Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30270 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30270 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 8951-2018 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti incidentali-
nonché contro
COGNOME NOME COGNOME;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1599/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 19/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal AVV_NOTAIO; Lette le memorie delle parti;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 15 giugno 2006, NOME COGNOME conveniva dinanzi al Tribunale di Sciacca NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, al fine di ottenere la reintegra della propria quota di legittima, con la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie in favore dei convenuti.
Deduceva di essere il coniuge di COGNOME NOME, che con testamento pubblico dell’8 agosto 2003 le aveva attribuito solo l’usufrutto generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare. Aggiungeva di avere rinunciato al legato e che si era riservata di agire in riduzione, nei confronti dei convenuti, i quali erano stati istituiti eredi universali in quote paritarie. Assumeva, quindi, di
avere diritto alla quota di legittima, pari al 50% del patrimonio relitto.
Nella resistenza delle COGNOME, che assumevano che l’attrice avesse però accettato nei fatti il legato da intendersi in sostituzione di legittima, nonché di COGNOME NOME, che insisteva per l’attribuzione di quanto dovutogli, una volta tacitati i diritti dell’attrice, il Tribunale adito con sentenza n. 168/2012 accertava la lesione della quota di riserva della COGNOME, per un ammontare di € 249.109,22, e disponeva la riduzione delle disposizioni testamentarie per la corrispondente somma.
Tuttavia, dichiarava improponibile la domanda di divisione dei beni, avanzata anche dalle convenute COGNOME, stante la mancata produzione della certificazione ipocatastale ovvero della equipollente relazione notarile.
Avverso tale sentenza proponeva appello principale NOME, con atto notificato il 15/11/2012, cui resisteva la COGNOME.
Avverso la stessa sentenza proponevano autonomo appello principale le COGNOME unitamente all’altro convenuto, cui resistevano le atre parti.
Disposta la riunione delle due impugnazioni, la Corte d’Appello di Palermo, riassunto il giudizio nei confronti degli eredi della COGNOME, deceduta nelle more del giudizio, con la sentenza n. 1599 del 19 settembre 2017 ha rigettato l’appello principale di COGNOME NOME, ed, in parziale accoglimento dell’appello avanzato dalle COGNOME e da COGNOME NOME, ha annullato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva
condannato i convenuti al pagamento in favore della COGNOME della somma di € 249.109,22; ha poi condannato l’appellante principale e gli eredi dell’attrice al rimborso delle spese del giudizio di appello.
Quanto all’appello principale riteneva che la censura mossa, che lamentava che il Tribunale, nonostante la tardiva costituzione in giudizio dell’attrice, avvenuta oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell’atto di citazione, non avesse disposto la cancellazione della causa dal ruolo, in violazione dell’art. 171 c.p.c., fosse destituita di fondamento.
La Corte d’Appello evidenziava che nella specie le convenute COGNOME ed il COGNOME si erano però costituiti tempestivamente, il che impediva di invocare la norma invocata dall’appellante.
Il secondo motivo di appello, che investiva invece l’inattendibilità della CTU, era inammissibile in quanto del tutto generico.
Nell’esaminare l’appello separatamente proposto dalle COGNOME e dal COGNOME, la sentenza procedeva alla valutazione congiunta dei primi due motivi e rilevava che la COGNOME si era limitata a richiedere l’accertamento della riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di legittima, pari al 50 %.
Il Tribunale aveva però erroneamente ritenuto che tale richiesta implicasse anche quella di divisione dei beni relitti.
Se, quindi, si palesava corretta la decisione del Tribunale di accertare e dichiarare l’esistenza della lesione, anche nel suo importo monetario, tuttavia costituiva una violazione del principio
della domanda la condanna dei convenuti anche al pagamento dell’equivalente monetario in favore dell’attrice, anche per effetto dell’affermata improponibilità della domanda di divisione ereditaria.
La sentenza di primo grado andava quindi annullata in parte qua, e ciò determinava anche l’assorbimento del terzo motivo di appello.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso principale NOME sulla base di un motivo.
NOME, NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME NOME hanno resistito al ricorso principale, proponendo a loro volta ricorso incidentale affidato a tre motivi.
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME hanno resistito con controricorso proponendo a loro volta ricorso incidentale affidato a due motivi.
A quest’ultimo ricorso incidentale hanno resistito con controricorso COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
COGNOME NOME non ha svolto difese in questa fase. Le parti hanno anche depositato memorie in prossimità dell’udienza.
Il motivo di ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 171 c.p.c. in relazione all’art. 165 c.p.c.
Si ribadisce che l’attrice, nonostante avesse notificato l’atto di citazione alle controparti in data 15 giugno 2006, si era però costituita con l’iscrizione a ruolo della causa solo in data 30
giugno 2006, ben oltre il termine di dieci giorni di cui all’art. 165 c.p.c., che, come affermato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 6481/1997), decorre sempre dalla prima delle notificazioni della citazione, nel caso in cui la stessa abbia più destinatari.
Ha tuttavia errato la sentenza impugnata nell’escludere la doverosità della cancellazione della causa dal ruolo (omissione che avrebbe quindi determinato la nullità della sentenza di primo grado, emessa all’esito di un giudizio che non poteva proseguire), dando rilievo al fatto che, pur a fronte della tardiva costituzione dell’attrice, era però intervenuta la costituzione tempestiva di alcuni dei convenuti, e precisamente delle COGNOME e del COGNOME NOME (i quali, in relazione alla data dell’udienza di prima comparizione fissata per il 6 novembre 2006, si erano costituiti in data 16 ottobre 2006, e quindi nel rispetto del termine di cui all’art. 166 c.p.c.).
La soluzione della Corte d’appello non tiene conto del fatto che il convenuto faccia affidamento sulla sola tempestiva costituzione dell’attore, così che, una volta non verificatasi, nutre un legittimo affidamento circa l’assenza di volontà di dare impulso al giudizio.
Ciò imporrebbe, inoltre, l’onere irragionevole di effettuare continue ricerche onde verificare se non vi sia stata una eventuale costituzione di un diverso convenuto.
Il motivo è manifestamente infondato.
La tesi della ricorrente principale si richiama al precedente delle Sezioni Unite di questa Corte che hanno chiarito la portata applicativa dell’art. 165 c.p.c., quanto alla maturazione del
termine di costituzione dell’attore, in caso di atto di citazione indirizzato ad una pluralità di convenuti, affermando, in continuità con quanto già sostenuto nel passato, che, anche dopo l’ entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 353 – volta a rendere ancora più celere l’ esercizio del diritto del contraddittorio -, il termine di dieci giorni per la costituzione dell’ attore (art. 165, primo comma, cod. proc. civ.) decorre dalla prima notifica dell’atto di citazione, conformemente alla lettera e alla ratio della norma (secondo comma dello stesso articolo), in base alla quale, entro dieci giorni dall’ultima notifica di esso, l’originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che da un lato presuppone il suo già avvenuto deposito, e perciò l’avvenuta costituzione – esibendo in visione al cancelliere originale della citazione (art. 74 disp. att. cod. proc. civ.), se necessario per rilevare gli estremi della procura al difensore – e dall’altro giustifica tale disposizione, altrimenti superflua se anche la costituzione potesse avvenire entro lo stesso termine (Cass. S.U. n. 10864/2011; Cass. n. 6481/1997).
Tale principio consente però di ritenere sicuramente tardiva la costituzione dell’attrice, ma non assume portata risolutiva in merito al problema che pone il ricorso quanto alla doverosità della cancellazione della causa dal ruolo.
Correttamente i giudici di appello hanno fatto richiamo al dettato della norma, atteso che il primo comma dell’art. 171 c.p.c. prevede la cancellazione della causa dal ruolo solo se tutte le parti non abbiano rispettato il termine di costituzione (e fatta salva
però l’ipotesi in cui, pur a fronte della tardiva costituzione di tutte le parti, sia manifestata la volontà di accettazione del contraddittorio, cfr. ex multis Cass. n. 7684/1986).
La norma però al secondo comma prevede che se una delle parti si è costituita tempestivamente, l’altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, norma che non distingue tra la posizione dell’attore e del convenuto e che consente di affermare che anche la sola costituzione tempestiva del convenuto impedisce le conseguenze contemplate dalla legge per l’ipotesi di mancata costituzione o tardiva costituzione di tutte le parti.
La norma di cui al secondo comma è destinata quindi ad operare anche nel caso, che ricorre nella vicenda in esame, in cui vi sia stata la costituzione tempestiva di alcuni dei convenuti, la quale permette all’attore di potersi anche successivamente costituire.
