Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 9027 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 9027 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/04/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME rappresentati e difesi dagli Avvocati. NOME COGNOME e NOME COGNOME
Ricorrenti
contro
Condominio RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO e INDIRIZZO di Torino , in persona dell’amministratore , rappresentato e difeso dagli Avvocati S. Carlo COGNOME di Bellino e NOME COGNOME
Resistente
e nei confronti di
NOME e NOME.
Intimati avverso la sentenza n. 1679/2018 della Corte di appello di Torino, depositata il 21.9.2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9. 1. 2023 dal consigliere relatore NOME COGNOME
Fatti di causa e ragioni della decisione
Con atto di citazione del febbraio 2015 COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, unitamente a COGNOME NOME e NOME, impugnarono la delibera adottata dall’as semblea del condominio RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO e INDIRIZZO di Torino in data 13.1.2015, che aveva deciso l’esecuzione di lavori di ‘efficientamento energetico’ della centrale termica , previa stipulazione di un mutuo bancario per il loro finanziamento, deducendo vari profili di illegittimità e chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità o dis posto l’annullam ento.
Con sentenza del 2017 il Tribunale di Torino rigettò la domanda, ritenendo infondati i motivi della impugnativa e dichiarando altresì inammissibile, perché prodotta solo con la comparsa conclusionale, l ‘allegazione , da parte del condominio convenuto, della successiva delibera assembleare del 9.3.2016, che aveva confermato, con una maggioranza di due terzi, il contenuto della precedente deliberazione.
Proposto gravame da parte dei soli COGNOME NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, con sentenza n. 1679 del 21.9.2018 la Corte di appello di Torino, ritenuto che la richiesta di produzione della seconda delibera del 9.3.2016 da parte del condominio contenesse implicitamente una richiesta di rimessione in termini e che tale richiesta fosse giustificata dal fatto che la nuova deliberazione era stata adottata dopo il maturarsi delle preclusioni istruttorie, dichiarò ammissibile la produzione e, rilevato che la nuova delibera aveva sostituito quella impugnata, dichiarò , ai sensi dell’art. 2 377, ultimo comma, c.c., la sopravvenuta carenza di interesse degli attori all’azione proposta.
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 5.3.2019, hanno proposto ricorso COGNOME NOME COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME affidato a due motivi, cui ha fatto seguire memoria.
Il condominio RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO e INDIRIZZO di Torino ha depositato procura di nomina dei difensori, senza notificare controricorso.
Il primo motivo di ricorso denun cia violazione dell’art. 2377, ultimo comma, c.c., censurando la sentenza impugnata per avere dichiarato il sopravvenuto
difetto di interesse degli attori alla impugnativa della delibera per il solo fatto che il suo contenuto era stato confermato dalla successiva delibera assembleare del 9.3.2016, senza verificare se il nuovo deliberato avesse rimosso le ragioni di illegittimità da loro denunziate in giudizio. Si rappresenta al riguardo che la nuova delibera si distingueva dalla precedente solo perché approvata con il quorum maggiore di due terzi, mentre permanevano, rispetto ad essa, le altre ragioni di illegittimità dedotte a sostegno delle domande di nullità e di annullamento. La Corte territoriale, pertanto, al fine di dichiarare cessata la materia del contendere, avrebbe dovuto accertare che la nuova delibera era stata validamente adottata, sanando i vizi di quella precedente, come richiesto dall’art. 2377, ultimo comma, c.c..
Il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione degli artt. 101, 99, 115, 183, comma 6 n.2) e 184 bis c.p.c., lamenta che la Corte di appello abbia riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui questa aveva ritenuto non suscettibile di esame, perché tardivamente prodotta, la nuova delibera del 9.3.206, in assenza di impugnazione da parte del condominio convenuto, ritenendo erroneamente che esso avesse avanzato sul punto appello incidentale, laddove invece aveva concluso per la conferma, in ogni suo punto, della sentenza del Tribunale.
Si assume, inoltre, che la Corte territoriale non avrebbe potuto acquisire il verbale della nuo va delibera d’uffic io, in mancanza di espressa richiesta della parte, e che, una volta ritenuto il documento utilizzabile, avrebbe dovuto comunque consentire agli odierni ricorrenti di esporre le loro difese circa la rilevanza dello stesso.
Il secondo motivo, che va esaminato per primo, ponendo una questione preliminare di carattere processuale, è fondato.
In particolare, appare meritevole di accoglimento la censura, avente carattere assorbente, che lamenta che il giudice di appello abbia dichiarato ammissibile la produzione del verbale contenete la nuova delibera assembleare del 9.3.2016, fondando su di essa la sua decisione, in assenza di domanda del codominio appellato. Tale censura è ammissibile, in quanto con essa i ricorrenti, pur denunciando la violazione dell’art. 101 c.p.c. (principio del contraddittorio)
e non dell’art. 112 c.p.c., lamentano nella sostanza un vizio di extrapetizione, la violazione cioè del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito da questa disposizione, valido anche nel giudizio di impugnazione. Il vizio appare chiaramente enunciato, laddove il ricorso deduce che la produzione del documento era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale e che il giudice di appello non poteva ribaltare tale punto della decisione in assenza di appello incidentale della controparte. Questa Corte del resto ha già chiarito che nel caso in cui il ricorrente lamenti un vizio di attività del giudice, nella specie una omessa pronuncia, la censura deve ritenersi ammissibile, purché il motivo stesso rechi un univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa violazione (Cass. Sez. un. n. 17931 del 2013; Cass. n. 10862 del 2018). Tale indirizzo è altresì applicabile nel caso in cui il ricorso denunci un vizio di exta o ultra petizione, pur omettendo di citare correttamente la disposizione processuale violata, rientrando esso , come l’omessa pronuncia, nella violazione del principio dettato dall’art. 112 c.p.c..
Tanto premesso, la censura è fondata, risultando dalla stessa lettura della sentenza impugnata che la decisione di primo grado aveva dichiarato inammissibile la produzione della nuova delibera del 9.3.2016, in quanto tardiva e per non avere il condominio richiesto la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c.. Su punto, pertanto, il condominio era rimasto soccombente, sicché, per il principio della domanda, valido anche in sede di impugnazione, la Corte di appello avrebbe potuto procedere ad una nuova valutazione sulla ammissibilità della produzione del documento soltanto a condizione di essere investita della relativa questione dal condominio con appello incidentale, nella specie condizionato, risultando lo stesso vittorioso nel merito. La questione, infatti, essendo stata decisa dalla sentenza impugnata, non poteva considerarsi assorbita e quindi riproponibile, in sede di gravame, senza necessità di appello incidentale, ai sensi dell’art. 346 c.p.c.. Dalla comparsa di risposta in appello, il cui esame diretto è consentito a questa Corte proprio in virtù nella natura processuale dell’errore denunciato, non risulta però che il condominio abbia impugnato sul punto della dichiarata inammissibilità della produzione la decisione di primo grado, avendo anzi richiesto, nelle
conclusioni , di ‘ confermare in ogni suo punto la sentenza del Tribunale ‘. Tali considerazioni evidenziano altresì l’erro neità della sentenza laddove, al fine di giustificare la conclusione accolta, qualifica le difese svolte dal condominio come appello incidentale, in stridente contrasto con il loro contenuto e le conclusioni rassegnate, che essa stessa riporta.
Ne discende che la Corte di appello non avrebbe potuto pronunciarsi sulla ammissibilità della produzione, riformando la decisione di primo grado, né, conseguentemente, fondare sull’esame d el documento prodotto la propria decisione di sopravvenuta carenza di interesse, in capo agli attori, della domanda proposta.
La censura va pertanto accolta, con conseguente assorbimento delle restanti censure e del primo motivo. La sentenza va quindi cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie nei limiti di cui in motivazione il secondo motivo di ricorso, assorbite le restanti censure ed il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.