Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10271 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10271 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6693/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona dell’amministratore unico p.t., COGNOME RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, EMAIL;
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, EMAIL;
-controricorrente- nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore fallimentare, NOME COGNOME rappresentato e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, EMAIL
-controricorrente- nonché contro
RAGIONE_SOCIALE TORRE RAGIONE_SOCIALE in persona del presidente, rappresentata e
difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) avvlucianoiacovielloEMAIL;
-controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 130/2022, depositata il 17/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Banca di Credito Popolare di Torre Del Greco RAGIONE_SOCIALE per azioni (d’ora in vanti Banca di Credito Popolare), creditrice delle società RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE.) e RAGIONE_SOCIALE agiva nei loro confronti per ottenere la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 cod.civ., degli atti di scissione con cui avevano costituito una nuova società, la RAGIONE_SOCIALE alla quale avevano conferito gli immobili di cui erano proprietarie e, in via subordinata, perché fosse accertata, ex art. 2506 quater cod.civ. l’opponibilità dei debiti alla società conferitaria.
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 919/2016, accoglieva la domanda principale e dichiarava inefficace , limitatamente a tutti i beni di cui all’atto revocato, l’assegnazione contenuta nell’atto di scissione compiuto dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE
La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n.130/2022, all’esito del giudizio riassunto dalla Curatela del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE (a seguito dell’interruzione del giudizio per l’intervenuto fallimento della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE), in cui oltre alla Curatela del Fallimento RAGIONE_SOCIALE si era costituita l’odierna ricorrente, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare inammissibili tutte le domande del Fallimento RAGIONE_SOCIALE e, nel merito, l’accoglimento di conclusioni corrispondenti a quelle delle originarie
appellanti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE parti originariamente convenute in revocatoria nel giudizio di primo grado dalla Banca di Credito Popolare, ed appellanti in bonis , poi dichiarate entrambe fallite, affermando che <>.
Ha rigettato l’eccezione di inammissibilità per tardività delle domande proposte da parte del Fallimento delle predette società, originariamente appellanti in bonis , facendo applicazione del pacifico orientamento di questa Corte, per il quale il curatore che intenda subentrare nell’azione revocatoria ordinaria intrapresa da un creditore per far dichiarare inopponibile, nei suoi confronti, un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore poi fallito durante quel giudizio, accetta la causa nello stato in cui si trova, sicché l’esercizio di tale facoltà non è soggetto ai limiti entro i quali le parti possono formulare nuove domande o eccezioni nel processo di primo grado, né, ove la lite già penda in appello, al termine previsto per la proposizione del gravame incidentale o alle preclusioni dì cui all’art. 345, 1° comma, cod.proc.civ., poiché, al contrario, è sufficiente che egli si costituisca in giudizio, anche in appello, dichiarando di voler far propria la domanda proposta ex
art. 2901 cod.civ., per investire il giudice del dovere di pronunciare sulla stessa nei confronti dell’intera massa dei creditori.
E, non avendo l’appellata RAGIONE_SOCIALE proposto autonoma impugnazione incidentale, essendosi limitata ad aderire alle conclusioni dell’appello principale delle predette società in bonis , ha considerato la sua posizione processuale e le sue richieste assorbite dall’inammissibilità del gravame principale.
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo.
Il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE, il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE e la Banca Popolare di Credito resistono con separati controricorsi.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
La RAGIONE_SOCIALE, la Banca di Credito Popolare e il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria; la memoria della RAGIONE_SOCIALE non ha i requisiti richiesti dalla legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso sono denunziate la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ.
Secondo la società ricorrente, ritenuto inammissibile l’appello delle due società prima in bonis , poi fallite, la corte d’appello avrebbe dovuto consentirle di coltivare il suo interesse a proseguire il giudizio per ottenere l’accoglimento delle conclusioni corrispondenti a quelle delle originarie appellanti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE affinché l’atto di scissione non fosse dichiarato inefficace nei confronti della Banca di Credito Popolare e dei Fallimenti RAGIONE_SOCIALE
Il motivo è inammissibile.
Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, 1° comma, cod.proc.civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili
in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. il motivo deve recare univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla omessa pronuncia su una domanda o un’eccezione (Cass., Sez. Un., 24/07/2013, n. 17931).
Ebbene, come la stessa società ricorrente riconosce non aveva proposto, per ragioni definite <>, appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, pertanto, non vi sono i presupposti per ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia.
Va ricordato, infatti, che il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell’art. 112 cod.proc.civ., va riferito appunto alla domanda, e dunque all’istanza con la quale la parte chiede l’emissione di un provvedimento giurisdizionale in ordine al diritto sostanziale dedotto in giudizio (Cass. 16/08/2022, n. 24812).
All’inammissibilità dell’unico motivo consegue l’inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore delle società controricorrenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come per legge, in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE; in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come per legge, in favore della controricorrente Banca di
Credito Popolare; in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come per legge, in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente all’ufficio del merito competente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21 febbraio 2025 dalla