Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2442 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2442 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27670/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -controricorrente-
nonché contro
Banca Monte Dei Paschi Di RAGIONE_SOCIALE Spa in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1202/2021 depositata il 30/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1) Con atto di citazione del 25/9/2013 la società RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio la Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE perché, dichiarata l’illegittimità delle condizioni applicate ai rapporti di c/c n. 878.37 e n. 1088.22 (interessi ultralegali, cms, capitalizzazione trimestrale, commissioni e spese non pattuite), fossero rideterminati i saldi effettivi alla data 31/12/2012, con condanna della Banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, per € 8.594,26, oltre al risarcimento del danno all’immagine per avere la Banca, in violazione della privacy bancaria, continuato a fornire informazioni bancarie a COGNOME NOME, benché non più fideiussore.
La Banca, costituendosi, ha chiesto il rigetto delle domande, e, in via riconvenzionale, l’accertamento del proprio credito verso la società attrice alla data di chiusura dei conti (10/3/2014) e la condanna di quest’ultima, nonché del socio accomandatario e dei fideiussori (chiamati in causa), al pagamento dell’esposizione debitoria sui predetti conti (€. 53.415,82 + €. 1.876,16), oltre ad €. 347.634,30 per riaddebito effetti insoluti e anticipati.
Il Tribunale di Napoli Nord, espletata CTU, con sentenza del 4/1/2017 ha rigettato la domanda (qualificata come ripetizione di indebito), ritenendola inammissibile perché, alla data di proposizione della domanda, i conti correnti erano ancora aperti, e ha altresì dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale della Banca, perché non dipendente dal rapporto dedotto in lite (in particolare relativa ad un periodo- fino al 10/3/2014non coincidente con quello dedotto in giudizio- fino al 31/12/2012-) e rivolta anche verso altri soggetti oltre che all’attrice.
La società attrice e i fideiussori hanno impugnato la sentenza deducendo omessa pronuncia sulle domande di accertamento, erronea statuizione sulla domanda di restituzione somme e sulla ammissibilità
della domanda riconvenzionale, omessa pronuncia su di essa e nullità della CTU.
Banca MPS è rimasta contumace, mentre è intervenuta RAGIONE_SOCIALE, cessionaria dei crediti.
La Corte d’Appello di Napoli ha accolto parzialmente l’appello.
In particolare, ritenuta ammissibile la richiesta attorea di rideterminazione del saldo al 31/12/2013, ha considerato corretta l’espunzione delle somme, operata dal CTU, per interessi ultralegali, spese non previste e CMS, individuando un saldo, a debito del correntista, per il conto n. 878,37 di €. 2.988,57 e per il conto n. 1088,22 di €. 4.890,09, ritenendo inoltre non sussistente l’anatocismo e neppure l’usura, secondo gli accertamenti del CTU.
Ha respinto l’eccezione degli appellanti di nullità della CTU per avere il primo giudice dichiarato decaduta la società dalla nomina di CTP, ha confermato la reiezione della domanda di risarcimento danni e ha respinto l’eccezione di nullità delle fideiussioni, per violazione della normativa sulla concorrenza, sollevata solo nella comparsa conclusionale.
Infine, pur ritenendo errata la valutazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale, operata dal Tribunale, ha considerato inammissibile la censura degli appellanti per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.
Con ricorso notificato il 26/10/2021la società RAGIONE_SOCIALE e i sig.ri COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, proponendo tre motivi di ricorso.
Banca MPS non si è costituita, mentre resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Primo motivo di impugnazione : ‘Nullità della CTU. Violazione degli artt. 156, 157 e 196 c.p.c. -Nullità del procedimento e della sentenza ex art. 132 e 161 c.p.c. -art. 360 n. 4 c.p.c.2.
1.1) I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver respinto l’eccezione di nullità della CTU per mancata partecipazione alle operazioni peritali del CTP attoreo e dunque per violazione del contraddittorio tecnico.
I ricorrenti specificano che essi non avevano proceduto alla nomina del CTP nel termine indicato dal primo Giudice, a causa di un malfunzionamento telematico, che lo avevano però nominato all’udienza fissata per il giuramento del CTU, che a tale udienza il giudice aveva nominato un nuovo CTU, fissando ulteriore udienza per il giuramento, e aveva però dichiarato inammissibile la nomina del CTP attoreo, in quanto tardiva.
La Corte d’Appello ha respinto questa eccezione perché, avendo il termine ex art. 201 c.p.c. natura ordinatoria, gli appellati avrebbero dovuto chiedere una proroga del termine prima della sua scadenza, oppure richiedere una remissione in termini documentando la decadenza incolpevole allegata (blocco dei sistemi informatici).
Il motivo è inammissibile.
È vero che, secondo la Cassazione, ‘ il termine per la nomina del consulente tecnico di parte ex art. 201 cod. proc. civ. ha natura ordinatoria e può essere prorogato dal giudice non solo a seguito di istanza di parte depositata prima della sua scadenza, ma anche laddove tale istanza sia stata depositata dopo la sua scadenza, sempre che, secondo la previsione dell’art. 154 cod. proc. civ., ricorrano motivi particolarmente gravi e il provvedimento sia motivato ‘.
Ma ciò è proprio quello che ha affermato la Corte d’Appello, rilevando che gli attori non avevano chiesto la proroga del termine prima della sua scadenza, né avevano richiesto la remissione in termini documentando
una causa giustificativa particolarmente grave (il blocco dei sistemi informatici).
E tale ratio decidendi della Corte non è stata impugnata dai ricorrenti.
Né rileva l’osservazione, contenuta nella memoria depositata dai ricorrenti ex art 380 bis.1 c.p.c., pag. 6), secondo cui la revoca dell’originaria ordinanza istruttoria e la nomina di un nuovo CTU da parte del primo giudice aveva implicitamente rimesso in termini le parti, trattandosi di osservazione tardiva, contenuta solo nella memoria, e comunque irrilevante perché la variazione del CTU non ha alcuna influenza sul rispetto dei termini assegnati dal giudice.
1.2) I ricorrenti hanno poi sostenuto la nullità della CTU, perché il consulente non avrebbe preso in considerazione gli estratti conti depositati tempestivamente dagli attori e ha tenuto conto invece dei documenti depositati dalla Banca (che aveva prodotto solo saldaconti, poi, solo durante le operazioni peritali, aveva depositato estratti conto che si protraevano fino alla data di chiusura dei conti, oltre al saldaconto di un terzo conto corrente, aperto unilateralmente dalla Banca e mai indicato precedentemente in causa).
Il motivo è inammissibile.
Si osserva, infatti, che, in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., i ricorrenti non hanno indicato specificamente se la asserita nullità in questione sia stata tempestivamente eccepita e se abbia costituito oggetto di uno specifico motivo di appello.
1.3) I ricorrenti contestano anche che il CTU pur accertando l’applicazione di interessi ultralegali e depurando il conto da essi, ha comunque riconosciuto un saldo positivo per la Banca, errando nel prendere in considerazione solo i saldaconti prodotti dalla stessa.
Il motivo è inammissibile perché si tratta di una valutazione di fatto relativa alla congruenza probatoria della CTU, riservata al giudice del merito.
Il motivo è anche generico, perché i ricorrenti, dopo aver riferito che la Banca, sia pure tardivamente, aveva prodotto anche gli estratti conto (pag. 8 del ricorso), non specificano se gli e/c prodotti dalla Banca fossero diversi da quelli prodotti dagli attori, né chiariscono su quale documentazione esattamente si sia basato il CTU nelle sue analisi.
1.4) Infine i ricorrenti contestano la CTU perché il consulente d’ufficio ha anche preso in considerazione un terzo conto, definito tecnico, aperto dalla Banca unilateralmente, privo di rendicontazione e riportante un saldo passivo di €. 354.000.
Il motivo è inammissibile, dal momento che i risultati inerenti questo conto non hanno formato oggetto di alcuna statuizione del giudice d’appello , e comunque resta inerente al giudizio di fatto.
Secondo motivo di impugnazione : ‘Violazione dell’art. 100 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 276 e 277 c.p.c. -art. 360 n. 3 c.p.c.’.
I ricorrenti censurano la sentenza impugnata perché, pur rilevando che il Tribunale aveva errato a ritenere inammissibili le domande proposte dalla Banca (perché non riferibili alla domanda principale), ha comunque considerato inammissibile la censura degli appellanti per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.
Sostengono la contraddittorietà delle affermazioni della Corte d’Appello e affermano che la Corte avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito, respingendo la domanda riconvenzionale della Banca per difetto di prova.
Il motivo è infondato.
2.1) La Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale della Banca perché rispetto ad essa i ricorrenti non sono soccombenti.
L’affermazione della Corte è corretta, mancando, effettivamente, in questo caso, una soccombenza dei ricorrenti e cioè un pregiudizio nei loro confronti derivante da tale pronuncia.
Infatti, secondo la Cassazione ‘ In tema di impugnazioni, l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazione all’utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall’eventuale suo accoglimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto insussistente l’interesse ad impugnare la declaratoria d’inammissibilità di una domanda riconvenzionale, sul presupposto che alla caducazione di tale statuizione non sarebbe conseguito automaticamente il rigetto, bensì l’esame nel merito di tale domanda, che avrebbe potuto condurre anche all’accoglimento della stessa, ponendo quindi il ricorrente nella medesima posizione processuale in cui si era venuto a trovare per effetto della riproposizione di tale domanda in un successivo giudizio) ‘ (Cass. civ., sez. III, 29/05/RAGIONE_SOCIALE, n. 13395).
Né rileva il fatto che la Corte d’Appello abbia ritenuto erronea la decisione del Tribunale, che aveva ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale della Banca, dal momento che la Corte non ha utilizzato tale ratio per decidere sul relativo motivo d’appello, bensì quella di ritenere non soccombente l’appellante.
Né può ritenersi che i ricorrenti avessero interesse a impugnare la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale perché vi era stata una loro richiesta di decisione nel merito di tale domanda (disattesa dalla Corte), assorbita dalla domanda attorea principale di accertamento negativo del credito della convenuta, perché l’accertamento negativo richiesto dagli attori si fermava al dicembre 2012 (mentre la domanda riconvenzionale copriva il periodo fino al 2014).
3) Terzo motivo di impugnazione : ‘Violazione dell’art. 1418 e 1419 c.c. -Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti -art. 360 n. 5 c.p.c.’.
I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sull’eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa sulla concorrenza.
La Corte d’Appello ha rilevato che tale eccezione è stata sollevata dagli appellanti solo nella comparsa conclusionale, che l’eventuale accoglimento di tale eccezione competerebbe solo la nullità parziale die contratti (in rifermento alle tre clausole considerate non concorrenziali) e ha affermato che la rilevabilità d’ufficio della nullità è subordinata alla circostanza che essa emerga comunque dagli atti di causa (mentre nel caso in esame non era stato prodotto ritualmente lo schema predisposto dall’ABI, oggetto dei rilievi della B.I.).
Il motivo è inammissibile.
3.1) Si osserva che la ratio decidendi della causa è la mancata produzione dello schema ABI e i ricorrenti impugnano la decisione sotto il profilo dell’avvenuta produzione in giudizio di tale documento.
Ma l’errore così denunciato ha carattere revocatorio (art. 395 n. 4 c.p.c.), rilevato che la produzione di questo documento non ha costituto un punto controverso tra le parti sul quale la sentenza si sia pronunciata, e pertanto non si tratta di errore denunciabile in questa sede.
Quarto motivo di impugnazione : ‘Violazione dell’art. 1815 c.c. e della legge 108/1996 – Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti -art. 360 n. 5 c.p.c. e art. 360 n. 4 c.p.c.’.
I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver considerato generica e infondata l’eccezione di nullità della CTU relativamente alla verifica dell’usura.
In particolare, i ricorrenti contestano il fatto che il CTU, dopo aver dichiarato, nella bozza di reazione, che i tassi applicati superavano il tasso soglia, nella relazione definitiva ha eliso il confronto tra i tassi rilevati e il tasso soglia.
E sostengono che alla Corte d’Appello, che ha respinto la loro doglianza, sia addebitabile l’omessa considerazione di un fatto decisivo per la controversia, perché se avesse correttamente ravvisato la precisa indicazione del TEG in raffronto con il tasso soglia, avrebbe valutato come nulli gli interessi applicati.
Il motivo è inammissibile.
4.1) La Corte d’Appello ha specificamente individuato il TEG indicato dal CTU e ne ha valutato il carattere non usurario, addebitando agli appellanti la mancanza di specificità del motivo d’appello, ex art. 342 c.p.c., per mancata esposizione dei calcoli circa il superamento del tasso soglia e mancata deduzione circa il tipo di usura contestato: ‘ Osserva la Corte che la censura è in parte generica ed in parte infondata. Anzitutto nella bozza della relazione peritale non è dato comprendere i criteri con cui il CTU ha calcolato il TEG, in ogni caso nella relazione conclusiva, depositata il CTU calcola il TEG sia includendo che escludendo la CMS, sicchè, laddove gli appellanti avessero ritenuto sussistente il superamento del tasso soglia ben avrebbero potuto specificamente dedurre che la pattuizione originaria dei tassi era usuraria (cd. usura originaria), ovvero che il tasso originariamente al di sotto del tasso soglia è poi divenuto usurario per essersi ridotta la soglia dei tassi usurari (cd. usura sopravenuta), ovvero ancora che gli interessi di fatto applicati al rapporto diversi e maggiori rispetto a quelli pattuiti fossero usurari. Nessuna specificazione hanno invece fatto gli appellanti e, pertanto, la censura è generica oltre che infondata, in quanto il TEG indicato dal CTU nella relazione finale per il c.c. 878.37 ed il c.c. 1088.22, rispettivamente nel 9,310% e 9,448%, è inferiore al tasso soglia indicato nella bozza del 14,760%; né gli appellanti hanno dedotto che calcolando il TEG aggiungendovi anche la CMS, secondo i criteri indicati da ultimo da Cass. SU 16303/RAGIONE_SOCIALE, il TEG avrebbe superato la soglia dell’usura ‘.
Pertanto, da un lato è irrilevante il riferimento dei ricorrenti alla bozza di relazione, non essendo su di essa che si sono basate le conclusioni del CTU ed essendo la ratio decidendi della Corte fondata sull’assenza di specificità della censura degli appellanti, specificità che non è stata dimostrata dagli attuali ricorrenti.
Dall’altro lato, si nota che non può parlarsi di omessa considerazione di un fatto decisivo, avendo la Corte d’Appello preso in considerazione la contestazione sull’usura e le risultanze della CTU ed essendo mancata la specificazione dei ricorrenti in ordine alla valutazione dei risultati finali della relazione tecnica.
5) I ricorrenti hanno anche sollevato, nella memoria depositata ex art. 380 bis.1 c.p.c., eccezione riguardo alla partecipazione al giudizio di RAGIONE_SOCIALE, sostenendo che non sia stata fornita alcuna prova della cessione a suo favore del credito controverso (essendo stata allegata solo la pubblicazione sulla G.U.) e che inoltre, quand’anche cessionaria dei crediti, essa non avrebbe alcun interesse la presente giudizio, non essendo riproposta domanda riconvenzionale di condanna dei ricorrenti al pagamento del credito.
La contestazione è inammissibile, perché l’intervento della RAGIONE_SOCIALE è già avvenuto in grado di appello, e deve presumersi che la Corte lo abbia ritenuto ammissibile avendo provveduto alla compensazione delle spese fra l’appellante e l’unica controparte presente in giudizio, e cioè l’interventrice.
Pertanto, sulla questione doveva essere proposto un motivo di ricorso per cassazione, essendo tardivo e inammissibile il rilievo in memoria.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che
ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alle parti controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in €. 2.500, oltre a €. 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 30/1/2026 nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME