Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28021 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 28021 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16/2021 R.G. proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 719/2020 depositata il 01/04/2020.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
udita la relazione del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso .
udito l’AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO per il ricorrente.
Udito l’AVV_NOTAIO anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO per il controricorrente.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE -procedura aperta con decreto del MISE emesso in data 26 novembre 2008 e pubblicato in data 16 gennaio 2009 – ha convenuto davanti al Tribunale di Pistoia BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (MPS) per sentir dichiarare, in via principale, l’inefficacia ex art. 44 l. fall. e in via gradata revocare ex art. 67, primo comma n. 2 e secondo comma, l. fall. l’escussione di un pegno su polizza assicurativa acceso a favore di Banca Toscana, poi fusa per incorporazione in MPS.
La polizza, a capitale rivalutato con scadenza quindicennale, era stata stipulata con RAGIONE_SOCIALE (divenuta RAGIONE_SOCIALE) in data 9 luglio 2002 ed era stata costituita in pegno in data 16 luglio 2002 a favore della banca, con annotazione di vincolo a favore del creditore pignoratizio in caso di esercizio del riscatto anticipato. L’escussione della polizza era avvenuta all’esito del l’emissione di un decreto ingiuntivo a favore del creditore per debiti afferenti a un conto corrente e a un conto anticipi, mettendo così a disposizione della banca creditrice parte del capitale rivalutato, pari a €
n. 16/2021 R.G.
130.886,59. RAGIONE_SOCIALE ha, inoltre, chiesto dichiararsi l’inefficacia o la revocabilità del pagamento del residuo importo della polizza pari a € 16.179,69 .
Il Tribunale di Pistoia ha rigettato sia la domanda principale di inefficacia ex art. 44 l. fall., sia quella di cui all’art. 67, primo comma, n. 2, l. fall., sia l’ultima domanda relativa al pagamento del residuo polizza; ha, invece, accolto la domanda subordinata di revocatoria ex art. 67, secondo comma, l. fall. limitatamente al pagamento della somma di € 130.886,59 .
La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello di RAGIONE_SOCIALE con diversa motivazione, in quanto ha accolto la domanda principale ex art. 44 l. fall., oggetto di riproposizione in appello da parte dell’appellato . Il giudice di appello -per quanto qui rileva – ha rigettato l’eccezione preliminare di rito contenuta nella comparsa conclusionale dell’appellante, relativa all’inammissibilità della domanda riproposta, ritenendo che la procedura fosse risultata sostanzialmente vittoriosa in primo grado sulla domanda di pagamento dell’importo pagato a titolo di riscatto al creditore pignoratizio, al riguardo, ha ritenuto irrilevante l’accoglimento della domanda ex art. 67, secondo comma, l. fall. in luogo della domanda formulata ex art. 44 l. fall.
Ha, poi, ritenuto fondata la domanda principale ex art. 44 l. fall. nel merito, in quanto azione applicabile anche ai pagamenti eseguiti da terzi nel caso in cui la provvista provenga del debitore. E’ stato, infine, accertato che l’escussione del pegno è avvenuta dopo l’emissione del decreto di apertura della l.c.a., con conseguente applicazione dell’art. 44 l. fall.
Propone ricorso per cassazione MPS, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE in l.c.a. Il Pubblico
Ministero ha fatto pervenire nel termine di legge le proprie conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 324 e dell’art. 343 cod. proc. civ. e falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato la preliminare eccezione preliminare di rito di inammissibilità della riproposizione della domanda ex art. 44 l. fall. Parte ricorrente osserva come la procedura attrice fosse risultata soccombente in primo grado sulla domanda ex art. 44 l. fall., per cui non si sarebbe potuta limitare alla mera riproposizione delle domande, riservata alle domande assorbite, ma avrebbe dovuto incardinare appello incidentale, pena il passaggio in giudicato del rigetto della domanda principale, riguardo al quale era stata formulata eccezione in comparsa conclusionale di non accettazione del contraddittorio sul punto
Deduce, inoltre, che il petitum non va individuato in base all’importo oggetto di accoglimento della domanda, bensì in relazione alle ragioni giuridiche prospettate; rileva, inoltre, contraddittorietà della pronuncia, laddove ha ritenuto necessaria l’impugnazione del la statuizione di rigetto della domanda di restituzione dell’importo residuo di polizza , ma non anche della statuizione di rigetto della domanda principale ex art. 44 l. fall. Conclude parte ricorrente osservando che il secondo grado di giudizio si è sviluppato su questioni coperte dal giudicato interno.
16/2021 R.G. 3. Con il secondo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 44 l. fall. Osserva il ricorrente che la prestazione sarebbe state eseguita dal terzo AXA MPS, che ha comunicato il valore residuo al netto del riscatto e che la giurisprudenza cui fa riferimento il giudice di
appello attiene al pagamento fatto dal debitor debitoris in sede di espropriazione presso terzi. Osserva, infine, come la data da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione quella della norma sia la data dell’emissione del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sui primi due motivi di appello della banca, attinenti a ll’impugnazione delle statuizioni di accoglimento della domanda subordinata di cui all’art. 67, secondo comma, l. fall. , trascritte per specificità, peraltro analiticamente riprodotte nella sentenza impugnata (pagg. 7 -10 sent. imp.).
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in tema di regolazione delle spese processuali.
Il primo motivo è fondato con assorbimento degli ulteriori motivi. La sentenza impugnata ha accertato -con statuizione non oggetto di censura -che la domanda ex art. 44 l. fall., attinente all’escussione del pegno in relazione all’importo oggetto di riscatto anticipato, è stata proposta in via principale. Sono, invece, state proposte in via subordinata tutte le ulteriori domande, la revocatoria per pagamento anomali del riscatto della polizza (art. 67, primo comma, n. 2, l. fall.), la revocatoria di pagamenti in relazione al medesimo riscatto (art. 67, secondo comma, l. fall.) e la declaratoria di inefficacia o revocabilità del l’acquisizione del saldo polizza all’esito del riscatto anticipato oggetto di preventiva escussione del pegno. Tale accertamento processuale emerge sia dall’esposizione della sentenza impugnata, ove si afferma che la domanda ex art. 67, secondo comma, l. fall. è stata proposta in via subordinata (pag. 6, primo cpv.), con conseguente proposizione
della domanda ex art. 44 l. fall. in via principale, sia dalla parte motiva, ove la sentenza impugnata motiva espressamente negli esatti termini (pag. 14, 2°, 3° e 4° cpv.).
Come correttamente osservato dal ricorrente, la riproposizione nel giudizio di appello delle domande ed eccezioni « non accolte» (art. 346 cod. proc. civ.) opera unicamente per le questioni non esaminate dal giudice in quanto rimaste assorbite, al fine di sottrarre la parte appellata vincitrice (e non appellante: Cass., n. 28078/2024) alla presunzione di rinuncia; diversamente, la riproposizione non può operare per le domande ed eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., n. 7940/2019; Cass., Sez. U., n. 13195/2016; Cass., n. 19755/2025; Cass., n. 11594/2025).
La funzione della riproposizione in appello delle domande ed eccezioni non esaminate in primo grado -nell’ambito di un giudizio di impugnazione devolutivo -è quella di consentire l’ estensione del contraddittorio in appello sulle questioni originariamente proposte in primo grado e rimaste assorbite (non esaminate e non oggetto di giudizio) dalla pronuncia di primo grado, su iniziativa della parte vittoriosa.
In assenza di iniziativa processuale della parte interessata (già vittoriosa in primo grado), viene meno o, comunque, non sopravvive l’effetto devolutivo dell’appello in relazione alle questioni proposte dalla parte vittoriosa non esaminate (e, quindi, estranee alla decisione) , perché l’ordinamento prefigura l’insorgenza di una presunzione di rinuncia di detta parte alla trattazione delle questioni già proposte e non trattate dal giudice di primo grado, assimilabile a una preclusione processuale (quale perdita della facoltà processuale di permanenza dell’effetto devolutivo in appello: arg. ex Cass., Sez. U., n. 7940/2016, cit.);
presunzione che può essere vinta da ll’assolvimento dell’onere processuale di indicazione espressa delle questioni assorbite e non esaminate (Cass., n. 33649/2023; Cass., n. 25840/2021; Cass., n. 11653/2020).
Questa presunzione di rinuncia non ha luogo di operare, invece, per le domande rigettate (e, quindi, per la parte soccombente), per le quali opera, in caso di omessa impugnazione, il giudicato interno (Cass., n. 9844/2022), in quanto il giudice si è espressamente pronunciato su tali domande.
Il controricorrente osserva (e ribadisce in memoria) che il principio della riproposizione opera anche in caso di accoglimento di una domanda proposta in via alternativa o sin anche legata da rapporto di subordinazione, ove la stessa risulti compatibile con la domanda accolta dal giudice di primo grado, non essendo la parte appellata onerata della proposizione, in questo caso, dell’appello incidentale.
L’argomento va esaminato in armonia con i principi affermati da questa Corte a Sezioni Unite (Cass., Sez. U., n. 31136/2024), ove si è statuito che in caso di cumulo alternativo di domande tra loro incompatibili (per quanto dirette nei confronti di diversi convenuti e tra di loro incondizionate), il rigetto di una domanda presuppone che la stessa sia stata esaminata; sicché, l’originario attore appellato non può limitarsi a riproporre tale domanda ma deve proporre appello incidentale.
Il cumulo soggettivo di domande, ancorché alternative, ovvero avvinte da un rapporto di subordinazione, può consentire -secondo una giurisprudenza di questa Corte -la mera riproposizione in appello ex art. 346 cod. proc. civ. in caso di accoglimento della domanda alternativa, a condizione che le domande siano compatibili, pena la necessaria proposizione
dell’appello incidentale in caso di incompatibilità tra le due domande (Cass., n. 8674/2017).
14. In ogni caso, la riproposizione può riguardare la domanda subordinata non esaminata per effetto dell’assorbimento, ma non anche quella principale che, essendo stata oggetto di uno specifico esame, sia stata espressamente esaminata dal giudice e sia stata espressamente rigettata.
Nella specie, non vi è compatibilità tra le due domande ex art. 44 l. fall. ed ex art. 67 l. fall., essendo domande fondate su fatti costitutivi e presupposti di fatto diversi. La domanda ex art. 44 l. fall. è, difatti, fondata sull’inefficacia di pagamenti eseguiti successivamente allo spossessamento del debitore, laddove la revocabilità del pagamento ex art. 67 l. fall. è fondata sulla lesione della par condicio. Si tratta di azioni separate dallo spartiacque della data alla quale ricollegare ex art. 200 l. fall. lo spossessamento del debitore, in base alla cui prospettazione l’ attore in primo grado aveva cumulato le due domande, con il vincolo della subordinazione dell’azione revocatoria rispetto a quella di inefficacia.
Deve pertanto ritenersi che, nel caso in cui venga rigettata una domanda proposta in via principale, i cui presupposti siano incompatibili con quelli di una domanda proposta in via subordinata, l’accoglimento di quest’ultima comporta che, in caso di accoglimento della domanda subordinata e di rigetto di quella principale, la parte che voglia sottoporre all’attenzione del giudice di appello anche la domanda principale oggetto di rigetto, deve proporre appello avverso la statuizione giudiziale di rigetto, pena la formazione del giudicato interno (Cass., n. 7940/2019, cit.; Cass., n. 21825/2025; Cass., n. 36572/2022; Cass., n. 13602/2013; Cass., n. 5805/2012; Cass., n. 16876/20010; Cass., n. 6629/2009).
n. 16/2021 R.G.
17. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha esaminato la domanda principale rigettata in primo grado in assenza di proposizione di appello incidentale, non ha fatto corretta applicazione di tale principio. In accoglimento del primo motivo, la sentenza va cassata con rinvio per l’esame dell’appello. Al giudice del rinvio è rimessa anche la decisione in ordine alla regolazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 09/10/2025.
Il Consigliere Est. COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME