Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14710 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14710 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10983/2023 R.G. proposto da :
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo Pec indicato dal difensore.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME in ROMA INDIRIZZO
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale indicato dal difensore
–controricorrente- nonchè contro
COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE COGNOME -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 2447/2022 depositata il 04/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che
Su ricorso dell’allora RAGIONE_SOCIALE (oggi Intesa Sanpaolo SpA) il Tribunale di Firenze ingiunse alla società RAGIONE_SOCIALE e ai fideiussori RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME il pagamento, in solido tra loro, della somma complessiva di € 296.413,99 oltre interessi. A base della domanda espose che il RAGIONE_SOCIALE aveva concesso, in locazione finanziaria ad RAGIONE_SOCIALE, due moto Ducati, del valore di € 100.000 l’una, 5 motori superbike (del valore complessivo di € 95.000) e 2 forcelle (del valore di € 103.000,00) , per un importo finanziato di € 398.000,00, con la garanzia rilasciata dalle due indicate società, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE di cui NOME COGNOME era legale rappresentante, dalla COGNOME, dalla Mandato e
dallo stesso NOME in proprio; che i beni oggetto di leasing erano stati oggetto di furto ad opera di ignoti; che il contratto di leasing conseguentemente si era risolto e che la utilizzatrice era tenuta a versare alla concedente un importo pari all’attualizzazione dei canoni ancora a scadere ed i l prezzo stabilito per l’acquisto al termine del rapporto; né la debitrice né i garanti avevano provveduto a versare le somme dovute, sicché ne era derivata l’emissione del d ecreto ingiuntivo.
Al predetto proposero opposizione sia la RAGIONE_SOCIALE, debitrice principale, sia i fideiussori, convenendo in giudizio la RAGIONE_SOCIALE e chiedendo anche la chiamata in causa della Unipolsai Assicurazioni SpA per essere manlevati in caso di accoglimento dell’opposizione. Gli opponenti disconobbero le sottoscrizioni apposte in calce alle fideiussioni e la banca ne chiese la verificazione. All’esito di perizia calligrafica, che accertò l ‘ autenticità sia delle sottoscrizioni della COGNOME sia del NOMECOGNOME il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2360 del 14/9/2018, rigettò l’opposizione sia della debitrice principale sia dei fideiussori, condannandoli in solido a pagare, in favore dell’opposta RAGIONE_SOCIALE (allora divenuta RAGIONE_SOCIALE, la somma ingiunta, più le spese del procedimento monitorio.
Il Tribunale accolse la domanda di manleva formulata dalla debitrice nei confronti della Unipolsai SpA.
Quest’ultima propose appello e nel giudizio si costituì soltanto la COGNOME mentre, nei confronti delle altre parti, la sentenza divenne definitiva. In particolare nel giudizio di appello non si costituì il COGNOME né in proprio né quale legale rappresentante delle due società garanti.
La Corte d’Appello di Firenze, in parziale accoglimento dell’appello , limitò la garanzia all’importo di € 200.000. Per quanto ancora rileva
ritenne di dover limitare il dovuto, non sulla base di quanto l’assicurato aveva pagato alla società di leasing in conseguenza della risoluzione del contratto, ma in relazione al valore commerciale delle moto al momento del furto.
Avverso la sentenza della corte di merito, che in parziale accoglimento dell’appello ridusse il dovuto ad € 200.000, il NOMECOGNOME in qualità di ex socio e successore di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, propone ora ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo.
Resistono, con distinti controricorsi, la società RAGIONE_SOCIALE cessionaria del credito, e la Unipolsai SpARAGIONE_SOCIALE
Il ricorrente e la società Alicudi hanno depositato memoria.
Considerato che
C on l’unico motivo di ricorso art. 360 1° comma n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 1419 c.c. 1957 c.c. 115, co. 2 c.p.c. e art. 2, comma 2 e 3 L. 10 ottobre 1990 n. 287-il ricorrente lamenta che la corte territoriale non ha rilevato d’ufficio la nullità parziale dei contratti di fideiussione sottoscritti dal ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante delle due società garanti, in relazione alle clausole riproducenti il contenuto di quelle nn. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ABI dichiarate illecite dalla Banca d’Italia perché lesive della concorrenza, per violazione dell’art. 2 comma 2 l. n. 287 del 1990. Il ricorso è inammissibile.
Nel giudizio di appello l’odierno ricorrente è rimasto contumace, sicché la sentenza di primo grado, di rigetto delle opposizioni nei confronti di tutti i fideiussori, è passata in giudicato nei suoi confronti.
In presenza dell’appello della sola Unipolsa i SpA, il COGNOME soccombente in primo grado essendo stata integralmente rigettata la proposta -anche nella qualità di legale rappresentante- opposizione,
avrebbe dovuto proporre appello incidentale avverso la sentenza di primo grado per evitare che la stessa facesse giudicato nei propri confronti.
Non avendo impugnato né con appello principale né con appello incidentale la sentenza di primo grado, quest’ultima è, nei suoi confronti, del tutto inoppugnabile, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione.
Va al riguardo ribadito il principio in base al quale soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ., può limitarsi a riproporle; per contro, la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda o eccezione, di cui intende ottenere l’accoglimento, ha l’onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa ( v. Cass., 3, n. 6550 del 14/3/2013, in termini Cass., 1, n. 9889 del 13/5/2016 e Cass., 1, n. 9265 del 6/4/2021).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società Unipolsai SpA; in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile