Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 397 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 397 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27620/2021 R.G. proposto
da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , ed elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME e COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo
Oggetto: Contratti bancari -Mutuo -Ammortamento c.d. ‘alla francese’ -Violazione divieto anatocismo -Deduzione in via generica – Inammissibilità
R.G.N. 27620/2021
Ud. 17/12/2024 CC
studio dell’avvocato COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO GENOVA n. 836/2021 depositata il 20/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 836/2021, pubblicata in data 20 luglio 2021, la Corte d’appello di Genova, nella regolare costituzione dell’appellata RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2385/2018, pubblicata in data 14 settembre 2018.
Quest’ultima, a propria volta, aveva respinto la domanda con la quale la società, premesso in fatto di avere concluso con la Banca un contratto di mutuo fondiario ottenendo un finanziamento da restituire in 60 rate semestrali, aveva dedotto l’applicazione al rapporto sia di un tasso effettivo superiore al TAEG indicato in contratto sia interessi superiori al tasso soglia di legge sia della capitalizzazione.
La Corte d’appello ha disatteso i due motivi di gravame formulati dall’appellante, osservando:
-quanto al primo motivo -col quale veniva riproposta la tesi della difformità del tasso applicato rispetto al TAEG indicato in contratto, deducendo quindi la necessità di applicare l’art. 117 TUB -che, rivestendo il TAEG/ISC una funzione indicativa del costo complessivo del finanziamento, lo stesso
non poteva ritenersi compreso nel novero di tassi e prezzi la cui inesatta indicazione viene sanzionata dall’art. 117 TUB, risultando, pertanto l’inapplicabilità di quest’ultima previsione;
-quanto al secondo motivo -col quale l’appellante deduceva che l’applicazione del meccanismo di ammortamento c.d. ‘alla francese’ aveva comportato l’applicazione di interessi composti -che tale meccanismo di ammortamento era da ritenersi legittimo, dovendosi escludere che gli interessi sulla singola rata venissero applicati agli interessi già scaduti, in violazione del divieto di anatocismo.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Genova ricorre RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE, nuova denominazione della RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE
Resiste con controricorso BANCA CARIGE SPA.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso, la società ricorrente, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 120 TUB, nonché 1283 e 1284 c.c.
Il ricorso, sulla scorta di un’articolata ricostruzione del meccanismo di ammortamento c.d. ‘alla francese’, viene in sintesi ad argomentare che:
-tale meccanismo determina una capitalizzazione degli interessi in violazione dell’art. 1284 c.c.;
-conseguentemente, lo stesso determina una discrepanza tra il tasso di interessi indicato nel contratto ed il tasso effettivamente applicato, in violazione dell’art. 117 TUB;
-ulteriormente -ed in ogni caso -lo stesso rendendo non trasparenti le condizioni del contratto, comporta l’indeterminatezza ed indeterminabilità della clausola di individuazione degli interessi.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 360bis , n. 1), c.p.c. in quanto la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per confermare o mutare tale orientamento.
2.1. La decisione impugnata, infatti, risulta pienamente conforme al principio recentemente espresso da questa Corte a Sezioni Unite, secondo il quale, in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass. Sez. U – Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).
Si può osservare, del resto -e si tratta di ulteriore profilo di inammissibilità -che la censura mossa dalla ricorrente, risolvendosi in una prolungata esposizione di formule di matematica finanziaria, non può ritenersi sufficientemente specifica, in quanto si risolve nel dedurre – del tutto astrattamente la pretesa realizzazione, mediante l’utilizzo del sistema di ammortamento cd. ‘alla francese’, di un risultato
anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da adeguate – e soprattutto chiare – deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l’avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13144 del 2023 e, ancora, Cass. Sez. U – Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).
Deduzioni ed argomentazioni che, va ulteriormente aggiunto, sarebbe stato onere della ricorrente sottoporre al giudice del merito, costituendo profili che investono il profilo dell’accertamento in fatto a quest’ultimo devoluto, e che non possono essere sollevati in sede di legittimità.
2.2. A non diverse conclusioni cioè l’inammissibilità ex art. 360 -bis , n. 1), c.p.c. – si deve pervenire con riferimento alle residue deduzioni concernenti la difformità che sussisterebbe tra l’indicazione del TAEG contenuta nel contratto ed il TAEG effettivamente applicato, risultando anche in questo caso la decisione impugnata pienamente conforme al principio enunciato da questa Corte, per cui, in tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385/1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 39169 del 09/12/2021; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023).
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 7.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 17 dicembre 2024.
Il Presidente
NOME COGNOME