Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33194 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33194 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14607/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO– DOMICILIO DIGITALE, presso
Oggetto: Contratti bancari – Mancata consegna di copia del contratto – Nullità – Esclusione – Interessi convenzionali – Tasso superiore a quello legale – Pattuizione – Art. 1284 c.c. – Art. 117 T.U.B. – Rapporto – Capitalizzazione trimestrale- Specifica approvazione – Forme
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 12/11/2025 CC
lo studio dell’avvocato COGNOME RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 3918/2020 depositata il 18/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/11/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIONOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 3918/2020, depositata in data 18 novembre 2020 , la Corte d’appello di Napoli, nella regolare costituzione dell’appellata BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, ha parzialmente accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 13315/2014, depositata in data 10 ottobre 2014 e, per l’effetto, ha condannato BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA al pagamento a favore di RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE della somma di € 113.336,70, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE aveva agito premettendo in fatto di aver acceso presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA una serie di rapporti di conto corrente (nn. 10085.08, 10132.67 e 10655.92) e di anticipazione finanziaria (nn. 20230203.77, 22970304.25 e 31358506.55) -tutti chiusi al momento della domanda -e che tutti gli addebiti per interessi, commissioni e spese erano stati girocontati sul conto corrente di corrispondenza n. 10085.08.
Aveva lamentato sia l’addebito di interessi ad un tasso ultralegale, mai convenuto per iscritto , sia l’ acRAGIONE_SOCIALE di interessi in misura inferiore a quella legale , sia l’addebito di commissioni di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale non dovuti, sia una non corretta
individuazione dei giorni valuta favorevoli e sfavorevoli, chiedendo, in conclusione, di dichiarare la nullità totale per difetto di forma scritta dei contratti in questione o, in subordine, di dichiararne la nullità parziale, con condanna della stessa BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA al pagamento della somma di € 147.000,00 oltre interessi moratori e maggior danno.
La domanda era stata respinta integralmente dal Tribunale.
Nel decidere il gravame , la Corte d’appello di Napoli ha, in primo luogo, disatteso il motivo di appello con il quale veniva ad essere riproposta la domanda di accertamento della nullità dei contratti per difetto di sottoscrizione dell’istituto di RAGIONE_SOCIALE, in quanto ha affermato la sufficienza della presenza della sottoscrizione del correntista.
La Corte territoriale, invece, dopo aver ulteriormente dichiarato inammissibile la censura con la quale l’odierna ricorrente veniva a dolersi della mancata declaratoria di inammissibilità da parte del Tribunale di una serie di produzioni documentali operat e dall’istituto odierno controricorrente, ha parzialmente accolto il motivo di gravame col quale venivano riproposte le deduzioni riferite a capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto, computo della valuta e criterio di determinazione degli interessi passivi ed attivi.
Al riguardo la Corte d’appello ha affermato che: I) in relazione a tre rapporti (conto corrente di corrispondenza n. 10085.08; conto anticipi S.B.F. n. 10132.67 apertura di RAGIONE_SOCIALE regolata in c/c n. 10655.92), recanti regolarmente l’indicazione del tasso di interesse passivo, il saldo complessivo doveva essere rideterminato applicando tale tasso; II) in relazione al rapporto anticipi n. 22970304.25, in assenza di adeguata pattuizione, doveva trovare applicazione il tasso minimo dei BOT emessi nei dodici me si precedenti all’annualità di riferimento, conformemente al disposto dell’art. 117 del TUB ; III) in relazione al
rapporto n. 20230203.77 doveva trovare applicazione il tasso ex art. 117 TUB al 21 luglio 2008 e quello espressamente pattuito dalle parti per il periodo successivo; IV) in relazione al rapporto anticipi n. 31358506,55 doveva escludersi qualsiasi ricalcolo, dal momento che l’odierna ricorrente , a sostegno della domanda, non aveva depositato idonea documentazione contabile con riferimento a tale rapporto; V) da tutti i rapporti doveva essere espunta la commissione di massimo scoperto, in quanto la relativa clausola non individuava la base di calcolo; VI) in relazione conto corrente n. 10085.08, poteva trovare applicazione la capitalizzazione trimestrale degli interessi in quanto espressamente pattuita.
La Corte territoriale, quindi, ha fatto propri gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio disposta in sede di appello che aveva rideterminato i rapporti tra le parti anche espungendo la commissione di massimo scoperto e tenendo conto della necessità di evitare che il meccanismo di giroconto dai conti anticipi al conto corrente n. 10085.08 conducesse ad una indebita capitalizzazione -accertando un RAGIONE_SOCIALE dell’odierna ricorrente a titolo di ripetizione di indebito pari alla somma di € 113.336,70, somma sulla quale sono stati riconosciuti gli interessi ma non il maggior danno, in quanto ritenuto non provato.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
1.1. Con il primo motivo -rubricato ‘ violazione degli artt. 111, co. 6, Cost., 36 D.Lgs. 546/92, 156, co. 2, cod. proc. civ., 59 D.Lgs. 507/93, in relazione all’art. 360, co. 1, n.ro 4 e n.ro 5 cod. proc. civ.’ – il ricorso deduce ‘la nullità della sentenza per assenza di motivazione e, in subordine, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ‘ .
Evidenzia la ricorrente di avere dedotto -non nell’atto di appello, ma nel corso del giudizio di secondo grado -un ulteriore profilo di nullità dei contratti, costituito dalla mancata consegna di copia dei medesimi alla stessa ricorrente, mentre la Corte territoriale avrebbe affrontato solo il profilo -originariamente dedotto -della nullità dei contratti per difetto di sottoscrizione dell’istituto di RAGIONE_SOCIALE, in tal modo incorrendo o in un difetto assoluto di motivazione o in un omesso esame di fatto decisivo.
1.2. Con il secondo motivo -rubricato ‘ nullità della sentenza e/o del procedimento per motivazione apparente in relazione all’art. 360, co.1, n.ro. 4 cod. proc. civ. -violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1350, 1284 e 1419 cod. civ. in relazione all’art. 360 co.1 n.ro 3 cod. proc. civ. ‘ e formulato in via condizionata al mancato accoglimento del primo mezzo – il ricorso impugna la decisione della Corte territoriale nella parte in cui la stessa ha ritenuto valida la pattuizione degli interessi contenuta nei vari rapporti conclusi tra le parti.
Il ricorso parte dalla duplice premessa per cui:
-i contratti in questione prevedevano un tasso di interessi superiore al saggio legale;
-costituirebbe accertamento ormai passato in giudicato quello per cui i contratti in questione recavano la sola sottoscrizione della ricorrente e non anche quelli della Banca.
Evidenzia, poi, la ricorrente di avere dedotto -non nell’atto di appello, ma nel corso del giudizio di secondo grado -un ulteriore profilo di nullità parziale dei contratti, costituito dalla inidoneità della presenza della sua sola sottoscrizione per integrare valida pattuizione di interessi al tasso superiore al saggio legale ex art. 1284, terzo comma, c.c., profilo che la Corte territoriale avrebbe risolto ‘ dando conto, implicitamente, di ritenere non invalidante la mancanza della sottoscrizione della Banca ‘ .
Deduce, quindi, da un lato che la decisione impugnata risulterebbe nulla in quanto caratterizzata, sul punto, da motivazione apparente e, dall’altro lato, che la stessa decisione comunque incorrerebbe nella violazione delle previsioni di cui agli artt. 1350, 1284 e 1419 c.c., in quanto, anche a voler ritenere che il requisito formale di cui all’art. 117 TUB sia rispettato con l’apposizione della sottoscrizione del solo cliente, tale meccanismo non varrebbe comunque ad integrare il requisito formale richiesto per la pattuizione di interessi ultralegali, in quanto tale requisito resterebbe disciplinato (esclusivamente) dall’art. 1284 c.c.
Argomenta la ricorrente ‘(…) deve ritenersi che nella relazione tra la disposizione bancaristica generale, l’art. 117 appunto, e l’art. 1284 dettato dal codice civile per la forma del patto sugli interessi ultralegali e quindi nel concorso di regimi diversificati di forma e di nullità -scenario osservabile quando in una medesima fattispecie insistono sia la forma funzione di cui all’art. 117 T.U.B. (per il contratto) sia la forma struttura di cui all’art. 1284 cod. civ. (per la clausola) le due forme si combinano e convivono; la disciplina generale della forma struttura (e della nullità assoluta) valevole ex art. 1284 cod. civ. continua a mantenere cogenza nel suo specifico ambito, seguitando a tutelare,
nella sua parte, le esigenze generali della collettività nel modo classico da essa previsto ‘ .
1.3. Con il terzo motivo -rubricato ‘ conto corrente di corrispondenza 10085.08, capitalizzazione trimestrale delle competenze autogene -violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 120, co. 2, T.u.b., della Delibera C.I.C.R. 9.2.2000, art. 6, e dell’art. 12 preleggi in relazione all’art. 360, co.1 n.ro 3, cod. proc. civ. ‘ e formulato in via condizionata al mancato accoglimento del primo mezzo – il ricorso deduce che ‘ La Corte distrettuale ha violato e/o falsamente applicato l’art. 6 della Delibera C.I.C.R. 9.2.2000 quando ha ritenuto che, ai fini del positivo esito del giudizio di validità / efficacia, fosse sufficiente l’espressa pattuizione per iscritto del regime di capitalizzazione infrannuale ‘ , laddove, ai sensi della Delibera CICR -e prevedendosi una capitalizzazione infrannuale -sarebbe stata necessaria un’approvazione specifica e non meramente espressa.
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza ‘per motivazione apparente’ .
Si impugna la decisione della Corte partenopea nella parte in cui la stessa, dopo aver disatteso le deduzioni circa la inammissibilità di alcune produzioni documentali della controricorrente ha concluso -letteralmente -che ‘la decisione, per quanto di seguito si espone, si fonda anche sui documenti allegati alle suddette note depositate il 19.3.2013 ‘.
Deduce a questo punto la ricorrente che ‘con l’utilizzo della congiunzione verbale «anche», la Corte partenopea ha chiaramente alluso all’esistenza di documenti su cui ha fondato la decisione, che tuttavia non ha indicato’ , concludendo quindi per ‘la nullità della sentenza per vizio di motivazione, perché, anche in parte qua, la tecnica redazionale usata dal Giudice non soddisfa il minimo
costituzionale essenziale affinché una motivazione possa ritenersi tale’ .
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Si deve, infatti, ritenere che l’odierna ricorrente abbia dedotto un profilo di nullità in realtà inesistente e che, conseguentemente, la Corte d’appello , statuendo in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, in virtù della radicale infondatezza della relativa deduzione, abbia proceduto ad un rigetto implicito della deduzione medesima (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 2151 del 29/01/2021; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018).
Questa Corte, infatti, ha già chiarito che, in tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam , previsto dall’art. 117, D. Lgs. n. 385/1983 e dall’art. 23, D. Lgs. n. 58/1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell’accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 18230 del 03/07/2024).
È stato, infatti, osservato che, se pure è vero che questa stessa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. U – Sentenza n. 898 del 16/01/2018) – con arresto reso in materia di intermediazione finanziaria, ma pacificamente riferibile anche ai rapporti bancari, come da questa stessa Corte successivamente chiarito (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 28500 del 12/10/2023) – ha affermato che il vincolo di forma di cui dall’art. 117, D. Lgs. n. 385/1983 e dall’art. 23, D. Lgs. n. 58/1998 presenta natura composita, rientrandovi anche la consegna del documento contrattuale, è tuttavia parimenti vero che tale affermazione deve essere intesa nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso
la consegna del relativo documento – in esecuzione di un obbligo che è complementare al vincolo di forma e che è finalizzato ad agevolare l’esercizio dei diritti da parte del cliente – senza che tuttavia – come è stato successivamente chiarito con riferimento alla materia dell’intermediazione finanziaria (Cass. 18 novembre 2021, n. 3534; Cass. 20 settembre 2013, n. 21600) – la mancata consegna del contratto venga a porre un problema di validità dello stesso del contratto.
Si è, infatti, osservato che l’art. 117, comma 3, D. Lgs. n. 385/1983, nel prevedere la nullità del contratto concluso senza osservare la ‘forma prescritta’ , viene a riferirsi al requisito stabilito dal precedente comma 2, e quindi alla ‘ veste esteriore del contratto ‘ , restando estranea al requisito medesimo la successiva consegna di una copia del documento che incorpora il contratto, come agevolmente desumibile dalla possibilità per il CICR di prevedere la stipulazione dei contratti ‘in altra forma’ , laddove il termine ‘forma’ non può che essere inteso che come riferito al ‘ mezzo attraverso cui è manifestato il reciproco consenso delle parti quanto alla conclusione dell’affare’ (così Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 18230 del 03/07/2024), e quindi ad un mezzo diverso dallo scritto, con la conseguenza che la sanzione di nullità di cui al comma 3 ‘ presidi a l’osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell’accordo, non anche l’adempimento dell’obbligo di consegna dello scritto’ (ancora Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 18230 del 03/07/2024), potendosi quindi ricollegare alla mancata consegna di una copia del contratto non la sanzione della nullità ma -vertendosi in tema di violazione di norme di comportamento -un profilo di responsabilità (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725).
È quindi evidente che la Corte partenopea, nel disattendere espressamente la tesi della nullità dei contratti per assenza di sottoscrizione dell’RAGIONE_SOCIALE, ha implicitamente disatteso anche l’ulteriore tesi della nullità riferita ad una fattispecie cui, invece, la nullità non può essere collegata.
3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
La tesi della ricorrente si sostanzia nell’affermare che, ove il contratto bancario venga a contemplare un tasso di interessi convenzionali superiore a quello di cui all’art. 1284 c.c., la mera conclusione del contratto per iscritto nel rispetto dell’art. 117 D. Lgs. n. 385/1983 risulterebbe insufficiente a rispettare il vincolo di pattuizione scritta contemplato dall’art. 1284 , terzo comma, c.c., essendo necessaria sul punto una specifica pattuizione.
Anche in questo caso -e per le medesime ragioni -deve essere esclusa la sussistenza di un vizio di motivazione della decisione impugnata per non essersi pronunciata in modo specifico sulla questione, dovendosi ritenere che le ragioni del mancato accoglimento delle relative deduzioni si rinvengano nel complessivo impianto motivazionale -del tutto coerente e non perplesso -che ha condotto al rigetto del gravame dell’odierna ricorrente.
Anche in questo caso -e per ragioni affini a quelle esposte in relazione al primo motivo -si deve ritenere che le deduzioni della ricorrente siano venute a sollevare un inesistente profilo di nullità, giustificando appieno il rigetto da parte della Corte d’appello.
Occorre richiamare, infatti, l’orientamento ormai assunto da questa Corte sul punto, e quindi il principio per cui l’adozione della forma scritta in ossequio all’art. 117 D. Lgs. n. 385/1983 viene ad integrare il rispetto del requisito formale in relazione a tutte le clausole del contratto per le quali la legge preveda espressamente il vincolo della
forma scritta, e quindi anche in relazione alla clausola di determinazione del tasso di interessi superiore a quello legale (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24591 del 2019; nonché Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 19298 del 15/06/2022, massimata, tuttavia, con riferimento ad una fattispecie anteriore all’art. 117 D. Lgs. n. 385/1983), riverberandosi -evidentemente -la forma generale del contratto anche sulla forma delle singole clausole necessitanti di specifica pattuizione scritta, come, appunto, nel caso dell’art. 1284, terzo comma, c.c., fatto salvo come si vedrà in sede di esame del terzo motivo di ricorso -il diverso profilo (non della pattuizione bensì) della specifica approvazione di cui all’art. 1341 c.c.
Questa Corte, infatti, ha osservato che, con l’introduzione della nullità ‘di protezione’ di cui al T.U.B., una volta accertato il rispetto del requisito della forma scritta essendo il contratto sottoscritto dal cliente ed a prescindere dalla mancata sottoscrizione da parte della banca del documento contrattuale da essa predisposto, ‘ sarebbe illogico e giuridicamente distonico ritenere che quello stesso requisito della forma scritta non riguardi, invece, una delle clausole di cui si compone il contratto medesimo, segnatamente quella in tema di interessi, in forza dell’identico onere di forma imposto dall’art. 1284 cod. civ., dal momento che «la validità del contratto in relazione ai requisiti di forma scritta si estende evidentemente, in relazione al rispetto della forma suddetta, a tutte le clausole del contratto stesso, ivi compresa quella relativa agli interessi ultra legali» (Cass. 24591/2019) ‘ (così Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 19298 del 15/06/2022), ben potendosi rilevare che la prescrizione di forma contenuta nell’art. 117, D. Lgs. n. 385/1983, assicura le medesime esigenze sopraindividuali di certezza, di trasparenza e di stabilità sottese alla regola generale posta dall’art. 1284 c.c., risultando quindi superfluo introdurre una distinzione tra il
requisito formale di cui allo stesso art. 117 D. Lgs. n. 385/1983 ed i residui oneri formali posti dall’ordinamento, ‘ confermando così quell’omogeneità di ratio che non consente soluzioni divergenti sulla validità, quanto al rispetto della forma scritta, del contratto e della clausola in esso contenuta ‘ (ancora Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 19298 del 15/06/2022).
Anche in questo caso, quindi, correttamente la decisione impugnata non ha ritenuto di ravvisare alcun profilo di nullità in relazione al quale accogliere le deduzioni dell’odierna ricorrente.
4. Fondato è, invece, il terzo motivo.
Il mezzo è, in primo luogo, rispettoso del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., in quanto opera la riproduzione della clausola rilevante del contratto, provvedendo poi a produrre quest’ultimo integralmente -anche con immagine scarsamente decifrabile -in allegato al ricorso.
Ciò permette a questa Corte di constatare che il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 10085.08 -il quale conteneva pacificamente una clausola di capitalizzazione trimestrale -recava una previsione finale di approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341 c.c. di alcune clausole, tra le quali quella sulla capitalizzazione trimestrale (l’art. 7 del contratto).
Si deve, a questo riguardo , rammentare l’orientamento di questa Corte a mente del quale nel caso di condizioni generali di contratto, l’obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell’art. 1341 c.c. è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest’ultima ipotesi, non sia accompagnato da un’indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n.
4126 del 14/02/2024; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17939 del 09/07/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22984 del 11/11/2015).
Operato tale richiamo generale va osservato che la previsione finale di specifica approvazione delle clausole del contratto di conto corrente, contiene una elencazione delle singole clausole approvate, ciascuna accompagnata dalla sommaria indicazione tra parentesi del rispettivo contenuto, con l’unica determinante – eccezione proprio di quell’art. 7 del contratto che viene a regolare la capitalizzazione, previsione, questa, richiamata solo con l’indicazione numerica ma senza alcuna specificazione del contenuto.
La conclusione cui si deve approdare, pertanto, è nel senso del l’inidoneità della previsione contrattuale in esame a costituire specifica approvazione della capitalizzazione trimestrale nel rispetto di quanto contemplato dall’art. 6 della Delibera CICR 9 febbraio 2000, da ciò derivando che la Corte d’appello, nel ritenere invece validamente pattuita la capitalizzazione ha operato un inadeguato governo degli artt. 120 T.U.B. e 6 della Delibera CICR 9 febbraio 2000, dovendosi, conseguentemente, accogliere il motivo.
Il quarto motivo è, invece, inammissibile.
È fermo orientamento di questa Corte quello per cui la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., disposta dall’art. 54, D.L. n. 83/2012 (conv. con Legge n. 134/2012), deve essere interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella
“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).
Proprio alla luce di questo costante insegnamento deve ritenersi la palese infondatezza del mezzo, il quale si impernia sulla speciosa tesi per cui, avendo la decisione impugnata affermato che la valutazione del gravame doveva essere operata ‘ anche ‘ tenendo conto di documenti di cui si contestava l’ammissibilità da parte della stessa odierna ricorrente, la motivazione risulterebbe apparente per non aver specificamente indicato i documenti sui quali si verrebbe a fondare.
Ebbene, le deduzioni contenute nel mezzo risultano prive di pregio, in primo luogo perché la frase della decisione impugnata al centro delle censure della ricorrente aveva – ed ha – solo il senso di ribadire la utilizzabilità ai fini della decisione di documenti di cui la ricorrente contestava l’ammissibilità e, in secondo luogo, in virtù del costante insegnamento di questa Corte per cui il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’ iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14972 del 28/06/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002).
Il ricorso, quindi, deve essere accolto limitatamente al terzo motivo, disattesi gli altri e, per l’effetto, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa
composizione, la quale si conformerà al principio qui richiamato e provvederà altresì a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, a lla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 12 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME