Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22310 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22310 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 07/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9098/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 317/2023 depositata il 14/02/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.L e vicende che hanno preceduto il lodo arbitrale oggetto di causa sono ricostruite nella sentenza impugnata nei termini che seguono. In data 1 -9 -1981, i notai NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME stipulavano un contratto costitutivo di associazione professionale al fine di esercitare, in forma associativa, l’attività nel settore dei protesti cambiari e degli assegni, contratto poi modificato con scrittura privata, in data 30 agosto 1983, con il recesso dei notai COGNOME e COGNOME e l’ingresso del AVV_NOTAIO COGNOME. In seguito al recesso da parte del AVV_NOTAIO, avvenuto il 7 maggio 1985, non essendo stata ricostituita la pluralità degli associati, sorgeva un contrasto tra il AVV_NOTAIO COGNOME e il AVV_NOTAIO in merito alla destinazione delle somme esistenti sul conto corrente dell’associazione, che venivano prelevate dal AVV_NOTAIO per essere depositate su un libretto di deposito costituito presso la Banca Popolare di Vicenza s. c. p. a. e cointestato ai due notai, nonché in ordine alla liquidazione degli utili in favore del socio receduto e al diritto dell’associato superstite di procedere alla liquidazione dell’associazione e ai relativi conguagli.
Ai sensi della clausola n. 15 dell’atto modificativo della costituzione di associazione professionale, su istanza del AVV_NOTAIO, veniva nominato AVV_NOTAIO unico il AVV_NOTAIO, il quale in data 15 marzo 1986 depositava un lodo parziale (qualificato dallo stesso AVV_NOTAIO come non definitivo), con il quale si pronunciava solo sulle questioni preliminari controverse (insussistenza di motivi di sospensione del procedimento arbitrale in pendenza del giudizio penale nei confronti del AVV_NOTAIO COGNOME, natura dell’associazione
professionale costituita, sorte del rapporto associativo per effetto del recesso di una delle parti), rinviandosi al prosieguo del giudizio ogni altra determinazione, compresa la liquidazione delle spese, all’esito della disposta C.T.U, contabile e di ogni altro utile e opportuno accertamento. Ogni ulteriore atto di impulso procedimentale veniva omesso negli anni successivi, in cui si svolgevano procedimenti penali nei confronti del AVV_NOTAIO, su denuncia querela del AVV_NOTAIO, il quale instaurava altresì diversi giudizi civili inerenti la validità della clausola compromissoria e la natura rituale o irrituale dell’arbitrato, che si concludevano, da ultimo, con la sentenza della Cassazione n. 3455/2012, depositata in data 6 marzo 2012.
In data 6 maggio 2014, essendo deceduto il AVV_NOTAIO COGNOME in data 17.04.2001, i suoi eredi depositavano al RAGIONE_SOCIALE un’istanza per la nomina di un nuovo AVV_NOTAIO che, tenendo a base il lodo parziale reso dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME il 15 marzo 1986 e la perizia redatta dal AVV_NOTAIO in data 24 novembre 1986, stabilisse definitivamente i rapporti di dare e avere tra gli eredi del AVV_NOTAIO COGNOME e il AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, disponendo per conseguenza anche in ordine al più volte richiamato libretto di deposito a risparmio. Il AVV_NOTAIO COGNOME, nominato nuovo AVV_NOTAIO, basandosi sulla perizia svolta in sede penale dal AVV_NOTAIO COGNOME (che attribuiva lire 137.127.913 al AVV_NOTAIO e lire 273.767.550 al AVV_NOTAIO) e riscontrando che sul libretto risultava depositata la cifra inferiore di lire 259.000.000, disponeva che agli eredi COGNOME spettassero lire 172.564.075 (€ 89.121,90) e al AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO lire 86.435.925 (€ 44.640,43); l’AVV_NOTAIO, sul presupposto che il ritardo nella ripartizione delle somme fosse ascrivibile al AVV_NOTAIO, condannava altresì il medesimo al pagamento in favore degli eredi COGNOME degli interessi legali maturati sulla quota di loro spettanza a decorrere dalla data della
perizia penale, detratti gli eventuali interessi maturati sul libretto bancario.
In forza di tale lodo, gli eredi del AVV_NOTAIO, con ricorso per decreto ingiuntivo del 28 aprile 2016, ottenevano dal Tribunale di Prato che fosse ingiunto al AVV_NOTAIO il pagamento di € 6.000,00, oltre accessori, a titolo di onorari liquidati dall’AVV_NOTAIO in favore della parte vittoriosa, oltre le spese e competenze del procedimento monitorio, riservandosi di proporre separata azione per ottenere quanto a loro spettante delle somme giacenti sul libretto di deposito e comunque di agire per il recupero di ogni loro credito. Il AVV_NOTAIO si opponeva al decreto ingiuntivo e proponeva, in via riconvenzionale, domanda di accertamento della nullità del lodo o di suo annullamento, che impugnava per gli errori nei quali questi era asseritamente incorso, nonché per violazione dei limiti del mandato ex art. 1711 cod. civ. e per prescrizione delle somme richieste. Si costituivano gli eredi del AVV_NOTAIO, chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Con sentenza n. 263/2019 pubblicata il 15 aprile 2019, il Tribunale di Prato respingeva l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 828/2016, e anche la domanda riconvenzionale della parte opponente, che condannava a pagare in favore della parte opposta le spese di lite, liquidate in € 21.387,00 oltre accessori di legge.
AVV_NOTAIO impugnava la sentenza dinanzi la Corte di Appello di Firenze, lamentando il mancato riconoscimento dell’eccezione di prescrizione, il mancato esperimento della C.T.U. in sede arbitrale e l’utilizzo improprio, ai fini della determinazione del quantum , della perizia del AVV_NOTAIO COGNOME, svolta in sede penale, l’erroneo riconoscimento degli interessi trentennali in favore della controparte per vizio di ultra petizione e per intervenuta prescrizione ai sensi dell’art. 2948, comma 1, n. 4 del c.c., nonché l’errata liquidazione delle spese di giudizio di AVV_NOTAIO grado. Si
costituivano gli eredi COGNOME, i quali chiedevano il rigetto dell’impugnazione e proponevano, altresì, appello incidentale relativamente alla liquidazione dei compensi professionali operata dal AVV_NOTAIO giudice.
Con sentenza n. 317/2023 pubblicata il 14 febbraio 2023, la Corte di Appello di Firenze in accoglimento del solo quinto motivo di appello principale, rigettato l’appello incidentale, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, rideterminava in € 13.430,00, oltre il 15% per spese generali ed iva e cpa come per legge, le spese del procedimento di AVV_NOTAIO grado poste a carico del COGNOME; compensava tra le parti le spese di giudizio nella misura del 20% e poneva a carico della parte appellante il restante 80%, liquidato in € 7.992,80 per compensi professionali, oltre il 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge. In particolare, la Corte di merito :a) respingeva l’eccezione di prescrizione, rilevando che ‘ Il Tribunale di Prato non aveva omesso di considerare l’eccezione di prescrizione sollevata dal AVV_NOTAIO relativa al diritto fatto valere dagli eredi COGNOME, ma ha valutato che la stessa non fosse fondata in quanto, essendo la richiesta dei medesimi volta all’attribuzione della parte di spettanza delle somme presenti sul libretto bancario cointestato al AVV_NOTAIO e al AVV_NOTAIO, è evidente che gli stessi, iure successionis, siano subentrati nei diritti spettanti a quest’ultimo in ordine a tale libretto e non si vede come possano ritenersi prescritti ‘; aggiungeva che l’eccezione di prescrizione era da disattendere ‘ in ragione della natura stessa dei diritti oggetto del procedimento arbitrale, essendo pertanto irrilevante, al fine di valutare la fondatezza o meno di tale eccezione, che il lodo irrituale reso dal AVV_NOTAIO fosse o meno in continuità con quello del AVV_NOTAIO; b) respingeva l’impugnazione anche con riferimento alla mancata nomina di un C.T.U. da parte dell’AVV_NOTAIO COGNOME e all’utilizzazione della perizia resa nel procedimento penale dal nominato perito rag. COGNOME in
data 24 novembre 1986; nella sentenza impugnata si legge che: ‘ Il AVV_NOTAIO ha ritenuto che non fosse necessario procedere ad una nuova CTU, essendo quella redatta in sede penale pienamente utilizzabile nell’ambito del procedimento arbitrale’ e ciò in quanto ‘logica, ben motivata, scevra da affermazioni aprioristiche e quindi pienamente condivisibile ‘; aggiungeva che il COGNOME non poteva lamentarsi del fatto che l’AVV_NOTAIO e il Tribunale di Prato non avessero minimamente preso in considerazione la documentazione da questi prodotta in atti, in quanto la stessa era ‘ costituita da mere fotocopie, molte delle quali non leggibili, nonché da documenti privi dei necessari requisiti di attendibilità, prodotti in mole rilevante (oltre due risme) ma dal cui esame non era possibile rilevare una sua organicità/unitarietà tale da farla assurgere a livello di documentazione contabile ‘; c) respingeva, infine, anche il quarto motivo di appello, avente ad oggetto l’ultra -petizione e la violazione dei limiti del mandato da parte dell’AVV_NOTAIO, che aveva condannato il AVV_NOTAIO al pagamento degli interessi, a decorrere dalla data della perizia del rag. COGNOME del 24/11/1986 – su un presunto credito che in tale data non era certo, liquido ed esigibile -nonché dei danni per abuso del processo in assenza di ogni domanda, affermando che ‘ sia stata la condotta del AVV_NOTAIO a determinare il ritardo nella loro riscossione’ e che comunque gli eredi COGNOME in una memoria del 9 ottobre 2014, poi ribadita nella memoria conclusionale, ‘avevano evidenziato espressamente che la domanda di interessi dai medesimi proposta valeva necessariamente anche per le somme depositate nel libretto di deposito a risparmio ‘.
5. Avverso questa sentenza, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, resistito da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ved. COGNOME , eredi del AVV_NOTAIO COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1 cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia: (i) con il AVV_NOTAIO motivo di ricorso la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2941, 2946 e 2949 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello rigettato l’eccezione di prescrizione, tempestivamente proposta, con riferimento ad un diritto effettivamente prescritto; l’azione era stata fatta valere dagli eredi del AVV_NOTAIO, ma gli eredi del AVV_NOTAIO defunto non potevano subentrare nella posizione del de cuius nella associazione, in quanto non notai, e in quanto una associazione tra notai può esser costituita e proseguita solo da notai, sicché acquistavano, come l’atto costitutivo dell’associazione prevedeva, il solo diritto ad una somma di denaro che rappresentasse la quota di utili netti maturati ed accertati, vale a dire solo un diritto di credito ; deduce che la seconda domanda arbitrale era stata presentata nel 2014 e rispetto al AVV_NOTAIO giudizio arbitrale iniziato nel lontano 1985 (le date dei giudizi arbitrali risultavano dalla stessa sentenza impugnata, pag. 6), era decorso un periodo di ben 29 anni; anche a considerare la prescrizione decennale, essa era già maturata passando dal 1986 al 2001 e poi di nuovo maturata dal 2001 al 2014, sicché il credito si era prescritto per il de cuius , e dunque anche per gli eredi; ad avviso del ricorrente l’argomentazione della Corte di merito non era riconducibile ad alcuna delle ipotesi nelle quali, ai sensi dell’art. 2941 cod. civ. avrebbe potuto invocarsi la sospensione dei termini di prescrizione, ne’ vi erano stati atti di interruzione della prescrizione, mai, peraltro, allegati dalla controparte; rimarca, pertanto, l’insussistenza di un diritto di proprietà trasmesso agli eredi, anche in base a quanto si legge nell’art. dell’art. 12 della Modifica di atto costitutivo di associazione professionale del 30
agosto 1983, all. 1: ‘soltanto ad una somma di denaro che rappresenti la quota di utili netti maturati ed accertati’ e ribadisce altresì che gli eredi del AVV_NOTAIO non avevano mai rivendicato la titolarità del libretto; rimarca, altresì, che già nel lodo AVV_NOTAIO, pag. 27 all. 4. si leggeva: ‘Una volta operata la liquidazione dei rapporti di credito e debito pendenti all’ 8/5/85 eventuali residui attivi andranno ripartiti tra i due associati in conformità alla previsione pattizia di cui all’all’art. 14 dell’atto costitutivo così come modificato il 30/8/83′, dunque sicuramente si trattava di un diritto di credito e non di un diritto reale; (ii) con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 191 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., nonché omessa motivazione e/o motivazione apparente in relazione all’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. e art. 111 Cost., per aver la Corte di appello negato l’espletamento della C.T.U., peraltro già precedentemente disposta dal AVV_NOTAIO, in una controversia la cui risoluzione dipendeva unicamente da una questione tecnica, senza motivare adeguatamente la decisione adottata, ossia con argomentazioni di stile e prive di reale consistenza; (iii) con il terzo motivo la violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4 cod. proc. civ., e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1282, 1711 e 2947 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., per aver la Corte d’appello negato, a fronte della circostanza che l’odierno ricorrente era stato condannato al pagamento di somme e danni non richiesti dall’altra parte, con pronuncia oltre i limiti del mandato affidato all’AVV_NOTAIO, la sussistenza del vizio di extra -petizione, nonché della violazione del principio della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Il AVV_NOTAIO motivo è inammissibile.
2.1. La censura oblitera un dato fondamentale, e cioè che si tratta dell’impugnazione di un lodo pacificamente irrituale, come tale non impugnabile per error in iudicando , quale è quello denunciato attinente alla prescrizione del diritto azionato e alla sua qualificazione.
Nell’arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un’alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio); con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per errores in iudicando, come è invece consentito dall’ultimo comma dell’art. 829 cod. proc. civ., quanto al lodo rituale, neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri; né, più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante (Cass. 7654/2003; Cass. 22374/2006; Cass. 25268/2009; Cass. 13522/2021, non massimata ). Ne consegue che il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo o l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico e dell’AVV_NOTAIO stesso.
Per contro, la censura ha ad oggetto la violazione delle norme in tema di prescrizione da parte degli arbitri, che costituisce errore di giudizio, e non è posta in discussione l’affermazione della Corte di merito secondo cui nella specie si applica la disciplina ante 2006, e quindi non l’attuale art. 808 ter cod. proc. civ..
Sotto ulteriore profilo, si osserva il motivo di ricorso non censura la ratio decidendi pure espressa nella sentenza impugnata, secondo cui non verrebbe in considerazione, nella specie, il mero diritto degli eredi del socio receduto nei confronti dell’associazione, bensì -essendosi verificato lo scioglimento dell’associazione -l’accertamento del riparto del residuo attivo dell’attività svolta dall’associazione.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo, con cui pure si deduce il vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorso l’AVV_NOTAIO (artt. 2697 cod. civ. e 191 cod. proc. civ.), e quindi nuovamente un error in iudicando . La doglianza, come formulata, riguarda, infatti, un vizio di giudizio, ossia la valutazione delle risultanze probatorie. In ogni caso, la Corte d’appello ha escluso, con motivazione congrua, la sussistenza di errori rilevanti ai sensi dell’art. 1429 cod. civ. nella decisione dell’AVV_NOTAIO di ritenere attendibile e completa la CTU del AVV_NOTAIO COGNOME , condividendo quanto affermato dal Tribunale, e la censura è anche impropriamente diretta a sollecitare la rinnovazione in sede di legittimità della suddetta valutazione meritale .
Anche il terzo motivo è inammissibile.
Il ricorrente denuncia la violazione del divieto di ultra-petizione, integrante violazione dei limiti del mandato, per avere l’AVV_NOTAIO, senza che fosse mai stata avanzata una domanda risarcitoria nei confronti del COGNOME, condannato il medesimo al pagamento in favore degli eredi COGNOME degli interessi maturati sul libretto bancario, addebitandogli un ‘abuso del processo’ per i numerosi procedimenti da lui promossi nei confronti del AVV_NOTAIO e/o dei suoi eredi. Occorre precisare che è astrattamente ipotizzabile anche per l’ arbitrato irrituale l’impugnabilità per violazione dei limiti del mandato, da far valere, tuttavia, esclusivamente ai fini dell’impugnazione del lodo ex art. 1429 cod. civ., cioè come errore che, muovendo dalla violazione dei limiti del mandato conferito agli
arbitri, abbia inficiato la volontà contrattuale espressa da questi ultimi, e in tal caso la relativa deduzione comporta un’indagine da parte del giudice di merito sull’effettivo contenuto del mandato stesso, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Cass.1097/2016).
Nel caso in esame il vizio denunciato non è così prospettato e soprattutto la doglianza difetta di autosufficienza, perché il ricorrente non indica con idonea specificità quale fosse l’oggetto del mandato conferito all’AVV_NOTAIO che si assume travalicato e neppure ne riporta o ne sintetizza il contenuto.
Ad ogni buon conto, sotto ulteriore profilo, la Corte d’appello ha ritenuto che non fosse stato travalicato il limite del mandato, che aveva ad oggetto ‘ l’accertamento della misura della quota dei diritto di proprietà -diritto la cui natura comporta la reiezione di qualsivoglia eccezione di prescrizione -di ciascun ex associato del denaro depositato nel libretto suddetto’ , ma che fosse stata la condotta del AVV_NOTAIO a determinare il ritardo nella loro riscossione e che la domanda relativa agli interessi era stata proposta e doveva riferirsi anche alle somme depositate sul libretto. R ispetto al suddetto percorso argomentativo, non è svolta in ricorso una critica compiuta e pertinente.
Peraltro, nel caso in cui il ricorrente intenda far valere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sia nel caso, opposto, in cui sostenga che l’oggetto della decisione corrisponda puntualmente a quello della controversia deferita agli arbitri, il vizio denunciato si traduce in una questione d’interpretazione della volontà dei mandanti e si risolve, analogamente a quanto accade in ogni altra ipotesi di interpretazione della volontà negoziale, in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se condotto nel rispetto dei criteri di ermeneutica
contrattuale e correttamente motivato (Cass. 6830/2014; Cass. 14986/2021).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2024.