Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17445 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17445 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5929-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC dell’avvocato COGNOME NOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Retribuzione pubblico impiego
R.G.N. 5929/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/06/2024
CC
avverso la sentenza n. 561/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 10/12/2018 R.G.N. 623/2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza depositata il 10.12.2018, in riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia del Tribunale di Nocera Inferiore, condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di NOME COGNOME, dirigente psicologo presso il DSM di Nocera Inferio re, RAGIONE_SOCIALE somma di €. 10.349,34 a titolo di indennità di esclusività e RAGIONE_SOCIALE somma di €. 1.828,74 a titolo di indennità di posizione unificata minima;
la Corte di merito rilevava che la rivendicazione RAGIONE_SOCIALE lavoratrice si fondava sulla previsione di cui all’art. 5 CCNL 8.6.2000 dell’RAGIONE_SOCIALE, che contempla quattro diverse misure lorde dell’indennità di esclusività per quattro profili dirigenziali nonché sulla previsione di cui all’art. 11, comma 4, del medesimo contratto, che fa riferimento all’anzianità complessiva, e non all’anzianità di servizio, proprio ai fini dell’applicazione degli istituti contrattuali di cui agli artt. 3 e 5, da intendersi riferiti ai rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato purché siano di natura subordinata;
era pacifico che la COGNOME avesse lavorato con contratto a tempo determinato presso la RAGIONE_SOCIALE dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2012 e che il lavoro fosse di natura subordinata, e ciò anche nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 30.6.2005, come si evinceva sia
dal «prodotto contratto individuale del 2001 che parlava, all’art. 8, di lavoro esclusivo a tempo pieno e, all’art. 13, di spettanza di retribuzioni di posizione e di risultato, sia dalla certificazione rilasciata dal D.A. RAGIONE_SOCIALE ASL in data 19.2.2009»;
per la cassazione di tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso affidato a quattro motivi, cui resiste la COGNOME con controricorso illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE:
questi i motivi di ricorso come sintetizzati dalla stessa RAGIONE_SOCIALE:
1.1 con il primo si denuncia la «nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.», per avere la Corte territoriale trasformato ex officio un contratto a progetto in un contratto di lavoro subordinato;
1.2. con il secondo si lamenta «violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 5 del CCNL 8/6/2000 (II biennio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SPTA) che disciplina, per i dirigenti sanitari non medici, l’adeguamento RAGIONE_SOCIALE indennità di esclusività del rapporto di lavoro, attribuendo importi differenti in base all’esperienza professionale maturata al compimento del quinto e del quindicesimo anno di servizio, previo superamento RAGIONE_SOCIALE verifica positiva da parte del RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 25 e ss. del CCNI del 3/11/2005 nonché violazione dei canoni legali di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1365 cod. civ. in sede d’interpretazione del contratto di diritto privato a tempo determinato stipulato ex art. 15 octies del d.lgs. 502/92 dalla RAGIONE_SOCIALE, in qualità di psicologa, per un progetto finalizzato dal 01.01.2002 al 30.06.2005»;
1.3 con il terzo mezzo si deduce «violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ex
art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del CCNL 8/6/2000, che disciplina la retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti assunti dal 6/12/1996 in poi, con la corresponsione dell’equiparazione al compimento del quinto anno continuativo di attività a tempo indeterminato, previa verifica positiva da parte del RAGIONE_SOCIALE tecnico e violazione dell’art. 11 del CCNL 8/6/2000, il quale, al comma 4, specifica che ai fini RAGIONE_SOCIALE corresponsione RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione minima unificata, al compimento del quinquennio di attività, l’anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente del SSN deve intendersi a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità»;
1.4. con il quarto, ed ultimo, motivo si lamenta «violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 28 del CCNL, non essendo stato mai conferito alla resistente un incarico di natura professionale che era attribuibile dopo un servizio a tempo indeterminato di almeno cinque anni e a seguito di valutazione positiva da parte del RAGIONE_SOCIALE, su proposta del responsabile RAGIONE_SOCIALE struttura di appartenenza ; motivazione carente e logicamente contraddittoria; vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5»;
il primo motivo , con cui la ASL si duole che i giudici d’appello avrebbero trasformato d’ufficio, pur in mancanza di esplicita domanda in tal senso, il contratto di lavoro a progetto ex art. 15 octies d.lgs. n. 502/1992 in un contratto di lavoro subordinato, è inammissibile perché formulato senza il rispetto degli oneri di specifica indicazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.;
ed infatti, esso non riporta, neppure in sintesi, il contenuto dell’originario ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado e dell’appello e non fornisce oltretutto le essenziali indicazioni sulla localizzazione degli atti nel fascicolo processuale;
il requisito imposto dal richiamato art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo , rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012); la parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di riportare nel ricorso, nelle parti essenziali, gli atti rilevanti, non essendo consentito il mero rinvio per relationem , perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza RAGIONE_SOCIALE censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019);
gli oneri sopra richiamati sono, altresì, funzionali a permettere il pronto reperimento degli atti e dei documenti il cui esame risulti indispensabile ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione sicché, se da un lato può essere sufficiente per escludere la sanzione RAGIONE_SOCIALE improcedibilità il deposito RAGIONE_SOCIALE richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio nonché dei fascicoli di parte di entrambi i gradi del giudizio di merito, dall’altro non si può mai prescindere dalla specificazione dell’esatta sede in cui il documento o l’at to sia rinvenibile (Cass. S.U. n. 25038/2013);
la recente decisione RAGIONE_SOCIALE Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 ottobre 2021, COGNOME ed altri contro Italia, ha escluso che l’orientamento sopra richiamato sia in sé lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore ed ha rilevato che la cosiddetta autosufficienza del ricorso, se applicata senza cadere in eccessivo formalismo, serve a semplificare l’attività dell’organo giurisdizionale RAGIONE_SOCIALE e ad assicurare nello stesso tempo la certezza del diritto nonché la corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALE giustizia (punto 75) in quanto, consentendo alla Corte di Cassazione di comprendere il contenuto delle doglianze sulla base RAGIONE_SOCIALE sola lettura del ricorso, garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili (punti 78, 104 e 105);
le Sezioni Unite di questa Corte, nel recepire detta sollecitazione, con la sentenza n. 8950 del 18 marzo 2022 hanno affermato che l’onere di «specifica indicazione» imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. non si può «tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso», ma hanno anche ritenuto necessaria l’individuazione chiara del contenuto dell’atto;
nel caso di specie, al contrario, il ricorso, che non rispetta neppure le forme indicate nel protocollo d’intesa tra la Corte di cassazione e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE forense del 17 dicembre 2015 citato dalla Corte EDU, è redatto con modalità non dissimili da quelle in ragione delle quali la citata pronuncia COGNOME ed altri contro Italia ha escluso, nei punti da 103 a 105, che la dichiarazione di inammissibilità da parte RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione avesse comportato violazione dell’art. 6 RAGIONE_SOCIALE Convenzione (si legge al punto 103: che, secondo la giurisprudenza interna non contestata su questo punto, i motivi di ricorso per
cassazione che rinviano ad atti o a documenti del procedimento sul merito devono indicare sia le parti del testo in contestazione che l’interessato ritiene pertinenti, che i riferimenti ai documenti originali inseriti nei fascicoli depositati, allo scopo di permettere al giudice di legittimità di verificarne tempestivamente la portata e il contenuto salvaguardando le risorse disponibili);
il secondo motivo è parimenti inammissibile;
in disparte l’inadeguato assolvimento dell’onere di specifica indicazione del contratto del 2001, pur richiamato, è assorbente il rilievo che si tratta di critiche che eccedono dai limiti e dal paradigma in cui è consentito, in sede di legittimità, il sindacato circa la interpretazione degli atti negoziali, riservata al giudice del merito;
occorre al riguardo rammentare che l’interpretazione del contratto costituisce questione riservata al giudice di merito, la cui valutazione è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (ove si indichino non solo i canoni asseritamente violati ma anche in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato) ovvero per vizi di motivazione, nei limiti, peraltro, in cui l’allegazione è oggi consentita dal nuovo testo dell ‘art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (v. ex multis Cass. 20/08/2015, n. 17049; 09/10/2012, n. 17168; 31/05/2010, n. 13242; 20/11/2009, n. 24539), restando esclusa l’ammissibilità di motivi che si risolvano, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26/10/2007, n. 22536);
ed è quanto accaduto nel caso di specie, atteso che non è in alcun modo illustrato in quale parte e per quale motivo l’interpretazione data dalla Corte di merito all’atto negoziale debba considerarsi in contrasto con
ciascuno dei criteri legali d’interpretazione di cui genericamente si assume, in rubrica, la violazione;
va peraltro ribadito il principio secondo cui, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che l’interpretazione data alla dichiarazione negoziale dal giudice del merito sia l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma è sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni;
aggiungasi che la sentenza impugnata fa riferimento, ai fini RAGIONE_SOCIALE qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, non solo all’esegesi del contratto inter partes ma anche alla certificazione rilasciata dal direttore amministrativo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 19.2.2009, sul cui tenore e senso letterale (si noti) nulla osserva parte ricorrente;
4. il terzo motivo è del pari inammissibile;
l’interpretazione seguita dalla Corte di appello nella sentenza impugnata è conforme all’orientamento di legittimità; secondo il prioritario criterio di interpretazione letterale, infatti, ‘l’esperienza professionale nel SSN’, alla cui durata è parametrata la misura dell’indennità di esclusività di cui all’art. 5 CCNL, è da intendersi, ai sensi dell’art. 11, comma 4, lett. b) CCNL, parte economica, «…l’anzianità complessiva, con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, maturata alle date previste dalle norme, senza soluzione di continuità anche in aziende ed enti diversi del comparto»;
va dunque ribadito che l’art. 5 del CCNL 2000-2001, parte economica, relativo al biennio 2000/2001, dell’RAGIONE_SOCIALE laddove, nel determinare l’indennità di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti, stabilisce un importo differenziato in relazione alla diversa
‘ esperienza professionale nel servizio RAGIONE_SOCIALE ‘ , deve essere interpretato come riferito al solo lavoro in regime di subordinazione, tanto a tempo determinato che indeterminato, esclusi quindi i servizi prestati a rapporto a convenzione, atteso che il successivo art. 11, comma 4, lett. b), nel definire la nozione di “esperienza professionale”, impiega una terminologia riferibile esclusivamente ai dipendenti (“anzianità”, “rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato”, “comparto”) e la finalità dell’istituto, voluto dalle parti collettive per incentivare e compensare l’esclusività del rapporto di lavoro col servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non trova piena corrispondenza nell’ambito del rapporto convenzionale (così Cass., Sez. L, n. 18233/2015);
quanto, invece, all’indennità di posizione minima contrattuale, un’interpretazione RAGIONE_SOCIALE disciplina (art. 4 , comma 2, e art. 11, comma 4, lett. a) del CCNL 8.6.2000) che intendesse l’esperienza professionale come riferita solo a quella maturata nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato sarebbe in contrasto con la direttiva 1999/70/CE in tema di contratto a tempo determinato realizzando un’ingiusti ficata discriminazione in pregiudizio del lavoratore a termine;
nell’esaminare l’analoga disposizione dettata dall’art. 12 del CCNL 8.6.2000 per la dirigenza medica del RAGIONE_SOCIALE questa Corte ha evidenziato che la disciplina contrattuale deve essere interpretata alla luce RAGIONE_SOCIALE clausola 4 dell’Accordo Quadro, che impone d i riservare agli assunti a tempo determinato le medesime condizioni di impiego previste per i dipendenti a tempo indeterminato, e che prevede espressamente, al comma 2, che «I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato,
eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive»;
è stato, quindi, affermato, con principio qui condiviso e a cui va data continuità, che laddove il servizio «si sia svolto, in base a contratti a termine, sempre e soltanto alle dipendenze del SSN (come nel caso che ci occupa) non costituisce “soluzione di continuità” la presenza di intervalli temporali tra i diversi contratti a termine che siano conformi a quelli richiesti dalla suddetta disciplina e che, a maggior ragione, è da escludere che possa configurarsi una “soluzione di continuità” nel rapporto laddove tali intervalli siano insussistenti o minimi e la parte interessata rinunci a far valere la prevista nullità» (Cass., Sez. L, n. 7440/2018);
5. il quarto motivo è anch’esso inammissibile;
la censura, formulata ex art. 360 nn. 3-5 cod. proc. civ., lamenta a) che la Corte d’appello non avrebbe detratto dall’importo riconosciuto in sentenza la somma di €, 20.840,96 percepita (a titolo di indennità di esclusività e di retribuzione di posizione) nel periodo 1.7.2010-31.12.2012, nonché b) che i calcoli RAGIONE_SOCIALE c.t.u. sarebbero stati redatti tenendo conto non del livello economico di dirigente equiparato, che si consegue al 5° anno consecutivo di rapporto a tempo indeterminato, bensì quello ‘sovrastante’ per cui mancavano tutti i requisiti procedimentali, tra cui il conferimento dell’incarico -di dirigente con incarico di «natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo» ex art. 27 lett. c) CCNL 8.6.2000;
è fondata, a riguardo, l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente perché il motivo, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di norme di legge, mira in realtà a una rivalutazione
dei fatti storici operata dal giudice del merito e si risolve in un’inammissibile critica del ragionamento decisorio seguito dalla Corte territoriale quanto agli accertamenti di fatto, sollecitandone la revisione, non consentita in sede di legittimità;
come anticipato, si sostiene, che alla COGNOME sarebbero state già corrisposte somme (a titolo di indennità di esclusività e di retribuzione di posizione) non detratte dai giudici d’appello e che non sarebbe stato riconosciuto il trattamento di dirigente equiparato, con esito positivo RAGIONE_SOCIALE valutazione del servizio prestato per almeno un quinquennio, ma il superiore trattamento dell’art. 27 lett. C CCNL 8.6.2000 per l’incarico di alta specializzazione; senonché, la pronuncia impugnata fa espresso riferimen to all’indennità di posizione minima unificata (pag. 6 2° cpv. sentenza), sicché la doglianza investe direttamente l’accertamento in fatto qui precluso;
va, inoltre, precisato che il motivo, oltre a denunciare il vizio di cui all’art 360 n. 5 cod. proc. civ. al di fuori dei limiti indicati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053/2014, viene sviluppato sovrapponendo e confondendo questioni che attengono alla ricostruzione dei fatti oggetto di causa e profili giuridici, questi ultimi richiamati anche nella rubrica, che fanno riferimento alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi;
anche sotto tale profilo le censure appaiono inammissibili, perché l’orientamento secondo cui un singolo motivo può essere articolato in più profili di doglianza (art. 360, nn. 3-5, cod. proc. civ.), senza che per ciò solo se ne debba affermare l’inammissi bilità (Cass. S.U. n. 9100/2015), trova applicazione solo qualora la formulazione permetta di cogliere con chiarezza quali censure siano riconducibili alla violazione di legge e quali, invece, all’accertamento dei fatti;
nel caso di specie, al contrario, le doglianze mescolano profili di merito e questioni giuridiche, sicché finiscono per assegnare inammissibilmente al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. n. 26790/2018);
in definitiva, il ricorso per le ragioni suesposte è nel suo complesso inammissibile; le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 200 ,00 per esborsi ed €. 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO anticipatario .
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2024.