era stato risolto; e) alcun contratto era stato stipulato tra il COGNOME ed essi convenuti; f) la richiesta del COGNOME si fondava su quegli atti in cui la loro firma era necessitata ed obbligata.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la RAGIONE_SOCIALE, che contestava l’atto di chiamata in causa e deduceva che l’incarico professionale oggetto di controversia era stato conferito al Petrone dai coniugi COGNOME – COGNOME, i quali avevano provveduto a tal fine a sottoscrivere tutti gli atti necessari al rilascio
della concessione edilizia e, successivamente, avevano rilevato in toto l’operato del COGNOME, avvalendosi del progetto da questi redatto per la realizzazione dell’insediamento residenziale.
Istruita la causa mediante prove documentali, orali e consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Salerno con sentenza n. 4803/2017, rigettava la domanda principale, proposta dall’attore, ritenendola non provata. Quanto alla domanda di arricchimento ingiustificato, proposta dall’attore in via subordinata, la dichiarava inammissibile, non essendo esperibile la relativa azione in via alternativa subordinata a quella contrattuale, per eluderne gli esiti favorevoli, secondo quanto affermato da Cass. n. 1216/2012.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il COGNOME reiterando le domande proposte in primo grado.
Si costituivano i coniugi COGNOME, che resistevano al gravame, chiedendone il rigetto. In subordine, in caso di accoglimento, chiedevano che gli effetti della sentenza gravassero sulla Cooperativa.
La corte salernitana, con sentenza n. 1470/2021, in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza di primo grado, condannava i coniugi COGNOME–COGNOME, in solido, al pagamento in favore del COGNOME, oltre che delle spese processuali, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., della complessiva somma di € 24.301,55, di cui € 18.693,50 per la progettazione architettonica ed € 5.608,05 per spese forfettarie, maggiorata di IVA e CAP e degli interessi moratori al tasso legale dalla domanda introduttiva del giudizio sino al soddisfo.
Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto ricorso i coniugi Gargano-Saponara.
Ha resistito con controricorso il Petrone.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi Gargano – Saponara articolano in ricorso quattro motivi.
1.1. Con il primo motivo i coniugi ricorrenti denunciano: <> nella parte in cui la corte territoriale, accogliendo il secondo motivo di appello del COGNOME, ha ritenuto ammissibile l’azione sussidiaria di arricchimento senza causa, dallo stesso proposta in primo grado in via subordinata rispetto alla domanda di adempimento contrattuale, non avendo il COGNOME provato l’esistenza del titolo contrattuale da lui stesso allegato in INDIRIZZO.
Censurano in particolare la sentenza impugnata nella parte in cui la corte di merito, pur riportando correttamente principio di diritto della giurisprudenza di questa Corte, ha affermato: ‘In applicazione di questi principi, ritiene questo Collegio che il Tribunale abbia errato nel pronunciare declaratoria di inammissibilità per difetto di sussidiarietà della domanda ex art. 2041 cc proposta in via subordinata, giacché nella specie l’attore non avrebbe potuto esperire alcuna azione tipica nei confronti dei convenuti difettando ‘ab origine’ l’esistenza di un titolo contrattuale tra le parti’.
Invocando i principi affermati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 14125/2002 (e successivamente ribaditi da Cass. n. 23625/2004; n. 8020/2009; n. 18502/2013), osserva che anche la corte di merito ha ritenuta non fondata la domanda del COGNOME (a vedersi riconosciuto il compenso professionale a titolo di inadempimento contrattuale da parte degli odierni ricorrenti) per non essere stato provato il conferimento (e, dunque, l’esistenza) dell’incarico professionale ed il conseguente titolo contrattuale.
1.2. Con il secondo motivo i coniugi ricorrenti denunciano: <> nella parte in cui la corte territoriale:
da un lato, ha correttamente ritenuto infondata (confermando la pronunzia del Tribunale sul punto) la domanda del COGNOME a vedersi riconosciuto il compenso professionale a titolo di inadempimento contrattuale da parte degli odierni ricorrenti, non essendo stato provato il conferimento dell’incarico professionale; e,
dall’altro lato, ha dichiaratamente richiamato il (e aderito al) consolidato principio di diritto per il quale <>.
In sintesi, secondo i ricorrenti, vi è un contrasto irriducibile tra, da un lato, l’accertamento effettuato dalla corte di merito circa il fatto che l’attore di primo grado non avesse provato l’esistenza del dedotto titolo contrattuale e, dall’altro lato, la dichiarata adesione, manifestata dalla medesima corte di merito, al principio di diritto secondo il quale l’azione sussidiaria di arricchimento senza causa, promossa dall’attore di primo grado in via subordinata rispetto alla domanda di adempimento contrattuale, è inammissibile se l’attore non dà la prova dell’esistenza del titolo contrattuale da lui stesso allegato.
1.3. Con il terzo motivo, che indicano dirimente, i coniugi ricorrenti denunciano: <<Violazione e falsa applicazione degli artt. 99-
101 c.p.c., nonché dell'art. 112 c.p.c., per carenza di legittimazione passiva dei ricorrenti ed omissione di pronunzia (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.), sulla domanda, da essi formulata, di 'indirizzamento' della condanna a danno del soggetto reale legittimato passivo della pretesa dell'attore di primo grado.
Richiamando quanto esposto nella comparsa di costituzione di primo grado e in quella di appello, di cui è stato dato atto nella sentenza impugnata (p. 4), censurano la sentenza impugnata nella parte in cui la corte di merito ha affermato:
da un lato (p. 13), che <>;
– dall’altro (p. 14), che <>.
Osservano che, nel giudizio di merito, essi avevano formulato un’eccezione di carenza di legittimazione passiva e, al contempo, una domanda di ‘manleva’, nel senso che, nell’ipotesi di ritenuta fondatezza della pretesa del Petrone, essi avevano chiesto di
‘(re)indirizzare’ la condanna ai danni della cooperativa ‘RAGIONE_SOCIALE, quale vera legittimata passiva.
Si dolgono che la corte di merito – pur avendo correttamente statuito che dall’istruttoria espletata in primo grado era emersa la conferma che <> – non ha tuttavia affermato la sussistenza della legittimazione passiva della Cooperativa; e, non avvedendosi della domanda da essi proposta in via subordinata, ha ritenuto che essi avevano formulato nei confronti della cooperativa una domanda di rimborso di quanto fossero stati condannati a pagare in favore del Petrone.
1.4. Con il quarto motivo i coniugi ricorrenti denunciano: <> nella parte in cui la corte di merito, violando l’obbligo di motivazione,
da un lato (p. 9), ha ritenuto provato (sulla base delle risultanze della espletata prova orale) che la società fosse tenuta a sopportare tutte le spese tecniche per l’intervento edilizio; e,
dall’altro (p. 11), ha ritenuto che le emergenze istruttorie non consentissero di affermare che l’incarico di progettazione fosse stato conferito dalla cooperativa all’ingegnere progettista (che aveva agito per la liquidazione del compenso in via giudiziale).
In sintesi, secondo i ricorrenti, è contraddittorio ritenere che le spese tecniche di progettazione dovessero gravare sulla Cooperativa e, al contempo, ritenere che l’incarico di progettazione non fosse stato attribuito al RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE medesima.
Il ricorso non è fondato.
2.1. Non fondati sono i primi due motivi, che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente.
Le Sezioni Unite di questa Corte, dirimendo un contrasto in precedenza apparso nella giurisprudenza di questa Corte, hanno affermato che:
<>.
E, in applicazione di detto principio, hanno cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, nonostante quest’ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell’obbligo di buona fede da parte del convenuto.
Conforme al suddetto principio è la sentenza impugnata, con la quale la corte salernitana, alla stregua del giudice di primo grado, ha ritenuto che dalle emergenze processuali non è risultato provato il conferimento di un incarico professionale, ma, correggendo la sentenza di primo grado, dato atto che il COGNOME aveva eseguito la progettazione oggetto di causa ed aveva presentato detta progettazione (con le firme dei da lui ritenuti committenti) al Comune di Altavilla Silentina (che l’aveva approvata, consentendo agli odierni ricorrenti di realizzare quanto progettato dal COGNOME, come accertato dall’espletata
consulenza tecnica), ha ritenuto fondata la domanda ex art. 2041 c.c., proposta in via subordinata dal COGNOME.
Infatti, in virtù di quanto statuito dalla richiamata pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte, pienamente ammissibile deve dirsi l’azione di ingiustificato arricchimento anche in esito alla comprovata carenza del rapporto contrattuale, il quale sia rimasto escluso per il rigetto della domanda principale fondata sul presupposto della sussistenza e validità di quel medesimo rapporto contrattuale.
2.2. Inammissibili sono il terzo ed il quarto motivo – che, in quanto entrambi relativi alla posizione della cooperativa, sono pure qui trattati congiuntamente.
In disparte la singolarità di una domanda di ‘indirizzamento’ di una condanna (senza, cioè, perspicua e univoca indicazione della relativa causa petendi e dello stesso tenore del petitum ), vero è che nella sentenza impugnata la corte territoriale ha affermato che uno degli accordi contenuti nel preliminare, rimasto senza esito, erano <>.
Senonché, dal giudizio di merito non è risultato che la cooperativa RAGIONE_SOCIALE abbia acquisito il progetto realizzato dal Petrone o abbia realizzato immobili, fruendo dell’attività professionale di quest’ultimo, ragion per cui la corte ha correttamente ritenuto il difetto di legittimazione passiva della cooperativa (che è rimasta contumace).
E la corte territoriale – dopo aver dato atto (p. 8) che la cooperativa <> – ha altresì ritenuto (p. 11) che <>.
Orbene, sulla base di tali accertamenti in punto di fatto, in quanto tali qui incensurabili, è evidente come sia rimasta esclusa, a maggior ragione dopo il pacifico inadempimento del preliminare, qualunque obbligazione contrattuale in capo ad ognuna delle parti del medesimo, a maggior ragione nei confronti del professionista ad esso estraneo.
Tanto basta a privare di fondamento le censure in esame.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 3.100 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente in favore del competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2025, nella camera di consiglio