Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16490 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16490 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 30016/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- nonché contro
INTESA SANPAOLO SPA, già RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO
NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 2283/2020 depositata il 16/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
è impugnata con vari motivi, in via principale e in via incidentale, la sentenza della corte d’appello di Milano n. 2283 del 2020 , resa all’esito di un giudizio instaurato dalla società RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, oggi fusa per incorporazione in Intesa Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE.p.a;
il primo motivo del ricorso principale denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 120 del T.U.B. , dell’art. 7 della Delibera del CICR in data 9 febbraio 2000 e dell’art. 1283 cod. civ., per avere la corte d’appello ritenuto la natura migliorativa della capitalizzazione degli interessi introdotta dalla suddetta delibera rispetto alla clausola anatocistica precedentemente applicata, e quindi per non aver riconosciuto, invece, la necessità di un nuovo accordo tra le parti in luogo dell’ adeguamento unilaterale del contratto.
Considerato che:
sul problema oggetto del ripetuto primo motivo del ricorso principale si sono formati distinti orientamenti all’ interno della sezione, e con ordinanza interlocutoria n. 8639 del 2024 la questione, in analoga controversia, è stata rimessa alla pubblica udienza;
è opportuno attendere la decisione che sarà adottata all ‘esito di tale udienza.
p.q.m.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione