Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17166 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17166 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3391/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in CAGLIARI INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI n. 269/2023 depositata il 02/08/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
SERRAMENTI RENATO RAGIONE_SOCIALE ha convenuto davanti al Tribunale di Sassari RAGIONE_SOCIALE per sentirla condannare a restituire l’indebito oggettivo pari a € 112.370,25, conseguente all’applicazione di interessi moratori usurari, ovvero pattuiti in base a condizioni generali di contratto indeterminate e, quindi, nulle, in relazione al contratto di leasing stipulato in data 3 dicembre 2007. L’attore , nel richiamarsi alle risultanze di una consulenza tecnica di parte, ha chiesto anche dichiararsi illegittima la capitalizzazione degli interessi per effetto della applicazione del regime finanziario dell’ ammortamento cd. alla francese.
Il Tribunale di Sassari, previo espletamento di CTU, ha rigettato la domanda, la cui decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Sassari, con la sentenza qui impugnata. Ha ritenuto il giudice di appello che non sono cumulabili, ai fini del calcolo del tasso soglia, gli interessi moratori e gli interessi corrispettivi, che la nullità di una clausola attinente ai primi non si estende a quelle relative agli interessi corrispettivi e che gli interessi moratori -in base alla CTU non hanno superato il tasso soglia come indicato nelle rilevazioni trimestrali della Banca d’Italia .
Il giudice di appello ha, poi, ritenuto che non sia obbligatoria l’indicazione del TAEG nel contratto di leasing e che le clausole contrattali fossero determinate. Ha escluso dal calcolo tasso soglia la clausola da estinzione anticipata del contratto e, infine, ha escluso l’anatocismo nell’ammortamento alla francese.
Propone ricorso l’utilizzatore , affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso il concedente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3391/2024 R.G. 1. Con il primo motivo si d educe, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e violazione
e/o mancata applicazione norme di diritto in relazione all’applicazione agli artt. 18, 19 e ss. d. lgs. 206/2005 (Cod. consumo), « nonché omesso esame della qualifica di microimpresa dell’attuale ricorrente e quindi violazione e/o mancata applicazione nei suoi confronti della normativa consumeristica». Osserva parte ricorrente che i contratti sarebbero stati sottoscritti dall’impresa individuale COGNOME Renato, la cui azienda sarebbe stata conferita nella neocostituita società di capitali, odierna ricorrente, in data 1° dicembre 2014, alla quale sarebbero stati trasferiti tutti i rapporti, compreso quello di leasing in oggetto. Ne consegue che il suddetto contratto sarebbe stato originariamente costituito da una microimpresa e, pertanto, da un consumatore, dovendosi fare applicazione, in particolare, della disciplina in tema di pratiche commerciali scorrette.
Il primo motivo è infondato quanto al dedotto omesso esame di fatto decisivo, posto che la sentenza impugnata, come rilevato dal controricorrente, si è pronunciato espressamente su tale aspetto (« non v’è dubbio alcuno che nel caso di specie l’utilizzatore, prima come ditta individuale poi come RAGIONE_SOCIALE, abbia svolto e svolga attività commerciale ed i beni oggetto del leasing appaiono destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa »).
Il primo motivo è inammissibile in relazione alla censura di violazione di legge, trattandosi di questione nuova, non trattata (negli esatti termini qui rappresentati) nel giudizio di merito. Qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata nel provvedimento impugnato, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale
asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., n. 32804/2019; Cass., n. 2038/2019).
Peraltro, gli eventuali accertamenti officiosi che possono essere operati dal giudice in tema di operatività delle norme imperative si scontrano con il limite del divieto degli accertamenti di fatto nel giudizio di legittimità (Cass., n. 20438/2019).
Con il secondo motivo si deduce si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione ed errata applicazione delle degli artt. 24 Cost., artt. 99, 163, 183, 189, 190, 115, 116 cod. proc. civ., degli artt. 18, 19, 21-23 e ss. d. lgs. n. 206/2005, degli artt. 2697, 1325, 1344, 1346, 1418, 1419 cod. civ., nonché degli artt. 116, 117 e 125 d. lgs. n. 385/1993 (TUB), nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato l’appello in punto indeterminatezza e nullità delle clausole che prevedono la misura degli interessi e il conseguente tasso applicato, deducendosi anche mancata indicazione del TAEG/ISC nel contratto.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione ed errata applicazione del medesimo parametro normativo – artt. 24 Cost., artt. 99, 163, 183, 189, 190, 115, 116 cod. proc. civ., artt. 18, 19, 21-23 e ss. d. lgs. 206/2005, artt. 2697, 1325, 1344, 1346, 1418, 1419 cod. civ. e artt. 116, 117 e 125 TUB -per indeterminatezza del tasso leasing applicato, stante la mancata indicazione del Tasso interno di rendimento (TIR), tale da determinare opacità delle clausole.
Il secondo e il terzo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, in quanto tendono a ripercorrere la valutazione degli elementi di prova operata dal giudice di appello che ha ritenuto determinate le clausole contrattuali la cui valutazione è rimessa al giudice di appello e non è censurabile in sede di legittimità (« Ai fini della consapevole assunzione degli obblighi nascenti dall’accordo, e della determinatezza del contenuto rilevano:
il costo di acquisto del bene; i tassi applicati; il numero e l’ammontare delle rate, il corrispettivo globale del leasing, dato dalla sommatoria delle rate mensili; l’ammontare del corrispettivo dell’opzione d’acquisto e il regime fiscale applicato al contratto, il tasso leasing Deve quindi ritenersi che il contenuto contrattuale sia stato compiutamente determinato e che la società utilizzatrice sia stata messa nella condizione di comprendere ed apprezzare con precisione l’entità degli oneri economici derivanti a suo carico dall’operazione contrattuale, in rapporto al capitale erogato dalla concedente, con pieno soddisfacimento delle esigenze di trasparenza e determinatezza di cui all’art. 117 TUB »).
8. Il secondo motivo è infondato, nella parte in cui censura la sentenza di appello per omesso rilievo della nullità contrattuale per indeterminatezza delle clausole dovuta a omessa indicazione nel contratto del TAEG/ISC, posto che l’indice sintetico di costo (ISC), qualificabile anche quale tasso annuo effettivo globale (TAEG), è un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni, la mancata indicazione per iscritto dei quali è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Cass., n. 4597/2023; Cass., n. 39169/2021). Si verte, nella sostanza, in tema di documento di sintesi, il quale assolve a una funzione meramente informativa senza rientrare nel contenuto strutturale del contratto stesso (Cass., n. 14000/2023).
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione e/o mancata applicazione di analogo parametro normativo – artt. 24 Cost., artt. 99, 163, 183, 189, 190, 115, 116 cod. proc. civ., artt. 2697, 1283, 1284, 1325, 1341, 1342, 1344, 1346, 1418,
1419 cod. civ. e artt. 116, 117, 124, 125 TUB – in merito al mancato accertamento della nullità, illegittimità o indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese, nonché abusiva e illegittima adozione di una tipologia di regime finanziario, non indicato né pattuito tra le parti, ma unilateralmente adottata dalla banca.
10. Il quarto motivo è infondato nella parte in cui deduce illegittimità del contratto di leasing per adozione del piano finanziario dell’ammortamento alla francese , posto che nell’ammortamento alla francese non si verifica la produzione di « interessi su interessi », ossia di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi « scaduti » (propriamente anatocistici), bensì si produce l’effetto secondo cui « nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell’equivalente del capitale ricevuto» (Cass., n. 8322/2025; Cass., n. 7382/2025; Cass., Sez. U., n. 15130/2024)
11. Il quarto motivo è, inoltre, infondato nella parte in cui deduce omesso esame di fatto decisivo, avendo il giudice di appello espressamente affrontato questo aspetto (« la giurisprudenza ha ritenuto improprio parlare di piano di ammort amento , previsto per il contratto di mutuo bancario, mentre il piano finanziario non costituisce elemento essenziale del contratto »).
12. Il motivo è, infine, infondato nella parte in cui deduce nullità del contratto per omessa pattuizione del metodo di rimborso del capitale secondo il piano di ammortamento (pertanto, per dedotta assenza dell’accordo delle parti sul punto , ovvero per indeterminatezza dell’oggetto del contratto in punto interessi), posto che con la sottoscrizione del contratto di leasing la parte aderisce anche al piano finanziario che accompagna la modalità di rimborso
del capitale e la determinazione del tasso leasing. Sotto questo profilo va osservato che il contraente può rappresentarsi quale sia la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, costituendo il piano di ammortamento mera ipotesi proiettiva dell’ammontare finale dell’importo da restituire (Cass., n. 7382/2025, cit.).
13. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per anticipazioni, 15% per rimborso forfetario, oltre accessori di legge; a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 11/06/2025.