Beni in godimento al socio: la Cassazione esclude la tassazione per le società semplici
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 17441 del 25 giugno 2024, ha fornito un chiarimento fondamentale sulla disciplina fiscale dei beni in godimento al socio. Nello specifico, ha stabilito che la norma che tassa la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo per l’utilizzo di beni aziendali non si applica se la società concedente è una società semplice. Questa decisione offre una maggiore certezza giuridica per la gestione di patrimoni immobiliari attraverso questo diffuso modello societario.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate a un contribuente. L’Amministrazione finanziaria contestava un maggior reddito IRPEF per l’anno 2014, derivante dall’utilizzo a titolo gratuito di un immobile di pregio. Secondo la tesi dell’Agenzia, l’immobile era di proprietà di una società a responsabilità limitata, a sua volta partecipata da due società semplici fittiziamente interposte e riconducibili al contribuente. L’Agenzia applicava quindi l’articolo 67, comma 1, lettera h-ter, del T.U.I.R., che qualifica come ‘reddito diverso’ la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o loro familiari.
Il contribuente impugnava l’atto, ma sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale confermavano la pretesa fiscale. In particolare, i giudici d’appello ritenevano che, a seguito di un’operazione di affrancazione di un’enfiteusi, la proprietà dell’immobile fosse in capo a una società semplice facente capo al contribuente. Pertanto, l’utilizzo gratuito dell’immobile rientrava nella fattispecie dei beni in godimento al socio e andava tassato.
La questione dei beni in godimento al socio e la natura della società semplice
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo un punto cruciale: la norma sui beni in godimento al socio si riferisce esplicitamente ai ‘beni dell’impresa’. Una società semplice, per espressa previsione dell’articolo 2249 del codice civile, non può avere per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale. Di conseguenza, i beni di sua proprietà non possono essere qualificati come ‘beni d’impresa’.
La Corte di Cassazione ha accolto questa tesi, affermando un principio di diritto di notevole importanza. La ratio della norma in questione è quella di tassare una forma di distribuzione di utili in natura, che si verifica quando un socio utilizza per fini personali un bene che appartiene all’attività commerciale della società. Questo presupposto viene a mancare nel caso della società semplice, la cui attività è per legge non commerciale (ad esempio, gestione immobiliare di mero godimento o attività agricola).
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha ribadito che il presupposto impositivo dell’art. 67, comma 1, lett. h-ter, T.U.I.R. è che i beni siano concessi da una società che svolge attività commerciale. Citando la prassi della stessa Agenzia delle Entrate (Circolare 24/E del 2012), i Giudici hanno sottolineato come le ‘società semplici’ siano esplicitamente escluse dall’applicazione della norma, proprio perché non sono soggetti che svolgono attività d’impresa.
La Commissione Tributaria Regionale aveva quindi errato nel ritenere applicabile la norma una volta accertato che la proprietà dell’immobile era in capo a una società semplice. Se la concedente è una società semplice, il bene non è un ‘bene d’impresa’ e il suo utilizzo da parte del socio non può generare il reddito diverso previsto dalla norma.
Tuttavia, la Corte ha anche accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate. L’Amministrazione lamentava che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato gli indizi di simulazione circa la reale proprietà dell’immobile, che secondo la sua tesi era sempre rimasto nella sfera di una società commerciale (la s.r.l.). La Cassazione ha ritenuto fondato questo motivo, evidenziando come il giudice tributario debba esaminare tutti gli elementi presuntivi offerti dalle parti, valutandoli nel loro complesso, cosa che non era avvenuta nel caso di specie.
Le Conclusioni
La sentenza si conclude con una doppia statuizione. Da un lato, viene accolto il motivo principale del contribuente, stabilendo il principio di diritto secondo cui la norma sui beni in godimento al socio non si applica alle società semplici. Dall’altro, viene accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando la sentenza e rinviando la causa ad un’altra sezione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. Il nuovo giudice dovrà riesaminare i fatti per accertare l’effettiva titolarità dell’immobile, tenendo conto di tutti gli indizi di simulazione, ma dovrà anche attenersi al principio di diritto stabilito dalla Cassazione: qualora la proprietà risulti essere effettivamente della società semplice, nessuna tassazione potrà essere applicata al socio per l’utilizzo del bene.
La norma sui beni in godimento al socio (art. 67, lett. h-ter, T.U.I.R.) si applica anche alle società semplici?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che questa norma non è applicabile agli immobili concessi in godimento al socio da parte di una società semplice, poiché tale tipo di società non svolge attività d’impresa.
Qual è il presupposto fondamentale per la tassazione dei beni concessi in uso ai soci?
Il presupposto essenziale è che si tratti di ‘beni dell’impresa’. La tassazione mira a colpire l’uso privato di beni appartenenti a un’attività commerciale. Se il soggetto che concede il bene, come una società semplice, non svolge attività commerciale, questo presupposto viene meno.
Cosa accade se il giudice di merito non valuta correttamente le prove presuntive fornite dall’Agenzia delle Entrate?
La Corte di Cassazione ha affermato che omettere di esaminare gli elementi presuntivi dedotti dall’amministrazione finanziaria (nel caso di specie, per provare la simulazione della proprietà dell’immobile) costituisce una violazione delle regole sul ragionamento presuntivo e sull’onere della prova. Tale errore comporta la cassazione della sentenza e il rinvio della causa a un altro giudice per un nuovo esame dei fatti.