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Appropriazione di pregi: quando non c’è concorrenza

Una società specializzata in controtelai per serramenti ha citato in giudizio un concorrente per aver copiato il suo catalogo, i disegni tecnici e i dati sulle prestazioni, sostenendo una concorrenza sleale per appropriazione di pregi. Il tribunale ha respinto la richiesta, chiarendo che la copia di caratteristiche tecniche comuni nel settore o l’uso di stili descrittivi simili non costituisce l’appropriazione di un pregio unico e distintivo. La corte ha inoltre stabilito che una semplice dicitura di proprietà su un disegno tecnico non è sufficiente a proteggerlo come segreto commerciale se non supportata da altre misure di riservatezza. La domanda di misure cautelari è stata quindi rigettata.

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Pubblicato il 31 ottobre 2024 in Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile

Appropriazione di Pregi: Il Limite tra Ispirazione e Concorrenza Sleale

Nel mondo competitivo del commercio, il confine tra lecita ispirazione e illecita imitazione è spesso sottile. Un recente provvedimento del Tribunale di Venezia offre importanti chiarimenti sulla nozione di appropriazione di pregi, una specifica forma di concorrenza sleale. Il caso analizza la situazione di un’azienda che accusava un ex partner commerciale di aver copiato il proprio catalogo, i disegni tecnici e persino le performance dei prodotti. L’ordinanza, rigettando il reclamo, delinea con precisione quando la somiglianza tra materiali promozionali non è sufficiente a configurare un illecito.

I Fatti del Caso: Una Collaborazione Finita in Tribunale

Due società, leader nel settore dei falsi telai e cassonetti prefabbricati, avevano intrattenuto rapporti commerciali con un’altra azienda tra il 2018 e il 2020. Quest’ultima acquistava e rivendeva i loro prodotti, talvolta apponendovi il proprio marchio. Cessata la collaborazione, le società ricorrenti scoprivano che l’ex partner aveva pubblicato un catalogo quasi identico al loro, promuovendo prodotti che, a loro dire, violavano i propri brevetti e segreti commerciali contenuti in alcuni disegni tecnici.

Successivamente, la resistente pubblicava un secondo catalogo. Sebbene non contenesse più i prodotti brevettati, secondo le ricorrenti continuava a integrare una condotta illecita: attribuiva ai propri prodotti caratteristiche tecniche e valori di performance (come l’isolamento acustico e la trasmittanza termica) identici a quelli, superiori, dei prodotti delle ricorrenti.

Le società danneggiate hanno quindi agito in via cautelare chiedendo l’inibitoria, il ritiro dal commercio e il sequestro, lamentando la violazione dei brevetti, la rivelazione di segreti commerciali e, soprattutto, una concorrenza sleale per appropriazione di pregi e parassitaria.

La Decisione del Tribunale di Venezia

Il Tribunale ha rigettato il reclamo, confermando la decisione di primo grado che aveva già negato le misure cautelari (ad eccezione della descrizione, una misura istruttoria per raccogliere prove). La decisione si fonda su un’analisi puntuale dei diversi profili di illecito lamentati.

L’Appropriazione di Pregi e la Copia dei Cataloghi

Il cuore della controversia riguardava l’appropriazione di pregi, disciplinata dall’art. 2598, n. 2, c.c. Questo illecito si verifica quando un imprenditore si vanta di caratteristiche e qualità che sono proprie di un concorrente, ingenerando nel pubblico la convinzione che i suoi prodotti abbiano gli stessi meriti.

Il Tribunale ha stabilito che non basta una semplice copiatura di elementi di un catalogo per integrare questa fattispecie. È necessario un quid pluris: l’imprenditore deve attribuirsi qualità specifiche, salienti e peculiari del concorrente, non caratteristiche generiche o diffuse nel settore. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che:

* La somiglianza di fotografie o la struttura dei prodotti non era sufficiente, dato che i beni nel settore erano intrinsecamente simili.
* L’uso di codici prodotto o testi descrittivi analoghi rappresentava al massimo un’imitazione di stile, non l’appropriazione di un pregio.
* L’indicazione di valori di performance (fonoisolamento, trasmittanza) simili a quelli delle ricorrenti non integrava l’illecito, poiché non era stato dimostrato che tali valori fossero un pregio esclusivo e distintivo delle ricorrenti, ma piuttosto uno standard comune a molti prodotti sul mercato.

La Questione dei Segreti Commerciali e dei Disegni Tecnici

Un altro punto fondamentale era la presunta violazione dei segreti commerciali (know-how) contenuti nei disegni tecnici. Le ricorrenti sostenevano che la dicitura “Il presente disegno è di proprietà di… vietata l’applicazione, la riproduzione e la divulgazione a termini di legge” fosse sufficiente a proteggerli.

Il Collegio ha respinto questa tesi. Per tutelare un’informazione come segreto commerciale, non basta una dichiarazione unilaterale. L’imprenditore deve adottare misure di sicurezza adeguate a preservarne la segretezza. Poiché i disegni in questione erano destinati a circolare ampiamente (presso clienti, imprese costruttrici, cantieri), sarebbe stato necessario, ad esempio, far sottoscrivere specifici accordi di riservatezza. In assenza di tali misure, la semplice dicitura non è stata ritenuta efficace a vincolare i terzi.

le motivazioni

Le motivazioni del Tribunale sono chiare e pragmatiche. Per aversi appropriazione di pregi, l’illecito non risiede nell’ingannare il consumatore sulla qualità del prodotto in sé, ma nel deviare la sua scelta sfruttando la reputazione di un altro. Il consumatore, basandosi su un’esperienza positiva passata con l’impresa concorrente, viene indotto a credere che il nuovo prodotto offra le stesse garanzie, senza doverlo sperimentare. Questo meccanismo, però, scatta solo se i pregi vantati sono unici e riconoscibili come appartenenti al concorrente, non quando si tratta di caratteristiche standard del settore.

Inoltre, la Corte ha escluso la concorrenza sleale parassitaria, che richiede un comportamento sistematico e continuativo di imitazione delle iniziative altrui. La mera copiatura parziale di un singolo catalogo è stata considerata un’iniziativa ordinaria e isolata, insufficiente a configurare tale grave forma di illecito.

Per quanto riguarda i segreti commerciali, il Tribunale ha sottolineato che la tutela del know-how dipende dalle azioni concrete intraprese dal titolare per proteggerlo. La protezione non può essere presunta, ma deve derivare da un comportamento attivo e diligente volto a limitare la diffusione delle informazioni riservate.

le conclusioni

Questa ordinanza fornisce preziose indicazioni per le aziende. In primo luogo, evidenzia che non ogni somiglianza tra materiali di marketing costituisce concorrenza sleale. Per difendersi efficacemente, è cruciale dimostrare che il concorrente si è appropriato di un vantaggio competitivo distintivo e non comune. In secondo luogo, ribadisce un principio fondamentale in materia di proprietà intellettuale: la tutela dei segreti commerciali non è automatica. Le imprese devono implementare policy interne e strumenti contrattuali robusti (come gli accordi di non divulgazione) per proteggere il proprio know-how, specialmente quando questo deve essere condiviso con partner commerciali, fornitori o clienti.

Copiare le caratteristiche tecniche dal catalogo di un concorrente è sempre appropriazione di pregi?
No. Secondo la decisione, non è sufficiente copiare dati tecnici o valori di performance, specialmente se questi rappresentano caratteristiche diffuse nel settore di riferimento. Per configurare l’appropriazione di pregi, è necessario che l’impresa si attribuisca qualità specifiche, salienti e peculiari che appartengono in modo distintivo al concorrente.Una dicitura di proprietà su un disegno tecnico è sufficiente a qualificarlo come segreto commerciale?
No. Il Tribunale ha chiarito che una semplice dichiarazione unilaterale apposta su un documento non basta. Per tutelare un’informazione come segreto commerciale, il titolare deve adottare misure adeguate e concrete per mantenerla segreta, come la stipula di accordi di riservatezza, specialmente se il documento è destinato a circolare all’esterno dell’azienda.

Quando si configura la concorrenza sleale parassitaria?
La concorrenza sleale parassitaria si configura quando un’impresa pone in essere un comportamento continuo e sistematico di imitazione delle iniziative imprenditoriali di un concorrente. La decisione ha specificato che la copiatura parziale di un singolo catalogo, essendo un’iniziativa isolata e ordinaria, non è sufficiente a integrare questa fattispecie, che richiede un plagio durevole delle strategie altrui.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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