SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA N. 42 2026 – N. R.G. 00000677 2023 DEPOSITO MINUTA 25 01 2026 PUBBLICAZIONE 26 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia -sezione civile composta dai seguenti magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO
Giudice AVV_NOTAIO relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO. COGNOME NOME ( con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia P. C.F.
Appellante
contro
(C.F.
), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO
P.
COGNOME NOME con domicilio digitale come da EMAIL tratta dai Registri di Giustizia
Appellato
Oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI
Il Consigliere istruttore, con ordinanza del 30.9.2024. ritenuta la causa matura per la decisione ha fissato l’udienza del 10.12.2025 destinata alla remissione della causa a
decisione da tenersi con le modalità di cui all’art 127 ter c.p.c. assegnando nel contempo i termini di cui all’art 352 c.p.c.
Con provvedimento del 11.12.2025 il Magistrato coordinatore della sezione ha disposto la sostituzione del Consiglieri istruttore AVV_NOTAIO NOME COGNOME con il AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Svolgimento del processo
La società ha convenuto innanzi al Tribunale di Terni la (poi, per mandato, ,
deducendo l’illegittimità di talune pattuizioni contenute in quattro contratti di mutuo ipotecario (anni 1999, 2000, 2006 e 2007).
La parte attrice ha prospettato, in sintesi, profili di: (i) anatocismo/’capitalizzazione composta’ connessa al piano di ammortamento (cd. «alla francese»); (ii) indeterminatezza/indeterminabilità delle condizioni economiche (tasso e costo complessivo del finanziamento); (iii) superamento della soglia d’usura ex L. 108/1996, con riferimento sia agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori; (iv) conseguente diritto alla ripetizione dell’indebito e/o alla rideterminazione del dare -avere.
La banca convenuta si è costituita eccependo, tra l’altro, la prescrizione decennale delle pretese restitutorie e contestando nel merito le deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto delle domande e la condanna alle spese.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale ha disposto consulenza tecnica d’ufficio di natura tecnico -contabile. Dalla ricostruzione contenuta negli atti di gravame risulta che l’attrice richiedeva la modifica/integrazione del quesito per estendere le verifiche ad ulteriori profili (oltre quelli relativi alla soglia d’usura), istanza che veniva respinta dal primo giudice.
Espletata la C.T.U., la causa è stata trattenuta in decisione, con deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 274/2023 il Tribunale di Terni ha rigettato integralmente le domande di , ritenendo (in estrema sintesi) insussistenti i presupposti dell’anatocismo nel piano «alla francese», non configurabile l’indeterminatezza dell’oggetto/’prezzo’ del finanziamento, e non superata la soglia d’usura per interessi corrispettivi e moratori; ha compensato integralmente le spese di lite e ha posto a carico dell’attrice le spese di C.T.U.
La società soccombente ha proposto appello dinanzi alla Corte d’Appello di Perugia, chiedendo la riforma della sentenza e la rinnovazione delle verifiche tecniche su piano di ammortamento e costo effettivo del finanziamento assumendo la nullità per
indeterminatezza/indeterminabilità delle condizioni economiche (art. 1346 c.c.; art. 117 T.U.B.), ha poi ribadito la tesi secondo cui il piano di ammortamento alla francese genererebbe anatocismo
L’appellata si è costituita con comparsa, sollevando eccezioni preliminari di inammissibilità dell’appello in ragione della doppia notifica effettuata lo stesso giorno ed in quanto manifestamente infondato l’appello poiché si pone in contrasto, in tal senso contestando anche nel merito i motivi di gravame, all’intervenuta pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in tema di ammortamento «alla francese».
Il C.I., con ordinanza 30.9.2024, ha ritenuto: ‘relativamente all’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dall’appellata, che la consumazione dell’impugnazione opera solo dopo che sia intervenuta la declaratoria di inammissibilità e improcedibilità sicché fino a quando essa non sia intervenuta la pura e semplice pendenza della precedente impugnazione non preclude la valida rinnovazione dell’impugnazione e la riproposizione di una seconda impugnazione di contenuto identico o anche diverso rispetto alla prima purché non si spirato il termine breve che decorre dalla prima impugnazione;
ritenuto che anche con riferimento all’estinzione per rinuncia o altra causa del giudizio di appello ex art. 338 con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado la consumazione dell’impugnazione non si verifica solo in virtù della proposizione dell’impugnazione ma per effetto della dichiarazione di estinzione con la conseguenza che fintanto che detta dichiarazione non sia intervenuta la pura e semplice pendenza della precedente impugnazione non preclude, sempre che il relativo termine non sia scaduto, la riproposizione di un’impugnazione;
ritenuto che nella fattispecie in oggetto l’impugnazione è stata notificata pochi minuti dopo la prima, che non risulta essere stata iscritta a ruolo e quindi il relativo giudizio non può essere all’evidenza stato oggetto di declaratoria di estinzione, il che segna la sorte dell’eccezione di inammissibilità;
ritenuto che il motivo di appello concernente l’asserita determinazione di effetti anatocistici illeciti ex art. 1283 c.c. a seguito dell’applicazione del tasso di interesse composto (c.d. alla francese) nelle rate di ammortamento dei contratti di mutuo oggetto di causa sembra essere basato su una censura in astratto del meccanismo applicato, recependo le considerazioni del proprio consulente tecnico di parte, riportate nella relazione depositata, che ritiene l’ammortamento alla francese di per sé solo idoneo a provocare interessi anatocistici illeciti, piuttosto che su specifiche censure idonee ad evidenziare in concreto un effetto illecito di applicazione di interessi su interessi secondo i recenti arresti della Corte suprema che
hanno ritenuto che tale può considerarsi solo in presenza di rilevanti carenze contrattuali nell’indicazione dell’importo erogato, della durata del rapporto, del TAN e del TAEG, della periodicità delle rate di rimborso con relativa precisa ripartizione delle quote di capitale e di interessi con riferimento preciso ed intelligibile ai parametri per quantificarli, di guisa che il meccanismo di restituzione del denaro venga a risultare affetto da profilo di indeterminatezza preclusivi della possibilità da parte del mutuataria di avere chiara ed effettiva contezza del preciso contenuto della sua futura obbligazione di restituzione del tantundem; ritenuto infatti che la Corte di cassazione ha ritenuto lecito in sé il meccanismo concordato di ammortamento alla francese perché tale sistema prevede che il pagamento frazionato dell’obbligazione di restituzione comporti la variazione progressiva della composizione delle rate, costanti nell’importo complessivo, ma decrescenti progressivamente nella parte di interessi e progressivamente crescenti nella quota di capitale restituito in ragione del fatto che il maggior carico di interessi del prestito non dipende dall’asserito fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi “scaduti”, ma da ciò che nel piano concordato tra le parti essendo la restituzione del capitale ritardata per la necessità di assicurare la rata costante in equilibrio finanziario, deve essere compensata dalla correlativa debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante;’ ha quindi ritenuto non necessario espletare nuova CTU fissando udienza per la rimessione della causa al collegi.
motivi della decisione
Le questioni preliminari poste dalla difesa dell’appellata hanno trovato ampia esposizione nell’ordinanza del C.I., sopra riportata, le cui motivazione il collegio ritine di poter pienamente condividere.
Venendo alla trattazione del primo motivo di appello si rileva che l’appellante critica la sentenza impugnata per aver escluso che l’obbligo informativo previsto dall’art. 117, comma 4, T.U.B. comprenda anche l’indicazione esplicita del regime di capitalizzazione applicato (ossia, se semplice o composta), nonché della base di calcolo utilizzata all’interno del piano di ammortamento. Secondo la prospettazione dell’appellante, l’assenza di tali specificazioni nel contratto determinerebbe l’impossibilità di stabilire in modo univoco e anticipato il «prezzo» del finanziamento, inteso come l’ammontare complessivo degli interessi o il costo effettivo dell’operazione.
In particolare, si sostiene che la mancata indicazione di questi elementi essenziali comprometterebbe la determinabilità dell’oggetto contrattuale ai sensi dell’art. 1346 c.c., rendendo pertanto la clausola (o l’intero contratto) affetta da nullità totale o parziale. Inoltre,
tale omissione sarebbe rilevante anche sotto il profilo della disciplina di trasparenza bancaria, configurando una violazione delle regole poste a tutela della chiarezza e comprensibilità delle condizioni economiche nei contratti di finanziamento.
12. Con il secondo motivo l’appellante muove una critica all’assunto del Tribunale secondo cui il piano di ammortamento «alla francese» sarebbe esente da fenomeni di anatocismo. In particolare, viene sostenuto che l’adozione del regime di capitalizzazione composta nella determinazione della rata costante, tipico di tale piano, comporterebbe -dal punto di vista economico -effetti assimilabili alla produzione di interessi su interessi.
Secondo questa prospettazione, la modalità di calcolo della rata, fondata sulla capitalizzazione composta, determinerebbe un aggravio di costo per il mutuatario, equivalente a una forma di anatocismo vietata dall’art. 1283 c.c. L’appellante sottolinea che tale maggior onere non risulterebbe esplicitato in modo chiaro né tantomeno sarebbe stato accettato in maniera consapevole dal cliente, con la conseguente violazione non solo del divieto di anatocismo ma anche dei principi di trasparenza contrattuale.
La contestazione si incentra, pertanto, sull’equiparazione tra il meccanismo matematico-finanziario della rata costante, ottenuta attraverso la capitalizzazione composta, e la produzione di interessi su interessi, ritenuta lesiva della normativa civilistica e bancaria in materia di obbligazioni pecuniarie e trasparenza delle condizioni contrattuali.
13. L’appellante formula, in fine con il terzo motivo, una censura incentrata sulla trasparenza: si assume che i contratti non riportino elementi idonei a far comprendere l’effettivo costo del finanziamento e, in particolare, le «condizioni di ammortamento» (confronto tra regimi semplice/composto), con conseguente violazione della disciplina del T.U.B. e dei principi di chiarezza e comprensibilità. Nel motivo vengono richiamati anche precedenti euro-unitari sul requisito di trasparenza delle clausole relative al tasso d’interesse.
I tre motivi sono evidentemente connessi e, come evidenziato nella ordinanza del C.I., hanno trovato spiegazione e approfondimento, successivamente alla proposizione dell’appello con la sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024. Le SS.UU. hanno affrontato la questione relativa alla validità del contratto di mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento “alla francese” standard. In particolare, è stato chiarito che la mancata indicazione, nel testo contrattuale, del regime di capitalizzazione composta e/o della modalità di ammortamento non determina la nullità del contratto. Tale posizione si fonda sul presupposto che, qualora siano esplicitati il tasso nominale, la durata e il piano di rimborso (o siano comunque forniti i dati che
consentano la ricostruzione del piano), sia possibile determinare l’effettivo costo del finanziamento.
La pronuncia esclude, quindi, sia l’indeterminatezza dell’oggetto contrattuale, sia la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa bancaria. In sostanza, si ritiene sufficiente che il contratto contenga gli elementi essenziali che permettano al cliente di conoscere anticipatamente il costo complessivo dell’operazione, senza la necessità di riportare nel testo il dettaglio tecnico del regime di capitalizzazione o della specifica modalità di ammortamento adottata nel piano.
Questi aspetti, come detto, sono già stati anticipati dalla ordinanza del C.I. rispetto alla quale il collegio conferma l’adesione all’orientamento espresso dalla corte di legittimità.
15. La difesa dell’appellato ha preso atto, con la comparsa conclusionale della recente pronuncia della Corte di cassazione del 24.5.24 che è intervenuta successivamente alla sentenza impugnata pubblicata il 27.4.2025. Tenuto conto di ciò e della complessità della questione per cui si è imposto, con provvedimento del Primo presidente della cassazione, la remissione alle SS.UU. il collegio ritiene di poter disporre anche in questo grado di giudizio la compensazione delle spese, così come avvenuto per il primo grado poiché la decisione si fonda sul sopravvenuto chiarimento giurisprudenziale. Conferma la definitiva messa a carico della attrice/appellante delle spese di CTU
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Perugia , definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l’appello e conferma la sentenza impugnata
Compensa le spese
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello .
Perugia, 23 gennaio 2026
Il Giudice AVV_NOTAIO
Il AVV_NOTAIO COGNOME