Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5483 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5483 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2024
Oggetto: finanziamento anatocismo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32827/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difese da ll’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Governativo pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo, in persona del Liquidatore Giudiziale tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Roma, INDIRIZZO,
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi RAGIONE_SOCIALE pro tempore, rappresentati e difesi dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici domicilia in RomaINDIRIZZO – controricorrenti, ricorrenti in via incidentale –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, INDIRIZZO
contro
ricorrente, ricorrente in via incidentale –
RAGIONE_SOCIALE
intimato –
Banca Monte dei Paschi RAGIONE_SOCIALE
intimato –
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE
intimato –
e sul ricorso iscritto al n. 36823/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, INDIRIZZO
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo, in persona del Liquidatore Giudiziale tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi
RAGIONE_SOCIALE pro tempore, rappresentati e difesi dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici domicilia in Roma, INDIRIZZO – controricorrenti –
RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente, ricorrente in via incidentale –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Governativo pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE
– intimato –
Banca Monte dei Paschi RAGIONE_SOCIALE
– intimato –
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE
– intimato –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma n. 3412/2018, depositata il 22 maggio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE (oggi, RAGIONE_SOCIALE), quale procuratrice RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, propone ricorso per cassazione (iscritto al n. 32827/2018 R.G.) avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma, depositata il 22 maggio 2018, che, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE (in seguito, RAGIONE_SOCIALE) a pagare in favore: i) RAGIONE_SOCIALEa Banca Popolare di Novara s.p.a. la somma di euro 1.244.035,58; ii) RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 786.077,11; iii) RAGIONE_SOCIALEa
Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 1.389.211,24; iv) RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 1.750.997,19; v) RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE la somma corrispondente alla sorte capitale del finanziamento erogato dalla Banca Commerciale RAGIONE_SOCIALE nel novembre 1950; il tutto oltre interessi nella misura del 7.5% dall’inizio RAGIONE_SOCIALE‘anno 1951 sino all’anno 1960, e nella misura del t.u.s. maggiorato del 3,40% dall’anno 1961 sino alla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza;
la Corte di appello ha riferito che il giudizio traeva origine dalla proposizione di distinte domande giudiziali, avanzate dalla Banca di Roma s.p.a., dalla BCI RAGIONE_SOCIALE Crediti s.p.a., dalla Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., dalla Banca Popolare di Novara s.p.a. e dalla RAGIONE_SOCIALE, riunite in un unico procedimento, con le quali era stata chiesta la condanna del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE (oggi, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE del la RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in persona sia del Commissario Governativo, sia del Liquidatore Giudiziale, alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme erogate in mutuo nel 1950 alla predetta RAGIONE_SOCIALE per le importazioni di olii e semi effettuate per conto RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALEa l. 22 dicembre 1957, n. 1294;
ha dato atto che il Tribunale aveva respinto le domande in ragione RAGIONE_SOCIALEa inesigibilità del credito, atteso che la RAGIONE_SOCIALE aveva agito per conto RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE in virtù di un mandato senza rappresentanza ed era sprovvista dei necessari mezzi economici, e che non sussisteva la invocata responsabilità dei Ministeri convenuti in quanto mancava la relativa legge di spesa e la competenza all’emissione del provvedimento di spesa era RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, non evocata in giudizio;
ha, quindi, (parzialmente) accolto i riuniti gravami evidenziando, da un lato, la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per l’inadempimento dei contratti di finanziamento stipulati con gli istituti di credito e, dall’altro,
l’ obbligo RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione statale, estranea a tali rapporti contrattuali, di tenere indenne la RAGIONE_SOCIALE degli effetti dei capi di condanna pronunciati in forza degli impegni assunti dalla RAGIONE_SOCIALE con la predetta l.n. 1294 del 1957;
ha, in particolare, quantificato gli importi spettanti agli istituti mutanti, puntualizzando che gli interessi sulle somme dovute a titolo di capitale dovevano essere riconosciuti senza alcuna capitalizzazione, stante il divieto previsto dall’art. 1283 cod. civ. , e che l’ammissione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE alla procedura del concordato preventivo non determinava la sospensione del corso degli interessi convenzionali;
il ricorso è affidato a cinque motivi;
resistono con distinti controricorsi la RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Governativo e in persona del Liquidatore Giudiziale, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE BPM s.p.a.;
-il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso incidentale;
avverso tali ricorsi incidentali i soggetti intimati non spiegano alcuna difesa;
la RAGIONE_SOCIALE, la Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. e la RAGIONE_SOCIALE non spiegano alcuna attività difensiva;
con separato ricorso (iscritto al n. 36823NUMERO_DOCUMENTO R.G.) la RAGIONE_SOCIALE impugna la medesima sentenza, articolando tre motivi;
resistono con distinti controricorsi la RAGIONE_SOCIALE, in persona del Liquidatore Giudiziale, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, e la RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, la quale propone ricorso incidentale;
avverso tale ricorso incidentale la sola RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Governativo, resiste con controricorso;
la RAGIONE_SOCIALE (ora, RAGIONE_SOCIALE), la Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE non spiegano alcuna attività difensiva;
con riferimento al ricorso iscritto al n. 32827/2018 il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, con nota del 4 gennaio 2024, sottoscritta anche dalla RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, e dalla RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Governativo, chiedono dichiararsi la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, previa riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, avendo le parti definito il giudizio con accorso transattivo, ritualmente eseguito;
CONSIDERATO CHE:
va preliminarmente disposta la riunione RAGIONE_SOCIALEe impugnazioni, ex art. 335 cod. proc. civ., in quanto aventi a oggetto la medesima sentenza; – deve, poi, disporsi in conformità con la richiesta del RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, avanzata con la predetta nota del 4 gennaio 2024, atteso che con la conclusione RAGIONE_SOCIALE‘accordo transattivo è venuta meno la ragione di contrasto fra le parti;
va, dunque, dichiarata la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere tra tali parti, con conseguente venir meno RAGIONE_SOCIALE‘efficacia RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata con riferimento alle statuizioni interessate dal ricorso principale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (cfr., su tale ultimo punto, Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8980);
la dichiarazione di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere del giudizio relativo al ricorso principale non produce effetti sul ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, tempestivamente proposto;
con il primo motivo di tale ricorso la banca denuncia la violazione e falsa applicazione del d.lgs. 26 gennaio 1948, n. 169, degli artt. 5, 7 e 10 l.n. 1294 del 1957, RAGIONE_SOCIALEe relative disposizioni attuative e RAGIONE_SOCIALE‘art.
1283 cod. civ., per aver la sentenza impugnata negato il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa capitalizzazione degli interessi passivi sull’errato presupposto RAGIONE_SOCIALE‘inesistenza di una volontà negoziale in tal senso;
evidenzia, sul punto, che la banca aveva dato per certo «che la deroga all’art. 1283 cod. civ. fosse un comportamento giuridicamente obbligatorio» e che la previsione normativa che disponeva la redazione di rendiconti annuali, propedeutici al rendiconto finale per il giudizio di conto RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti, sulla base dei singoli estratti conto che la banca inviava alla RAGIONE_SOCIALE, era espressiva RAGIONE_SOCIALEa prevista contabilizzazione degli interessi con cadenza annuale e RAGIONE_SOCIALEa trasformazione degli interessi maturati in capitale, a sua volta produttivo di interessi;
con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del d.lgs. 169 del 1948, degli artt. 5, 7 e 10 l.n. 1294 del 1957 e RAGIONE_SOCIALEe relative disposizioni attuative, per aver la Corte di appello sentenza impugnata negato il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa capitalizzazione degli interessi passivi senza considerare che le disposizioni normative che disciplinavano il finanziamento «imponevano agli istituti bancari di applicare i minimi previsti dalle Condizioni e norme per le operazioni ed i servizi di banca» e che i relativi rendiconti dovevano essere redatti sulla base dei singoli estratti conto bancari;
-lamenta, altresì, l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa decisione nella parte in cui aveva escluso la RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo dalla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali, motivata con un mai dedotto difetto di legittimazione passiva, e aveva indicato in 7,5% il tasso di interesse fino al 1960 benché avesse dato atto che « l’originaria convenzione prevedeva il 7 e 7/8% annuo»;
-con l’ultimo motivo si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., in relazione alla mancata pronuncia in ordine all’intera domanda, facendo presente che la sentenza impugnata si era pronunciata con riferimento a questioni, deduzioni e produzioni poste in essere da altro
soggetto in un giudizio avente altra causa petendi ;
i medesimi motivi di ricorso, in identica formulazione letterale, sono oggetto anche del ricorso principale RAGIONE_SOCIALEa medesima banca iscritto al n. 38823/2018 R.G.;
con il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, iscritto in tale ultimo procedimento si formulano censure sostanzialmente analoghe a quella oggetto del primo e del secondo motivo del ricorso principale;
con tali doglianze si contesta, in particolare, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata di inesistenza di un uso bancario tale da determinare il superamento del divieto di anatocismo previsto dall’art. 1283 cod. civ., nonché il carattere derogatorio, sul punto, rappresentato dalle disposizioni speciali che regolavano il finanziamento, e si rileva l’errore del giudice di merito nell’individuazione del tasso che regolava il rapporto;
con il terzo motivo la ricorrente incidentale critica la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1283 e 1713 cod. civ., 5 e 6 l.n. 1294 del 1957, 2 l. 14 gennaio 1994, n. 20 e 27 r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, nella parte in cui ha negato che la documentazione prodotta fosse espressiva di una volontà negoziale diretta al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa capitalizzazione trimestrale degli interessi, benché tali interessi fossero inclusi nel credito vagliato nel giudizio di conto RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti non raggiunto, in tale sede, da osservazioni e/o contestazioni;
-con il quarto motivo si deduce l’omessa pronuncia sulla domanda relativa alla modalità di computo degli interessi, nella parte in cui non è stata valutato la possibilità di riconoscere la capitalizzazione semestrale o annuale;
-con l’ultimo motivo, che presenta forti assonanze con l’ultimo motivo del ricorso principale, la ricorrente incidentale critica la sentenza
impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, secondo comma, nn. 4 e 5, e 118, disp. att., cod. proc. civ., per non giudicato sull’intera domanda, evidenziando l’errore RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello nell’aver ritenuto che l’oggetto del giudizio fosse l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità extracontrattuale, e non invece contrattuale, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE;
i primi due motivi dei ricorsi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e i primi tre motivi del ricorso incidentale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi;
essi sono infondati;
con tali censure si prospetta, in primo luogo, la non operatività agli interessi maturati in relazione al finanziamento in oggetto del divieto di anatocismo previsto dall’art. 1283 cod. civ. in ragione vuoi RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di una consuetudine giuridicamente vincolante per le parti che imponeva la capitalizzazione trimestrale, vuoi RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di una previsione convenzionale degli stessi, vuoi RAGIONE_SOCIALEa portata derogatoria del divieto rappresentata dalla normativa speciale che disciplinava il finanziamento;
quanto al primo profilo, si rammenta che la clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale e non su un uso normativo, come esige l’art. 1283 cod. civ., laddove prevede che l’anatocismo (salve le ipotesi RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale e RAGIONE_SOCIALEa convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, «in mancanza di usi contrari» (cfr. Cass. 13 giugno 2002, n. 8442; Cass. 11 novembre 1999, n. 12507; Cass. 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. 16 marzo 1999, n. 2374);
il generico richiamo a «condizioni e norme per le operazioni ed i servizi di banca» non vale ad attrarre nella sfera del normativamente imposto un uso negoziale (così, Cass. 4 ottobre 2018, n. 24194);
l e limitazioni previste dall’art. 1283 cod. civ. trovano applicazione
anche con riferimento al calcolo degli interessi maturati nel corso del rapporto di mutuo bancario, per cui l’inesistenza di un uso normativo contrario non consente il superamento del divieto di capitalizzazione di tali interessi (cfr. Cass. 22 maggio 2014, n. 11400; Cass. 20 febbraio 2003, n. 2593);
la Corte di appello ha negato che le parti avessero posto in essere una convenzione posteriore alla loro scadenza avente a oggetto la capitalizzazione degli interessi maturati (da almeno per sei mesi) e siffatto accertamento, in quanto tale idoneo a precludere il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa pratica anatocistica, non risulta essere specificamente aggredito, atteso che le parti ricorrenti si sono limitate a prospettare la loro diversa valutazione dei fatti storici che, attenendo al merito RAGIONE_SOCIALEa controversia, non può essere sindacata in questa sede con vizio di violazione o falsa applicazione di legge;
-in ordine, poi, alla possibilità di individuare nelle disposizioni normative speciali destinate a disciplinare le operazioni in oggetto la fonte RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del diritto alla capitalizzazione degli interessi passivi, si evidenzia che questa Corte, in analoga vicenda, ha escluso che da tali disposizioni fosse possibile evincere il riconoscimento di un siffatto diritto (cfr. Cass. 20 novembre 2018, n. 29986; vedi, anche, sia pure con riferimento a vicenda riguardante l’approvvigionamento di cereali affidato alla RAGIONE_SOCIALE e non di oli e semi, ma fondato sulle medesime disposizioni normative, Cass. 13 maggio 2016, n. 9887);
-le doglianze non si confrontano con tale orientamento giurisprudenziale che merita di essere seguito anche in considerazione RAGIONE_SOCIALEa condivisibile non decisività del richiamo alla documentazione prodotta, per di più prodotta nel giudizio di conto dichiarato estinto, espressa dalla Corte di appello (cfr., sul punto, Cass., Sez. Un., 13 giugno 2018, n. 9590);
in secondo luogo, le censure in esame si soffermano sul fatto che la Corte d ‘a ppello avrebbe liquidato gli interessi, sino al 1960, nella
misura del 7,5% in luogo del 7-7/8% indicato nell’originaria convenzione;
la decisione impugnata resiste alla contestazione articolata sul punto, atteso che la liquidazione degli interessi è avvenuta nel rispetto dei parametri convenzionali così come accertato dal giudice di merito;
con il secondo motivo del ricorso principale si fa questione anche RAGIONE_SOCIALEa compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali operata nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Liquidazione Giudiziale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo e motivata con il difetto di legittimazione passiva di tale soggetto;
la questione non è correttamente formulata in quanto si limita a dedurre che tale difetto di legittimazione non era mai stato dedotto nel corso giudizio, senza, tuttavia, evocare la violazione di uno specifico paradigma normativo e, dunque, non consentendo di valutare sotto quale profilo riteneva la statuizione viziata;
-con il quarto motivo del ricorso incidentale viene fatta valere l’omessa considerazione RAGIONE_SOCIALEa possibilità di riconoscere la capitalizzazione semestrale o annuale;
le riferite ragioni poste a fondamento del divieto di anatocismo previsto dall’art. 1283 cod. civ. e l’accertata mancata dimostrazione di un uso normativo contrario o RAGIONE_SOCIALEa conclusione di convenzioni aventi a oggetto la capitalizzazione di interessi maturati da almeno sei mesi evidenziano l’assenza di pregio RAGIONE_SOCIALEa censura;
-l’ultimo motivo de i ricorsi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e l’ultimo motivo di quello incidentale possono, anche essi essere esaminati congiuntamente, avendo un contenuto sostanzialmente identico;
tali motivi sono infondati;
sotto un primo profilo, deve osservarsi che le ricorrenti non indicano quali siano i motivi di appello su cui la Corte di appello non si sarebbe pronunciata;
sotto un secondo profilo, si rileva che le doglianze attengono, in realtà, al fatto che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza contiene ampi
riferimenti a precedenti pronunciati con riferimento alla medesima vicenda ma nell’ambito di giudizi intrapresi per responsabilità per fatto illecito RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni statali;
siffatta circostanza non è idonea a integrare il vizio denunciato, atteso che il riferimento ai principi affermati in precedenti giurisprudenziali non è tale da determinare i denunciati vizi di apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione laddove, come nel caso in esame, la motivazione, nel suo complesso, consente di individuare l’ iter argomentativo seguito dal giudice;
pertanto, per le suindicate considerazioni, va dichiarata la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere in ordine al ricorso principale del giudizio n. 32827/2018 R.G., mentre vanno respinti il ricorso incidentale proposto in tale giudizio, nonché i ricorsi principale e incidentale di cui al n. 36823/2018 R.G.;
-in ordine al governo RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, va disposta la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali tra le parti interessate dalla pronuncia di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, mentre, quanto alle altre, trova applicazione il criterio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, t.u. spese giust., è inapplicabile alla ricorrente principale del giudizio n. 32827/2018 R.G., essendosi in presenza di una pronuncia di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere (cfr. Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542), per cui opera solo con riferimento alle altre parti ricorrenti soccombenti
P.Q.M.
La Corte, quanto al giudizio n. 32827/2018 R.G., dichiara la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere e respinge il ricorso incidentale; quanto al giudizio n. 36823/2018, rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa integralmente tra le parti interessate dalla pronuncia di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere le spese
RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio iscritto al n. 32827/2018 R.G. e condanna la RAGIONE_SOCIALE BPM RAGIONE_SOCIALE.p.a. e la RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascuna parte controricorrente, in complessivi euro 10.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE BPM s.p.a. e la RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.p.RAGIONE_SOCIALE. , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi proposti, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 18 gennaio 2024.