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Appalto lavori stradali e danni a terzi: la guida

Un Comune, dopo aver risarcito un ciclista per un incidente causato da una buca, agisce in rivalsa contro la società concessionaria dei lavori stradali. La Corte d’Appello chiarisce che la responsabilità in un appalto di lavori stradali segue la catena dei contratti. La concessionaria è responsabile verso il Comune, ma può rivalersi integralmente sull’appaltatrice, che a sua volta può rivalersi sulla subappaltatrice esecutrice dei lavori. L’onere finale ricade su chi ha materialmente eseguito l’opera.

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Appalto Lavori Stradali: Chi Paga per i Danni a Terzi?

Quando si verifica un incidente su una strada pubblica a causa di una buca, la domanda sorge spontanea: chi paga? La questione diventa ancora più complessa se la strada è stata oggetto di recenti lavori. La sentenza in esame della Corte d’Appello di Bologna offre una chiara guida sulla ripartizione della responsabilità nell’appalto stradale, dimostrando come la catena di contratti tra committente, appaltatore e subappaltatore sia determinante per individuare il responsabile finale.

Il Fatto: Un Incidente in Bici e la Catena di Responsabilità

Il caso ha origine da un incidente in cui un ciclista cade a causa di una profonda buca presente sul manto stradale, riportando lesioni personali. La strada in questione era stata da poco interessata da lavori di scavo e ripristino, affidati tramite una concessione da un Ente Pubblico (il Comune) a una società specializzata.

L’Ente Pubblico, in qualità di custode della strada, provvede a risarcire il danno al ciclista attraverso un accordo transattivo. Successivamente, avvia un’azione legale (azione di regresso) contro la società concessionaria per recuperare la somma versata, sostenendo che la responsabilità fosse di quest’ultima in virtù degli obblighi assunti con la concessione.

Da qui si innesca una reazione a catena: la società concessionaria chiama in causa l’impresa a cui aveva appaltato i lavori. A sua volta, l’impresa appaltatrice chiama in causa la società subappaltatrice che aveva materialmente eseguito gli scavi e il ripristino, oltre alle rispettive compagnie di assicurazione. Il Tribunale di primo grado aveva riconosciuto una responsabilità solidale di tutti gli operatori coinvolti.

La Decisione della Corte: la Responsabilità nell’Appalto Stradale e il Ruolo dei Contratti

La Corte d’Appello, riformando parzialmente la decisione di primo grado, sposta il focus dalla responsabilità generale per custodia (art. 2051 c.c.) alla specifica responsabilità contrattuale che lega i vari soggetti.

Il punto cardine della decisione è che la responsabilità segue il flusso dei contratti. La Corte stabilisce che:
1. La società concessionaria è obbligata a tenere indenne l’Ente Pubblico. Questo obbligo non deriva da una colpa generica, ma dalla specifica clausola di garanzia contenuta nel regolamento comunale allegato all’atto di concessione. Tale clausola obbligava la concessionaria a farsi carico di qualsiasi danno a terzi verificatosi prima del collaudo finale dei lavori.
2. L’impresa appaltatrice deve tenere indenne la concessionaria. Il contratto d’appalto tra le due società conteneva una clausola di manleva che trasferiva ogni responsabilità per danni a terzi sull’appaltatrice.
3. La società subappaltatrice deve tenere indenne l’appaltatrice. Analogamente, il contratto di subappalto prevedeva che la responsabilità finale per l’esecuzione dei lavori ricadesse su chi li aveva materialmente eseguiti.

In questo modo, la Corte delinea una precisa “cascata” di responsabilità che, partendo dall’Ente Pubblico, arriva fino all’ultimo anello della catena: l’esecutore materiale.

Le Motivazioni

La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando come le previsioni contrattuali specifiche prevalgano sui principi generali di responsabilità. Il regolamento comunale, richiamato espressamente nell’atto di concessione, non era una mera formalità, ma un atto che istituiva una vera e propria garanzia contrattuale. La società concessionaria, accettando la concessione, si era impegnata a proteggere l’Ente Pubblico da qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dai lavori.

Questa garanzia, definita “negoziale”, opera in deroga ai principi generali sulla responsabilità solidale (art. 2055 c.c.) e implica il diritto del Comune a un ristoro integrale. Di conseguenza, le clausole di manleva presenti nei successivi contratti di appalto e subappalto non fanno altro che trasferire questo onere lungo la catena produttiva, fino a farlo ricadere sul soggetto che aveva il controllo effettivo del cantiere e dell’esecuzione, ovvero la società subappaltatrice.

Le Conclusioni

Questa sentenza offre un’importante lezione pratica per tutti gli operatori del settore degli appalti. Dimostra che, in progetti complessi con una pluralità di attori, la redazione di contratti chiari e con specifiche clausole di manleva è fondamentale. Tali clausole non sono semplici orpelli, ma strumenti giuridici efficaci per allocare preventivamente il rischio e la responsabilità.

L’insegnamento è chiaro: sebbene l’ente proprietario della strada possa essere il primo soggetto a cui un cittadino danneggiato si rivolge, l’onere finanziario finale del risarcimento sarà sopportato dal soggetto che, contrattualmente, si è assunto la responsabilità per la corretta e sicura esecuzione dei lavori. Una corretta gestione contrattuale diventa, quindi, la migliore forma di tutela.

In caso di incidente su una strada pubblica in cui sono in corso lavori, chi è il responsabile finale?
Secondo la sentenza, la responsabilità finale ricade sul soggetto che ha materialmente eseguito i lavori (in questo caso, la società subappaltatrice), poiché la catena di contratti e le relative clausole di manleva trasferiscono l’onere dal committente fino all’esecutore materiale.

Un Comune che risarcisce un cittadino può chiedere il rimborso all’impresa a cui ha affidato i lavori?
Sì, la sentenza conferma pienamente questo diritto. L’Ente Pubblico può esercitare un’azione di regresso o far valere la garanzia contrattuale prevista nell’atto di concessione, ottenendo il rimborso integrale dalla società concessionaria, la quale a sua volta potrà rivalersi sugli altri soggetti della filiera.

A cosa serve una clausola di manleva in un contratto di appalto?
Serve a trasferire il rischio di dover pagare i danni a terzi. La clausola di manleva assicura che, qualora una parte (es. il committente o l’appaltatore principale) sia chiamata a risarcire un danno, essa possa essere integralmente rimborsata dalla parte che si è contrattualmente assunta tale rischio (es. il subappaltatore), che è tipicamente quella che ha il controllo diretto sull’esecuzione dei lavori.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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