Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13838 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13838 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/05/2025
OPPOSIZIONE ALL ‘ ESECUZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8672/2023 R.G. proposto da COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall ‘ Avv. NOME COGNOME ricorrente –
e da
RAGIONE_SOCIALE RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall ‘ Avv. NOME COGNOME
– ricorrente successiva –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall ‘ Avv. NOME COGNOME
– controricorrente ad ambedue i ricorsi – avverso la sentenza n. 3236/2022 della CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il giorno 17 ottobre 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 8 aprile 2025 dal Consigliere COGNOME
Rilevato che
in forza di contratto di mutuo fondiario, il Banco popolare società cooperativa ( lite pendente divenuto Banco BPM S.p.A.) intimò precetto al pagamento della somma di euro 1.085.609,81 alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE società a responsabilità limitata semplificata (già RAGIONE_SOCIALE di Boni RAGIONE_SOCIALE) e ad NOME COGNOME già socia accomandataria della società;
le intimate dispiegarono uno actu opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ.;
la società addusse – in sintesi e per quanto ancora d ‘ interesse – la nullità del mutuo per illiceità o difetto di causa (dacché la somma mutuata, destinata al finanziamento di opere edilizie, era stata in realtà utilizzata dall ‘ istituto di credito per l ‘ estinzione di un debito nei suoi confronti di una società terza, la RAGIONE_SOCIALE) e la responsabilità della banca per ingiustificata interruzione delle trattative finalizzate ad un più esteso finanziamento, così domandando anche la condanna dell ‘ istituto di credito al risarcimento del danno;
NOME COGNOME invece, eccepì l ‘ inammissibilità della minacciata esecuzione per difetto di preventiva escussione della società;
all ‘ esito del giudizio di prime cure, l ‘ adito Tribunale di Lodi rigettò l ‘ opposizione della società, mentre accolse quella di NOME COGNOME
interposero appello in via principale, la RAGIONE_SOCIALE, in via incidentale il Banco BPM S.p.A. (limitatamente alla condanna alla spese del primo grado di giudizio irrogata a suo carico e a favore di NOME COGNOME);
la decisione in epigrafe indicata ha: (i) rigettato l ‘ appello principale; (ii) in parziale accoglimento dell ‘ appello incidentale, compensato nella misura dei 2/3 le spese del giudizio di primo grado e condannato il
Banco BPM S.p.A. alla refusione della residua quota delle stesse in favore di NOME COGNOME;
ricorre per cassazione NOME COGNOME per tre motivi;
successivo ricorso, anch ‘ esso affidato a tre motivi, propone la RAGIONE_SOCIALE;
ai due ricorsi resiste, con distinti controricorsi, il Banco BPM S.p.A.; le parti ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa;
il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
il ricorso di NOME COGNOME è articolato in tre motivi;
il primo, per violazione dell ‘ art. 327 cod. proc. civ., censura la mancata dichiarazione di inammissibilità dell ‘ appello incidentale della banca, sostenendo la sua qualificazione come appello autonomo e la sua proposizione oltre il termine lungo per l ‘ impugnazione;
il secondo, per violazione dell ‘ art. 343 cod. proc. civ., prospetta la inammissibilità per tardività di tale appello incidentale, in quanto proposto con comparsa di risposta depositata il 5 aprile 2022, quindi con inosservanza del termine di almeno venti giorni prima della udienza di comparizione delle parti fissata in citazione per il 14 aprile 2022, non potendosi tener conto del differimento di detta udienza al 26 aprile 2022, poiché ai sensi dell ‘ art. 168bis , quarto comma, cod. proc. civ.;
il terzo, per violazione dell ‘ art. 92 cod. proc. civ., contesta la disposta compensazione parziale delle spese, non sussistendo il presupposto dell ‘ unitarietà delle difese delle due originarie opponenti;
preliminare (e, per quanto si dirà, assorbente) è lo scrutinio del secondo motivo: esso è fondato;
il termine per la proposizione dell ‘ appello incidentale – a ritroso, e dunque con esclusione del giorno iniziale e computo di quello finale decorre dalla data dell ‘ udienza indicata nell ‘ atto di citazione, ovvero
della data della udienza differita di ufficio dal giudice ai sensi dell ‘ art. 168bis , quinto comma, cod. proc. civ.;
non incide invece sulla tempestività del gravame incidentale il differimento della udienza eletta in citazione disposto ai sensi dell ‘ art. 168bis , quarto comma, cod. proc. civ. ove il giudice in quel giorno non tenga udienza: in tal caso, per la tempestività dell ‘ appello incidentale occorre assumere a parametro la data indicata nell ‘ atto di appello, non quella di rinvio (orientamento consolidato: cfr. Cass. 07/05/2020, n. 8638; Cass. 06/02/2017, n. 3081; Cass. 24/04/2015, n. 8400; Cass. 20/12/2013, n. 28571; Cass. 24/01/2011, n. 1567);
nella specie, pertanto, non può tenersi conto del differimento della udienza di prima comparazione al 26 aprile 2022 operato dal Presidente della Corte d ‘ appello di Milano con decreto del 24 gennaio 2022, dacché espressamente disposto « visto l ‘ art. 168-bis, quarto comma, cod. proc. civ. », come riportato nel corpo del ricorso e nel decreto in questo correttamente richiamato e localizzato nel fascicolo;
rispetto alla data della udienza di prima comparizione stabilita nell ‘ atto di appello (14 aprile 2022) era dunque irrimediabilmente tardiva la proposizione dell ‘ appello incidentale avvenuta con comparsa depositata soltanto il 5 aprile 2022;
in accoglimento del motivo – e con assorbimento dei restanti – va quindi cassata in parte qua la sentenza appellata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con dichiarazione di inammissibilità dell ‘ appello incidentale illo tempore spiegato da Banco BPM S.p.A. e conseguente passaggio in giudicato della statuizione sulle spese tra tale società e NOME COGNOME contenuta nella sentenza di primo grado;
nei rapporti tra NOME COGNOME e il Banco BPM S.p.A. non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di appello, non avendo ivi
Cons. est. NOME COGNOME
svolto difese la odierna ricorrente, mentre il regolamento del presente grado di legittimità tra dette parti segue la regola della soccombenza;
per la relativa liquidazione, il valore della controversia (e, quindi, lo scaglione tariffario di riferimento) è costituito dall ‘ importo delle spese liquidate all ‘ esito del giudizio di primo grado (oggetto dell ‘ appello incidentale spiegato dall ‘ istituto bancario): tale somma rappresentava infatti il disputatum sottoposto all ‘ esame del giudice di appello (così, il valore della controversia, ai predetti scopi, è dato dall ‘ importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all ‘ esame del giudice di appello: in tal senso, Cass. 05/07/2024, n. 18465; Cass. 23/11/2017, n. 27871; Cass. 12/06/2015, n. 12227; Cass. 12/01/2011, n. 536);
il ricorso della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE è articolato in tre motivi;
il primo, per violazione degli artt. 112 e 167 cod. proc. civ., deduce che la « documentazione inerente il primo grado di giudizio » era stata depositata « nei termini di legge e non dopo l ‘ udienza di precisazione delle conclusioni, come erroneamente rilevato dalla Corte d ‘ appello » ed evidenzia come la controparte non aveva sollevato eccezione circa l ‘ eventuale tardività della produzione documentale;
il secondo, per violazione degli artt. 1362 e 1414 cod. civ. e 115 e 474 cod. proc. civ. e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, assume che il mutuo azionato dalla banca « aveva carenza di causa, non potendosi qualificare come semplice fondiario ma c.d. di scopo » poiché volto all ‘ avvio di un importante progetto immobiliare e non al fine di estinguere pregresse posizioni debitorie, ragion per cui il contratto è nullo per simulazione dell ‘ operazione di credito fondiario;
il terzo, per violazione degli artt. 1175, 1337, 1366 e 137 cod. civ., dell ‘ art. 127 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e dell ‘ art. 615 cod. proc. civ. nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,
imputa alla Corte territoriale di aver ritenuto inammissibile, nel giudizio di opposizione all ‘ esecuzione, l ‘ azione risarcitoria promossa nei riguardi dell ‘ istituto bancario per responsabilità precontrattuale, segnatamente per interruzione delle trattative con contegno contrario a buona fede;
il ricorso è inammissibile;
il primo motivo è inammissibile;
la doglianza opera un generico ed indistinto riferimento a « tutta la documentazione inerente il giudizio di primo grado », asserendone la tempestiva produzione in formato cartaceo, ben prima della udienza di precisazione delle conclusioni: omette, tuttavia e radicalmente, di specificare la tipologia e di descrivere il contenuto di siffatti documenti, così non consentendo di apprezzare la decisività degli stessi, cioè a dire la idoneità a condurre a diversa soluzione la lite;
anche il secondo motivo è inammissibile;
l ‘ intera argomentazione sviluppata da parte ricorrente muove, in fatto, da un presupposto: la destinazione della somma erogata con il mutuo azionato in via esecutiva non allo scopo fondiario conforme al tipo legale (la realizzazione di opere edilizie) bensì alla estinzione verso la banca di un preesistente debito di una società terza (la RAGIONE_SOCIALE) derivante da saldo passivo di conto corrente;
trattasi, però, di circostanza contraria a quanto accertato nella impugnata sentenza, in cui si afferma (pag. 11): « RAGIONE_SOCIALE non ha prodotto un solo documento relativo alla diversa società RAGIONE_SOCIALE peraltro non parte di questo giudizio – o al conto corrente ad essa intestato, e non ha provato né che tale conto fosse scoperto per una pretesa revoca preventiva di affidamenti né, tantomeno, che le somme erogate dall ‘ opposta con il mutuo del 24.2.2011 fossero in esso confluite e quindi utilizzate con la finalità di ripianare ed estinguere la posizione debitoria della società in questione »;
il motivo in scrutinio, allora, si risolve nell ‘ invocare una diversa ricostruzione della vicenda fattuale controversa, necessariamente da compiere per il tramite di un riesame delle emergenze istruttorie (in specie, dei documenti analiticamente esposti nel corpo del motivo): attività, come è noto, del tutto estranee alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità;
tanto ex se fonda l ‘ inammissibilità della doglianza, a tacer del fatto che la gravata pronuncia abbia corroborato il proprio convincimento con l ‘ affermazione della piena liceità nel nostro ordinamento del c.d. mutuo di scopo (ove mai configurabile nella specie), argomento nemmeno attinto da puntuale e pertinente osservazione critica ad opera della ricorrente;
eguale sorte di inammissibilità spetta al terzo motivo;
esso, invero, insistendo su una supposta omessa considerazione dell ‘ azione risarcitoria per responsabilità precontrattuale, non si avvede del (e, quindi, non censura in maniera adeguata e specifica il) rilievo della Corte territoriale sull ‘ insussistenza di « alcuna violazione da parte del Banco dei doveri di diligenza e buona fede nell ‘ esecuzione del contratto »: espressione inequivoca – seppur sintetica – del difetto degli elementi integrativi della fattispecie di responsabilità invocata;
in definitiva: inammissibile il ricorso della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE questa, in ossequio al principio della soccombenza, va condannata alla refusione delle spese del grado in favore della controricorrente Banco BPM S.p.A., quantificate in relazione allo scaglione tariffario corrispondente all ‘ importo precettato;
atteso l ‘ esito del ricorso successivo, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente RAGIONE_SOCIALE – ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
accoglie il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME assorbiti i restanti; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito la causa, dichiara inammissibile l ‘ appello incidentale proposto da Banco BPM S.p.A.;
dichiara inammissibile il ricorso della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
condanna Banco BPM S.p.A. alla refusione in favore di NOME COGNOME delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.100 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge;
condanna RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE alla refusione in favore di Banco BPM S.p.A. delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 13.900 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente RAGIONE_SOCIALE dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
Cons. est. NOME COGNOME