Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10774 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10774 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
Ordinanza
sul ricorso n. 7854/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , difesa da ll’ AVV_NOTAIO, domiciliata a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 76/2021 del 12/01/2021.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
La committente RAGIONE_SOCIALE conviene dinanzi al Tribunale di Ragusa l’appaltatrice RAGIONE_SOCIALE in un’azione di accertamento negativo dell’obbligo di corrispondere ulteriori somme rispetto a quelle già pagate come corrispettivo dei lavori inerenti ad un appalto. La convenuta rimane contumace. In primo grado è accolta la domanda dell’attrice. L’appello della
contumace, fondato sulla nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, è dichiarato tardivo ex art. 327 co. 1 c.p.c.
Ricorre in cassazione la convenuta con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste l’attrice con controricorso e memoria.
Ragioni della decisione
– Il primo motivo (p. 11 ss.) denuncia che la Corte di appello ha considerato valida la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, effettuata ex art. 140 c.p.c. presso la sede della società convenuta. Si deduce: violazione degli artt. 140 e 145 co. 3 e 4 c.p.c.
Il secondo motivo (p. 20 ss.) denuncia che la Corte di appello ha considerato nulla la querela di falso avverso la sottoscrizione apposta dalla signora COGNOME sulla ricevuta CAD in relazione alla notificazione della citazione introduttiva del giudizio. Si deduce: violazione degli artt. 221, 222 e 355 c.p.c.
Il terzo motivo (p. 23 ss.) denuncia che Corte di appello ha dichiarato inammissibilità dell’appello per tardività sulla base del falso presupposto che l’appellante non abbia fornito la prova che la mancata conoscenza del processo da parte sua è dipesa dalla nullità della notifica della citazione di prime cure. Si deduce: violazione dell’art. 327 c.p.c.
-Nella parte censurata dai motivi di ricorso (p. 7 s.), la sentenza argomenta: «A prescindere dall’evidenziata validità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, va infine rilevato che l’ammissibilità dell’impugnazione del contumace tardiva rispetto al termine (di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza) previsto dall’art. 327 co. 1 c.p.c. è subordinata (ai sensi del secondo comma dello stesso articolo), oltre che alla prova – a carico del contumace e qui esclusa dalle superiori considerazioni – della dedotta nullità della notificazione della citazione, anche alla prova della non conoscenza del processo a causa di detta nullità; prova, quest’ultima, oggetto di un onere parimenti gravante sulla parte contumace
(Cass. n. 9255/2000, 833/2007, 8/2019) e non assolto, nel caso di specie, dall’appellante».
Tale è la ragione portante della pronuncia, mentre ragione aggiuntiva è l’affermazione che la notificazione della citazione introduttiva è valida («Anzi la corretta esecuzione delle formalità di notificazione della citazione di primo grado nei confronti del legale rappresentante della società presso la sua residenza/ufficio depone univocamente nel senso dell’effettiva conoscibilità dell’atto da parte del destinatario»).
– Ne segue che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili perché non sono indirizzati contro la ragione portante della pronuncia.
-Il terzo motivo è infondato.
L’art. 327 co. 1 c.p.c. prevede che, indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei nn. 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c. non possono essere proposti decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. L’art. 327 co. 2 c.p.c. esclude l’applicabilità del primo comma quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa e per nullità della notificazione degli atti di cui all’art. 292 c.p.c.
L’art. 327 co. 2 c.p.c. (insieme con gli artt. 294, 650, 668 c.p.c.) è espressione del principio per cui il compimento di un atto processuale affetto da nullità non è, di per sé, presupposto di rimessione in termini per l’esercizio dei poteri da cui la controparte sia decaduta nel segmento di procedimento successivo al compimento dell’atto nullo. Per ottenere la rimessione in termini, la controparte deve dimostrare che la nullità si è tradotta in un impedimento inevitabile con una sua condotta diligente.
Preso alla lettera, l’art. 327 co. 2 c.p.c. concede al contumace il potere di impugnare la sentenza senza alcun termine di decadenza. Ciò sbilancia la tutela in favore della parte contumace. Le negligenze d ell’altra parte nella redazione dell’atto di citazione o della sua notificazione (e della notificazione
degli atti previsti nell’art. 292 c.p.c.) esonererebbero il contumace dal dovere di comportarsi a sua volta diligentemente, cioè di impugnare dopo aver preso conoscenza della sentenza. La giurisprudenza di questa Corte, correttamente invocata dalla Corte di appello nel caso di specie risolve questo problema (con l’appoggio della dottrina) imputando al contumace l’onere di dimostrare (anche mediante presunzioni) l’esistenza di circostanze di fatto positive dalle quali si desume il difetto di conoscenza anteriore o la presa di conoscenza del processo in una certa data (cfr., tra le meno remote, Cass. 8/2019). Ciò esclude che il contumace debba fornire una prova negativa, che sarebbe «diabolica», ed è conforme al principio che la prova della causa non imputabile è da fornire dalla parte che la invoca.
Tale prova è mancata nel caso di specie.
Il terzo motivo è rigettato.
5. – Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 3.000 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso a Roma l’8 /3/2024.
Il Presidente
NOME COGNOME