E’ stato quindi correttamente richiamato il principio in passato reiteratamente affermato da questa Corte (ma non più declinato nel corso degli ultimi anni, verosimilmente per il carattere pacifico e la persuasività del medesimo), secondo cui in ipotesi di causa con più convenuti, al fine di consentire la normale prosecuzione del processo e di evitarne la quiescenza per mancata costituzione delle parti nei termini prescritti (artt. 171 e 307 cod proc civ), è sufficiente la costituzione tempestiva di almeno uno dei convenuti (Cass. n. 866/1976; Cass. n. 2773/1968; Cass. n. 388/1972).
Non è pertinente rispetto a tale fattispecie il richiamo a Cass. n. 8878/1987, secondo cui la sanzione della cancellazione della
causa dal ruolo stabilita per l’ipotesi che nessuna delle parti si costituisca nei termini rispettivamente assegnati a ciascuna di esse, non si applica se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo la costituzione del rapporto processuale, ma con la ulteriore precisazione che, se i convenuti siano più di uno e di questi se ne costituisce soltanto uno tardivamente, accettando il contraddittorio e difendendosi nel merito malgrado la tardiva costituzione dell’attore, per il principio dell’unità del rapporto processuale deriva ugualmente la cancellazione della causa dal ruolo, non potendo interpretarsi la mancata costituzione del convenuto non comparso come accettazione del contraddittorio da parte sua. Infatti, il precedente richiamato anche dalla difesa della ricorrente principale fa riferimento all’ipotesi in cui anche la costituzione del convenuto sia tardiva, così come quella dell’attore, potendosi reputare superata tale tardivit à solo in presenza di un’accettazione del contraddittorio attribuibile a tutte le parti. Ma, per effetto della previsione normativa, l’accettazione del contraddittorio è superflua, nel caso in cui la costituzione anche di uno solo dei convenuti sia tempestiva, in ragione dell’espresso dettato normativo. Né può reputarsi che tale conclusione determini un eccessivo aggravio della posizione del convenuto, in quanto l’onere di verifica della tempestiva costituzione delle parti, in presenza di una pluralità di convenuti, non si arresta al solo rispetto del termine previsto per la costituzione dell’attore ex art.
165 c.p.c., ma si estende alla verifica dell’eventuale costituzione di altri convenuti ma pur sempre nel rispetto del termine di cui all’art. 166 c.p.c., e quindi nei venti giorni prima dell’udienza (ed oggi di settanta giorni a seguito della novella di cui al D. Lgs. n. 149/2022, inapplicabile però alla fattispecie ratione temporis ), con un onere quindi cronologicamente contenuto e non suscettibile di essere tacciato di risultare eccessivo o particolarmente oneroso per la parte.
Va poi ricordato che la norma ha anche superato il vaglio di legittimità costituzionale, anche in relazione al profilo attinente ad una pretesa disparità di trattamento tra attore e convenuto avendo Corte Costituzionale n. 461/1997 ritenuto manifestamente infondata la questione posta in relazione all’assenza di preclusioni per l’attore tardivamente costituitosi, nel caso in cui però sia avvenuta la costituzione tempestiva del convenuto, a differenza invece di quanto avviene nel caso di tempestiva costituzione dell’attore e tardiva costituzione del convenuto (cfr. altresì Corte Costituzionale n. 168/1997, che ha dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo analoga questione di costituzionalità).
Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato.
L’ordine logico delle questioni impone la preventiva disamina del primo motivo di ricorso incidentale degli eredi COGNOME che denunzia la nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 333 e 343 c.p.c., in relazione all’omesso rilievo dell’inammissibilità dell’appello proposto autonomamente da COGNOME
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, appello che è stato nella sostanza accolto in maniera prevalente dalla Corte d’Appello, che ha pertanto riformato la sentenza di primo grado, escludendo la legittimità della condanna dei convenuti al pagamento dell’equivalente in denaro in favore dell’attrice dell’importo della sua quota di legittima sui beni del marito.
Rilevano i ricorrenti incidentali che la sentenza del Tribunale era stata inizialmente impugnata da NOME con appello notificato in data 15 novembre 2012, che prevedeva come udienza di comparizione la data del 29 aprile 2013 (poi differita d’ufficio al 3 maggio 2013).
Le COGNOME ed il COGNOME hanno però proposto autonomo appello notificato in data 24 giugno 2013, il che ha determinato la inammissibilità dell’impugnazione de qua, da qualificare come incidentale ex art. 333 c.p.c., e previa riconversione formale, non essendo stato rispettato il termine per la sua proposizione da individuare in quello prescritto per la costituzione dell’appellato ex art. 343 c.p.c.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha reiteratamente affermato che nel sistema processuale vigente l’impugnazione proposta per prima determina la costituzione del rapporto processuale, nel quale devono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti perché sia mantenuta l’unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea. Ne consegue che, in caso di appello, le
impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (proposte, cioè, contro l’appellante principale), siano, invece, impugnazioni incidentali autonome (dirette, cioè, a tutelare un interesse del proponente che non nasce dall’impugnazione principale, ma per un capo autonomo e diverso della domanda), e debbono essere proposte nel termine previsto dall’art. 343, primo comma, cod. proc. civ. (cfr. ex multis Cass. n. 10124/2009; Cass. n. 1671/2015).
Va, quindi, ribadito il principio per cui l’appello proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già impugnata da un’altra parte, avrebbe potuto proporre soltanto appello incidentale, non è inammissibile, ma può convertirsi, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravame incidentale, purché depositato nel termine prescritto per quest’ultima impugnazione (Cass. n. 26811/2019; Cass. n. 15687/2001).
Ne deriva che le COGNOME ed il COGNOME, avendo ricevuto la notifica dell’appello principale avanzato da NOME COGNOME, avrebbero dovuto proporre appello incidentale nel giudizio di impugnazione promosso in via prioritaria, ma che, anche a voler ammettere la conversione dell’impugnazione autonoma in quella incidentale imposta dall’art. 333 c.p.c., manca il presupposto per la salvezza dell’effetto della conversione, e cioè la tempestiva formulazione del impugnazione incidentale, risultando la medesima proposta (erroneamente in forma autonoma), ma ben
oltre il termine di cui all’art. 343 c.p.c. da calcolare in relazione alla data dell’udienza di prima comparizione contenuta nell’appello principale proposto da NOME COGNOME.
Ne consegue che, in accoglimento del motivo in esame, la sentenza impugnata deve essere cassata, dovendosi rilevare l’inammissibilità dell’appello autonomamente proposto (e da qualificare come incidentale) dalle COGNOME e da NOME COGNOME.
L’accoglimento del motivo che precede determina poi l’assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale degli eredi COGNOME, con il quale si lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di reintegrazione della quota di legittima della loro dante causa, in quanto trattasi di censura che appare evidentemente subordinata al mancato accoglimento del motivo che investe l’ammissibilità del l’appello incidentale che aveva portato alla parziale riforma della sentenza di primo grado, la quale invece conteneva un’espressa condanna dei convenuti alla reintegra della quota di legittima dell’attrice, sebbene per equivalente monetario.
L’accoglimento del ricorso incidentale degli aventi causa dell’attrice, ed il rilievo quindi dell’inammissibilità dell’appello incidentale determinano poi evidentemente l’assorbimento dei motivi di ricorso incidentale avanzati da COGNOME, COGNOME e COGNOME NOME, in quanto con il primo si lamenta la violazione di norme di diritto e l’omissione di fatto decisivo ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., in relazione al rigetto dei
primi due motivi di appello incidentale, con il secondo l’omissione di fatti decisivi per il giudizio, quanto all’assorbimento del terzo motivo di appello incidentale, e con il terzo la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., non avendo il giudice di appello chiarito se la condanna alle spese fosse da ritenersi in favore di tutti gli appellanti incidentali, in maniera unitaria, ovvero se la somma liquidata fosse di spettanza di ognuno degli appellanti incidentali singulatim .
In tal senso rileva che l’inammissibilità dell’appello incidentale travolge anche la questione circa il rigetto o il parziale assorbimento dell’appello medesimo.
Inoltre, attesa la cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto, risulta anche travolta la statuizione in ordine alla regolazione delle spese di lite.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME comporta, quindi, la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Poiché il ricorso principale è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della sussistenza dell’obbligo di
versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rigetta il ricorso principale di COGNOME NOME, dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, ed il ricorso incidentale di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; , del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda