Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17171 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17171 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18864/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE MIR, elettivamente domiciliato in BRESCIA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOMECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 1326/2023 depositata il 21/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha convenuto davanti al Tribunale di Roma RAGIONE_SOCIALE BANCA S.p.A. per sentirla condannare alla restituzione del l’indebito oggettivo conseguente all’applicazione di interessi usurari , ovvero oggetto di pattuizione in base a condizioni generali di contratto indeterminate, afferenti il contratto di mutuo ipotecario del 4 giugno 2007 per l’ importo di € 180.000,00 per la durata di anni ventiquattro, da qualificarsi per l’effetto quale contratto a titolo gratuito. Il mutuatario ha chiesto anche dichiararsi l’illegittima capitalizzazione degli interessi, richiamandosi a una consulenza di parte.
Il Tribunale di Roma, previo espletamento di CTU, ha rigettato la domanda, con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Roma, qui impugnata. Ha ritenuto il giudice di appello che ai fini del verificarsi del superamento del tasso soglia non possono sommarsi interessi corrispettivi e moratori. Ha, poi, rigettato la censura di illegittimità della pattuizione del tasso di interesse in caso di ammortamento alla francese, sia in quanto censura inammissibile per genericità, sia in quanto l’ammortamento alla francese non comporta l’applicazione di interessi anatocistici, essendo gli interessi calcolati sulla sola sorte capitale in base alle pattuizioni.
La Corte di merito ha, poi, ritenuto che la previsione nel documento di sintesi dell ‘indice sintetico di costo (ISC) non costituisce pattuizione contrattuale ed è, pertanto, estranea alla sanzione della nullità di cui all’art. 117, comma 6, d. lgs. n. 385/1993 (TUB) , così come non comporta nullità contrattuale l’erronea indicazione dell’ISC. Ha, infine, ritenuto il giudice di appello che le penali non rientrano nel tasso effettivo globale (TEG).
Propone ricorso il mutuatario affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il cessionario del creditore.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso contiene la chiara esposizione dello svolgimento del giudizio e delle questioni di diritto sottoposte al giudice di legittimità per la decisione.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1283 e 1284 cod. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che non sussiste anatocismo nel rapporto di mutuo per cui è causa nonostante il regime finanziario del piano di ammortamento « alla francese» previsto dal contratto; il ricorrente deduce che l’importo complessivo degli interessi generati nell’arco della complessiva durata del contratto è maggiore di quanto accadrebbe se fosse applicato il tasso nominale concordato.
Il primo motivo, sul quale il ricorrente torna diffusamente in memoria (in disparte l’omessa censura della statuizione del giudice di appello circa l’inammissibilità del motivo di appello per genericità), è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso di regime finanziario di ammortamento alla francese non si verifica la produzione di « interessi su interessi », ossia il calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi, né il calcolo di interessi su interessi « scaduti » (propriamente anatocistici), bensì si produce l’effetto secondo cui « nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione
dell’equivalente del capitale ricevuto » (Cass., n. 8322/2025; Cass., n. 7382/2025; Cass., n. 1167/2025; Cass., Sez. U., n. 15130/2024).
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione della l. n. 108/1996, dell’art. 644 cod. pen., e dell’art. 1815 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto insussistente l’applicazione di interessi usurari al contratto di mutuo per cui è causa , per mancata applicazione del cumulo degli interessi corrispettivi e moratori. Osserva parte ricorrente che il cumulo sarebbe oggetto di pattuizione espressa , pari a ll’interesse corrispettivo maggiorato di uno spread di mora del 2% annuo, con conseguente superamento del tasso soglia dovuto al cumulo dei due tassi, cui vanno aggiunti i costi.
Il secondo motivo è infondato. Ai fini della determinazione del tasso soglia, non si applica il cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l’inadempimento dei secondi; sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell’art. 2, comma 4, l. n. 108/1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass., n. 31615/2021; Cass., n. 14214/2022).
Evidente, del resto, la diversa funzione dei due diversi saggi di interesse, il primo destinato a remunerare il costo del capitale, il secondo quale corrispettivo ulteriore per il creditore dovuto al ritardo nell’adempimento , nonché conseguente anche alla maggiore rischiosità della obbligazione di restituzione della somma mutuata.
Con il terzo motivo si ripropone la medesima censura in relazione alla sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso dal TEG le clausole penali.
Il terzo motivo è infondato. La clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell’adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del tasso soglia di cui alla l. n. 108/1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di natura usuraria dei tassi di interesse bensì, eventualmente, la reductio ad aequitatem ex art. 1384 cod. civ. (Cass., n. 5379/2023).
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 117 TUB, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la nullità del contratto per difformità dell’indice sintetico di costo (ISC) dal Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) applicato dalla banca, incidendo l’indicazione dell’ISC sulla trasparenza delle operazioni bancaria, anche in ragione della natura di consumatore del ricorrente.
Il quarto motivo è infondato. L ‘ indice sintetico di costo (ISC), qualificabile anche quale tasso annuo effettivo globale (TAEG), è un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni, la mancata indicazione per iscritto dei quali è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Cass., n. 4597/2023; Cass., n. 39169/2021). Si verte, nella sostanza, in tema di documento di sintesi, il quale assolve una funzione meramente informativa, senza rientrare nel
contenuto strutturale delle obbligazioni contrattuali (Cass., n. 14000/2023). Né, in questa sede, è possibile dare rilievo alla dedotta qualità di consumatore del ricorrente, in quanto aspecifica.
Con il quinto motivo si chiede la riforma del capo sulle spese quale effetto della riforma della sentenza per i motivi esposti, censura che non viene articolata come autonoma censura, di per sé assorbita dal rigetto dei precedenti motivi (Cass., n. 3069/2017), ma come mero sollecito al giudice del rinvio alla revisione del capo accessorio, come tale inammissibile.
La memoria del ricorrente non offre ulteriori spunti di discussione. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in € 5.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per anticipazioni, 15% per rimborso forfetario, oltre accessori di legge; a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di con tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 11/06/2025.