Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32627 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32627 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27242/2018 R.G. proposto da: NOME COGNOME, titolare dell’omonima impresa individuale, domiciliato ex lege in Roma alla INDIRIZZO presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO -ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI NUORO n. 332/2017 pubblicata il 20 giugno 2017
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con decreto ingiuntivo n. 198/2008 il Tribunale di Nuoro intimava a NOME COGNOME di pagare a NOME COGNOME, titolare dell’omonima impresa individuale, la somma di 10.892 euro, oltre agli interessi e alle spese della procedura, a titolo di saldo dei lavori edili da questi realizzati in esecuzione del contratto d’appalto stipulato inter partes
il 29 marzo 2006.
Il COGNOME proponeva opposizione avverso tale decreto e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell’appaltatore al risarcimento dei danni derivanti dai vizi e dalle difformità dell’opera, di cui peraltro lamentava il mancato completamento.
All’esito dell’espletata istruttoria, con sentenza n. 332/2017 del 20 luglio 2017, il Tribunale nuorese revocava il decreto opposto e condannava il COGNOME a pagare al COGNOME, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di 16.964 euro, maggiorata di interessi legali, occorrente per l’eliminazione dei vizi dell’opera accertati mediante l’espletata c.t.u., regolando le spese di lite secondo il criterio della soccombenza.
La decisione veniva impugnata dal COGNOME dinanzi alla Corte distrettuale di Cagliari -sezione distaccata di Sassari, la quale dichiarava inammissibile l’appello, ai sensi dell’art. 348 -bis c.p.c., con ordinanza del 20 giugno 2018, comunicata il 28 giugno 2018.
A sèguito di tale declaratoria lo stesso COGNOME ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, a norma dell’art. 348 -ter , comma 3, c.p.c..
Il COGNOME ha resistito all’avversa impugnazione mediante la notifica di un controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per cassazione proposto dal COGNOME è affidato a due motivi. Con il primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 1453 e 1668 c.c. e dell’art. 112 c.p.c..
Si sostiene che l’impugnata sentenza avrebbe illegittimamente finito per assicurare al COGNOME il conseguimento di un duplice risultato favorevole: da un lato, la riduzione del prezzo dell’appalto; dall’altro, l’eliminazione dei riscontrati vizi dell’opera mediante
l’attribuzione di una somma di danaro pari alla spesa all’uopo occorrente.
Una simile decisione si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, la quale, in subiecta materia , ha ripetutamente affermato:
-che qualora il committente, dopo aver rilevato l’esistenza di vizi nell’opera, non ne pretenda l’eliminazione diretta da parte dell’appaltatore, ma si limiti a chiedere il risarcimento del danno per l’inesatto adempimento, il credito dell’appaltatore per il corrispettivo permane invariato;
-che la domanda risarcitoria prevista dall’art. 1668, comma 1, c.c. non si identifica con quella diretta all’attribuzione del risarcimento per equivalente pecuniario che il committente proponga in subordine all’istanza di esecuzione specifica dell’obbligo dell’appaltatore di eliminare le difformità o i vizi dell’opera, essendo invece utilizzabile per ottenere il ristoro di pregiudizi non riparabili mediante un nuovo intervento dell’appaltatore e postulando la colpa di quest’ultimo.
Si contesta, inoltre, al giudice sardo di aver adottato statuizioni che non troverebbero corrispondenza nelle domande proposte dal committente, limitatosi a chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Con il secondo motivo è prospettata la violazione dell’art. 1460 c.c..
Si assume che il COGNOME avrebbe in mala fede rifiutato il pagamento del saldo dovuto al COGNOME, opponendogli pretestuosamente l’eccezione di inadempimento.
Con un ulteriore profilo di doglianza sviluppato nel contesto del medesimo motivo si evidenzia che l’importo dei lavori effettivamente eseguiti dal COGNOME è stato quantificato dal c.t.u. in 35.298,78 euro al netto dell’IVA e che, calcolando tale imposta mediante l’applicazione della prevista aliquota del 4%, il corrispettivo spettante all’appaltatore ascende a 36.710,73 euro,
con la conseguenza che il committente rimane quantomeno debitore della somma di 710,73 euro, avendo complessivamente versato 36.000 euro.
Il ricorso è inammissibile, in quanto non riporta, nemmeno in forma succinta, le argomentazioni poste a base dell’ordinanza ex art. 348 -ter c.p.c. con la quale la Corte d’Appello di Cagliari -sezione distaccata di Sassari ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal COGNOME avverso la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Nuoro.
Sovviene, in proposito, il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che va qui ribadito, secondo cui, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c., il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di primo grado nell’ipotesi prevista dall’art. 348 -ter , comma 3, del medesimo codice deve contenere, a pena di inammissibilità, l’espressa menzione delle censure svolte con l’atto di appello e della motivazione dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravame, al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice di secondo grado (cfr. Cass. n. 13228/2023, Cass. n. 13036/2023, Cass. n. 9494/2023, Cass. n. 27628/2022, Cass. n. 27703/2020, Cass. n. 26936/2016, Cass. n. 10722/2014).
Nel caso di specie, detto onere non è stato integralmente assolto dal ricorrente, il quale, per quel che qui rileva, si è semplicemente limitato ad allegare che (pag. 7 del ricorso, righi 4 -8), senza nulla chiarire in ordine alle ragioni per le quali il giudice di secondo grado ha così provveduto.
Per quanto precede, l’esperito gravame di legittimità non può, dunque, trovare ingresso.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , D.P .R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 3.200 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P .R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda