SENTENZA TRIBUNALE DI PALERMO N. 1818 2026 – N. R.G. 00016316 2021 DEPOSITO MINUTA 16 03 2026 PUBBLICAZIONE 16 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
– Sezione Quinta Civile –
Il Tribunale di Palermo, in persona del AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d’appello, iscritta al NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE dell’anno 2021, vertente
TRA
, nato a Palermo il DATA_NASCITA (C.F. ), col ministero dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, C.F.
parte appellante
CONTRO
nato a Palermo l’DATA_NASCITA (c.f.
) e
C.F.
nato a Palermo l’DATA_NASCITA (c.f.
, n.q. di
C.F.
amministratore di sostegno del primo, col ministero dell’AVV_NOTAIO, parte appellata
Conclusioni : come da note scritte depositate entro il termine perentorio del 25 novembre 2025, assegnato alle parti ex art. 127ter c.p.c.
IN FATTO
Con sentenza n. 1106 del 26 aprile 2021, il Gdp di Palermo, investito della domanda di opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.3338.17, con cui (su istanza di ) si intimava a di pagare la somma di € 600,00 per omesso pagamento di due cambiali (di € 300,00 ciascuna) emesse il 15.12.2014, accoglieva l’opposizione, revocando il decreto opposto e condannando il al pagamento delle spese legali in favore dell’opponente.
Avverso la sentenza proponeva appello, eccependo preliminarmente la nullità della procura alle liti conferita dagli appellati all’AVV_NOTAIO per l’impugnazione del decreto ingiuntivo notificato loro su istanza del e chiedendo nel merito la riforma totale dell’impugnata sentenza, per avere il Gdp erroneamente ritenuto provata l’incapacità naturale di al momento della sottoscrizione dei titoli e altrettanto erroneamente considerato sussistente il requisito del grave pregiudizio per l’autore ai sensi dell’art. 428 c.c.
Resistono e , quest’ultimo n.q. di amministratore di sostegno del primo, ribadendo, nel merito, la correttezza della statuizione di primo grado.
Accolta con ordinanza del 2.5.2022 la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata, all’esito dell’udienza del 25 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell’art. 127 -ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali.
IN DIRITTO
Preliminarmente, l’appello va ritenuto ammissibile, non risultando, come a breve si vedrà, l’irragionevolezza prima facie dei motivi di impugnazione.
Sempre preliminarmente va affermata la validità della procura alle liti sottoscritta dagli opponenti in primo grado.
Come è stato detto (v. Cass. n. 6518.2019), il procedimento disciplinato dagli artt. 404 ss. c.c. è un procedimento in cui si tratta della capacità di agire della persona, sia pure non in maniera assoluta e generale come nel giudizio d’interdizione. Con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, il AVV_NOTAIO tutelare decide, infatti, se vi siano atti, e quali essi siano, che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario (art. 405 comma 4, n. 3, c.c.), attribuendo all’amministratore il potere rappresentativo degli interessi del beneficiario, in quanto persona che non è capace di gestirli autonomamente. Trattasi di un istituto duttile, che va calibrato sull’interesse dell’assistito. La rappresentanza sostanziale conferita all’amministratore di sostegno assume rilievo nel processo, nel senso che l’amministratore di sostegno ha anche, in virtù del disposto dell’art. 75 comma 2 c.p.c., il potere processuale, funzionale alla tutela delle situazioni sostanziali per le quali gli è stato conferito il potere rappresentativo. Peraltro, nel caso di specie, non si verte in ambito di diritti personalissimi, ma di diritto patrimoniali. Ai sensi dell’art. 411 c.c., all’amministratore di sostegno si applica, in quanto compatibile, la disposizione di cui all’art. 374 n. 9 c.c., che prevede che il tutore non possa, senza autorizzazione del AVV_NOTAIO tutelare, promuovere giudizi. Tale previsione è, con orientamento consolidato, intesa come non operante nelle ipotesi di difesa passiva all’altrui iniziativa giudiziaria, in vista della conservazione dell’interesse del rappresentato (Cass. 1417/1975; Cass. 1707/1981; Cass. 722/1989; Cass. 7068/2009; Cass. 19499/2015).
2. Nel merito, occorre svolgere una breve premessa.
La sentenza del Gdp che ha accolto l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di è fondata sul presupposto, ricavato dall’art. 428 c.c., che i titoli cambiari sottesi al credito siano stati sottoscritti da persona incapace (il .
Secondo la Suprema Corte, « Ai fini della sussistenza dell’incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 c.c., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente; la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l’atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, e può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, essendo il AVV_NOTAIO di merito libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre, secondo una valutazione incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da congrue argomentazioni, scevre da vizi logici ed errori di diritto» (Cass. n. 13659.2017; conf. Cass. n. 4176.2021). Laddove, poi, si tratti di obbligazioni cambiarie asseritamente contratte da una persona in stato di incapacità naturale, esse, per il loro carattere di unilateralità, trovano la loro regolamentazione nell’art. 428, 1° co., c.c., di guisa che non è richiesto, ai fini dell’annullabilità, la prova della malafede dell’altro contraente, ma soltanto lo stato di incapacità di intendere e di volere dell’autore del negozio ed il pregiudizio che gliene sia derivato (Cass. n. 522.1971). A differenza di quanto previsto per l’annullamento dei contratti, è necessaria, per gli atti unilaterali, la dimostrazione del pregiudizio che l’atto provochi o possa provocare all’incapace; la diversità di disciplina contenuta nell’art. 428 c.c., infatti, sottende la diversa rilevanza sociale degli atti unilaterali rispetto a quella dei contratti, poiché nei primi è preminente l’interesse dell’incapace a controllare le conseguenze degli atti compiuti, mentre nei secondi è prioritario l’interesse alla certezza del contratto e alla tutela dell’affidamento della controparte che, non essendo in mala fede, abbia confidato sulla sua validità.
Ciò chiarito, alla luce della documentazione in atti, il Tribunale ritiene maggiormente credibile l’ipotesi che, alla data della sottoscrizione delle cambiali per cui è causa (il 15.12.2014), il fosse effettivamente affetto da un deficit intellettivo tale da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti degli atti compiuti.
Tale condizione emerge in primis dalla consulenza tecnica d’ufficio a firma della AVV_NOTAIOssa , disposta in diversa causa civile avente ad oggetti altri titoli cambiari (nr. 3158/2018, GdP AVV_NOTAIO: cfr doc. 26 fascicolo di primo grado di parte appellata) e ritualmente confluita nel presente procedimento (cfr. nota di deposito del 09/12/2020), che ha qualificato il ritardo mentale del « quale disturbo che comprende deficit del funzionamento intellettivo e adattativo negli ambiti concettuali, sociali e pratici» (v. pag. 4); si tratta di un deficit probabilmente dovuto ad asfissia neonatale e che, pur essendo di lieve entità, e dunque pur non impedendo al di conoscere il valore dei soldi come pure di svolgere lavori semplici in autonomia, lo rende facilmente suggestionabile, remissivo e agevolmente manipolabile; uno stato, in conclusione, che seppur non tale da integrare una condizione di assoluta incapacità, rivela, all’epoca dei fatti, una « capacità di intendere e di volere fortemente scemata da una ridotta capacità intellettiva, affettiva e volitiva» (v. pag. 5).
Negli stessi termini si esprime la consulenza di parte effettuata dal centro per la diagnosi clinica a firma dei AVV_NOTAIOri (medico) e (psicologo) del 15-24 marzo 2017, versata al doc. 4 fasc. appellati, dove si legge, nella parte relativa all’ambito cognitivo, che « La prestazione di è risultata deficitaria in tutti gli ambiti. Indice di comprensione verbale 73 (range 85 -115). Particolarmente compromessa risulta la capacità di espressione e di comprensione del linguaggio, dovuta ad un alterato sviluppo linguistico . Deficitaria la velocità di elaborazione con deficitaria sia la ricerca visiva che l’esplorazione visiva. Il quoziente totale si è quindi attestato sui 47 punti, evidenziando quindi un grado di ritardo mentale moderato »; e dove si spiega, nella parte relativa al calcolo e con effetti estremamente rilevanti per il nostro caso, che il « Conosce il senso del denaro ma sconosce la corrispondenza tra i beni materiali e il loro valore economico ». La relazione si conclude con un giudizio coerente con le risultanze illustrate dalla AVV_NOTAIOssa
: « L’adattamento sociale è fortemente compromesso in quanto date le costitutive difficoltà di comprensione del linguaggio e del testo scritto, risulta un soggetto quindi facilmente raggirabile e quindi circuibile e pertanto consigliamo un attento monitoraggio delle sue azioni da parte del genitore ».
Alle medesime conclusioni giungeva il consulente tecnico (AVV_NOTAIO nominato dal PM nell’ambito del procedimento penale apertosi a carico dell’appellante per il reato di circonvenzione di incapace di cui all’art 643 c.p. (proprio con riferimento alla sottoscrizione da parte del di varie cambiali, tra cui quelle oggetto di causa), procedimento poi conclusosi con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. In quella sede il c.t.u. rilevava « Carenti le funzioni mnesiche per ciò che riguarda la memoria a breve termine; inadeguato l’inquadramento spaziale e soprattutto temporale dei ricordi; esemplificativo il fatto che ogni evento remoto venga collocato indistintamente ’10 anni fa ‘»; e ancora « prevale una modalità di pensiero ‘operatorio -concreto’ con ridotta attitudine all’astrazione, alla simbolizzazione…Deficitaria la lettura e la comprensione del testo scritto, la grafia è incerta e disarmonica ma comprensibile. Sa compiere elementari operazioni matematiche di addizione e sottrazione ma solo nell’ambito della numerazione del 10; per contro ha difficoltà nel contare all’indietro…gli è precluso il calcolo con decimali e centesimi »; aggiungendo infine come « il deficit intellettivo riscontrato, presente al momento dei fatti, condizionava negativamente le capacità di comprensione ed autodeterminazione del soggetto, ma soprattutto si associava ad una incompetenza decisionale per quanto attiene ad atti e disposizioni patrimoniali esulanti dalla ordinaria amministrazione ».
È dunque arduo, sulla scorta di simili evidenze, non ritenere comprovata, agli effetti dell’annullamento di cui all’art. 428, primo comma, c.c., la condizione di incapacità naturale del sottoscrittore dei titoli al momento della loro emissione.
Appare inoltre dimostrato il requisito del grave pregiudizio economico in danno dell’incapace naturale. La vicenda, infatti, se in questa sede ha ad oggetto soltanto la sottoscrizione di due cambiali, va inserita in un ben più ampio contesto, caratterizzato dall’emissione di un elevato numero di cambiali in favore del , pari a circa a 45, del valore di 300,00 € ciascuna (circostanza pacifica), per un totale complessivo di € 13.500,00, a fronte di una sola entrata del derivante da un contratto di locazione pari a 600,00 € mensili.
Occorre pure aggiungere come sia rimasta nell’ombra la natura del rapporto sostanziale sotteso agli effetti cambiari, non fornita dal presunto creditore. Del resto, parte appellata ha sempre negato di avere maturato dei debiti nei confronti del
, come pure che vi fosse a fondamento delle cambiali un qualche rapporto sostanziale.
Tali precisazioni vanno ulteriormente a confortare la conclusione finora assunta: se fosse emerso il rapporto alla base delle contestate cambiali, avrebbe potuto forse smentirsi l’incapacità del sottoscrittore, dando credito alla tesi che quest’ultimo, pienamente capace, aveva firmato le cambiali per estinguere un presunto debito, ma così non è stato.
Alla luce delle superiori considerazioni, l’appello va pertanto rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
La soccombenza regola le spese del grado da liquidare in ossequio alle tabelle accluse al D.M 55/2014 (parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le restanti; scaglione di valore sino ad € 1.100,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
RIGETTA l’appello di avverso la sentenza del Gdp di Palermo n. 1106.21, che per l’effetto conferma;
CONDANNA l’appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite, che si liquidano in € 462,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa e iva. Così deciso, il 16 marzo 2026.
Il Giudice
AVV_NOTAIO NOME COGNOME