Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16124 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16124 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 30467/2020 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO e dagli AVV_NOTAIOi NOME COGNOME ed NOME COGNOME, nonché, giusta procura speciale allegata alla ‘ Memoria di costituzione di nuovo difensore in aggiunta ai difensori originariamente designati ‘, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO .
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Cattolica (RN), alla INDIRIZZO, in persona del l’amministratore delegato e legale rappresentante AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO o NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME .
-controricorrente –
avverso la sentenza, n. cron. 649/2020, della CORTE DI APPELLO DI GENOVA, pubblicata il giorno 09/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
06/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha promosso ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Genova del 9 luglio 2020, n. 2921, -reiettiva dell’opposizione da lui proposta, ai sensi dell’ art. 840 cod. proc. civ., avverso il decreto ex art. 839 cod. proc. civ., del 30 marzo 2017, con cui il Presidente di quella corte aveva dichiarato efficace in Italia il lodo finale pronunciato il 30 gennaio 2017 dal Tribunale Arbitrale di Ginevra -affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
1.1. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, corredato da analoga memoria.
CONSIDERATO CHE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Violazione o falsa applicazione degli artt. 34 e 35 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in relazione all’art. 840 c.p.c., rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. » per avere la corte d’appello ritenuto valida la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di capitali italiana con sede legale in Italia, che, in radicale difformità dalla disciplina imperativa dell’arbitrato societario statutario, a ffidi invece ad arbitri esteri, il cui lodo inoppugnabile nello Stato straniero di origine neppure è soggetto ad impugnazione in Italia, la soluzione delle controversie societarie;
II) « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. V.1(a) della Convenzione di New York, 840, comma 3, n. 1, c.p.c., in relazione agli artt. 34-35-36 del d.lgs. n. 5/2003, 1418 c.c., 4 e 25 della Legge 218/1995, rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. » per non avere la corte d’appello rifiutato il riconoscimento in Italia di un lodo emesso sulla base di una clausola
compromissoria contenuta nello statuto di una RAGIONE_SOCIALE avente sede legale in Italia, clausola compromissoria invalida in quanto devolve la soluzione delle liti tra società, soci e amministratori ad un arbitrato estero con sede in Svizzera.
RITENUTO CHE
La questione (validità, o non, di una clausola compromissoria per arbitrato estero contenuta nello statuto di una società italiana) posta dalle argomentazioni di cui ai formulati motivi di ricorso, -attesane la particolare complessità e rilevanza ( cfr . Cass., S.U., n. 14437 del2018), il chiaro valore nomofilattico, le contrastanti opinioni della dottrina sul relativo tema e l’assenza di specifici precedenti di legittimità rende opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza, a ciò non ostando l’originaria sua fissazione in sede camerale ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ. ( cfr., ex multis , Cass. n. 7998 del 2024; Cass. nn. 20459 e 13517 del 2023; Cass. n. 11955 del 2022; Cass. nn. 24018 e 19164 del 2021; Cass. nn. 23911, 15796, 5082 e 3098 del 2020; Cass. n. 17371 del 2019; Cass., SU, n. 14437 del 2018; Cass. nn. 19115 e 5533 del 2017).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile