SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 15947 2025 – N. R.G. 00057669 2021 DEPOSITO MINUTA 14 11 2025 PUBBLICAZIONE 14 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, ha emesso la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE per gli affari contenziosi dell’anno 2021, trattenuta in decisione a seguito del l’udienza cartolare del 20.5.2025 e vertente
T R A
C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende insieme all’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al l’atto di citazione P.
Opponente
E
(P.IVA: ), in persona del suo procuratore AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio legale de ll’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta P.
Opposta
E (C.F.: .IVA: ), e per essa quale mandataria (già (C.F.: .IVA: , in persona del Procuratore speciale AVV_NOTAIO elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta P. P. P. P.
OGGETTO: Rapporti bancari
CONCLUSIONI
All’udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
La difesa dell’ opponente: ‘…si riporta a tutto quanto esposto nell’atto introduttivo del presente giudizio, alle note di parte ritualmente depositate, nonché ai documenti versati in atti. ‘ ;
La difesa del l’oppost a: ‘Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis : 1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare la presente opposizione, per i motivi tutti testé rappresentati e confermare il decreto opposto; In ogni caso con vittoria di spese legali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa nella misura di legge. ‘ ;
La difesa dell’intervenuta: ‘Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis: 1) IN INDIRIZZO PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare la presente opposizione, per i motivi tutti testé rappresentati e confermare il decreto opposto; 2) IN INDIRIZZO: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avversarie eccezioni e/o domande, rideterminare l’importo effettivamente dovuto dalla Società (codice fiscale ) e condannarla al pagamento in favore della e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale la della somma che verrà giudizialmente accertata oltre interessi maturati e maturandi nella misura pattuita dalle singole scadenze al saldo. In ogni caso con vittoria di spese legali del presente P.
giudizio, oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa nella misura di legge. ‘.
Premesso in fatto che:
Con atto di citazione, ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 12746/2021, la conveniva in giudizio esponendo:
che proponeva opposizione al decreto ingiuntivo eccependo plurimi profili di illegittimità, contestando l’esistenza, l’esigibilità e la liquidità del credito azionato dal
che il non aveva prodotto il contratto di conto corrente sin dalla sua apertura, circostanza che ne comportava la nullità ai sensi dell’art. 117 TUB ;
che il aveva depositato esclusivamente saldaconti relativi al terzo trimestre 2016, anziché gli estratti conto certificati integrali dall’inizio del rapporto, come previsto dall’art. 50 TUB ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, con conseguente indetermi natezza dell’oggetto della domanda e nullità del titolo monitorio ;
-che il veva omesso ingiustificatamente di trasmettere la documentazione contabile richiesta ai sensi dell’art. 119 TUB ;
che nel rapporto risultavano applicati tassi superiori al tasso soglia usura, con nullità della clausola relativa agli interessi ai sensi dell’art. 1815 c.c. e della Legge n. 108/1996;
che veniva altresì contestata l’applicazione di interessi anatocistici, competenze e commissioni in assenza di specifica pattuizione scritta sulla capitalizzazione, in violazione dell’art. 1283 c.c.;
-che la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale comportava l’applicazione del regime di capitalizzazione semplice o l’esclusione di ogni forma di capitalizzazione ;
che veniva contestata la clausola di commissione di massimo scoperto, ritenuta nulla ai sensi dell’art. 1418 c.c. per difetto di causa e indeterminatezza del criterio di calcolo ;
che chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la declaratoria della sua inefficacia e nullità, ovvero, l’accertamento dell’insAVV_NOTAIOstenza o dell’infondatezza del credito, o la riduzione del relativo importo.
Concludeva, pertanto, chiedendo: ‘Voglia l’On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento della proposta opposizione: 1. Nel merito: revocare il decreto ingiuntivo n. 12746/2021 (R.NUMERO_DOCUMENTO. n. 35893/2021), e per l’effetto dichiararlo inefficace e nullo perché infondato in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni che precedono; 2. In subordine: accertare e dichiarare, senza alcun’inversione dell’onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l’insAVV_NOTAIOstenza e/o l’infondatezza e/o l’inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via ulteriormente subordinata, ridurne l’ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa, rideterminando sorte, interessi ed accessori, anche mediante idonea consulenza tecnica d’ufficio; 3. Con conseguente vittoria di spese e compenso, oltre accessori come per legge.’.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale esponeva:
che la società eccepiva l’omessa produzione del contratto di conto corrente originariamente acceso presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.a. (poi confluita in
e degli estratti conto integrali, sostenendo la mancata prova del credito;
che riteneva tale eccezione pretestuosa e infondata, avendo prodotto in sede monitoria il contratto di conto corrente n. 3886 del 13 marzo 2001, i contratti di affidamento e gli estratti conto integrali dall’inizio del rapporto ;
-che la sosteneva che erano stati applicati interessi usurari, anatocismo e c.m.s. illegittime;
che in realtà si trattava di contestazioni generiche e sollevate in assenza di una perizia di parte e precisava che la c.m.s. non era mai stata addebitata;
-che solleva eccezione di prescrizione, ritenendo integralmente prescritto ogni eventuale indebito relativo all’anatocismo per il periodo compreso tra l’apertura del conto (13 marzo 2001) e il 16 settembre 2011;
che chiedeva il rigetto dell’opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la concessione della provvisoria esecuzione del medesimo.
Concludeva, pertanto, chiedendo: ‘Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis : 1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare la presente opposizione, per i motivi tutti testé rappresentati e confermare il decreto opposto; 2) CONCEDERE LA PROVVISORIA ESECUZIONE AL DECRETO OPPOSTO N. 12746/2021 R.G. 35893/2021 ed all’esito della statuizione, concedersi termine per il procedimento di mediazione obbligatoria. Con riserva di meglio precisare le domande, di articolare mezzi di prova e di depositare documenti nei termini di cui all’art. 183 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi professionali ai sensi del D.M. 37/2018’
Si costituiva in giudizio anche la la quale sosteneva:
che il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto originava da un rapporto di conto corrente intrattenuto con la RAGIONE_SOCIALE, poi confluita in a seguito di fusioni societarie;
che e aveva ceduto il credito in blocco pro-soluto in data 3 giugno 2021, ai sensi della L. 130/1999 sulla cartolarizzazione;
che, in sede monitoria, era stata depositata tutta la documentazione contrattuale, inclusi il contratto di conto corrente n. 3886 del 13/03/2001, i contratti di affidamento e gli estratti conto integrali dall’inizio del rapporto, smentendo la presunta carenza di prova ;
che le doglianze relative a usura, anatocismo e c.m.s. risultavano generiche e prive di supporto peritale di parte, non consentendo un adeguato contraddittorio;
-che eccepiva la prescrizione decennale per eventuali indebiti riferiti al periodo 13 marzo 2001 -16 settembre 2011;
che ribadiva la piena legittimazione attiva come titolare del credito e la corretta costituzione in giudizio del cedente er eventuali richieste risarcitorie o restitutorie passive;
che chiedeva il rigetto dell’opposizione e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 648 c.p.c. .
Concludeva, pertanto, chiedendo: ‘Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis : 1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare la presente opposizione, per i motivi tutti testé rappresentati e confermare il decreto opposto; 2) CONCEDERE LA PROVVISORIA ESECUZIONE AL DECRETO OPPOSTO N. 12746/2021 R.G. 35893/2021 ed all’esito della statuizione, concedersi termine per il procedimento di mediazione obbligatoria. Con riserva di meglio precisare le domande, di articolare mezzi di prova e di depositare documenti nei termini di cui all’art. 183 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi professionali ai sensi del D.M. 37/2018’
La causa, istruita con l’acquisizione d ei documenti prodotti dalle parti e con l’espletamento di CTU contabile, veniva trattenuta in decisione a seguito del l’udienza cartolare del 20.5.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
L ‘opposizione spiegata dalla può trovare solo parziale accoglimento, nei limiti di seguito esposti.
In termini generali, devesi ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell’opposizione ex art. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell’onere della prova, come enucleabili dal disposto dell’art. 2697 c.c..
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l’esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l’inadempimento, che deve essere semplicemente allegato -mentre il debitore ha l’onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell’a vversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall’art. 2697 c.c. -che richiede all’attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell’estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all’ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l’onere di provare di av er provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri
atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis , Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, nella presente sede, la banca opposta ha chiesto e ottenuto l’emissione del decreto ingiuntivo, al fine di ottenere il pagamento del saldo debitore del conto corrente affidato n. 200 (già 3886, caratterizzato dalla continuità di un medesimo saldo di apertura girocontato e regolato da analoghe condizioni economiche: cfr. pag. 19 relazione CTU), acceso in data 13.03.2001, intestato a
Per contro, l’opponente ha contestato la debenza delle somme ingiunte, eccependo la illegittima applicazione degli interessi passivi, in quanto ultralegali, indebitamente anatocistici, nonché la indebita applicazione di c.m.s. e altre spese non dovute.
L ‘ opposta, già con il ricorso monitorio, ha depositato in atti i contratti relativi al c/c di cui è causa, nonché afferenti ai rapporti di affidamento su di esso appoggiati, producendo anche la serie integrale degli estratti conto a far data dal 13.03.2001 (data di accensione del rapporto di conto corrente) e sino al passaggio a sofferenza, risalente al 22.05.2020.
In base a tale documentazione, è stata disposta CTU econometrica, tesa a vagliare la fondatezza dei motivi di opposizione formulati dalla società correntista.
Con un primo motivo di doglianza la società ha contestato l’illegittima applicazione di interessi usurari.
Tuttavia, la eccezione de qua , oltre a essere stata formulata in via del tutto generica, non avendo parte opponente indicato nemmeno i periodi trimestrali astrattamente interessati dal fenomeno usurario originario (anche a seguito dell’ eventuale esercizio dello ius variandi ex art. 118 TUB, non contestato da parte opponente e pur avendo avuto quest’ultima la p ossibilità di visionare la documentazione prodotta già con il ricorso monitorio), non tiene conto né della giurisprudenza di legittimità ormai consolidatasi in punto di inconfigurabilità dell’ usura sopravvenuta (Cass. Sez. Un., n. 24675 del 19.10.2017), né è stata coltivata nel corso dell’istruttoria dalla correntista, con conseguente declaratoria di infondatezza e rigetto.
Con riguardo, invece, al motivo di opposizione inerente a presunti addebiti illegittimi a titolo di interessi non pattuiti, se ne deve dichiarare la infondatezza.
Come verificato in sede di esame peritale, infatti, la banca, a sostegno delle proprie ragioni, ha prodotto il contratto di conto corrente (doc. 2 fascicolo monitorio) e i contratti di affidamento a valere sullo stesso (doc. 3 fascicolo monitorio), con i quali sono stati pattuiti puntualmente per
iscritto i tassi d’interesse passivi e attivi , i quali, dunque, sono stati correttamente mantenuti fermi da parte dell’ausiliare del giudice, senza alcuna necessità di ricorrere all’applicazione dei tassi sostitutivi di cui all’art. 117 , co. 7, T.U.B..
Relativamente, invece, al la contestazione inerente all’applicazione di in debiti interessi anatocistici, devesi evidenziare quanto segue.
Prima di esaminare le risultanze dell’elaborato peritale in ordine all’anatocismo, invero, occorre ribadir e che, come noto, l’art. 120 T.U.B., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: ‘ Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori ‘. La delibera CICR del 9.2.2000 prevede, poi, all’art. 2 comma 2 che, nell’ambito di ogni singolo rapporto di conto corrente, deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Di conseguenza, nel periodo successivo al 2000 (periodo nel quale si colloca la sottoscrizione del contratto di apertura del conto corrente di cui è causa) non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court , dovendosi invece specificare sotto quale altro profilo la banca non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in questione.
