SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 1287 2025 – N. R.G. 00002021 2022 DEPOSITO MINUTA 15 07 2025 PUBBLICAZIONE 15 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA Sezione Seconda Civile
Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa NOME COGNOME Presidente dott.ssa NOME COGNOME Consigliere dott. NOME COGNOME Giudice NOME Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.2021/2022
Promossa da
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliata in Milano, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende in virtø di procura in calce all’atto di appello
– Appellante –
Contro
in persona del Sindaco legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso l’Avvocatura di , rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtø di procura generale alle liti
-Appellato-
Contro in persona del legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliata in , INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende in virtø di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio Appellata ed appellante incidentale-
Contro
(già ) , in persona del legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliata in Benevento, INDIRIZZO Benevento INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. che la rappresenta e difende in virtø di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio Appellata ed appellante incidentale-
Contro
in persona del legale rapp.te protempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende in virtø di procura in calce comparsa di costituzione del presente grado di giudizio – Appellata ed appellante incidentale –
Contro
in persona del legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliata in Ferrara, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende in virtø di procura in calce comparsa di costituzione del presente grado di giudizio – Appellata ed appellante incidentale –
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, al fine di sentire accertare e dichiarare la sua responsabilità in ordine alle lesioni subite dalla sig.ra a seguito del sinistro descritto nell’atto introduttivo e, per l’effetto, condannarla al rimborso della somma di €.22.026 o di quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Più in dettaglio il attore, ha dedotto che in data 11.05.2017 aveva rilasciato a RAGIONE_SOCIALE poi una concessione di occupazione di suolo pubblico – OSP P.G. 166707 – per ripristini definitivi del tappeto stradale in INDIRIZZO; tali rispristini erano necessari in conseguenza della precedente OSP per lavori di scavo a cielo aperto e posa pozzetti per la realizzazione di infrastrutture rete FTTH progetto RAGIONE_SOCIALE della città di rilasciata il 25.02.2016 ( PG 66809 ) alla medesima impresa; tali lavori dovevano essere eseguiti in INDIRIZZO dal civico INDIRIZZO al civico INDIRIZZO.
Proprio in questa zona, in data 13.06.2017, a lavori ormai conclusi, si era verificato l’infortunio della sig.ra , la quale, mentre percorreva in bicicletta INDIRIZZO era caduta in quanto la ruota del velocipede si era impuntata in una buca presente nell’asfalto all’altezza del INDIRIZZO
aveva poi richiesto i danni al che, in sede di negoziazione assistita, aveva raggiunto un accordo transattivo in data 8.11.2018, con il quale le era stata riconosciuta la somma omnia di € 22.026.
Si è costituita ritualmente in giudizio contestando in fatto e diritto la domanda attorea e chiedendone la reiezione.
Più in dettaglio, la convenuta ha dedotto di essere priva di legittimazione passiva ed ha comunque eccepito l’inopponibilità nei propri confronti dell’accordo transattivo concluso tra e l’infortunata, cui non aveva partecipato.
Nel merito ha contestato l’ an , il quantum nonché la sussistenza di nesso causale con i lavori svolti.
Ha chiesto, in ogni caso, di essere autorizzata alla chiamata in causa di alla quale erano stati appaltati i lavori di scavo, funzionali alla realizzazione della fibra ottica.
Si è costituita ritualmente in giudizio contestando ogni avversa domanda e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa di , ditta alla quale aveva subappaltato i lavori funzionali alla realizzazione della fibra ottica, nonché di
e di nella qualità di proprie assicuratrici per la responsabilità civile.
Entrambe le compagnie assicuratrici si sono costituite chiedendo respingersi la domanda per le motivazioni formulate dalla propria assicurata, ed in subordine, graduarsi la responsabilità delle parti convenute e contenersi la condanna nei limiti della coassicurazione.
Si è infine costituita , la quale, pur non negando di essere stata l’esecutrice, per conto di dei lavori di ripristino del manto stradale nel tratto di cui è
causa, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva del e la propria mancanza di responsabilità per il danno verificatosi, sulla cui causalità vi era insanabile incertezza.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2230/2022, all’esito dell’istruttoria consistita nella sola disamina della documentazione in atti, ha accolto la domanda attorea con la seguente motivazione:
‘ Preliminarmente, va osservato che è dimostrata la legittimazione attiva del : il pagamento dell’indennizzo a favore di è infatti avvenuto sulla scorta dell’incarico affidato come da docc. n. 7-9 prodotti in lite in uno con l’atto introduttivo; del pari, non possono sussistere fondati dubbi in ordine alla ricostruzione delle modalità del sinistro in cui è rimasta coinvolta la signora , né tanto meno sul nesso di causalità tra l’evento dannoso di cui trattasi e il vasto avvallamento del manto stradale formatosi nel tratto di carreggiata indicato da parte attrice.
Sul punto, infatti soccorrono gli accertamenti effettuati dalla p.g. intervenuta nell’immediatezza del fatto, che ha ampiamente documentato lo stato della carreggiata nel punto in cui la ha perso il controllo del proprio velocipede ed è stata sbalzata contro una vettura, parcheggiata a lato della carreggiata.
Sul luogo la Polizia Municipale, che ha verbalizzato l’accaduto, ha dovuto richiedere un immediato intervento per la messa in sicurezza del manto stradale (che veniva eseguito nel pomeriggio); da tali accertamenti emerge che la buca era profonda cm. 9, lunga 70 cm., larga 40 cm., ed era posizionata entro l’area di recente asfaltatura.
Per fare immediatamente giustizia delle difese svolte dalla difesa di , non vi sono affatto elementi per affermare o sostenere che la buca si fosse formata a causa di un anomalo percolamento di acque sul manto stradale.
Al sinistro assisteva inoltre il signor che rilasciava apposita dichiarazione, con cui confermava che la caduta della ciclista era stata determinata dall’impatto della ruota con la buca dell’asfalto, recentemente ripristinato proprio da la quale aveva ottenuto in data 13 dicembre 2017 dal una concessione di occupazione di suolo pubblico «per ripristino del manto stradale per cedimento», con indicazione di quale impresa esecutrice dei lavori (docc. 4-5 allegati all’atto introduttivo).
Quanto ancora alla legittimazione attiva del ad essere manlevata dal preteso corresponsabile delle conseguenze onerose del sinistro, ulteriormente contestata in ragione dell’intervenuta transazione
con (si rammenta, in ogni caso, che l’obbligo risarcitorio, gravante anche sul proprietario della strada, secondo consolidata giurisprudenza, nonostante l’affidamento all’appaltatore della detenzione del bene, sussiste, poiché non si elide – per effetto dell’appalto – il dovere di controllo dell’ente proprietario: Cfr. Cass. Ordinanza n. 31601 del 04/11/2021), il ha conveniente chiarito i presupposti giuridici della domanda, così superando le doglianze di indeterminatezza sollevate da parte convenuta.
Ed in effetti, si tratta non già di voler estendere al condebitore solidale gli effetti di una transazione raggiunta con il creditore, cui il condebitore non ha partecipato, e della quale non ha inteso ‘profittare’, bensì di azionare il diritto di regresso in ambito di obbligazione risarcitoria solidale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2055 c.c.
A ben vedere, infatti, l’art. 1304 c.c. è norma a posta a tutela del condebitore solidale che, per propria scelta, voglia eventualmente profittare degli effetti di una transazione a sé favorevole.
Ma ciò non esclude che lo stesso, impegnatosi negozialmente e tenere indenne il condebitore dalle conseguenze dannose dei propri inadempimenti nei confronti della stazione appaltante – va infatti segnalato che le previsioni del regolamento del di in tema di scavi nel sottosuolo stradale (doc.
18) vincolano il titolare della concessione di occupazione del suolo pubblico a rispondere degli eventi dannosi che si verifichino prima del collaudo dello scavo (art. 8, comma 3) e a comunicare all’ente concedente la data di ultimazione dei lavori (art. 10, comma 1).
Da tale data decorre, per la durata di un anno, l’obbligo del titolare della concessione di provvedere alla manutenzione delle superfici stradali interessate dallo scavo, fino alla visita di collaudo, finalizzata all’attestazione della «regolare esecuzione dei lavori di scavo e ripristino delle sedi stradali» (art. 10, comma 2) – debba in ogni caso farsi carico delle conseguenze dannose della non diligente esecuzione delle opere a sé affidate, la cui intrinseca pericolosità abbia nuociuto a terzi.
Ed anzi, proprio il citato regolamento, richiamato nella concessione ottenuta da fa sì che la stessa, in deroga ai principi di cui agli artt. 2051 e 2055 c.c., debba ristorare il
di tutti i danni verificatisi per effetto del suo inadempimento, di cui quest’ultimo, beninteso, è comunque responsabile nei confronti dei terzi.
Infatti il committente, per giurisprudenza consolidata, continua a rispondere quale proprietario della sede stradale, ai sensi dell’art. 2051 c.c., anche laddove ne abbia trasferito la disponibilità ad un appaltatore, sin tanto che sulla strada perdurino lavori, salva l’eventuale azione di regresso del primo nei confronti del secondo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale di cui all’art. 2055 c.c.
Gli stessi comuni principi sulla responsabilità solidale postulano logicamente che se il sinistro si verifica dopo la cessazione dei lavori, ma in conseguenza di un difetto nell’esecuzione degli stessi, l’ente proprietario della strada, che abbia risarcito la vittima del sinistro, possa rivalersi sull’esecutore dei lavori, quale soggetto cui è imputabile il fatto dannoso.
La domanda azionata dal nei confronti del titolare della concessione di occupazione del suolo pubblico rilasciata l’11 maggio 2017 per esecuzione di lavori di ripristino del manto stradale si configura appunto quale azione di regresso da parte dell’ente che ha risarcito il danno alla vittima del sinistro.
È peraltro da rilevarsi che il sinistro si verificava nel periodo di vigenza della sopra citata concessione, avente scadenza il 30/6/2017, e che la comunicazione di ultimazione dei lavori in INDIRIZZO non risulta mai essere pervenuta al (e in ogni caso non è stata versata agli atti del giudizio da alcuna delle parti convenute). Si richiama in proposito, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25592 del 30/11/2011 (Rv. 620307 – 01) In tema di appalto privato, l’appaltatore risponde nei confronti dei terzi per i danni verificatisi a causa dei lavori di manutenzione ovvero di rifacimento di un tratto di strada qualora, a prescindere dalla (eventuale) responsabilità concorrente dell’ente proprietario della strada e committente dei lavori, non abbia effettuato nei confronti di quest’ultimo la consegna ex art. 1665 cod. civ.
L’accertamento dell’avvenuta ricezione della consegna dell’opera da parte del committente rientra nei poteri del giudice del merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità ove congruamente e logicamente motivato.
è dunque corresponsabile dei danni verificatisi per effetto della negligente esecuzione del manto di asfalto nel tratto di strada in questione, e di tale danno, nei riguardi del sono anche corresponsabili le subappaltatrici e , nei cui confronti, trattandosi di chiamata in causa a garanzia ‘impropria’, la domanda di parte attrice si estende automaticamente (cfr. Cass. n. 8411 del 27 aprile 2016).
A tal proposito, è appena il caso di precisare che nessuno dei convenuti ha fornito consistenti elementi per apprezzare, quanto alla somma sborsata dal Comune per risarcire la signora dei danni riportati nella caduta, che tale somma fosse esuberante rispetto alle lesioni subite.
Né si sono forniti elementi per superare la presunzione di suddivisione in parti uguali dell’obbligo risarcitorio nei rapporti interni, dettato dall’art. 2055 c.c.
Va del pari accolta la domanda nei confronti delle società assicuratrici di , nei limiti consentiti dal rapporto di coassicurazione.
Sulla somma dovuta, trattandosi di obbligazione risarcitoria, sono da computarsi interessi e rivalutazione monetaria.
Le spese seguono la soccombenza nei riguardi dei convenuti e dei chiamati, mentre vengono compensate tra i medesimi, data la suddivisione in parti uguali disposta dall’art. 2055 c.c. tra i corresponsabili, non vinta, nel caso di specie, la presunzione di legeg.
PQM Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accerta e dichiara la responsabilità solidale, ex art. 2055 c.c., di di
e
, quali committenti e/o esecutori dei lavori di ripristino del manto
stradale di cui alla concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dal con
P.G. n. 166707/2017 dell’11/5/2017, nella causazione del sinistro occorso alla signora
in data 13 giugno 2017 e per l’effetto, dichiara la sussistenza del diritto di regresso ex art.
2055 c.c. del nei confronti di nonché di e , per tutte le somme versate a titolo di risarcimento danni per il sinistro occorso alla signora il 13 giugno 2017, in forza della previsione regolamentare richiamata in motivazione;
c) per l’effetto, condanna nonché
e
al pagamento in favore del della complessiva somma di Euro 22.026,00 (ventiduemilaventisei/00), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dal dovuto al saldo;
d) accerta e dichiara l’obbligo di e di nei limiti della coassicurazione, di tenere manlevata ed indenne di quanto la stessa sia tenuta a pagare nei confronti del , salvo il regresso nei riguardi dei coobbligati;
e) condanna e al pagamento, in favore del , delle spese di lite, che liquida in complessivi € 264,5 per anticipazioni, ed € 6.000 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge; f) compensa le spese di lite nei rapporti interni tra convenuti e chiamati. ‘.
Avverso detta sentenza ha proposto appello articolato in cinque motivi.
Con il primo motivo, lamenta l’insussistenza dei presupposti per agire in giudizio da parte del Sostiene che il solo tardivamente, ha precisato di voler agire in forza degli artt. 2051 c.c. e 2055 c.c. e ha, inoltre, ammesso di ritenersi responsabile del sinistro occorso alla sig.ra , senza indicare il titolo della pretesa restituzione di quanto asseritamente corrisposto alla danneggiata.
Con il secondo motivo, rileva la carenza di legittimazione attiva in capo al
Osserva che il verso perché ritenuta responsabile del sinistro occorso alla sig.ra .
Evidenzia quindi che il nizzo, nonché la responsabilità del sinistro in capo a .
ha incardinato il giudizio di primo grado, asserendo di agire in rivalsa avrebbe dovuto provare l’effettivo pagamento dell’inden-
Sostiene che il si è limitato a produrre in giudizio la transazione occorsa tra le parti, senza tuttavia provare di aver dato corso al pagamento ivi previsto e che soltanto con la terza memoria, dunque tardivamente e a preclusioni ormai maturate, aveva depositato un documento, recante data anteriore del 15.11.2018, che attestava un ordine di bonifico dell’importo di €.22.026,00.
Ribadisce che non vi erano ragioni tali da giustificare la produzione tardiva e si duole del fatto che, su questo punto il Tribunale abbia omesso ogni pronuncia.
Osserva ancora che tale documento, tardivamente prodotto dal attesta un pagamento effettuato da un soggetto diverso dal cioè dalla ‘ ditta RAGIONE_SOCIALE che non è mai stata parte del giudizio; anche su questo punto il Tribunale ha omesso ogni pronuncia.
Con il terzo motivo, sostiene l’infondatezza della domanda avanzata dal
Più in dettaglio si duole del fatto che il ha risarcito il danno alla sig.ra , pur in difetto dei presupposti, richiesti dalla consolidata giurisprudenza, per ravvisare una responsabilità ex art. 2051 c.c., in quanto le condizioni della strada erano oggettivamente visibili, soggettivamente prevedibili ed evitabili.
Rileva quindi che la scelta del di risarcire il danno in assenza dei presupposti di legge, non deve dispiegare alcun effetto in capo a , peraltro carente di legittimazione passiva, stante la responsabilità di altri soggetti cui erano stati appaltati i lavori su quel tratto stradale.
Con il quarto motivo, evidenzia l’erronea motivazione sul quantum debeatur contenuta nella sentenza impugnata.
Più in dettaglio si duole del fatto che il Tribunale ha ritenuto che le convenute non avessero dimostrato l’eccessività del quantum debeatur , con un’indebita inversione dell’onere della prova.
Ribadisce che, sin dalla costituzione in giudizio, ha contestato il quantum debeatur , evidenziando come lo stesso fosse il frutto di una trattativa e di un accordo maturato tra le parti ( ig.ra ) al quale era rimasta del tutto estranea.
Con il quinto motivo, ribadisce il proprio difetto di legittimazione passiva e ripropone la domanda di manleva azionata nei confronti di
Rileva che , in conformità al costante ed uniforme indirizzo giurisprudenziale, va affermato che la responsabilità in ordine ai fatti per cui è causa – ove sussistente – deve gravare esclusivamente sull’appaltatore ( o sul soggetto incaricato di svolgere materialmente i lavori in qualità di sub-appaltatore
( ), e non sul committente ( , non ravvisandosi, in capo a quest’ultimo, l’ipotesi di culpa in eligendo, né che il fatto lesivo sia stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso.
Alla luce di tali premesse, l’odierna appellante, già all’atto della costituzione nel giudizio di primo grado, ha evidenziato che, ogni ipotetico ed eventuale addebito, doveva ricadere sulla società appaltatrice dei suddetti lavori, che doveva quindi tenere indenne e manlevare da ogni eventuale condanna al pagamento di somme, in forza delle disposizioni contrattuali applicabili al rapporto di appalto intercorso tra le parti (art. 14 doc. 3 fasc. I grado).
Lamenta il fatto che, nonostante le difese svolte e le domande specifiche sul punto, il Tribunale non ha indicato le ragioni per le quali la manleva contrattuale azionata da non potesse trovare accoglimento.
Conclude, chiedendo in via principale, il rigetto della domanda del e, in via subordinata, la condanna di quale materiale esecutrice dei lavori, a manlevare e tenere indenne
da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dall’accoglimento della domanda del ; con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, nei confronti del o di con comparsa di risposta con la quale ha proposto, a sua volta, appello incidentale avverso la sentenza impugnata sulla base dei
Si è ritualmente costituita in giudizio motivi dei seguenti motivi,
Con il primo motivo evidenzia la mancata prova dell’intervenuto pagamento da parte del della somma di € 22.026,00 in favore della sig.ra , richiamando, sostanzialmente, quanto già dedotto, sul punto, dall’appellante .
Con il secondo motivo si duole del fatto che il Tribunale, in assenza di specifica domanda ed in violazione dell’art. 101 c.p.c. ha, d’ufficio, ravvisato una responsabilità ‘ sembrerebbe ex art. 2043 c.c.’ dei convenuti e chiamati in causa per ‘ negligente esecuzione del manto di asfalto ‘.
Osserva che il fondamento giuridico attribuito dal alla propria pretesa restitutoria nei confronti di è stato duplice: latamente negoziale da un lato (in quanto derivante dall’atto di concessione di occupazione di suolo pubblico) ed extracontrattuale dall’altro (in quanto derivante da fatto illecito, in applicazione dell’art. 2051 c.c.).
Nessun altro diverso titolo di responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, è stato invocato dal
che non ha mai ritenuto la difettosa realizzazione del manto stradale, in ipotesi fonte di responsabilità dell’appaltatore ex art. 2043 c.c. che notoriamente impone al danneggiato la prova positiva della condotta colpevole del danneggiante e del nesso eziologico tra questa e l’evento di danno.
Sostiene quindi che il Tribunale, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, ha sostituito l’azione di cui all’art. 2051 c.c., promossa dal con l’azione di cui all’art. 2043 c.c. in assenza di relativa domanda.
Con il terzo motivo deduce l’insussistenza di una concorrente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei convenuti e chiamati in causa per negligente esecuzione del manto di asfalto.
Osserva che non è stata provata, né allegata, la condotta colposa ipoteticamente attribuibile a , né la riconducibilità causale della deformazione del manto stradale a tale ipotetica condotta.
Se è stato difatti provato il fatto storico della presenza di un avvallamento dell’asfalto sulla INDIRIZZO in nel tratto ricompreso tra il numero civico 7/2 ed il numero civico 7/3, non è invece emersa la prova della causa della deformazione del manto stradale.
Con il quarto m otivo lamenta che il Tribunale ha errato in fatto ed in diritto nella quantificazione della somma da ripartire tra i soggetti ritenuti responsabili.
Osserva che i soggetti ritenuti corresponsabili dal Giudice di prime cure erano quattro, ma tuttavia il Tribunale ha poi condannato , e a restituire al corresponsabile , agente in regresso ex art. 2055 c.c., l’intera somma di €. 22.026,00 da questi versata
alla danneggiata .
Sostiene che l’azione di regresso fra corresponsabili, di cui all’art. 2055 c.c., presuppone per l’appunto proprio la corresponsabilità di tutti gli obbligati, compreso quello che ha materialmente provveduto al risarcimento; pertanto, il Tribunale, avrebbe dovuto condannare , e
alla restituzione di soli 3/4 della somma versata dal comune, pari ad €. 16.519,50.
Con il quinto motivo si duole del difetto di prova del quantum debeatur
.
Sostiene che spetta all’attore in ossequio ai noti principi in tema di onere della prova, dare prova degli elementi costitutivi del diritto azionato.
Quindi, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non era a carico dei convenuti fornire la prova dell’inesistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato dall’attore.
a inoltre riproposto espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 346 c.p.c. le eccezioni già sollevate nel primo grado di giudizio, rimaste assorbite, tra cui quella di insussistenza di responsabilità contrattuale di in forza della concessione di occupazione di suolo pubblico conclusa da .
Conclude chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza, in via principale, il rigetto della domanda del e, in via subordinata, dichiararsi la totale assenza di responsabilità della terza chiamata e, per l’effetto, respingersi le domande proposte nei confronti di dal di da da e, conseguentemente, respingersi la domanda di garanzia promossa da ei confronti di con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si è costituito in giudizio il con comparsa di costituzione con la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello principale e di quello incidentale per le seguenti ragioni. Sull’appello principale.
Sul primo motivo osserva che è provato che in data 11.05.2017 è stata rilasciata dal ad na concessione di occupazione di suolo pubblico (doc. 1 fasc. I grado per ripristini definitivi del tappeto stradale in INDIRIZZO dal civico INDIRIZZO al civico INDIRIZZO, con date di intervento previste tra il 22.05.2017 e il 30.06.2017.
È pacifico che il sinistro si è verificato in data 13.06.2017, ossia nel periodo di vigenza della sopra citata concessione, che al § 3 delle « Prescrizioni generiche », richiama il « Regolamento per l’esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale » (doc. 18 fasc. I grado e costituisce, quindi, fonte di precisi obblighi giuridici per il titolare.
In particolare, le previsioni del regolamento comunale vincolano il titolare della concessione di occupazione del suolo pubblico a rispondere degli eventi dannosi che si verifichino prima del collaudo dello scavo (art. 8, comma 3) e a comunicare all’ente concedente la data di ultimazione dei lavori (art. 10, comma 1).
Da tale data decorre, per la durata di un anno, l’obbligo del titolare della concessione di provvedere alla manutenzione delle superfici stradali interessate dallo scavo, fino alla visita di collaudo, finalizzata all’attestazione della «regolare esecuzione dei lavori di scavo e ripristino delle sedi stradali» (art. 10, comma 2); la comunicazione di ultimazione dei lavori in INDIRIZZO non risulta mai essere pervenuta al
È mancata quindi la riconsegna del bene pubblico all’ente concedente da parte del titolare della concessione, e, pertanto, è rimasta la responsabilità di quest’ultimo verso i terzi (in analogia con l’appaltatore) per i danni verificatisi per effetto della negligente esecuzione del manto di asfalto.
Corresponsabilità nella specie implicitamente ammessa da e con la successiva richiesta di concessione di suolo pubblico « per ripristino del manto stradale per cedimento », rilasciata dal Comune di il 04.12.2017 (doc. 4 fasc. I grado contenente anche la relazione della Polizia Locale sul sinistro).
In definitiva, il diritto al regresso esercitato dall’ente proprietario della strada trova, nella fattispecie, il proprio fondamento nelle previsioni del regolamento comunale in tema di scavi nel sottosuolo stradale, che prevedono una garanzia in favore del per ogni eventuale danno arrecato a terzi in dipendenza dell’occupazione del suolo e/o dell’esecuzione dei lavori.
Come correttamente afferma la sentenza impugnata, il titolare della concessione di suolo pubblico si è obbligato a tenere indenne il dalle conseguenze dannose della non diligente esecuzione delle opere eseguite; il regolamento comunale, richiamato nella concessione, vincola il titolare della stessa, anche in deroga ai principi di cui agli artt. 2051 e 2055 c.c., a ristorare il di tutti i danni verificatisi per effetto del suo inadempimento.
Sul secondo motivo, osserva che il con l’atto introduttivo del giudizio, ha azionato la pretesa ad essere tenuto indenne della lesione patrimoniale subita (il risarcimento alla sig.ra ) per fatto riconducibile alla responsabilità di uale titolare di concessione di occupazione di suolo pubblico per l’esecuzione di lavori di scavo, che si era obbligata a ripristinare.
Pertanto, nella fattispecie, emerge chiaramente la legittimazione all’esercizio dell’azione, ossia la « coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto »); fermo restando che il tema della legittimazione prescinde dalla diversa questione, afferente al merito, della sussistenza del diritto al regresso nei confronti del coobbligato e della sua misura concreta.
Richiama il principio giurisprudenziale (Cass. Civ., Sez. III, ord. 6/10/2021, n. 27129, con riferimento ad altri precedenti conformi), secondo cui la nozione di danno emergente non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o delle diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti ma include anche l’obbligazione di effettuare l’esborso, in quanto il vinculum iuris , nel quale l’obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell’insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare
Sul terzo e quarto motivo.
Sostiene che tali censure sono prive di pregio per le seguenti ragioni.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode la prova liberatoria, mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità.
La Suprema Corte ha recentemente puntualizzato (proprio in fattispecie relativa a caduta da bicicletta dovuta ad un avvallamento presente sulla sede stradale) che, diversamente opinando, « tutti i custodi di strade potrebbero permettersi di lasciarle non riparate a tempi indefiniti, ovvero astenersi dalla custodia, perché gli avvallamenti possono essere percepiti materialmente da chi passa nelle ore luminose del giorno, soltanto negli orari notturni ‘risorgendo’ la custodia » (Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 2/5/2022, n. 13729).
Nella fattispecie si evince dal referto della Polizia Locale, intervenuta in INDIRIZZO circa trenta minuti dopo il sinistro, che sul « suolo asciutto non erano visibili tracce di frenata » e che la buca presentava le seguenti dimensioni: profondità di circa cm. 9, lunghezza 70 cm., larghezza 40 cm., ed era posizionata entro l’area di recente asfaltatura; il referto documenta che la caduta si era verificata alla presenza di un testimone oculare, il sig. il quale aveva reso apposita dichiarazione sulla dinamica dell’evento. Le fotografie scattate subito dopo il sinistro (doc. 3 fasc. I grado documentavano, con evidenza, il carattere insidioso della buca.
Relativamente al quantum debeatur , rileva che i pareri medico-legali prodotti in giudizio dal
(doc.14 fasc. I grado evidenziano che l’indennizzo pattuito è stato determinato in misura molto inferiore a quanto valutato dal CTP della danneggiata, secondo la tabella del Tribunale di Milano 2018.
Sul quinto motivo, osserva che la sentenza impugnata univocamente afferma che il diritto al regresso esercitato dal nei confronti di rova il proprio fondamento nelle
previsioni del regolamento comunale in tema di scavi nel sottosuolo stradale, richiamate nella concessione di occupazione del suolo pubblico, che prevedono una garanzia in favore dell’ente proprietario della strada per ogni eventuale danno arrecato a terzi in dipendenza dell’occupazione del suolo e/o dell’esecuzione dei lavori.
Si tratta quindi di una garanzia assunta per via negoziale, che, in deroga ai principi di cui agli artt. 2051 e 2055 c.c., implica l’integrale ristoro dei danni subiti dall’ente concedente per l’inadempimento degli obblighi assunti dal concessionario.
B) Sull’appello incidentale di
Sul primo motivo, rileva che l’appellante incidentale lamenta l’omessa prova dell’intervenuto pagamento da parte del della somma di € 22.026,00 in favore della sig.ra .
Sul punto rinvia a quanto già dedotto con riferimento al corrispondente motivo di appello di .
Sul secondo motivo, richiama quanto sopra già dedotto ovvero che, il soggetto che esegue scavi nel sottosuolo stradale in forza di una concessione di occupazione del suolo pubblico, assume nei confronti dell’ente concedente l’obbligo di rispondere degli eventi dannosi che si verifichino prima del collaudo dello scavo.
Tale responsabilità è assunta dal concessionario per via negoziale.
Non sussiste, dunque, il denunciato vizio di ultrapetizione e di lesione del contraddittorio.
Sulla prova della riconducibilità dell’avvallamento ai lavori di scavo eseguiti nell’interesse di , ribadisce che, le foto prodotte dal di provano l’avvenuto cedimento del sottofondo, da poco ricostituito, nell’area interessata dallo scavo per la posa di infrastrutture di
Sulla responsabilità delle altre parti.
è stata chiamata in causa da quale impresa appaltatrice dei lavori di realizzazione delle infrastrutture di rete in fibra ottica; è stata chiamata in causa da quale subappaltatrice e materiale esecutrice dei lavori.
on la coassicuratrice sono state parimenti chiamate da in forza della polizza stipulata.
Il precisando le conclusioni già proposte, ha dichiarato di voler estendere gli effetti della domanda di regresso ai terzi chiamati e laddove riconosciuti responsabili, in forza di contratti di appalto e/o di subappalto, dell’esecuzione dei lavori per i quali era stata rilasciata la concessione di suolo pubblico alla stessa Sul terzo motivo, rileva che l’appellante incidentale lamenta che erroneamente il Giudice di prime cure dal concorso nella responsabilità per l’evento dannoso occorso alla
abbia escluso il sig.ra NOME
La doglianza non è fondata per le seguenti ragioni.
La sentenza impugnata afferma, infatti, che il regolamento comunale in tema di scavi nel sottosuolo stradale impone, in deroga ai principi di cui agli artt. 2051 e 2055 c.c., l’integrale ristoro all’ente concedente dei danni verificatisi a causa dell’inadempimento delle obbligazioni del concessionario.
Difatti l’art. 8, comma 3 del citato regolamento prevede : « Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare, prima del collaudo, in dipendenza della manomissione e/o occupazione di suolo pubblico e della esecuzione dell’opera, ricadrà esclusivamente sul richiedente, restando perciò l’amministrazione comunale totalmente esonerata ed altresì sollevata ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi (.. .)».
In base a detta previsione, dunque, nel caso di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale, è attribuito all’amministrazione, dal lato interno dell’obbligazione solidale, il regresso integrale verso il soggetto richiedente la concessione, per le somme corrisposte al terzo danneggiato in dipendenza di eventi dannosi verificatisi prima del collaudo dell’opera.
Sul quarto motivo, rileva che l’appellante incidentale lamenta difetto di prova del quantum debeatur . Richiama, sul punto, quanto già dedotto con riferimento al corrispondente motivo di appello principale. Conclude chiedendo il rigetto dell’appello principale e di quello incidentale con il favore delle spese del presente grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione con la quale ha proposto, a sua volta, appello incidentale avverso la sentenza impugnata per i seguenti motivi.
si è associata ai primi quattro motivi di impugnazione di , mentre ha contestato il quinto motivo relativo all’accoglimento della domanda di manleva proposta da nei propri confronti, proponendo contestualmente appello in via incidentale, ribadendo che non ha eseguito i lavori oggetto dell’appalto concluso con .
Più in dettaglio, sul quinto motivo di appello principale ( avanzando contestualmente sul punto appello incidentale al quarto motivo lett.b) , osserva quanto segue.
Sostiene che, come già provato documentalmente, ha subappaltato le suddette opere a (v. contratto subappalto, SUB0011789, doc. 2 fasc. I grado ), che è stata l’effettiva materiale esecutrice, perciò ogni eventuale responsabilità (ove ravvisata) deve essere messa a carico della sola subappaltatrice.
Evidenzia quindi che l’appello principale proposto su questo punto è infondato e che, correttamente, il Tribunale non ha accolto la domanda di manleva da parte di nei confronti di , anche se poi ha errato nel disporre la condanna solidale, anche di , al pagamento sia della sorte capitale di cui al capo c) del dispositivo della sentenza, sia delle spese di lite di cui al capo e) del suddetto dispositivo, in quanto tali importi dovevano essere posti interamente a carico del e/o delle altri parti in causa, ritenute eventualmente le effettive responsabili.
Sempre con appello incidentale lamenta poi l’errata decisione di compensazione delle spese di lite fra convenute e chiamate di cui al capo f) del dispositivo.
Sostiene che la statuizione del Tribunale di Bologna in merito alla compensazione delle spese di lite fra convenuti e chiamati è iniqua e pregiudizievole, in quanto tali spese devono essere poste a carico del soccombente (alla luce dei quattro motivi di appello principale).
In via subordinata, qualora il non venisse condannato alle spese di lite di entrambi i gradi, interpone appello incidentale avverso detto capo f) del dispositivo della sentenza, nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese fra tutte le parti convenute e chiamate, senza considerare l’accoglimento della domanda di manleva avanzata da parte di nei confronti di e
Osserva che le due compagnie di assicurazione devono ritenersi, ad ogni effetto, soccombenti rispetto alla domanda di garanzia svolta nei loro confronti.
In ogni caso osserva che proprio in forza del capo d) del dispositivo della sentenza (in cui il Giudice di primo grado, ha accertato e dichiarato valida ed operante la garanzia assicurativa in favore di ) ,
l’obbligo di della coassicuratrice di manlevare doveva e deve essere esteso non solo alle somme da pagare al a titolo risarcitorio, ma anche alle spese legali sostenute da , che si era dovuta costituire nel giudizio per poterle chiamare a manleva e per poter essere dalle stesse garantita.
Sostiene quindi che, qualora questa Corte d’Appello non dovesse ritenere fondati i motivi d’appello formulati in via preliminare da ai quali aderisce, la sentenza di primo grado dovrà essere riformata quantomeno nelle parti e capi ove è stata accertata e dichiarata la responsabilità solidale di . Osserva che la stessa subappaltatrice, , costituendosi in giudizio, ha ammesso la circostanza di avere materialmente eseguito i lavori nel tratto stradale di cui è causa, limitandosi a precisare che dette lavorazioni erano state da essa realizzate a regola d’arte e che non potevano certamente avere cagionato i danni lamentati dalla sig.ra .
Quindi SITE in forza del contratto di subappalto concluso, deve essere manlevata e tenuta indenne da , che ha eseguito materialmente i lavori.
Conclude chiedendo respingere le domande attoree o, in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna di chiede la condanna a essere manlevata da nonché la condanna di e di a manlevarla di quanto tenuta a pagare nei confronti del anche con riferimento alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
con comparsa di costituzione con la quale ha
Si è costituita in giudizio , proposto, a sua volta, appello incidentale avverso la sentenza impugnata per i seguenti motivi. APPELLLO INCIDENTALE
Con i primi cinque motivi ripropone, sostanzialmente, gli stessi motivi dell’appello incidentale di
Con il sesto motivo si duole del fatto che il Tribunale di Bologna ha erroneamente ravvisato una responsabilità concorrente di , invocata da con l’atto di chiamata in causa e, conseguentemente, ha compensato le spese legali fra queste ultime due.
Ribadisce che è la stessa a scagionarla da ogni responsabilità
Osserva infatti che, nella sua comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, SITE afferma: a) che alcuni lavori sul manto stradale della INDIRIZZO sono stati effettuati dalla
di e successivamente i lavori di ripristino del tappeto di asfalto
sono stati eseguiti dalla b) che successivamente ai lavori,
è intervenuta
– dopo la pretesa caduta della sig.ra
– per la rilevazione di un asserito avvallamento e, in occa-
sione di tale sopralluogo, attraverso propri tecnici, non era emersa alcuna responsabilità ascrivibile a
in quanto l’avvallamento ‘ era dovuto ad asportazione del sottofondo per guasto ad un sotto servizio comportante perdita di acqua e quindi era evidente che la causa del suddetto avvallamento fosse indipendente dagli scavi e dai ripristini effettuati dalle società subappaltatrice
e
.
Sostiene quindi che non vi è alcuna prova che dagli scavi e lavori, effettuati circa un anno prima della caduta da , siano derivati danni di qualsivoglia e/o del nesso causale tra i lavori di scavo e l’avvallamento del manto stradale.
Pertanto con riferimento a tale motivo di appello va esclusa ogni responsabilità della con condanna del attore e della chiamante in causa alle spese e competenze di giudizio.
Con il settimo motivo sostiene che, contrariamente a quanto dedotto dal Tribunale, la domanda proposta dal non è stata correttamente estesa nei confronti di e di in quanto formulata tardivamente dal solo con la prima memoria ex art.186 comma 6 c.p.c. e non già alla prima udienza, come avrebbe invece dovuto fare.
Con l’ottavo motivo lamenta l’erronea valutazione da parte del Tribunale delle ammissioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta della
Sostiene che il Giudice di primo grado nella impugnata sentenza a pag.9, quinto rigo scrive: ‘ Si costituisce dunque la la quale pur non negando di essere l’esecutrice per conto di dei lavori di ripristino del manto stradale… ‘.
Osserva di non avere dichiarato quanto sopra riportato, ma di avere invece affermato di avere ricevuto incarico da dei lavori relativi agli scavi, mentre quelli relativi al rifacimento del manto stradale erano stati affidati ad altra ditta ciò risulta confermato anche dalla comparsa di costituzione e risposta della
Conclude quindi chiedendo il rigetto della domanda del e, in via subordinata, in accoglimento del proposto appello incidentale, respingersi tutte le domande proposte nei confronti della
(già
) dal da
e da , ivi compresa la domanda proposta con la chiamata in causa da parte da ; con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è infine costituita in giudizio con comparsa di costituzione con la quale ha proposto, a sua volta, appello incidentale avverso la sentenza impugnata per i seguenti motivi.
Sostanzialmente ripropone alcuni dei motivi e delle eccezioni ex art. 346 c.p.c. dell’appellante incidentale più precisamente, lamenta:
1) con il primo motivo: la mancata prova del titolo legittimante l’azione di regresso ex art. 2055 c.c. da parte del non avendo detto Ente provato di avere corrisposto la somma di € 22.026,00, a titolo di integrale risarcimento del danno alla sig.ra ;
2) con il secondo motivo: il difetto di legittimazione attiva del in quanto nel documento attestante l’asserito pagamento, tardivamente prodotto con la terza memoria ex art. 183 cpc, risulta che detto pagamento era stato eseguito dal ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e non dal
3) con il terzo motivo: l’errata applicazione dell’art. 2051 e 2055 c.c.
4) con il quarto motivo: il difetto di prova della responsabilità dell’assicurata in considerazione del fatto che l’atto concessorio non può comportare una responsabilità contrattuale in capo ad un soggetto terzo estraneo quale , la quale, sotto questo profilo, è carente di legittimazione passiva e in difetto di prova del nesso di causalità fra stato dei luoghi ed il sinistro della sig.ra ;
5) con il quinto motivo; difetto di prova sul quantum del danno.
Conclude chiedendo il rigetto della domanda del e per l’effetto, respingersi le domande tutte proposte nei confronti di e di conseguenza, respingere la domanda di garanzia promossa da nei confronti del proprio assicuratore ; con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all’udienza del 21.05.2024, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sono fondati il quinto motivo di appello principale di , parzialmente, il quarto e quinto motivo di appello incidentale di nonché il quarto motivo di appello incidentale di
(coincidente con l’eccezione riproposta da in questa sede, ex art. 346 cpc ) ed il settimo motivo di appello incidentale di , nei limiti e per le seguenti ragioni
APPELLO PRINCIPALE DI
Non è fondato il primo motivo in quanto, com’è noto, la qualificazione della domanda spetta al giudice e, correttamente, indipendentemente dagli imprecisi riferimenti normativi, il Tribunale ha comunque rilevato che, nel caso in esame, si tratta di una domanda diretta a fare valere la garanzia prevista nel relativo regolamento comunale e quindi una domanda di risarcimento danni da inadempimento e non già di una domanda diretta a ripartire il danno solidale tra i diversi danneggianti.
Il Tribunale ha altresì precisato che, tale responsabilità. è sorta in capo al titolare della concessione di occupazione del suolo pubblico ( ).
Difatti il ‘ Regolamento per l’esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale ‘ (doc. 18 fasc. I grado contiene espressamente norme che vincolano il titolare della concessione di occupazione del suolo pubblico, a rispondere degli eventi dannosi che si verifichino prima del collaudo dello scavo (art. 8, comma 3) e a comunicare all’ente concedente la data di ultimazione dei lavori (art. 10 comma 1) che, dagli atti di causa, non risulta mai pervenuta al
Da tale data decorre, per la durata di un anno, l’obbligo del titolare della concessione di provvedere alla manutenzione delle superfici stradali interessate dallo scavo, fino alla visita di collaudo, finalizzata all’attestazione della «regolare esecuzione dei lavori di scavo e ripristino delle sedi stradali» (art.10 comma 2). Stante la mancata riconsegna del bene pubblico all’ente concedente da parte del titolare della concessione, è rimasta la responsabilità di quest’ultimo verso i terzi (in analogia con l’appaltatore) per i danni verificatisi per effetto della negligente esecuzione del manto di asfalto.
Non sono fondati il secondo e terzo motivo, che si esaminano congiuntamente in quanto strettamente connessi, per le seguenti ragioni.
Il con l’atto introduttivo del giudizio, ha azionato la pretesa ad essere tenuto indenne della lesione patrimoniale subita (il risarcimento alla sig.ra ) per fatto riconducibile alla responsabilità di quale titolare di concessione di occupazione del suolo pubblico, che si era obbligata a ripristinare.
Il ha documentato di avere assunto l’obbligo di risarcire la danneggiata con un accordo raggiunto in sede di mediazione, avente natura di titolo esecutivo (art. 5 D.L. 132/14).
A tale riguardo, si richiama quanto sostenuto dalla giurisprudenza (Cass.n.27129/2021; Cass.n.4718/2016) secondo la quale la nozione di danno emergente non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o delle diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l’obbligazione di effettuare l’esborso, in quanto il vinculum iuris , nel quale l’obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell’insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare.
È quindi irrilevante la circostanza che il pagamento della somma dovuta alla danneggiata sia stato eseguito dal non direttamente, bensì tramite il soggetto espressamente incaricato della gestione tecnica del sinistro, in base al preesistente contratto di servizio tra dette parti.
Pertanto è del tutto condivisibile, la motivazione della sentenza impugnata, sul punto, laddove il Tribunale ha dedotto che il pagamento dell’indennizzo alla persona danneggiata è ‘ avvenuto sulla scorta dell’incarico affidato’ al RAGIONE_SOCIALE
Non sono fondati il terzo e il quarto motivo, che si esaminano congiuntamente in quanto strettamente connessi, per le seguenti ragioni.
La dinamica del sinistro riportato dalla sig.ra , verificatosi a seguito della caduta dalla bicicletta che conduceva, provocata da una buca presente sulla strada, in corrispondenza del civico INDIRIZZO di INDIRIZZO emerge chiaramente dal verbale degli agenti di Polizia Locale (doc. 4 fasc. I grado , intervenuti poco dopo il sinistro, che hanno dettagliatamente descritto lo stato dei luoghi: suolo asciutto,
buca profonda circa cm. 9, lunghezza 70 cm., larghezza 40 cm., posizionata entro l’area di recente asfaltatura.
Detto verbale contiene le dichiarazioni sulla dinamica dell’evento da parte di un testimone oculare, il sig.
Ed ancora, le fotografie, scattate subito dopo il sinistro (doc. 3 fasc. I grado , documentano, con evidenza, il carattere insidioso della buca.
È rimasta infine priva di qualsivoglia supporto probatorio, l’affermazione secondo la quale il cedimento sarebbe stato ‘ imputabile a perdita di un sotto servizio, e pertanto indipendente dagli scavi e dai ripristini effettuati da ‘ .
Relativamente al quantum debeatur , si osserva che i pareri medico-legali prodotti in giudizio dal (doc.14 fasc. I grado , evidenziano che l’indennizzo pattuito è stato determinato in misura molto inferiore a quanto valutato dal CTP della danneggiata ed è stato poi quantificato secondo le tabelle del Tribunale di Milano 2018, vigenti all’epoca.
Come già sopra dedotto, la domanda di risarcimento del danno avanzata dal nei confronti di trova il proprio fondamento nelle previsioni del regolamento comunale in tema di scavi nel sottosuolo stradale, richiamate nella concessione di occupazione del suolo pubblico dell’11.05.2017, che prevedono una garanzia in favore dell’ente proprietario della strada per ogni eventuale danno arrecato a terzi in dipendenza dell’occupazione del suolo e/o dell’esecuzione dei lavori.
Tale garanzia, assunta per via negoziale, in deroga ai principi di cui agli artt. 2051 e 2055 c.c., comporta l’obbligo dell’integrale ristoro dei danni subiti dall’ente concedente per l’inadempimento degli obblighi assunti dal concessionario.
È invece fondato il quinto motivo per le seguenti ragioni.
Erroneamente, il Tribunale, nonostante le difese svolte e le domande specifiche sul punto, non ha accolto la domanda di manleva contrattuale azionata da nei confronti di , omettendo, peraltro, una specifica motivazione sul punto.
Difatti è pacifico che , titolare della concessione di occupazione del suolo pubblico dell’11.05.2017 e responsabile, in quanto tale, nei confronti del ha poi materialmente appaltato l’esecuzione di detti lavori a , che, per contratto, si è obbligata a tenere indenne
da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all’esecuzione dei lavori.
A tale riguardo si osserva che l’art. 14 del contratto di appalto (docc.3 fasc. I grado ) prevede espressamente che ‘ L’Appaltatore è totalmente responsabile, ad ogni effetto di Legge sia civile sia penale, dell’esecuzione dei Lavori oggetto del Contratto nonché unico responsabile del personale, delle attrezzature e dei materiali utilizzati. L’Appaltatore è totalmente responsabile di tutti i danni subiti dal Committente e dai suoi dipendenti, dall’opera appaltata, da terzi, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi Subappaltatori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque il medesimo debba rispondere nell’esecuzione del Contratto. L’Appaltatore è totalmente responsabile della conformità al Progetto Esecutivo dei Lavori eseguiti e del rispetto delle scadenze riportate nel Programma Lavori. Pertanto, l’Appaltatore è tenuto in ogni caso a rifondere eventuali danni diretti ed indiretti, fino alla concorrenza dell’Importo Stimato del Contratto, subiti dal Committente e/o da terzi ed a sollevare e tenere indenni e/o manlevare da ogni richiesta di terzi sia il Committente, sia i suoi dirigenti, dipendenti, incaricati o persone che lo rappresentino
Per tali ragioni, in forza delle disposizioni contrattuali, applicabili al rapporto di appalto intercorso tra le parti, deve tenere indenne e manlevare dalla condanna al pagamento di somme da questa dovute al
APPELLO INCIDENTALE SITE
Per le medesime ragioni sopra dedotte, deve essere accolto il quarto motivo di appello (sub b) dell’appello incidentale di
Difatti è pacifico che , titolare del contratto di appalto dei lavori stipulato con , e responsabile, in quanto tale, nei confronti di , ha poi subappaltato l’esecuzione di detti lavori a , che, ha dichiarato di avere materialmente provveduto a detto incombente e che si è obbligata a tenere indenne da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all’esecuzione dei lavori (v. contratto subappalto, SUB0011789, doc. 2 fasc. I grado ).
Per tali ragioni, in forza delle disposizioni contrattuali applicabili al rapporto di subappalto intercorso tra le parti, deve tenere indenne e manlevare dalla condanna al pagamento di somme da questa dovute al .
Merita poi di esser accolto anche il quinto motivo di appello incidentale nella parte in cui lamenta la compensazione integrale delle spese fra tutte le parti convenute e chiamate, pur a fronte dell’accoglimento della domanda di manleva avanzata nei confronti di .
Infatti, il Tribunale ha accolto’ la domanda nei confronti delle società assicuratrici di , nei limiti consentiti dal rapporto di coassicurazione ‘ e da ciò deriva l’obbligo di di di tenere manlevata ed indenne di quanto la stessa sia tenuta a pagare nei confronti del anche con riferimento alle spese legali (unica domanda avanzata nel precedente grado di giudizio).
Non sono invece fondati gli ulteriori motivi di appello incidentale di
APPELLO INCIDENTALE
E
È fondato il quarto motivo di appello incidentale di (coincidente con l’eccezione riproposta da , in questa sede, ex art. 346 cpc) per le seguenti ragioni.
L’atto di concessione di occupazione di suolo pubblico è intervenuto tra il e all’epoca RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE.
Le disposizioni del Regolamento per l’esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale (cfr. PG 32437/1998 – art. 8 comma 3°), invocato dal di nei confronti di
, prevedono che per qualsiasi evento di danno a terzi, dipendente dall’occupazione del suolo pubblico e dall’esecuzione dell’opera, risponda il richiedente la concessione (‘ Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare, prima del collaudo…omissis…ricadrà esclusivamente sul richiedente’ ), restando l’Amministrazione comunale totalmente esonerata da ogni pretesa e domanda risarcitoria.
Peraltro – come è ovvio – le norme che regolano l’atto di concessione intercorso fra il
e sono vincolanti solo ed esclusivamente tra le parti contraenti (concedente e concessionario) e non certo nei confronti di un terzo estraneo, quale che, invece, sostanzialmente per le medesime ragioni, è responsabile nei confronti di .
I restanti motivi di appelli incidentale di e di , pur rubricati e numerati in maniera differente, sostanzialmente ripropongono le medesime questioni, già esaminate e rigettate con riferimento all’appello principale di .
APPELLO INCIDENTALE DI
.
Sui primi sei motivi di appello incidentale coincidenti con quelli corrispondenti, proposti dall’appellante principale e dall’appellante incidentale , si intendono richiamate le medesime ragioni di rigetto sopra esposte.
Il settimo motivo è meritevole di accoglimento in quanto, contrariamente a quanto dedotto dal Tribunale, la domanda proposta dal non è stata correttamente estesa nei confronti di e di
in quanto formulata tardivamente dal solo con la prima memoria ex art.186 comma 6 c.p.c. e non già alla prima udienza, come avrebbe invece dovuto fare. Da ciò consegue, anche in accoglimento dei citati motivi di appello incidentale di e
di la modifica del capo a) della sentenza e quindi la condanna solo di verso il e il conseguente accoglimento delle domande di manleva formulate ‘ a catena ‘ dai convenuti.
Sull’ottavo motivo lamenta l’erronea valutazione da parte del Tribunale delle ammissioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta della e sostiene che la stessa SITE avrebbe sostanzialmente escluso la propria responsabilità nella sua comparsa di costituzione e risposta.
Tale doglianza non è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
La chiamata in causa della da parte di , a fronte delle pretese avanzate nei suoi confronti, è del tutto valida e giustificata in forza degli obblighi contrattuali assunti fra le stesse al fine di tenere indenne e manlevare da ogni pretesa risarcitoria riconducibile ad opere evidentemente non eseguite da quest’ultima (v. contratto subappalto, SUB0011789, doc. 2 fasc. I grado SITE).
Peraltro, dalla lettura della richiamata comparsa di , contrariamente a quanto dedotto da ; non emerge che abbia inteso scagionarla da ogni responsabilità.
Piuttosto , non avendo conoscenza diretta dei fatti / lavori per cui è causa, nella propria comparsa si è limitata ad indicare altre possibili ed eventuali cause riconducibili all’asserita irregolarità del manto stradale; mentre, dalla documentazione in atti, emerge il fatto che avesse materialmente provveduto all’esecuzione dei lavori nel tratto stradale di cui è causa. Si osserva altresì che, come già correttamente affermato dal Tribunale, non è emersa in giudizio la prova
che ‘ la buca si fosse formata a causa di un anomalo percolamento di acque sul manto stradale ‘.
Per tutti tali motivi, nei limiti sopra riferiti, deve essere parzialmente accolto l’appello principale di
(quinto motivo), quello incidentale di (quarto motivo lett.b e quinto motivo), nonché il quarto motivo di appello incidentale di (coincidente con l’eccezione riproposta
da in questa sede, ex art. 346 cpc ) ed il settimo motivo di appello incidentale di , con conferma, nel resto, della sentenza impugnata.
Tenuto conto dei diversi rapporti intercorrenti tra le parti, le spese processuali devono essere regolate nei seguenti termini: Co a)
,
E
sono tutti soccombenti nei confronti del della cui domanda hanno dedotto l’infondatezza tanto in primo quanto in secondo grado, vanno condannate in solido, al pagamento delle spese del presente grado nei confronti del
b) è soccombente nei confronti di ed è quindi tenuta al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio nei suoi confronti;
c) è soccombente nei confronti di ed è quindi tenuta al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio nei suoi confronti;
d) , in solido tra loro, sono tenute a manlevare dalla condanna pagamento delle spese del doppio grado di giudizio cui è questa obbligata nei confronti di , osservandosi che non è stata dalla proposta domanda di condanna delle compagnie assicuratrici alla rifusione delle spese di resistenza ex art. 1917 cc.
Le spese processuali sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., nonché del grado di complessità, dell’attività svolta (con fase istruttoria limitata in grado di appello, in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate.
P.Q.M.
TABLE
Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME
Il Giudice NOME COGNOME dott. NOME COGNOME