Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5303 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5303 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28170/2022 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME ed NOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE) e dall ‘ AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrenti –
;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/1/2026 dal AVV_NOTAIO; lette le memorie delle parti;
RILEVATO CHE:
–RAGIONE_SOCIALE (già Banca di Pistoia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Pistoia NOME COGNOME ed NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME COGNOME, chiedendo la loro condanna solidale al pagamento della somma di Euro 201.806,01 (corrispondente all ‘ indennizzo versato ai convenuti dalla compagnia assicuratrice RAGIONE_SOCIALE in adempimento di una polizza sulla vita del dipendente NOME COGNOME stipulata dalla banca) o, in alternativa, di Euro 192.392,03 (pari al residuo debito per mutuo sulla prima casa stipulato dal de cuius ed estinto dalla banca al momento del suo decesso);
-l ‘ attrice sostenne che: a) in base al regolamento allegato al contratto di lavoro, al verificarsi del decesso di un proprio dipendente (nella specie, il menzionato NOME COGNOME) la banca era tenuta ad estinguere il debito residuo derivante dal finanziamento concessogli per l ‘ acquisto della prima casa; b) per cautelarsi dal rischio di premorienza dei dipendenti rispetto alla definizione del mutuo, la banca aveva stipulato una polizza sulla vita dei mutuatari; c) i convenuti avevano beneficiato sia dell ‘ « abbuono » del residuo del mutuo, sia dell ‘ indennizzo assicurativo, rifiutandosi poi di restituire quest ‘ ultimo all ‘ istituto di credito;
-l ‘ attrice, dunque, sul presupposto che gli eredi di NOME COGNOME avessero goduto due volte del medesimo beneficio concesso ai dipendenti, chiese, ai sensi dell ‘ art. 2033 c.c., la ripetizione dell ‘ indennizzo o dell ‘ « abbuono » del mutuo e, in subordine, la condanna dei convenuti per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.;
-i convenuti si costituirono contestando la domanda, sia in punto di applicabilità degli artt. 2033 e 2041 c.c., sia in punto di interpretazione del contratto assicurativo;
-il Tribunale di Pistoia, con la sentenza n. 883 del 10 novembre 2020, accolse la domanda attorea, ritenendo che la causa concreta del contratto
assicurativo fosse quella di tenere indenne la banca dall ‘ esborso o dal mancato recupero delle somme date a mutuo ai dipendenti in caso di premorienza; ritenendo l ‘ indennizzo a favore degli eredi privo di fondamento giustificativo, configurò un arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., condannando i convenuti al pagamento di Euro 192.392,03;
–NOME COGNOME ed NOME COGNOME proposero impugnazione;
-la Corte d ‘ appello di Firenze, con la sentenza n. 2081 del 22 settembre 2022, riformò integralmente la decisione di primo grado;
-per quanto qui rileva, il giudice d ‘ appello affermò che la polizza stipulata dalla banca era riconducibile allo schema dell ‘ assicurazione sulla vita a favore del terzo ex art. 1920 c.c. e attribuiva agli eredi il diritto di riscuotere l ‘ indennizzo e, inoltre, che il cosiddetto « abbuono » del debito residuo del mutuo trovava specifica giustificazione nel regolamento aziendale; poiché entrambe le provvidenze, tra loro distinte, ancorché rientranti nell ‘ ambito di vari benefits riconosciuti ai dipendenti, trovavano giustificazione nel contratto assicurativo e nel rapporto lavorativo, escluse la sussistenza dei presupposti dell ‘ arricchimento senza causa;
-avverso la predetta sentenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi;
-hanno resistito con controricorso NOME COGNOME ed NOME COGNOME;
-le parti hanno depositato memorie ex art. 380bis .1, primo comma, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 15/1/2026, il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, secondo comma, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-col primo motivo la ricorrenti deduce la « Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 e segg. cod. civ., dell ‘ art.
2697 c.c. nonché dell ‘ art. 115 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. », per avere la Corte d ‘ appello applicato solo il criterio letterale nell ‘ interpretazione del contratto assicurativo, senza indagare la reale volontà delle parti (anche alla luce di un verbale del consiglio di amministrazione) e senza considerare il collegamento funzionale tra il regolamento aziendale (che prevedeva l ‘ « abbuono » del mutuo) e la polizza vita;
-il motivo è inammissibile per plurime e concorrenti ragioni;
-innanzitutto, a dispetto dell ‘ art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. si denuncia la violazione dei canoni legali d ‘ interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c., ma soltanto attraverso l ‘ indicazione delle norme asseritamene violate e alle regole in esse contenute, mentre manca qualsivoglia precisazione sulle modalità e sulle considerazioni attraverso le quali il giudice del merito si sarebbe discostato dai richiamati criteri ermeneutici;
-poi, pur deducendo l ‘ erronea interpretazione del contratto, in violazione dell ‘ art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. si omette di riportarne le clausole (quantomeno quelle che il giudice non avrebbe correttamente considerato);
-inoltre, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, « Posto che l ‘ accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell ‘ interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. » ( ex multis , Cass. Sez. 1, 09/04/2021, n. 9461, Rv. 661265-01);
-è poi dirimente una considerazione sul contratto assicurativo de quo ;
-come accertato dai giudici di merito, la banca ricorrente era il contraente dell ‘ assicurazione stipulata con RAGIONE_SOCIALE e gli odierni controricorrenti ne erano i beneficiari (art. 1920 c.c.); eventuali doglianze sul pagamento dell ‘ indennizzo assicurativo a NOME COGNOME ed NOME COGNOME, anziché a favore della RAGIONE_SOCIALE, dovevano essere eventualmente rivolte nei confronti della compagnia assicuratrice (in ipotesi, per avere erroneamente individuato il beneficiario);
-peraltro, il maldestro tentativo di presentare a questa Corte di legittimità un ‘ interpretazione del contratto assicurativo secondo le finalità della banca contraente, anziché in base alle clausole contrattuali, comunque non giova alla ricorrente nella causa de qua : difatti, se il contraente stipula una polizza inadeguata alle sue esigenze assicurative, l ‘ errore commesso non può ricadere sul terzo beneficiario, ma -casomai, sussistendone i presupposti -potrebbe essere chiamato a risponderne l ‘ assicuratore o l ‘ intermediario;
-ad abundantiam , si osserva che i precedenti giurisprudenziali invocati dalla banca ricorrente (pagg. 19-20 del ricorso) sono inconferenti: Cass. Sez. 1, 12/05/2021, n. 12568, attiene all ‘ interpretazione, secondo le regole dell ‘ ermeneutica contrattuale (e anche in base alla discussione precedente), di una delibera assembleare con cui si autorizzava l ‘ azione di responsabilità nei confronti dell ‘ amministratore; Cass. Sez. 1, 02/07/2020, n. 13595, riguarda l ‘ interpretazione, letterale e sistematica, di una concessione di superficie tra Comune e RAGIONE_SOCIALE in riferimento al corrispettivo dovuto all ‘ ente locale; Cass. Sez. 3, 26/07/2019, n. 20294, ha statuito che, per interpretare un mandato a vendere, la volontà dei contraenti va ricercata attraverso un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi conto anche del comportamento successivo delle parti; Cass. Sez. 1, 28/06/2017, n. 16181, dopo aver ribadito che « l ‘ interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e non è
censurabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio di motivazione », soltanto in un irrilevante obiter dictum fa riferimento a « indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti » (indici esterni -costituiti da interna corporis della banca -sui quali si basa la tesi della ricorrente);
-è poi inammissibile la pretesa della ricorrente di sottoporre a questa Corte di legittimità le prove acquisite per una loro ulteriore valutazione: « In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell ‘ art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall ‘ art. 116 c.p.c. » (Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20867, Rv. 659037-01);
-col secondo motivo la ricorrente deduce la « Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 2041 c.c. in relazione all ‘ art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. », per avere la Corte d ‘ appello escluso la sussistenza dei presupposti dell ‘ arricchimento senza causa: avendo gli eredi incassato sia la liquidazione della polizza vita, sia beneficiato dell ‘ « abbuono » del mutuo, mancava una giusta causa per il doppio vantaggio patrimoniale e di una duplicazione del medesimo beneficio;
-il motivo è manifestamente inammissibile;
-a sostegno della propria censura la ricorrente riporta la motivazione della pronuncia di primo grado;
-così facendo, però, RAGIONE_SOCIALE non si confronta con la ricostruzione svolta dal giudice d ‘ appello che ha qualificato la polizza vita e la remissione del debito residuo del pregresso mutuo (beneficio che le parti e il giudice di
merito chiamano impropriamente « abbuono ») come distinti benefits riconosciuti ai dipendenti (al pari della pure prevista assunzione di un familiare del dipendente defunto);
-la Corte d ‘ appello ha specificamente individuato per ciascuno degli emolumenti ricevuti dai controricorrenti una precisa causa e, coerentemente, ha escluso l ‘ ipotesi dell ‘ art. 2041 c.c., sicché la censura è eccentrica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata;
-in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;
-ne consegue la condanna della ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate -secondo i parametri normativi e in considerazione dell ‘ effettiva attività svolta -nella misura indicata nel dispositivo;
-la palese inammissibilità dei motivi di ricorso costituisce ex se elemento idoneo e sufficiente per considerare temeraria, agli scopi dell ‘ art. 96, terzo comma, c.p.c., l ‘ impugnazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (le cui tesi erano ab origine manifestamente infondate, il che giustifica a maggior ragione il giudizio sulla temerarietà dell ‘ iniziativa processuale);
-come già ritenuto da numerosi precedenti di questa Corte, « nel giudizio di cassazione, ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può costituire abuso del diritto all ‘ impugnazione la proposizione di un ricorso basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo dell ‘ autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia » (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 38528 del 06/12/2021, Rv. 663164-01) e « la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l ‘ impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l ‘ accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e dall ‘ altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del
processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come ‘ abuso del processo ‘ , poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell ‘ art. 96, comma 3, c.p.c., la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l ‘ accertamento dell ‘ elemento soggettivo del dolo o della colpa dell ‘ agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell ‘ avere agito o resistito pretestuosamente. » (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021, Rv. 662202-01; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19285 del 29/09/2016, Rv. 642115-01, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019, Rv. 652838-02, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14548 del 09/05/2022, e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 33324 del 19/12/2024);
-in applicazione della menzionata disposizione, dunque, si condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, dell ‘ ulteriore importo, equitativamente determinato, di Euro 7.655,00 (in misura pari a quanto stabilito per i compensi del giudizio);
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7.655,00 per compensi ed Euro 200,00 per
esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge, nonché a pagare ai medesimi controricorrenti la somma di Euro 7.655,00 ai sensi dell ‘ art. 96, terzo comma, c.p.c.;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quanto previsto per i rispettivi ricorsi, se dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 15 gennaio 2026.
Il Presidente (NOME COGNOME)