Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10271 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10271 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6693/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore unico p.t., BORRATA CONCETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), EMAIL;
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, EMAIL;
-controricorrente- nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore fallimentare, NOME COGNOME, rappresentato e difesa dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), EMAIL;
-controricorrente- nonché contro
BANCA DI CREDITO POPOLARE RAGIONE_SOCIALE, in persona del presidente, rappresentata e
difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE EMAIL;
-controricorrente- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Napoli n. 130/2022, depositata il 17/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE (d’ora in vanti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), creditrice delle società RAGIONE_SOCIALE (di seguito Co.RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE, agiva nei loro confronti per ottenere la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 cod.civ., degli atti di scissione con cui avevano costituito una nuova società, la RAGIONE_SOCIALE, alla quale avevano conferito gli immobili di cui erano proprietarie e, in via subordinata, perché fosse accertata, ex art. 2506 quater cod.civ. l’opponibilità dei debiti alla società conferitaria.
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 919/2016, accoglieva la domanda principale e dichiarava inefficace , limitatamente a tutti i beni di cui all’atto revocato, l’assegnazione contenuta nell’atto di scissione compiuto dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n.130/2022, all’esito del giudizio riassunto dalla RAGIONE_SOCIALE (a seguito dell’interruzione del giudizio per l’intervenuto fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), in cui oltre alla RAGIONE_SOCIALE si era costituita l’odierna ricorrente, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare inammissibili tutte le domande del RAGIONE_SOCIALE e, nel merito, l’accoglimento di conclusioni corrispondenti a quelle delle originarie
appellanti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, parti originariamente convenute in revocatoria nel giudizio di primo grado dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed appellanti in bonis , poi dichiarate entrambe fallite, affermando che <>.
Ha rigettato l’eccezione di inammissibilità per tardività delle domande proposte da parte del RAGIONE_SOCIALE delle predette società, originariamente appellanti in bonis , facendo applicazione del pacifico orientamento di questa Corte, per il quale il curatore che intenda subentrare nell’azione revocatoria ordinaria intrapresa da un creditore per far dichiarare inopponibile, nei suoi confronti, un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore poi fallito durante quel giudizio, accetta la causa nello stato in cui si trova, sicché l’esercizio di tale facoltà non è soggetto ai limiti entro i quali le parti possono formulare nuove domande o eccezioni nel processo di primo grado, né, ove la lite già penda in appello, al termine previsto per la proposizione del gravame incidentale o alle preclusioni dì cui all’art. 345, 1° comma, cod.proc.civ., poiché, al contrario, è sufficiente che egli si costituisca in giudizio, anche in appello, dichiarando di voler far propria la domanda proposta ex
art. 2901 cod.civ., per investire il giudice del dovere di pronunciare sulla stessa nei confronti dell’intera massa dei creditori.
E, non avendo l’appellata RAGIONE_SOCIALE proposto autonoma impugnazione incidentale, essendosi limitata ad aderire alle conclusioni dell’appello principale delle predette società in bonis , ha considerato la sua posizione processuale e le sue richieste assorbite dall’inammissibilità del gravame principale.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE resistono con separati controricorsi.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria; la memoria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha i requisiti richiesti dalla legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso sono denunziate la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ.
Secondo la società ricorrente, ritenuto inammissibile l’appello delle due società prima in bonis , poi fallite, la corte d’appello avrebbe dovuto consentirle di coltivare il suo interesse a proseguire il giudizio per ottenere l’accoglimento delle conclusioni corrispondenti a quelle delle originarie appellanti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, affinché l’atto di scissione non fosse dichiarato inefficace nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Il motivo è inammissibile.
Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, 1° comma, cod.proc.civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili
in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. il motivo deve recare univoco riferimento alla nullità RAGIONE_SOCIALE decisione derivante dalla omessa pronuncia su una domanda o un’eccezione (Cass., Sez. Un., 24/07/2013, n. 17931).
Ebbene, come la stessa società ricorrente riconosce non aveva proposto, per ragioni definite <>, appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, pertanto, non vi sono i presupposti per ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia.
Va ricordato, infatti, che il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell’art. 112 cod.proc.civ., va riferito appunto alla domanda, e dunque all’istanza con la quale la parte chiede l’emissione di un provvedimento giurisdizionale in ordine al diritto sostanziale dedotto in giudizio (Cass. 16/08/2022, n. 24812).
All’inammissibilità dell’unico motivo consegue l’inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore delle società controricorrenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come per legge, in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE; in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come per legge, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE; in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come per legge, in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente all’ufficio del merito competente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21 febbraio 2025 dalla