Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25372 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 25372 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
OGGETTO:
appello principale improcedibile -conseguenze sull’appello incidentale tardivo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
19378/2021 r.g., proposto
da
COGNOME , elett. dom.to in INDIRIZZO Roma, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2200/2021 pubblicata in data 15/04/2021, n.r.g. 705/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 03/07/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.- RAGIONE_SOCIALE chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Avellino decreto ingiuntivo per la somma di euro 313.829,51 nei confronti di COGNOME COGNOME suo ex agente, a titolo di prezzo di fornitura di merci.
2.- NOME COGNOME proponeva opposizione ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna della società al pagamento di euro 19.194,46 a titolo
di indennità suppletiva di clientela in virtù del recesso della preponente e di euro 513.345,82 a titolo di differenze di provvigioni non pagate.
3.Il Tribunale accoglieva in parte l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo che non vi fosse alcuna prova della consegna di quelle merci, circostanza contestata dal COGNOME; inoltre condannava la società a pagare all’opponente le somme di euro 59.130,64 a titolo di differenze di provvigioni e di euro 5.568,01 a titolo di indennità suppletiva di clientela.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame principale interposto dal COGNOME e, in parziale accoglimento di quello incidentale proposto dalla società, rideterminava le somme dovute per provvigioni e indennità suppletiva di clientela e condannava il COGNOME a restituire euro 33.086,15 per provvigioni 2010 risultate non dovute ed euro 20,18 per indennità suppletiva di clientela risultata non dovuta.
4.Avverso tale sentenza COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
5.- RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e poi ha depositato memoria.
6.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 4), c.p.c. il ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 309 e 181 c.p.c., 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020, come prorogato dall’art. 1, co. 3 , lett. a) e b), d.l. n. 125/2020, nonché 348 c.p.c. per avere la Corte territoriale deciso nel merito i due gravami, nonostante la mancata comparizione di entrambe le parti alle udienze di discussione del 04/02/2021 e del 15/04/2021. In particolare lamenta che:
la Corte territoriale, pur avendo nel decreto presidenziale fissato la trattazione scritta per il 04/02/2021 e disposto in modo espresso lo ‘scambio’ e il ‘deposito’ delle note di trattazione scritta fino a cinque giorni prima, aveva considerato compars a all’udienza del 04/02/2021 soltanto la società, omettendo di rilevare che la società aveva sì depositato in data 05/01/2021 note di trattazione scritta ma senza scambiarle con la difesa del COGNOME, sicché quelle note dovevano considerarsi inefficaci e pertanto, in applicazione degli artt. 309 e 181 c.p.c., la Corte avrebbe dovuto rinviare ad altra udienza;
b) la Corte territoriale, pur avendo poi disposto il rinvio all’udienza del 15/04/2021 con le stesse modalità di trattazione scritta fissate per la precedente udienza, aveva deciso con dispositivo a tale udienza senza rilevare che nessuna delle parti aveva depositato, né tantomeno scambiato note di trattazione scritta entro cinque giorni prima, poiché la società aveva depositato note solo la mattina del 15/04/2021, peraltro rese visibili nel fascicolo informatico soltanto il 20/04/2021;
c) la Corte territoriale non avrebbe potuto decidere nel merito, poiché la mancata comparizione dell’appellante principale per due udienze di seguito aveva determinato l’improcedibilità del suo appello ai sensi dell’art. 348, co. 2, c.p.c. e reso in tal mo do inefficace l’appello incidentale della società, in quanto tardivamente proposto in data 21/05/2020 a fronte della sentenza di primo grado notificata in data 26/02/2019.
Il motivo è infondato in relazione a tutte le censure.
Sub a), la comparizione delle parti attiene al rapporto fra loro, da un lato, e l’ufficio giudiziario adito, dall’altro. Pertanto la verifica della comparizione delle parti -nella trattazione scritta -attiene al deposito delle note e non allo scambio, perché è con il deposito che si instaura il rapporto processuale fra la parte e l’ufficio giudiziario e, quindi, viene integrata la comparizione. Invece lo scambio dell’atto processuale riguarda il diverso profilo del rispetto del contraddittorio, nella specie non evocato dal COGNOME.
In ogni caso con il deposito telematico si realizza ex se lo scambio previsto dal legislatore speciale. Ed infatti l’evoluzione normativa ad esempio per il ricorso incidentale per cassazione l’art. 370, co.1, c.p.c. come modificato dall’art. 3, co. 27, lett. f), n. 1), D.Lgs. 10/10/2022, n. 149 prevede oggi solo il deposito e non più anche la previa notifica -dimostra che la notifica non è necessaria perché è sufficiente il deposito nel fascicolo informatico.
Con riguardo alla censura sub c), questa Corte ha già da tempo affermato che la disposizione dell’art. 334, co. 2, c.p.c., in base alla quale l’impugnazione incidentale tardiva, prevista dal primo comma del medesimo articolo, perde efficacia ove l’impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, non è applicabile alla diversa ipotesi in cui l’impugnazione principale sia ritenuta improcedibile (sin da Cass. n. 5161/1986). Soltanto con la c.d. riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022) -inapplicabile nel caso in esame
ratione temporis -l’art. 334, co. 2, c.p.c. è stato novellato ed oggi l’inefficacia del gravame incidentale tardivo è prevista come conseguenza non solo dell’inammissibilità ma pure dell’improcedibilità di quello principale ( art. 3, co. 25, lett. b), D.Lgs. n. 149/2022 a decorrere dal 18/10/2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, co. 1, del medesimo D.Lgs. n. 149 cit.).
Infine, con riguardo alla censura sub b), l ‘art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020 prevedeva: ‘ Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell’articolo 181 del codice di procedura civile ‘.
In virtù di tale norma il giudice assegnava alle parti un termine per depositare note scritte, ma non poteva attribuire a tale termine carattere perentorio, perché il legislatore non gli aveva conferito tale potere (ai sensi dell’art. 152, co.1, c.p.c., ‘ I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente ‘). D’altro canto neppure il legislatore aveva qualificato quel termine come perentorio (diversamente, l’art. 127 ter c.p.c. prevede in modo espresso che il termine assegnato dal giudice per il deposito di note di trattazione scritta è perentorio).
Ne consegue che la mancata comparizione dell’appellante o delle parti ai fini rispettivamente dell’art. 348 oppure degli artt. 309 e 181 c.p.c. poteva essere ravvisata nel solo caso in cui le parti non avessero depositato note, neppure nell’imminenza dell’udienza o nel giorno stesso dell’udienza. Invece nel caso di specie lo stesso COGNOME riconosce che il difensore della società aveva depositato note in data 15/04/2021 e quindi il giorno stesso
dell’udienza di discussione. Pertanto è stata conforme a diritto la scelta della Corte territoriale di decidere entrambi i gravami. Tuttavia l’esito decisorio esatto sarebbe stato l’improcedibilità e non il rigetto -dell’appello principale del COGNOME (vista la sua mancata comparizione per due udienze successive: art. 348, co. 2, c.p.c.) e l’accoglimento parziale nel merito di quello incidentale, visto che la società, pur non comparsa alla prima udienza, era invece comparsa alla successiva udienza del 15/04/2021, sia pure mediante note depositate quella stessa mattina (alle ore 08,29).
In ogni caso il COGNOME non ha interesse ad impugnare la decisione nel merito del suo appello, posto che l’improcedibilità (al posto del rigetto) sarebbe stato per lui un esito altrettanto sfavorevole e comunque non avrebbe impedito l’esame e la decisione nel merito dell’appello incidentale, sia pure tardivo, vista la formulazione dell’art. 334, co. 2, c.p.c. all’epoca vigente (v. supra ). In ogni caso questa Corte ha affermato che la norma contenuta nell’art. 348, co. 1, c.p.c. è diretta unicamente a garantire l’interesse dell’appellante ad evitare che sia dichiarata l’improcedibilità del gravame senza che egli sia stato posto in grado di costituirsi e comparire alla udienza successiva a quella disertata, ma non attribuisce allo stesso il diritto di impedire, non comparendo, la decisione del gravame nel merito o anche solo in rito. Pertanto, qualora la causa, nonostante l’assenza dell’appellante, sia stata trattenuta in decisione ed effettivamente decisa, anche se in senso sfavorevole a quest’ultimo, l’appellante medesimo non ha interesse a dolersi della mancata osservanza delle formalità prescritte dall’art. 348 cit., quando tale inosservanza non sia stata seguita dalla dichiarazione di improcedibilità del gravame (Cass. ord. n. 18951/2023; Cass. n. 5125/2007).
2.- Con il secondo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c. , il ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ dell’art. 334 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare inammissibile ( rectius inefficace) l’appello incidentale tardivo della società nonostante l’improcedibilità di quello principale.
Il motivo è infondato alla luce delle ragioni sopra esposte.
3.- Con il terzo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c. , il ricorrente lamenta
‘violazione e/o falsa applicazione’ dell’art. 330, co. 3, c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di rilevare che alla data dell’appello incidentale era trascorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, sicché esso avrebbe dovuto essere notificato al COGNOME personalmente e non al suo procuratore costituito in primo grado.
Il motivo è infondato.
L’appello si dice incidentale in quanto presuppone già proposto quello principale. In tal caso, ai fini dell’individuazione del destinatario della sua notifica, non si applica l’art. 330, co. 3, c.p.c. infondatamente invocato dal ricorrente -bensì il regime generale dettato dall’art. 170 c.p.c. (‘ Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito ‘), proprio perché già pende il giudizio di appello introdotto dall’appellante principale. Ne consegue che l’appello incidentale va notificato al procuratore costituito per l’appellante principale, condizione che nella specie è stata soddisfatta.
4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Non sussistono i presupposti per la sussistenza di un’ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c., sicché la relativa domanda della controricorrente non può essere accolta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 03/07/2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME