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Arricchimento senza causa: no se immobile pignorato

Una società sublocatrice ha agito contro la subconduttrice per un importo a titolo di ingiustificato arricchimento, dopo che la sua pretesa per canoni di locazione era stata respinta a causa di un pignoramento sull’immobile. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’azione di arricchimento senza causa non è ammissibile in questo contesto. Il diritto di riscuotere i canoni o l’indennità di occupazione di un bene pignorato spetta esclusivamente al custode giudiziario. Di conseguenza, il locatore non subisce alcun impoverimento e non può agire contro l’inquilino, il cui obbligo di pagamento è verso la procedura esecutiva e non verso il locatore stesso.

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Arricchimento Senza Causa: Quando il Pignoramento Blocca l’Azione del Locatore

L’azione di arricchimento senza causa rappresenta un rimedio generale previsto dal nostro ordinamento per riequilibrare le posizioni patrimoniali alterate senza una valida giustificazione giuridica. Tuttavia, la sua applicazione è soggetta a rigidi presupposti, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso esaminato riguarda un’intricata vicenda di locazione e pignoramento immobiliare, che ha portato i giudici a negare la possibilità per il locatore di agire per arricchimento ingiustificato contro l’inquilino, quando il diritto a riscuotere i canoni spetta in realtà a un altro soggetto: il custode della procedura esecutiva.

I Fatti del Caso: Una Complessa Vicenda di Locazione e Pignoramento

La controversia ha origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società (la “Sublocatrice”) contro un’altra società (la “Subconduttrice”) per il pagamento di canoni di locazione relativi a un immobile commerciale. La Subconduttrice si opponeva, e il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo. Tuttavia, accoglieva una domanda subordinata della Sublocatrice, condannando la Subconduttrice al pagamento di una somma minore a titolo di arricchimento senza causa, poiché aveva comunque occupato l’immobile.

La decisione veniva confermata in Appello. Il punto cruciale della vicenda, però, era l’esistenza di precedenti sentenze passate in giudicato tra le stesse parti. Tali sentenze avevano già stabilito che il contratto di sublocazione era stato stipulato dopo che l’immobile era stato pignorato. Di conseguenza, il diritto a percepire i frutti civili (i canoni) non spettava più alla Sublocatrice, ma al custode nominato nell’ambito della procedura esecutiva.

La Questione Giuridica: Può Esistere un Arricchimento Senza Causa se il Credito Spetta a Terzi?

La Subconduttrice ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nel riconoscerne l’arricchimento ingiustificato. Il quesito fondamentale posto alla Corte era se un soggetto (il locatore) possa lamentare un impoverimento e agire per arricchimento senza causa, quando il diritto a ricevere la prestazione economica (il canone) è legalmente attribuito a un terzo (il custode giudiziario).

Le Motivazioni della Cassazione sul tema dell’arricchimento senza causa

La Suprema Corte ha accolto le ragioni della ricorrente, cassando la sentenza d’appello e delineando principi fondamentali in materia di pignoramento e locazione.

Il Ruolo Esclusivo del Custode Giudiziario

La Corte ha ribadito un principio cardine della procedura esecutiva immobiliare: quando un immobile viene pignorato, i frutti civili che ne derivano, come i canoni di locazione, sono anch’essi compresi nel pignoramento (art. 2912 c.c.). La legittimazione a riscuotere tali somme spetta esclusivamente al custode giudiziario (e, dopo la vendita, all’aggiudicatario). Il locatore originario, debitore esecutato, perde tale diritto.

L’Insussistenza dell’Impoverimento del Locatore

Di conseguenza, se il locatore non ha il diritto di incassare i canoni, non può nemmeno subire un “impoverimento” derivante dal loro mancato pagamento. Allo stesso modo, l’inquilino non si “arricchisce” a danno del locatore, poiché il suo obbligo di pagamento sussiste, ma verso un soggetto diverso, ovvero il custode. Manca quindi il nesso diretto tra l’arricchimento di una parte e l’impoverimento dell’altra, che è un presupposto essenziale dell’azione di cui all’art. 2041 c.c.

La Violazione del Giudicato Precedente

La Cassazione ha inoltre censurato i giudici di merito per non aver dato corretta attuazione alle precedenti sentenze passate in giudicato. Tali decisioni avevano già escluso in modo definitivo il diritto della Sublocatrice a percepire i canoni, attribuendolo integralmente alla procedura esecutiva. Ignorare tale statuizione e riconoscere un diritto basato sull’arricchimento equivaleva a violare l’efficacia vincolante del giudicato (art. 2909 c.c.).

Le Conclusioni

La Corte di Cassazione ha concluso che la decisione impugnata non era conforme ai principi di diritto. In definitiva, nella misura in cui l’occupante di un immobile pignorato è tenuto a versare i canoni o l’indennità di occupazione al custode giudiziario, al locatore non spetta l’azione di arricchimento senza causa per ottenere le medesime somme. Difettano infatti i presupposti fondamentali dell’azione: l’impoverimento del locatore e l’arricchimento ingiustificato dell’occupante a suo danno. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello, che dovrà riesaminare la vicenda alla luce di questi chiari principi.

A chi spetta il diritto di riscuotere i canoni di locazione di un immobile pignorato?
Il diritto di riscuotere i canoni di locazione o qualsiasi indennità di occupazione per un immobile pignorato spetta esclusivamente al custode giudiziario nominato dal tribunale (e, successivamente alla vendita, all’aggiudicatario). Il proprietario/locatore originario perde tale diritto.

Il locatore di un immobile pignorato può agire per arricchimento senza causa contro l’inquilino che non paga?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’azione per arricchimento senza causa non è ammissibile in questo caso. Il locatore non subisce un impoverimento, poiché il diritto a percepire i canoni è stato trasferito per legge al custode. Di conseguenza, l’obbligo di pagamento dell’inquilino è verso la procedura esecutiva, non verso il locatore.

Cosa succede se solo una parte dell’immobile è pignorata?
Nel caso specifico, la Corte ha sottolineato che le precedenti sentenze passate in giudicato tra le parti avevano già stabilito che il diritto a riscuotere l’intero importo dei canoni spettava al custode, escludendo integralmente il diritto del locatore. Pertanto, l’esistenza di un giudicato che risolve la questione della titolarità del credito impedisce al locatore di agire per arricchimento, anche se il pignoramento fosse stato solo parziale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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