Tale quadro normativo, tuttavia, è nuovamente mutato a decorrere dall’1.1.2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell’art. 120, comma 2, TUB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: ‘ Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale ‘.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l’anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati.
Successivamente, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell’art. 120 del TUB con il cd. Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con cui, di fatto, è stata riaffermata la legittimità
dell’anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla legge di conversione, rimanendo, pertanto, priva di effetto.
Di conseguenza, la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità.
In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell’art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l’anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell’attuale formulazione di tale articolo.
Orbene, conformemente all’orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pari ordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR l’intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell’art. 1283 cod. civ.
Di conseguenza, a partire dall’1.1.2014, è stata negata in radice la possibilità che al termine dell’anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all’orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall’1.1.2014.
Infine, oggi, per effetto dell’ultima modifica ex DL 18 febbraio 2016 n. 18, convertito in L. 8 aprile 2016 n.49, la norma prevede che: ‘ Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di
ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo ‘ .
Sicché è stata apertamente reintrodotta la previsione dell’anatocismo bancario con l’aggiunta del meccanismo di autorizzazione preventiva revocabile liberamente.
Ad oggi, quindi, in ambito bancario l’anatocismo è possibile in presenza della previa autorizzazione del cliente e sempre con la clausola di pari periodicità.
La norma, quindi, pare consentire che l’autorizzazione vi sia anche al momento della costituzione del rapporto, così in sostanza creando un’ampia possibilità di deroga alla regola RAGIONE_SOCIALE ex art.1283 c.c.. Si ritiene che una autorizzazione siffatta, vertente su un punto decisivo del contratto, poi, non possa che derivare da forma scritta ex art.117 T.U.B. anche ove sia inserita successivamente alla costituzione del rapporto.
Infine, il 3 agosto 2016 il CICR ha emanato la delibera recante, ‘ modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria ‘ in attuazione dell’art. 120, comma 2, T.U.B.
Ciò posto in termini generali, nella specie l’ausiliare del giudice ha accertato l’osservanza della delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 in termini di capitalizzazione degli interessi e, di conseguenza, ha applicato la capitalizzazione trimestrale delle competenze sino al 31.12.2013. In particolare, ha evidenziato che nel contratto di c/c oggetto di causa (art. 7, comma 2) viene espressamente indicato che i rapporti di dare e avere relativi al conto sono regolati con identica periodicità trimestrale.
Il CTU ha poi escluso ogni capitalizzazione degli interessi a partire dall ‘01.01.2014, in conformità al quesito peritale e sino alla chiusura del rapporto. A tal fine, i saldi debitori risultanti
dalla documentazione contabile sono stati depurati dagli interessi trimestrali addebitati dall’Istituto di credito, per poi procedere al ricalcolo dei saldi passivi .
Infatti, attesa la mancanza di una puntuale autorizzazione per iscritto alla luce della normativa in tema di anatocismo recata dall ‘ ultima modifica ex DL 18 febbraio 2016 n. 18, convertito in L. 8 aprile 2016 n.49, attuata dalla delibera C.I.C.R. del 2016, il perito ha, condivisibilmente, espunto ogni interesse anatocistico, applicando il regime di capitalizzazione semplice sino alla data del passaggio a sofferenza del c/c.
Con riguardo al contestato addebito di somme ingiunte a titolo di spese per lo scoperto di conto corrente, si osservi che, presa visione dei contratti di concessione di linee di affidamento (doc. 3 fascicolo monitorio), sottoscritti rispettivamente in data 27.09.2012, 19.03.2014 e 04 .03.2016, l’ausiliare del giudice ha potuto ricostruire il saldo finale del c/c affidato, espungendo dal saldo bancario tutti gli importi addebitati a titolo di corrispettivo disponibilità fondi e di indennità per sconfinamento sino al 27.09.2012, allorché, con la sottoscrizione del primo contratto di affidamento, sono state indicate le CDF e le indennità per sconfinamento per la prima volta.
Sicché, a far data dal 27.09.2012 e sino al passaggio in sofferenza, gli addebiti a titolo di tali oneri e spese sono stati, invece, mantenuti correttamente fermi dal CTU, il quale ha constatato anche il mancato addebito di alcun importo a titolo di c.m.s..
Relativamente, invece, alle eccezioni formulate dalla banca opposta, quest’ultima ha eccepito la prescrizione di qualsivoglia eventuale credito vantato da parte opponente, derivante dai lamentati indebiti per il periodo compreso tra il 13.03.2001 e il 16.09.2011.
Sul punto, l ‘ eccezione di prescrizione parziale risulta correttamente formulata e fondata nel merito.
In via preliminare, giova evidenziare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, componendo un precedente contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: ‘ l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l’indicazione di specifiche rimesse solutorie ‘ (Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895; ma già Cass., 22 febbraio 2018, n. 4372).
Ciò posto, in giurisprudenza è stato correttamente affermato che l’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell’anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’ accipiens (così, Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418).
S i osserva che, nel caso di specie, l’eccezione di prescrizione è stata correttamente proposta dalla RAGIONE_SOCIALE. Infatti, come chiarito dalla sopra citata giurisprudenza di legittimità, tale fatto estintivo dell’avversa pretesa è esaurientemente introdotto nel p rocesso dalla RAGIONE_SOCIALE mediante la semplice deduzione dell’inerzia del titolare, del tempo della prescrizione (nel caso di specie, dieci anni) e dell’intenzione di volerne profittare, senza che occorra altresì la specifica indicazione delle singole rimesse solutorie integranti dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale stesso. Conseguentemente, laddove il tempo decorso dalle annotazioni passive risulti effettivamente sufficiente ad integrare la prescrizione del diritto di agire in restituzione, diventa onere del cliente-attore in ripetizione allegare e provare la natura affidata del rapporto e, quindi, il carattere meramente ripristinatorio dei versamenti effettuati.
Nella fatti specie concreta, pur non avendo l’opponente formulato alcuna domanda riconvenzionale nei confronti della RAGIONE_SOCIALE tesa alla ripetizione dell’indebito, avendo egli invece chiesto l’accertamento negativo del reale rapporto di dare avere tra le parti, non è condivisibile l’orientamento recentemente affermato secondo il quale la ‘ rettifica ‘ delle annotazioni in conto corrente, ‘ non essendo altro che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé ‘, può avvenire ‘ senza limiti di tempo ‘ per effetto del venir meno del titolo su cui fondano (Cass. ord. n. 3858 del 15/02/2021). E ciò in quanto se l’azione di nullità è imprescrittibile, si prescrivono le relative azioni di ripetizione cui certamente in via diretta o indiretta anche la ‘rettifica’ del saldo di un conto corrente certamente è finalizzata. Si arriverebbe altrimenti al
paradosso logico-giuridico, prima ancora che contabile, qualora si accedesse alla natura imprescrittibile del diritto di ‘rettifica’, che un diritto ormai prescritto continui a produrre effetti giuridici e contabili favorevoli al suo titolare, solo qualora il rapporto contrattuale con l’istituto di credito di cui si chiede la rettifica, al momento dell’instaurazione del giudizio, sia ancora aperto, come nel caso di specie, non consentendo al correntista di agire in ripetizione di indebito. Deve, comunque, escludersi la permanenza di un interesse all’accertamento e alla declaratoria della nullità del contratto quando risulti ormai prescritta l’azione di ripetizione della prestazione in base ad esso effettuata (cfr. Cass. 09.04.2003, n. 5575).
Poiché l’opponente non ha dato prova del carattere meramente ripristinatorio dei versamenti effettuati, il consulente tecnico ha correttamente provveduto, riscontrata la prescrizione sino al 16.09.2011 (termine del decennio anteriore alla notifica dell’atto di citazion e in opposizione al decreto ingiuntivo) di rimesse solutorie, a espungerle dal ricalcolo del saldo debitore finale, ritenendo, invece, intangibili i versamenti effettuati oltre il decennio.
Peraltro, pur essendo noto a questo giudice quanto previsto dalla Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 9141 de l 19.05.2020, in cui si è affermato che in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l’eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio, nel caso di specie deve preferirsi l’ipotes i con cui il CTU, sulla base dell’orientamento costantemente seguito sino ad ora dall’intestata sezione dell’adito Tribunale, ha effettuato il ricalcolo del saldo in linea capitale per la verifica delle rimesse solutorie senza espungere preliminarmente gli addebiti delle competenze oggetto di contestazione.
E ciò in quanto l’art. 1422 c.c. dispone che l’azione per la nullità è imprescrittibile salvi gli effetti, però, della prescrizione dell’azione di ripetizione; e ciò per ragioni di stabilità dei rapporti economici e di sicurezza nelle transazioni commerciali, chiaramente apprezzabili.
Posto che il ricalcolo che viene richiesto al consulente è volto a tradurre in termini concreti gli effetti della dichiarazione di nullità ma al sol fine di verificare se vi siano somme da ripetersi per quanto si è pagato in base a quelle clausole dichiarate nulle, effettuare dapprima la “depurazione” del conto dall’anatocismo e verificare poi cosa era pagamento e cosa no significa
porre nel nulla l’eccezione di prescrizione della ripetizione e privare di significato l’inciso dell’art.1422 c.c..
A ogni modo, nella fattispecie concreta, sia escludendo le rimesse solutorie accertate sulla base del saldo rettificato, sia escludendole sulla base delle originarie annotazioni della banca, il saldo finale ricalcolato alla data del 16.09.2011 del c/c n. 200 (già 3886) non muta e risulta coincidente con quello dell’estratto conto originario in entrambe le ipotesi di ricalcolo (cfr. pag. 16 relazione CTU).
In definitiva, considerando anche i contratti di affidamento allegati dalla RAGIONE_SOCIALE opposta al fascicolo monitorio, il saldo finale al 22.05.2020 del c/c affidato n. 200 deve essere dichiarato pari a complessivi € – 345.739 ,21, in luogo di € – 425.829,83, con una differenza in favore dell’opponente di € 80.090,62.
Alla luce di quanto emerso in sede peritale, il decreto ingiuntivo n. 12746/2021, emesso dal Tribunale di Roma il 04.07.2021, deve essere revocato.
L’opponente, tuttavia, atteso il saldo ricalcolato de c/c n. 200 ancora a debito, deve essere condannata al pagamento, in favore della cessionaria e, per essa, quale mandataria, della dell ‘ importo di € 345.739,21, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e sono liquidate come da dispositivo, secondo il quantum oggetto di condanna, ai sensi del D.M. 147/2022.
Le spese di CTU, già liquidate in separato provvedimento, sono poste a carico di parte opponente per due terzi e, per la restante parte, a carico della parte opposta e della terza intervenuta, attesa comunque la differenza tra il saldo rilevato dalla RAGIONE_SOCIALE e il saldo ricalcolato dal CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del AVV_NOTAIO, definitivamente decidendo nella causa civile come sopra promossa, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell’opposizione formulata, revoca il decreto ingiuntivo n. 12746/2021, emesso dal Tribunale di Roma il 04.07.2021;
2) Condanna l’opponente al pagamento in favore d ella e, per essa, quale mandataria, della dell ‘ importo di € 345.739,21, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo, quale saldo debitore al 22.05.2020 del c/c affidato n. 200;
Condanna l’opponente alla refusione delle spese d i lite in favore della e, per essa, quale mandataria, della e della in solido fra loro, liquidate in € 22.457,00, per compensi , oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge;
Pone definitivamente in capo a parte opponente, nella misura di due terzi, le spese di CTU, già liquidate in separato provvedimento e, per la restante parte, in capo alla parte opposta e alla terza intervenuta, in solido tra loro.
Così deciso in Roma, il 14.11.2025
Il AVV_NOTAIO