Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28955 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28955 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16981-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso; – controricorrente – avverso il DECRETO n. 5113/2023 del TRIBUNALE DI SIENA del 14/7/2023;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 17/10/2024;
lette le conclusioni rese dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica NOME COGNOME, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.1. La RAGIONE_SOCIALE ha chiesto di essere ammessa al passivo del RAGIONE_SOCIALE,
dichiarato con sentenza del 28/9/2022, assumendo di essere creditrice nei confronti della società fallita per ‘ anticipazioni bancarie eseguite su fatture ‘.
1.2. Il giudice delegato ha respinto la domanda sul rilievo che ‘ le … somme (a titolo di interessi, commissioni, bolli nonché addebiti relativi ad insoluti di anticipi salvo buon fine e anticipi operazioni estero) sono state addebitate in epoca successiva alla sentenza dichiarativa di fallimento ‘, la quale ‘ comporta, ai sensi dell ‘ art. 78 l.f., lo scioglimento ipso jure del contratto di conto corrente bancario e la cristallizzazione dei relativi rapporti di debito/credito ‘.
1.3. La banca ha proposto opposizione cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito.
1.4. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l ‘ opposizione.
1.5. Il tribunale, in particolare, dopo aver premesso che il fallimento del correntista determina ipso iure lo scioglimento del contratto di conto corrente bancario e, dunque, la cristallizzazione alla corrispondente data dei rapporti di debito/credito tra le parti, ha, in sostanza, ritenuto che il ‘ credito corrispondente alle somme annotate a debito sul conto corrente ordinario, intestato alla società fallita, solo dopo la dichiarazione di fallimento ‘ era stato correttamente escluso dallo stato passivo.
1.6. È vero, infatti, ha osservato il tribunale, che, nel periodo compreso tra il 7/4/2022 ed il 17/6/2022, e quindi prima del fallimento, nell ‘ ambito del contratto di apertura di credito per anticipi su ordini estero, la banca ha concesso alla RAGIONE_SOCIALE anticipazioni su ordini estero: resta, tuttavia, il fatto che tali operazioni risultano registrate sul conto corrente dopo la dichiarazione di fallimento.
1.7. Secondo il tribunale, invece, ‘ non possono essere ammesse al passivo fallimentare della correntista per carenza di data certa anteriore al fallimento, le poste creditorie bancarie derivanti da conti anticipi su fatture qualora le stesse siano annotate a debito sul conto corrente ordinario intestato alla società fallita solo dopo la dichiarazione di fallimento ‘.
1.8. Del resto, ha aggiunto il tribunale, le annotazioni sul conto anticipi, anche se anteriori alla dichiarazione di fallimento, sono inidonee ai fini dell ‘ ammissione al passivo poiché la natura di mera evidenza contabile provvisoria della relativa contabilizzazione esclude qualsivoglia assimilazione tra gli addebiti del conto anticipi e quelli del conto ordinario, il secondo costituendo un atto ulteriore produttivo di effetti ben diversi da quelli nascenti dal primo.
2.1. La banca, con ricorso notificato il 12/8/2023, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto.
2.2. Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
2.3. Il Pubblico Ministero, con memoria depositata il 17/9/2024, ha chiesto il rigetto del ricorso.
2.4. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1. Con l ‘ unico motivo articolato, la banca ricorrente, lamentando la violazione o falsa applicazione degli artt. 78 e 44 l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, ha, in sostanza, ritenuto che il credito azionato dall ‘ opponente è sorto soltanto al momento della registrazione della relativa posta sul conto corrente ordinario, la quale, pertanto, ha efficacia costitutiva e prescinde dall ‘ effettiva natura del rapporto sottostante e dal titolo da cui lo stesso ha avuto origine.
3.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato la ricorrente, il tribunale ha erroneamente omesso di considerare che: – il credito della banca, non ammesso al passivo, non ha avuto origine da anticipi su fatture (se non per una misura irrisoria) ma da un finanziamento su ordini esteri per i quali ‘ le annotazioni, pur successive alla dichiarazione di fallimento, fotografano la situazione relativa all ‘ avvenuta erogazione del finanziamento e quindi alla sussistenza e preesistenza del credito della banca ‘; -nell ‘ ambito del conto corrente bancario, infatti, a differenza che nel contratto di conto corrente ordinario , ‘ le annotazioni o registrazioni delle singole operazioni hanno un valore esclusivamente contabile ed una efficacia meramente dichiarativa ‘; – una ‘ posteriorità preclusiva del credito ‘ può, dunque, ravvisarsi solo nel caso in cui ‘ l ‘ annotazione sul conto corrente, successiva al fallimento, riguardi un ‘ operazione non ancora perfezionata e definita ‘; – nel caso in cui, invece, ‘i l credito della banca sia configurato e definito ab initio, in ragione della natura dell ‘ operazione predisposta, la successiva annotazione, imposta dalla sopravvenuta dichiarazione di fallimento, assolve ad una mera registrazione di quanto già in essere ‘ .
3.3. Il motivo è fondato. Questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di affermare che: -‘ il contratto di conto corrente bancario è caratterizzato in modo essenziale dal particolare effetto giuridico per il quale ‘, a differenza del conto corrente ordinario di cui agli artt. 1823 e ss. c.c., ‘ le rispettive posizioni di debito e credito tra le parti si elidono gradualmente, progressivamente ed automaticamente (attraverso un meccanismo omologo a quello della ‘ compensazione ‘… ) man man che si contrappongono, di modo che in ogni momento si ha la risultanza del conto, attiva o passiva che sia ‘ ; -‘ inoltre, il
correntista può disporre, a vista, delle somme risultanti a suo credito sulla base del saldo disponibile, cioè di quello corrispondente al conguaglio dei contrapposti ammontari delle singole operazioni attive e passive’; -‘ l ‘ effetto della elisione (o, se si vuole, compensazione) della rispettive posizioni debitorie è “, pertanto, ‘ connesso alla coesistenza delle operazioni di segno opposte che confluiscono nell ‘ unico conto corrente bancario, purché divenute perfette secondo la disciplina legale o convenzionale loro propria e, indipendentemente, dalla loro annotazione o registrazione nella scheda della banca ‘, come confermato tanto dall ‘ art. 1852 c.c., secondo cui ‘ il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito ‘ , quanto dall ‘ art. 1853 c.c., che riconduce l ‘ effetto della compensazione alla semplice coesistenza dei contrapposti rapporti o conti.
3.4. Il mancato richiamo, ai fini della disciplina dei conti correnti bancari, delle regole sulla annotazione in conto dettate dagli artt. 1823 ss. c.c., comporta non solo la diversità del primo contratto rispetto a quelle di conto corrente ordinario, una volta che, come è stato osservato in dottrina, la struttura di quest ‘ ultimo contratto e la sua giustificazione causale fanno perno sul conto, vale a dire sulla esteriorizzazione contabile delle reciproche annotazioni, in quanto direttamente rappresentativa della unitaria ed autonoma regolamentazione dei rapporti di credito e debito voluta dai contraenti sino alla chiusura del conto medesimo, ma anche, e soprattutto, l ‘ inapplicabilità al conto corrente bancario dei principi in tema di annotazione relativi al conto corrente ordinario, con la conseguenza che: -‘ nell ‘ ambito dell ‘ unico rapporto di conto corrente bancario, a differenza che nel contratto di conto corrente ordinario, le annotazioni o registrazioni delle singole operazioni (ossia, le variazioni
contabili di segno negativo o positivo apportate dalla banca nelle sezioni, rispettivamente, “dare” ed “avere” della sua scheda) hanno un valore esclusivamente contabile ed una efficacia meramente dichiarativa ‘ ; -‘ quando si verifichi lo scioglimento del conto corrente bancario ‘, come nel caso del fallimento del correntista a norma dell ‘art. 78, comma 1°, l.fall., ‘ ai fini della identificazione del saldo finale (diverso da quello cosiddetto disponibile) che deve essere pagato immediatamente, sia esso a credito del correntista o della banca, occorre fare ‘, pertanto, ‘ esclusivo riferimento al risultato contabile raggiunto attraverso la contrapposizione delle operazioni attive e passive destinate a confluire nel suddetto conto ed ormai perfezionatesi ‘ sul piano giuridico in base al regime sostanziale cui ciascuna di esse (a partire dalla maturazione delle ‘ poste creditorie bancarie derivanti da … anticipi su fatture’ a titolo di capitale anticipato e non rimborsato, con i relativi accessori) è assoggettata , ‘ a nulla rilevando la mancata annotazione di dette operazioni ‘ prima del fallimento del correntista o, per contro, l ‘ avvenuta annotazione delle stesse sul conto corrente bancario dopo la sentenza dichiarativa, e ferma restando, in ogni caso, l’irrilevanza, ai fini della prova delle predette poste creditorie, della mera iscrizione delle somme a debito nel conto anticipi: ‘ quest’ultima costituisce invero una mera evidenza contabile provvisoria della avvenuta anticipazione di somme da parte della banca, in attesa dell’esito – positivo o negativo – della riscossione dal terzo del credito per il quale vi è stata l’anticipazione , cui conseguirà il regolamento della operazione nel conto corrente ordinario garantito, con inclusione della somma eventualmente annotata tra le poste debitorie del conto … ‘ (Cass. n. 19325 del 2013, in motiv.) .
3.5. Il decreto impugnato non si è adeguato ai principi esposti: lì dove, in particolare, ha rigettato la domanda di
ammissione proposta dalla banca sul rilievo che ‘ non possono essere ammesse al passivo fallimentare della correntista per carenza di data certa anteriore al fallimento, le poste creditorie bancarie derivanti da conti anticipi su fatture qualora le stesse siano annotate a debito sul conto corrente ordinario intestato alla società fallita solo dopo la dichiarazione di fallimento ‘, senza, per contro, indagare, in forza del regime giuridico di ciascuna delle operazioni attive o passive eseguite dalla banca per conto di quest ‘ ultima, come gli ‘ anticipi su fatture ‘, l ‘ avvenuto perfezionamento o meno delle stesse sul piano giuridico prima della dichiarazione di fallimento della società correntista, a prescindere dalla loro annotazione sul conto corrente bancario e, a fortiori , sul conto anticipi.
Il ricorso dev ‘ essere, quindi, accolto: e il decreto impugnato, per l ‘ effetto, cassato, con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Siena che, in differente composizione, provvederà anche a pronunciarsi sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l ‘ effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, alla Tribunale di Siena che, in differente composizione, provvederà anche a pronunciarsi sulle spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima