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Appalto vizi e difformità: conseguenze del vizio

La Corte d’Appello di Venezia analizza un caso di appalto vizi e difformità, stabilendo che la mancata fornitura della marcatura CE e della documentazione tecnica per un’opera (modifica a un semirimorchio) costituisce un grave inadempimento. Tale mancanza rende l’opera inutilizzabile e giustifica la risoluzione del contratto, con la condanna dell’appaltatore alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno per i costi di sostituzione del sistema difettoso. Viene invece respinta la richiesta di manleva verso l’assicurazione, sia per motivi procedurali che di merito, in quanto la polizza non copriva tale rischio e il premio non era stato pagato.

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Appalto vizi e difformità: Quando la Mancanza di Certificazioni Porta alla Risoluzione del Contratto

Nel mondo dei contratti commerciali, la precisione e la conformità alle normative non sono dettagli, ma elementi fondamentali. Una recente sentenza della Corte d’Appello di Venezia illumina le gravi conseguenze che possono derivare da un appalto vizi e difformità, specificamente quando l’opera realizzata manca delle certificazioni legali obbligatorie, come la marcatura CE. Questo caso dimostra come un’omissione, apparentemente formale, possa essere considerata un inadempimento così grave da giustificare la risoluzione del contratto e significative richieste di risarcimento.

I Fatti di Causa

Una società committente aveva affidato a un’azienda appaltatrice l’incarico di modificare un semirimorchio, installando un sistema idraulico per la movimentazione delle rampe di carico. Successivamente, un lavoratore della committente subiva un infortunio a causa del malfunzionamento di tale impianto. Le indagini successive rivelarono un aspetto cruciale: la modifica apportata aveva trasformato il semirimorchio in una ‘nuova macchina’ ai sensi della Direttiva Macchine, ma l’appaltatore non aveva fornito né la necessaria documentazione tecnica (fascicolo tecnico, libretto di uso e manutenzione) né, soprattutto, la marcatura CE.

Di conseguenza, la società committente agiva in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento e il risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale di primo grado accoglieva la richiesta di risoluzione, ma rigettava quella per i danni ulteriori alla restituzione del prezzo. L’appaltatore, a sua volta, impugnava la sentenza, sostenendo che la mancanza di certificazioni fosse un mero ‘accidente burocratico formale’ e non un vizio sostanziale.

La Decisione della Corte d’Appello

La Corte d’Appello ha preso una posizione netta, rigettando l’appello principale dell’appaltatore e accogliendo parzialmente l’appello incidentale della committente.

La Corte ha stabilito che:
1. Il contratto d’appalto è stato correttamente risolto. La mancanza delle certificazioni obbligatorie non è una formalità, ma un vizio che rende l’opera di fatto inutilizzabile per il suo scopo, costituendo un grave inadempimento.
2. All’azienda committente spetta non solo la restituzione del prezzo pagato, ma anche il risarcimento del danno corrispondente al costo sostenuto per sostituire l’impianto difettoso e renderlo conforme alla legge.
3. La domanda di manleva dell’appaltatore verso la propria compagnia di assicurazione è stata respinta, sia per tardività processuale sia perché la polizza di Responsabilità Civile non copre la restituzione del prezzo per inadempimento contrattuale, ma i danni a terzi. Inoltre, al momento del sinistro, la copertura era sospesa per mancato pagamento del premio.

Le Motivazioni: L’Inadempimento nell’Appalto e la Gravità dei Vizi

Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione della gravità dell’inadempimento. La Corte ha chiarito che nell’ambito di un appalto con vizi e difformità, la valutazione non si limita a verificare se l’opera funziona tecnicamente. È essenziale che l’opera sia anche legalmente utilizzabile. Un macchinario privo di marcatura CE non può essere legalmente immesso sul mercato o utilizzato in un contesto lavorativo. Pertanto, l’appaltatore non ha consegnato un’opera semplicemente difettosa, ma un’opera inadatta alla sua destinazione.

La Corte ha sottolineato che la piena rispondenza alla Direttiva Macchine è un requisito imprescindibile. Consegnare un bene privo dei documenti che ne attestano la conformità significa consegnare un bene radicalmente diverso da quello pattuito, integrando un grave inadempimento ai sensi dell’art. 1668 c.c. che giustifica la risoluzione del contratto.

Per quanto riguarda il risarcimento del danno, i giudici hanno riconosciuto alla committente il diritto a essere ristorata per il costo aggiuntivo sostenuto per ottenere un impianto funzionante e a norma, detraendo quanto già restituito dall’appaltatore. Hanno invece negato il risarcimento per i presunti costi di noleggio di veicoli sostitutivi, ritenendo la prova documentale fornita (un semplice prospetto unilaterale) insufficiente a dimostrare l’effettivo danno.

Conclusioni e Implicazioni Pratiche

Questa sentenza offre una lezione cruciale per tutti gli operatori economici. Per gli appaltatori, evidenzia l’assoluta necessità di rispettare non solo le specifiche tecniche, ma anche tutte le normative di sicurezza e certificazione. Ignorare questi aspetti può portare a conseguenze economiche disastrose, ben oltre il semplice costo di una ‘messa a norma’.

Per i committenti, la decisione riafferma il diritto di ricevere un’opera non solo funzionante, ma pienamente e legalmente idonea all’uso. In caso di appalto vizi e difformità di questa natura, la via della risoluzione del contratto e della richiesta di risarcimento del danno è pienamente legittima. La sentenza stabilisce un principio di responsabilità chiaro: la conformità normativa è parte integrante della prestazione dovuta dall’appaltatore.

La mancanza della marcatura CE su un’opera oggetto di appalto costituisce un grave inadempimento?
Sì. Secondo la sentenza, la mancanza della marcatura CE e della relativa documentazione tecnica non è una mera formalità, ma un vizio sostanziale che rende l’opera di fatto inutilizzabile per la sua destinazione. Questo integra un grave inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto di appalto per vizi, il committente ha diritto solo alla restituzione del prezzo o anche al risarcimento di altri danni?
Oltre alla restituzione del prezzo, il committente ha diritto al risarcimento del danno ulteriore, a condizione che ne fornisca prova adeguata. Nel caso specifico, la Corte ha riconosciuto il risarcimento per i costi necessari a sostituire l’impianto difettoso, ma ha respinto la richiesta di rimborso per i costi di noleggio di altri mezzi perché non sufficientemente provati.

La polizza di ‘Responsabilità Civile’ dell’appaltatore copre i costi derivanti dalla risoluzione del contratto per inadempimento?
No. La Corte ha chiarito che una polizza di Responsabilità Civile copre i danni causati a terzi, ma non le conseguenze economiche della risoluzione di un contratto per inadempimento dell’assicurato, come la restituzione del corrispettivo. Inoltre, nel caso di specie, la copertura era comunque sospesa per mancato pagamento del premio assicurativo.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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