Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1015 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1015 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso di cui al procedimento nr 17964/2017 proposto da:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME rappresentate e difese dall’avv. NOME COGNOMECODICE_FISCALE, gi usta procura speciale in calce al ricorso ricorrenti
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE di Canti Sandro, in persona del curatore p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE giusta procura in calce al controricorso
contro
ricorrente
avverso il decreto nr. 2614/2017 pronunciato in data 7/6/2017 dal Tribunale di Roma ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2024 dal cons. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1 Il Tribunale di Roma, con decreto del 7 giugno 2017, ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE di Canti Sandro proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME per ottenere l’ammissione con collocazione ipotecaria del credito, ammesso al chirografo dal G.D., di € 544.823,32, da essi vantato in via di regresso, per aver concesso ipoteca su due immobili di loro proprietà, a garanzia del pagamento dei finanziamenti erogati alla società, attraverso quattro contratti di mutuo, dalla Cassa di Risparmio di Roma – Credito Fondiario e dal Banco di Santo Spirito, ed aver subito l’espropriazione promossa dalle banche ex art 602 c.p.c..
1.2 Il giudice del merito ha rilevato che, pur qualificando la domanda come di surroga nei diritti delle banche mutuanti (peraltro solo parzialmente soddisfatte con il provento delle vendite dei beni dei terzi datori) sugli altri beni della debitrice fallita, la prelazione ipotecaria invocata non poteva essere riconosciuta, in primo luogo perché non risultava provato che dette banche avessero iscritto ipoteche su immobili della società e, in secondo luogo, perché, in ogni caso, non v’era prova dell’avvenuta annotazione, ai sensi dell’art. 2843 c.c., del trasferimento delle eventuali ipoteche iscritte dalla creditrici a favore dei terzi datori prima della dichiarazione di fallimento della debitrice garantita.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (figlie ed eredi di NOME COGNOME, deceduto in corso di causa) e NOME COGNOME, in proprio e nella qualità, hanno proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base di tre motivi. Il Fallimento RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1 Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.101 c.p.c. per aver il tribunale rilevato d’ufficio, senza previamente sottoporle al contraddittorio delle parti, le ragioni della decisione, costituite dalla affermata inesistenza di iscrizioni ipotecarie su altri beni della fallita e dalla mancata annotazione della surroga legale a margine dell’iscrizione ipotecaria.
1.1.Il motivo è infondato.
1.2 Va innanzitutto precisato che la prima delle due rationes decidendi su cui si fonda il decreto impugnato (la mancata iscrizione di ipoteche in favore delle Banche su altri beni della società fallita) attiene ad un tema certamente dibattuto nel giudizio di opposizione, in quanto introdotto dal Fallimento nella comparsa di costituzione, là dove aveva evidenziato che la prelazione ipotecaria invocata dagli opponenti non aveva alcun oggetto su cui «trasferirsi», con la conseguenza che il credito fatto valere in regresso non poteva ricevere la collocazione richiesta.
1.3. Ad ogni buon conto, lungi dal pronunciare sulla scorta di questioni di fatto rilevate d’ufficio e non sottoposte al previo contraddittorio delle parti, il tribunale si è nella sostanza limitato ad accertare che difettava ogni prova del diritto invocato; prova che era evidentemente onere degli opponenti fornire, peraltro specificando sin dalla domanda di insinuazione, secondo quanto richiesto dall’art. 93, 3° comma, n. 4 l. fall, su quali immobili della fallita intendevano soddisfarsi, in surroga delle Banche, in via ipotecaria.
E, in effetti, il giudice avrebbe potuto limitarsi ad osservare che, mancando del tutto tale indicazione, il credito non poteva che essere considerato chirografario, come espressamente previsto dal 4° comma, secondo periodo, della medesima norma.
Il secondo motivo prospetta « violazione di legge: contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili della motivazione » per aver il tribunale dapprima osservato che ai fini del subingresso del solvens nell’ipoteca del creditore garantito è necessaria l’annotazione di cui all’ art. 2843 c.c., in tal modo presupponendo l’esistenza certa di beni immobili del debitore sui quali esercitare la surroga, per poi approdare alla conclusione, del tutto incompatibile con la riportata premessa, della inesistenza di tali beni.
2.1 Il motivo è manifestamente infondato, in quanto risulta chiaramente dalla lettura del provvedimento impugnato che il tribunale capitolino ha fondato la propria decisione su due rationes decidendi autonome, che si snodano in via alternativa e gradata tra loro: la principale costituita dall’accertamento in fatto della mancanza di prova dell’esistenza di immobili acquisiti al fallimento della debitrice principale gravati da ipoteca in favore dei creditori garantiti, sui quali trasferire la prelazione in favore dei garanti; la subordinata integrata dall’ulteriore (ancorché sostanzialmente superflua) osservazione in diritto che, quand’anche tale prova fosse stata fornita, la pretesa surrogazione avrebbe dovuto essere annotata sugli immobili, in margine all’ipoteca, in data anteriore al fallimento.
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 45 l.fall. e 2843 c.c., in relazione all’art 360 nr 3 c.p.c.: le ricorrenti sostengono che l’assunto del tribunale, secondo il quale colui che agisce in regresso per aver subito l’esecuzione su un proprio bene dato in ipoteca per un debito altrui debba, anteriormente all’apertura della procedura concorsuale, procedere all’annotazione di cui all’art 2843 c.c. è contraddetto dal più recente e maggioritario indirizzo giurisprudenziale, alla cui stregua l’annotazione può essere eseguita anche in data successiva al fallimento.
3.1. La censura, che investe una delle due ragioni fondanti la decisione, è inammissibile.
3.2. Al di là del rilievo che le ricorrenti sembrano non aver compreso che la surroga ex art. 2843 c.c. è quella che spetta ha chi pagato in luogo dell’obbligato, ma quando l’ipoteca è stata iscritta sul bene di quest’ultimo, essendo evidente che il terzo datore adempiente non può surrogarsi in un’ipoteca iscritta sul proprio bene ( che oltretutto viene cancellata all’esito della vendita forzata), trova infatti applicazione nella specie il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, quando venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, il rigetto delle censure concernenti una di esse (nella specie quella relativa alla mancanza di prova dell’esistenza di immobili della fallita ipotecati dalle banche sui quali esercitare la surroga) rende inammissibile, per difetto di interesse, quelle concernenti le ulteriori rationes, atteso che la loro eventuale fondatezza non potrebbe condurre all’annullamento della pronuncia (cfr. ex multis e per tutte, Cass. Sez.U. n. 16602/2005).
4 In conclusione, il ricorso va rigettato
5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in via fra loro solidale, a pagare al Fallimento controricorrente le spese del giudizio, che liquida complessivamente in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, e agli accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 maggio 2024