Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3807 Anno 2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3807 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2026
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 1599 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto da
FINO 1 RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -veicolo di cartolarizzazione (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata da RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona della rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (PP_IVA.: P_IVA), in persona del l’amministratore RAGIONE_SOCIALE, legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME o NOME COGNOME (C.F.:
rappresentata e difesa dall’avvocat MSC CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché
CURATELA RAGIONE_SOCIALE, in persona del Curatore NOME COGNOME (C.F.: non indicato)
RAGIONE_SOCIALE – già RAGIONE_SOCIALE – (P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore
Oggetto:
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI IN FASE DI DISTRIBUZIONE (ARTT. 512 E 617 C.P.C.)
Ad. 13/02/2026 C.C.
R.G. n. 1599/2024
Rep.
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimati-
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 7427/2023, pubblicata in data 17 luglio 2023;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 13 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME;
Considerato che:
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla camera di consiglio sul ricorso in esame: col quale si pone la questione dell’opponibilità, al creditore procedente RAGIONE_SOCIALE (cui è subentrata RAGIONE_SOCIALE ) , che agisce in forza di mutuo ipotecario fondiario, della prelazione ipotecaria iscritta anteriormente in favore di RAGIONE_SOCIALE, ma fatta valere in sede di distribuzione dal creditore intervenuto RAGIONE_SOCIALE, che nella stessa si è surrogato, in virtù di un atto di cessione del credito la cui annotazione, ai sensi dell’art. 2843 c.c., è avvenuta solo successivamente all’iscrizione ipotecaria operata da RAGIONE_SOCIALE;
s econdo la più recente giurisprudenza di questa Corte, l’annotazione a margine dell’iscrizione ipotecaria della vicenda traslativa del credito, ai sensi dell’art. 2843 c.c., almeno laddove detta vicenda sia anteriore al pignoramento, ha valore costitutivo e deve intervenire prima della trascrizione del pignoramento stesso, per essere opponibile ai creditori procedenti o intervenuti in sede di distribuzione (Cass., Sez. 3, n. 1027 del 16/01/2025);
in precedenza, questa stessa Corte ha affermato, in alcune decisioni, che l’annotazione del trasferimento dell’ipoteca, a norma dell’art. 2843 c.c., ha sempre valore costitutivo e si configura perciò come un elemento integrativo indispensabile della fattispecie (ad es.: Cass., Sez. 1, n. 4137 del 21/03/2003; Sez. 1, n. 18188 del 09/09/2004; in precedenza, in senso analogo:
Sez. 1, n. 9023 del 12/09/1997; Sez. 1, n. 5420 del 07/05/1992); in altre decisioni, si è, peraltro, affermato che il cessionario del credito ipotecario, divenuto tale dopo la vendita del bene ipotecato, partecipa alla distribuzione della somma ricavata nel processo esecutivo senza necessità di annotazione della vicenda traslativa ai sensi dell’art. 2843 c.c. (ad es.: Cass., Sez. 3, n. 5508 del 26/02/2021; Sez. 3, n. 6082 del 26/03/2015; in precedenza, con riguardo ai rapporti tra art. 45 L.F. e art. 2943 c.c., nell’esecuzione concorsuale, cfr. anche: Cass., Sez. 1, n. 17644 del 10/08/2007; Sez. 1, n. 16669 del 19/06/2008; Sez. 1, n. 3402 del 12/02/2013); in altre ancora, si è affermato che, ladd ove il credito, assistito da un’ipoteca iscritta in data antecedente al pignoramento, sia ceduto in data successiva a quest’ultimo, l’annotazione della vicenda traslativa, ai sensi dell’art. 2843 c.c., ha una funzione non già costitutiva bensì latamente dichiarativa (Cass., Sez. 3, n. 3401 del 06/02/2024);
la Corte ritiene, quindi, necessaria una complessiva rimeditazione della tematica, di particolare rilevanza ai sensi del primo comma dell’art. 375 c.p.c. , onde valutare l’effettiva armonizzazione degli indirizzi sopra sintetizzati e le relative, concrete conseguenze applicative nella fattispecie in esame;
a tal fine, appare certamente opportuna la trattazione del ricorso in udienza pubblica;
per questi motivi
La Corte:
-dispone la trattazione del presente ricorso in pubblica udienza rinviando, a tal fine, a nuovo ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 13 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME