Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32485 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32485 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 404/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
avverso SENTENZA CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 4166/2017 depositata il 17/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Napoli accertò con sentenza non definitiva nr. 12174/2010 non impugnata, l’anomalo andamento del contratto di appalto stipulato tra l’RAGIONE_SOCIALEin prosieguo RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE a causa della sospensione dei lavori dalla prima illegittimamente disposta dal 25 ottobre 2007 al 31 marzo 2008, e condannò con sentenza definitiva nr. 12628/2013, previa CTU, in accoglimento della domanda avanzata da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni liquidati nella somma di € 165.777,00 oltre interessi dovuti e rivalutazione.
Avverso tale sentenza l’AOU propose appello con sei motivi tesi a contraddire le sei voci della CTU recepite dal tribunale come fondamento fattuale della pronuncia di condanna.La Corte d’Appello di Napoli accolse il ricorso, con sentenza n. 4166/2017, e condannò l’AOU al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE della somma di € 6.394,00 oltre rivalutazione monetaria dal 31/03/2008 ed interessi legali sull’importo rivalutato, fino al deposito della sentenza e interessi legali sulla somma determinata fino al soddisfo.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ricorso in Cassazione con unico motivo contenente plurime censure; resiste l’AOU con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso contenente plurime censure il ricorrente lamenta nullità della sentenza impugnata ex art. 360 nr. 4 cpc per violazione dell’art. 132 cpc, artt. 24 e 25 D.M. 145/2000 ed artt. 129 e segg DPR 554/1999 con particolare riferimento all’art. 133 ex art. 360 primo comma nr 5 cpc; omessa, apparente ed erronea motivazione e valutazione delle prove acquisite in primo grado su fatti decisivi della controversia.
Il ricorso è inammissibile.
Anzitutto il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del maggior onere per mancata produttività. La sentenza impugnata, in riforma della sentenza di primo grado, ha correttamente ritenuto non dovuto all’impresa l’importo di € 100.468,00 a titolo di risarcimento del maggior onere a carico dell’appaltatrice per mancata produttività. La richiesta è stata infatti respinta in quanto l’impresa non ha formulato riserva per tale voce, indicando soltanto la voce ‘spese generali d’azienda’, come richiesto dall’art 25 D.M. 145/2000. Secondo il giudice d’appello la norma non prevederebbe comunque la voce per ‘oneri per mancata produttività’ visto che essi sono ragionevolmente ricompresi nella voce’ spese generali infruttifere’. Inoltre nella riserva, il riferimento alla mancata produttività viene fatto non per individuare un’autonoma voce di danno, bensì solo per indicare il periodo di fermo cantiere ritenuto illegittimo periodo durante il quale, per definizione, la produzione è mancata.
Con la seconda censura, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento degli interessi moratori ex artt 33 e ss. DPR 1036/1962.
La censura è inammissibile. Il corretto riferimento degli interessi moratori è, ratione temporis , l’art 30 del DM 145/2000, e non gli artt. 30 e ss. DPR 1032/62 ai quali ha erroneamente rinviato il CTU (in quanto abrogati), e neppure l’art 144 del DPR 207/2010 erroneamente richiamato dal ricorrente.
In ogni caso la disciplina capitolare relativa agli interessi moratori si applica soltanto nel caso di ritardo nel pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori oltre i tempi previsti e non è estensibile per analogia ad altre fattispecie.
Con la terza censura, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del danno per spese di personale fisso di cantiere. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite dal cantiere ad intervalli di tempo non superiore a 90 giorni accertando
le condizioni delle opere, la consistenza della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. La norma, quindi, non lascia spazio ad ipotesi presuntive quali il pagamento di posizioni assicurative di lavoratori che, per mera ipotesi, potrebbero essere stati anche impiegati in altri cantieri di lavoro.
Non rilevano le posizioni RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE richiamate dalla ricorrente, che dimostrano solo che i lavoratori erano alle dipendenze dell’impresa ma non certo che erano impiegati in quel cantiere nel periodo di sospensione dei lavori.
Con la quarta censura, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del danno per spese fisse di cantiere.
Gli importi per spese fisse di cantiere sono, tuttavia, ricomprese nella voce delle ‘spese generali’. La sentenza impugnata ribadisce che il danno consistito nel blocco del cantiere per il periodo della sospensione ritenuta illegittima deve tener conto, ai fini della determinazione delle spese generali, dell’improduttivo esborso di somme per costi giornalieri fissi di cantiere comprendenti anche le paghe agli addetti e le spese per la manutenzione delle attrezzature e dei macchinari, e delle perdite economiche conseguenti alla mancata utilizzazione delle attrezzature e dei macchinari per il relativo periodo. Si rammenta poi che l’art 25, co. 2, lett. a), riguarda tutte le ‘spese generali infruttifere’, con ciò ricomprendendo anche le spese di approntamento del cantiere.
Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del danno per spese di polizze fideiussorie.
Le spese di cui si duole il ricorrente devono però essere oggetto di prova documentale ai sensi dell’art 25, co. 3, e non possono essere desunte da ragionamenti deduttivi del CTU. Il ricorrente non ha documentato né il costo delle polizze né l’avvenuto pagamento dei
premi assicurativi, confondendo l’avvenuta stipula della polizza con il pagamento dei premi.
Il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente lamenta, sostanzialmente, erronee ricostruzioni di fatto, invocando nuove valutazioni dei documenti da parte della Cassazione, che sono ad essa precluse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore della controricorrente che si liquidano in complessive € 10.000,00 più 200,00 per spese oltre IVA e CPA ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 19/10/2023.