SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 1657 2025 – N. R.G. 00001279 2023 DEPOSITO MINUTA 25 09 2025 PUBBLICAZIONE 25 09 2025
N. R.G. 1279/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati:
dott. NOME COGNOME relatore
dott. NOME COGNOME Consigliere
dott. NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1279/2023 promossa da:
(CF:
) con il patrocinio
dell’Avv. NOME COGNOME (CF:
)
APPELLANTE/APPELLATA INCIDENTALE
nei confronti di
(CF
con il
patrocinio
dell’Avv.
NOME
(CF
con il patrocinio dell’Avv.
NOME COGNOME (CF
)
P.
C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
avverso
la sentenza non definitiva n. 638/2021 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 17/09/2021
la sentenza definitiva n. 243/2023 emessa dal Tribunale di Prato e
pubblicata il 11/04/2023
CONCLUSIONI
In data 11.09.2025, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
-Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di Firenze, riformare integralmente la sentenza definitiva n. 243/2023 del Tribunale di Prato, Sezione I Civile, emessa in data 06.04.2023 e pubblicata in data 11.04.2023, non notificata, resa nella causa iscritta al numero 787 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2014 promossa da e nei confronti di
e, per l’effetto, respingere in ogni loro parte tutte le domande proposte dagli attori.
Con vittoria di compensi, spese, anche generali, IVA e CAP del primo e del presente grado di giudizio.
Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di Firenze, respingere in ogni sua parte l’appello incidentale proposto da e .
Per la parte appellata:
Letta la sentenza parziale del Tribunale di Prato n. 638/2021 e l’impugnata sentenza definitiva n. 243/2023 e gli atti del correlativo giudizio di primo grado, Voglia codesta Ecc.ma Corte d’Appello respingere perché totalmente infondata, sia in fatto che in diritto, l’impugnazione proposta da
avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 243/2023. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio di appello;
In accoglimento del motivo di appello sub A) promosso avverso la sentenza parziale del Tribunale di Prato n. 638/2021 dichiarare la natura usuraria degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo oggetto di causa e per l’effetto dichiarare che il correlativo contratto deve ritenersi gratuito e ciò in applicazione dell’art. 1815, secondo comma, c.c.
In accoglimento dei motivi di appello incidentale promossi avverso la sentenza definitiva del tribunale di Prato n. 243/2023 ridurre l’ammontare accertato del debito residuo degli odierni appellanti incidentali al solo capitale, con totale
annullamento degli interessi (anche se ridotti al tasso di rendimento dei BOT annuali) e condannare altresì controparte alla integrale rifusione delle spese ed onorari di entrambi i gradi del presente giudizio.
Il sottoscritto difensore si riporta integralmente a quanto eccepito, dedotto ed argomentato nella propria comparsa costitutiva datata 3/11/2023 (contenente anche appello incidentale e che qui deve intendersi come integralmente richiamata) e quindi CONCLUDE sia per la reiezione del gravame avversario sia sotto il profilo dell’accoglimento dei propri MOTIVI DI APPELLO INCIDENTALE.
Con condanna di controparte all’integrale rifusione degli onorari e delle spese tutte di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 638/2021 emessa il 07.09.2021 e pubblicata il 17/09/2021 il Tribunale di Prato ha così deciso:
rigetta la domanda di accertamento della nullità del contratto di mutuo per violazione della legge 108/1996 e s.m.;
dispone con separata ordinanza la remissione della causa in istruttoria, al fine di accertare la validità delle clausole relative alla determinazione del tasso di interessi ed al corretto sviluppo di tali clausole nei piani di preammortamento e ammortamento richiamati, secondo quanto specificato in parte motiva;
riserva alla pronuncia definitiva la pronunzia sulle spese processuali.
Con separata ordinanza in data 07.09.2021 – tenuto conto della esclusione della usura originaria alla luce degli sviluppi della giurisprudenza più recente della S.C. (Cass. S.U., 18 settembre 2020 n 19597), con riferimento alla pattuizione relativa sia agli interessi corrispettivi che moratori, facendo per i secondi applicazione del c.d. principio di simmetria e sulla base della c.d. ‘mora soglia’ (2,1 maggiorata del 50%) alla stregua dei ‘criteri desumibili dalla pronuncia della Cass., S.U., 16303 del 20.6.2018 (che, anche se riferiti alla CMS sono espressione del c.d. principio di simmetria ed omogeneità) e ritenuta non applicabile la sanzione di cui all’art 1815, comma 2, c.c., (con esclusione di ogni interesse corrisposto), mentre
la incidenza rimane circoscritta alle ipotesi di riscontrata violazione degli obblighi di correttezza e buona fede (non desumibile dal solo sconfinamento, secondo quanto affermato nella pronuncia Cass, Sez. U, 19 Ottobre 2017, n. 24675) – è stata disposta CTU contabile al fine di:
accertare la pretesa difformità del piano di preammortamento e di ammortamento elaborato dalla banca ed allegati ai contratti rispetto alle clausole negoziali sottoscritte, in ragione del meccanismo di capitalizzazione degli interessi computati su base mensile, assumendo un effetto anatocistico desumibile dal regime di capitalizzazione concretamente applicato;
determinare l’ammontare delle somme ancora dovute o in applicazione del piano di ammortamento conforme alle clausole negoziali ovvero, in caso di indeterminatezza, del tasso di interesse legale.
Con sentenza definitiva n. 243/2023 pubblicata il 11/04/2023, il Tribunale di Prato ha così deciso:
dichiara la nullità parziale del contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio (Rep n 100631; Racc. 6362), e del successivo atto stipulato in data 13 febbraio 2009, per notar (Rep. n 120.575, Racc. n 10318), relativamente alle clausole di determinazione degli interessi;
determina il credito della banca mutuante nei confronti degli attori, per effetto delle nullità di cui al capo a) in € 766.159,11 al febbraio 2014, in luogo degli importi pretesi, secondo quanto specificato in parte motiva;
dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le parti, comprese quelle di CTU liquidate con distinti provvedimenti.
Tali sentenze sono state emesse sulle domande proposte da e
nei confronti
della
, volte a sentir dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario, ai rogiti del Notaio
(Rep n
100631; Racc. 6362), dell’importo di € 1.200.000,00 e della durata di 15 anni, da estinguere mediante il pagamento di n. 30 rate semestrali, scadenti il 20 giugno e il 20 dicembre di ogni anno ed accertare l’illegittimità delle somme corrisposte a titoli di interessi, ovvero in ipotesi gli importi superiori agli interessi legali, con riferimento al medesimo contratto, stipulato in data 28.07.2005, alle seguenti condizioni: TAN per il periodo di preammortamento pari al 3,95%, tasso di mora 1,65 in più del tasso tempo per tempo vigente, ISC pari a 4,024.
A sostegno delle domande gli attori avevano, altresì, dedotto che:
-la somma mutuata era stata erogata, contestualmente alla stipula, avvenuta in data 28.07.2005, nella misura di € 880.000,00, mentre il residuo di € 320.000,00 avrebbe dovuto essere erogato a RAGIONE_SOCIALE
-in data 13.02.2009, con atto ricognitivo con riduzione di importo, la somma oggetto di mutuo era stata ridotta e fatta coincidere con quella effettivamente erogata al momento della stipula ( € 880.000,00 ), sicché su tale somma avrebbe dovuto essere calcolata l’incidenza dei costi a vario titolo posti a carico della parte mutuataria;
-in particolare, ai fini del costo del mutuo, avrebbero dovuto essere considerate le spese per istruttoria e notarili oltre ai costi assicurativi, per cui la
aveva applicato tassi di interessi superiori a quelli di usura ed interessi anatocistici superiori a quelli contrattualmente convenuti;
-era, quindi, necessario procedere alla rideterminazione del credito ed alla condanna della alla restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di interessi, compensando, in ogni caso, i saldi attivi e passivi.
Si era costituita in giudizio la convenuta contestando i presupposti di fatto e di diritto della domanda e concludendo per il suo integrale rigetto.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito solo RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE o o anche RAGIONE_SOCIALE) incorporante per fusione ha convenuto in giudizio, innanzi questa o anche RAGIONE_SOCIALE) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza definitiva per il
Corte di Appello e (di seguito (avendo fatto, invece, riserva d’appello avverso quella non definitiva) seguente motivo:
1. LA ERRONEA VALUTAZIONE DELLE CLAUSOLE NEGOZIALI:
il tasso di interesse;
l’ammortamento ;
la variabilità del tasso di interesse corrispettivo;
il regime di capitalizzazione;
la sostituzione del tasso ultra-legale applicato con il tasso BOT ex art. 117, comma 7, TUB;
l’in dicatore Sintetico di Costo (ISC);
la riformulazione del piano di ammortamento.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall’APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, e nel costituirsi in giudizio, hanno contestato, perché infondate, le censure mosse da ll’APPELLANTE , proponendo a loro volta appello incidentale averso:
la sentenza non definitiva per i seguenti motivi così riassunti:
nullità del contratto di mutuo per comprovato superamento del tasso soglia di usura ed erronea statuizione, sul punto, in quanto fondata su una CTU affetta da gravi vizi logico-operativi;
la sentenza definitiva, per i seguenti motivi:
erronea quantificazione della somma accertata come dovuta sul presupposto decisorio accreditato dalla già impugnata sentenza parziale;
erronea e/o illegittimità compensazione delle spese di primo grado.
In data 11.09.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
*
APPELLO PRINCIPALE
L’appello è sostanzialmente fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza definitiva impugnata.
ha proposto gravame avverso la sentenza definitiva n. 243/2023 che ha dichiarato la nullità parziale del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 28.07.2005 e del successivo atto stipulato in data 13.02.2009, relativamente alle clausole di determinazione degli interessi.
P assando alla disamina dell’avanzato gravame, si osserva quanto segue.
La critica contenuta nel primo ed unico motivo di gravame attiene alla erronea valutazione delle clausole negoziali e si articola sotto diversi profili, i quali riguardano:
il tasso di interesse;
l’ammortamento ;
la variabilità del tasso di interesse corrispettivo;
il regime di capitalizzazione;
la sostituzione del tasso ultra-legale applicato con il tasso BOT ex art. 117,
comma 7, TUB;
l’indicatore Sintetico di Costo (ISC) ;
la riformulazione del piano di ammortamento.
Sul tasso di interesse e sul l’ ammortamento
La censura la parte della sentenza definitiva in cui si afferma: ‘ Dalla relazione di CTU, infatti, risulta quanto segue (pag 14 e ss) ‘ …Come risulta evidente dalla lettura dell’articolo 1, nel contratto de quo non sono presenti indicazioni tanto del Tasso Annuo Effettivo (TAE) quanto del regime di capitalizzazione applicato nella determinazione del piano di ammortamento. La previsione contrattuale relativa al solo tasso di interesse in ragione d’anno (c.d. TAN) è un’indicazione parziale ed insufficiente a determinare il monte interessi in quanto concorrono a determinare il tasso effettivo annuo (c.d. TAE) anche i) i tempi di riscossione degli interessi e ii) il regime finanziario adottato ‘ .
A fondamento di tale critica, deduce che nella formulazione del TUB, nell’anno 2005 (data di stipulazione del mutuo per cui è causa), la indicazione del TAE non era prevista e, di conseguenza, l’indicazione del tasso annuo nominale (TAN) ex art. 1282 c.c. era (ed è) l’unica necessaria e sufficiente. L’indicazione del Tasso Annuo Effettivo, alla data di stipula del contratto, era stata disposta dall’art. 6 della Delibera CICR del 9.02.2000, solo ‘ nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale ‘ che, nella fattispecie, non ricorre , per cui non sarebbe possibile ravvisare, come avviene in sentenza, l’indeterminatezza della clausola che ci occupa.
Deduce, altresì, CCC che il Tribunale, nonostante abbia correttamente ritenuto non necessario il piano di ammortamento, ha poi aderito alla valutazione del CTU secondo cui, di fatto, sarebbe stato applicato un piano di ammortamento alla francese a capitalizzazione composta.
➢ A tale riguardo, osserva in primo luogo, il Collegio che il tasso annuale effettivo (TAE) è un indicatore che include solo gli interessi, mentre il tasso annuale effettivo globale (TAEG) è un indicatore che include interessi e spese.
Per la precisione, il TAEG del contratto di mutuo ‘ racchiude contemporaneamente il tasso d’interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d’istruttoria, imposte di bollo, ecc.)’ (Cass. Sez. 1. Ordinanza n. 35676 del 21.12.2023).
Ebbene, la giurisprudenza si è ormai consolidata nell’affermare che la mancata indicazione del TAEG nel contratto non dà luogo ad alcuna nullità, potendo giustificare soltanto richieste di carattere risarcitorio per responsabilità precontrattuale o contrattuale.
Afferma, infatti, la Suprema Corte: ‘ l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 39169 del 09/12/2021 e la successiva Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023)’ (Cass. Sez. 1, Ordinanze n. 35017 del 2024 e n. 397 del 08/01/2025).
Nel presente giudizio non vengono avanzate domande di carattere risarcitorio, ma solo di natura restitutoria, per cui non si può che prendere atto dell’impossibilità di accogliere la domanda volta all’applicazione de l tasso previsto dall’art. 117 TUB in sostituzione di quello contrattuale, anche perché il tasso di interesse applicato al contratto è disciplinato nell’articolo 1 (pagina 3), sia come tasso di
preammortamento, sia come tasso da applicare per il periodo di ammortamento del mutuo.
Se, quindi, non è richiesta, a pena di nullità l’indicazione del TAEG che include interessi e spese, a maggior ragione, deve ritenersi per il TAE che comprende solo gli interessi.
A ciò si aggiunga che lo stesso CTU ha rilevato che, oltre al TAN, concorrono a determinare il tasso effettivo annuo (c.d. TAE) anche i tempi di riscossione degli interessi e il regime finanziario adottato, con conseguente determinabilità del medesimo ed ha evidenziato al riguardo che nel mutuo de quo i tempi di rimborso (fino a 23 mesi di preammortamento e 15 anni di ammortamento da effettuarsi a mezzo del pagamento di 30 rate semestrali composte da capitale ed interessi) sono esattamente individuati.
Il TAE del contratto risulta, quindi, evincibile dagli altri dati contenuti nel contratto: somma mutuata (€ 1.200.000,00), tasso di interesse iniziale (3,95%), durata del rimborso del prestito (30 rate di ammortamento semestrali) e importo della rata costante (al tasso debitore iniziale) di € 53.409,14 .
Il fatto che l ‘art. 6 della Delibera CICR del 9.02.2000 preveda che ‘ i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto ‘ , non consente, comunque, di ritenere nullo il contratto laddove il TAE, pur se non indicato, come nella fattispecie, sia comunque ricavabile da altri dati.
Quanto al regime di capitalizzazione composta che sarebbe stato applicato
nella determinazione del piano di ammortamento, le Sezioni Unite hanno chiarito che ‘ in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti ‘ (Cass. S.U. 29 maggio 2024 n. 15130).
Il CTU ha evidenziato che il regime finanziario adottato va identificato nel piano di ammortamento alla francese con capitalizzazione composta, in quanto la rata indicata in contratto risulta compatibile solo con tale tipo di piano di ammortamento ed in tal senso, anche per le ulteriori considerazioni di seguito svolte va ritenuta corretta la sentenza impugnata.
In conclusione, anche se nel contratto in questione non sono presenti indicazioni tanto del Tasso Annuo Effettivo (TAE), quanto del regime di capitalizzazione applicato nella determinazione del piano di ammortamento, non è ravvisabile alcuna ipotesi di nullità, neppure per la ritenuta sussistenza di un ammortamento del tipo alla francese, a capitalizzazione composta, come si seguito meglio precisato con riferimento al paragrafo relativo al regime di capitalizzazione, dovendo escludersi ogni effetto anatocistico.
Sul tasso di interesse variabile e sul regime di capitalizzazione
I due profili in commento vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi.
La censura la sentenza definitiva in primis , laddove a pag. 10 il primo Giudice – dopo aver dichiarato che ‘ non può omettersi di considerare che il tasso di interessi stabilito in contratto prevedeva un meccanismo automatico di
variabilità … così che il regime da applicare costituisce un elemento rilevante ai fini della determinabilità del costo del finanziamento e decisivo ai fini delle disposizioni finalizzate a tutelare la trasparenza ‘ – aggiunge che ‘ il tasso corrispettivo è stato previsto in misura variabile e tuttavia la questione sollevata attiene al meccanismo concreto di determinazione della quota di interesse sulla singola rata che, a loro dire [dei essendo a scadenza semestrale sarebbe stata determinata sulla base di una formula attuariale che sconta l’applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto e che quindi comprende un meccanismo implicito di anatocismo ‘ .
impugna, altresì, la sentenza definitiva per avere il Tribunale errato nel condividere le indicazioni del CTU e le correlate conclusioni peritali trascritte a pag. 17 della sentenza, per cui l’ammontare della rata riportato in contratto ‘ corrisponde all’impiego del tasso ex art. 1284 c.c. in regime composto ‘ e a pag. 18: ‘ la rata indicata in contratto risulta compatibile con il solo piano di ammortamento alla calcolato in regime di capitalizzazione composta ‘. Parte
L’APPELLANTE sostiene, al riguardo, che la somma mutuata, corrispondente all’obbligazione principale, avrebbe dovuto essere considerata nei valori in essere periodo per periodo, essendo esplicitamente convenuto che sulla stessa avrebbero dovuto essere corrisposti tutti gli interessi maturati.
In altri termini, deduce che una volta definita l’obbligazione principale, nel valore iniziale e periodale, alla quale corrisponde una determinata obbligazione accessoria, il valore della rata costante può – senza ricorrere alla formula del regime composto – essere calcolata semplicemente calcolando il montante complessivo e dividendolo per il numero delle rate, in modo tale che per i valori così ottenuti dell’obbligazione principale, iniziale e periodale, i corrispondenti interessi assommano al valore complessivo del regime semplice.
Ciò posto, osserva il Collegio, in primo luogo che la scelta di un tasso variabile di rimborso delle ra te di mutuo rientra nell’autonomia contrattuale ed inoltre, ‘ il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell’ammontare finale dell’importo da restituire ‘ (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025).
In secondo luogo, ritiene che l’ulteriore profilo di censura in commento, volto sostanzialmente a contestare il ritenuto regime di capitalizzazione composta che, come detto, non dà luogo ad alcuna invalidità – non sia sorretto da un interesse concreto ad impugnare, in quanto assorbito.
Infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia precitata (n. 15130/2024), seppure con riguardo al mutuo a tasso fisso, hanno, sul punto, statuito che ‘ deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo ‘; ‘ è quindi senz’altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un’unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale ‘; ‘ nel piano di ammortamento allegato al contratto … erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi; quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l’importo totale del rimborso con una semplice sommatoria ‘).
Tale orientamento è stato ribadito anche per il mutuo a tasso variabile, avendo la Corte di legittimità statuito che ‘ in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata
viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l’importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti … ‘ (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025).
Anche a sezioni semplici, la S.C. con Ordinanza n. 27823 del 02/10/2023, si era così espressa: ‘ è opportuno rilevare che l’art. 1283 c.c. vieta infatti la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l’unica fattispecie ivi regolata. Il metodo “alla francese” comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l’applicazione dell’interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all’anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato’ .
Condivide la Corte tale orientamento e quindi – poiché i l metodo ‘alla francese’ anche se a capitalizzazione composta, comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi e poiché la quota di capitale della prima rata sconta l’effetto della imputazione di pagamento prima alla quota di interessi – la previsione della quota interessi della prima rata nella formula della quota interessi della seconda rata non determina alcun costo occulto.
In altri termini, la formula di capitalizzazione composta non incide nella determinazione della quota di interessi calcolata sul solo capitale residuo, dato che gli interessi già maturati nel periodo precedente vengono considerati al solo fine di determinare la residua quota di capitale, il che non determina alcuna forma di anatocismo.
Sulla sostituzione del tasso ultra-legale applicato con il tasso BOT ex art. 117, comma 7,
critica la sentenza definitiva impugnata, laddove ha fatto discendere dalle conformi risultanze della CTU che ‘ la richiesta dell’opponente di rideterminazione degli interessi ai tassi minimi BOT così come statuito dall’art. 117 e 125 bis del TUB deve essere accolta ‘ , deducendo, sul punto, che non sussistendo alcuna nullità della convenzione di interessi derivante da errata valutazione di indeterminatezza della clausola economica, non potrebbe applicarsi al mutuo de quo alcun tasso sostitutivo, anche perché sarebbe erroneo il richiamo all’art. 125 bis TUB, perché detta disposizione è specificamente circoscritta al solo cliente-consumatore, laddove nel caso in esame, alcuna indagine è stata demandata sulla qualità di consumatore dei mutuatari e che nulla hanno allegato sul punto.
Il profilo di critica è in parte assorbito dalle valutazioni sopra espresse in punto di validità del contratto di mutuo, non essendo ravvisabile alcuna nullità parziale del medesimo, per mancata indicazione del TAEG (ossia dell’ ) e, per il resto, fondato, non essendo stato neppure allegato che gli APPELLATI avessero rivestito la qualità di consumatori, risultando, per contro, dall’atto di mutuo che essi fossero liberi professionisti. Part
La sentenza definitiva laddove ha optato per la formazione di un piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice con applicazione dei tassi sostitutivi va, dunque, riformata, in difetto della ritenuta violazione degli artt. 1283 c.c. e 120 TUB, e del l’incongruenza e difformità dell’importo delle rate con il prezzo ex art. 1284 c.c.
Sull’indicatore Sintetico di Costo (ISC)
L’APPELLANTE deduce che il CTU – pur avendo accertato che l’I SC ricalcolato (3,947%) risulta leggermente inferiore a quello indicato in contratto (4,024%), con la conseguenza che alla parte mutuataria è stato prospettato un costo del finanziamento superiore a quello reale – ha poi concluso che ‘ questa differenza, favorevole al mutuatario, non risulti essere rilevante ai fini del mancato rispetto della normativa sulla trasparenza bancaria’ (pag.13-14 Perizia).
Il Collegio ritiene che tale differenza, come accertato dal CTU, sia veramente trascurabile, posto che l ‘ISC applicato in concreto risulta differire in difetto rispetto all’ISC contrattuale per 7,7 punti base (ovvero per lo 0,077%).
Tale lieve difformità non incide neppure sulla validità del contratto de quo , per quanto già detto, non comportando automaticamente una maggiore onerosità del medesimo, ma solo una rappresentazione errata del costo complessivo, peraltro, a beneficio dei i quali, stando così le cose, non avrebbero alcun interesse concreto a far valere la nullità, neppure ai sensi dell’art. 125 bis TUB,
laddove avessero rivestito effettivamente la qualità di consumatori.
La riformulazione del piano di ammortamento
CCC si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto valida ‘ la riformulazione del piano di ammortamento allegato n. 6 alla relazione ‘ tecnica, sviluppato con tipologia alla francese, al tasso legale, con capitalizzazione semplice (sentenza, pag. 19), in quanto tale piano, elaborato dal CTU, sarebbe caratterizzato da quote interessi crescenti e quote capitale decrescenti, in spregio sia alle previsioni del contratto di mutuo per cui è causa – col quale si pattuisce che le quote interessi siano computate ‘sulla somma mutuata’ e siano decrescenti al ridursi del capitale residuo – sia alla definizione di ammortamento alla ‘francese’, che si rinviene nelle Informazioni della Banca d’Italia , secondo cui ‘ la rata prevede una quota interessi decrescente’.
Anche tale rilievo critico coglie in parte nel segno, sulla base di quanto già osservato in ordine al primo profilo di gravame, circa la mancata indicazione del TAE.
Il piano di ammortamento alla francese con applicazione del tasso interesse legale in regime di capitalizzazione semplice di cui all’a llegato 6 della CTU è stato infatti, erroneamente recepito dal Tribunale, sia perché non c’era necessità di sostituire i tassi di interesse, sia perché la capitalizzazione composta di fatto applicata dalla era del tutto legittima.
E’ noto, in oltre, che il piano di ammortamento alla francese, quale è quello del mutuo per cui è lite, è caratterizzato da una rata costante, nella quale la quota degli interessi decresce col passare del tempo, aumentando, per converso, di pari passo, quella del capitale, in modo tale che la rata resti costante, mentre invece nell’allegato 6 la rata è crescente.
Pertanto, n on c’ era necessità -come ritenuto dal Tribunale – di riformulare il piano di ammortamento con un regime a capitalizzazione semplice, a fronte della validità di quello a capitalizzazione composta, regime di fatto applicato dalla e correttamente ricavato dai dati del contratto dal CTU, il quale ha spiegato che ‘ la rata di ammortamento di un qualsiasi mutuo è costituita da capitale ed interessi, ed il fatto che la rata del mutuo di un piano di ammortamento alla francese sia determinata dalla formula dello sconto in regime di interesse composto è la prova del regime di capitalizzazione applicato ‘.
Lo stesso giudice di prime cure ha correttamente ritenuto -salvo poi propendere per la riformulazione del piano di ammortamento con sostituzione del tasso contrattuale con quello legale ed applicazione della capitalizzazione semplice – che ‘ come si può evincere dai risultati riportati nella tabella 1 sottostante, la rata indicata in contratto risulta compatibile con il solo piano di ammortamento alla calcolato in regime di capitalizzazione composta ‘:
TABLE
Tabella 1: confronto tra le rate scaturenti con ‘applicazione dei diversi piani di ammortamento
La differenza di regime di capitalizzazione è riassunta nella seguente tabella:
TABLE
Pertanto, il piano di ammortamento alla francese del mutuo in argomento, con capitalizzazione composta – come di fatto applicato dalla ed evinto dal CTU sulla base dei dati contrattuali – deve ritenersi legittimo, di talché non va condiviso quello posto a base della decisione impugnata di cui all’allegato 6 della CTU.
In conclusione, il motivo di appello principale va accolto, in quanto fondato, sotto tutti i profili enunciati ad eccezione di quello relativo alla critica alla capitalizzazione composta, che resta comunque assorbito, con conseguente riforma della sentenza definitiva appellata e rigetto della domanda dei di accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio (Rep n 100631; Racc. 6362), e del successivo atto stipulato in data 13 febbraio 2009, per notar (Rep. n 120.575, Racc. n 10318), relativamente alle clausole di determinazione degli interessi.
APPELLO INCIDENTALE
L’appello incidentale è infondato e va respinto.
Il e la hanno proposto appello avverso:
la sentenza non definitiva n. 638/2021 per erronea statuizione in punto di nullità del contratto di mutuo, per comprovato superamento del tasso soglia di usura, in quanto fondata su una CTU affetta da gravi vizi logico-operativi;
la sentenza definitiva n. 243/2023, per erronea quantificazione della somma accertata come dovuta, sul presupposto decisorio accreditato dalla già impugnata sentenza parziale e per l’e rronea e/o illegittima compensazione delle spese di primo grado.
Passando all’esame dei sopra indicati motivi si osserva quanto segue.
Sub a) con sentenza non definitiva il primo Giudice ha respinto la domanda di accertamento della nullità del contratto di mutuo in data 28.07.2005 per violazione della L. n. 108/1996.
L’appello in esame proposto avverso tale sentenza non definitiva può qualificarsi come appello incidentale autonomo, essendo indipendente dall’appello principale proprio perché proposto avverso una sentenza diversa e non dipendente da quella definitiva impugnata dalla
Il gravame in commento avente ad oggetto la sentenza non definitiva avverso la quale la difesa degli APPELLANTI INCIDENTALI aveva fatto espressa riserva di appello nella prima occasione utile, risulta peraltro tempestivo, in quanto proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 327 c.p.c. di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza definitiva, (anch’essa impugnata) nel rispetto dell’art. 340 c.p.c.
Nel merito, i hanno contestato la legittimità dell’interpretazione dell’art. 1815, comma secondo, c.c. per come fornita da Cass. Sez. un. 18/9/2020 n. 19597 e recepita dal Tribunale, perché, con motivazione non conforme al diritto vigente e discostandosi da ogni precedente giurisprudenziale in materia, la Cassazione ha escluso che la natura usuraria degli interessi pattuiti in sede di mutuo possa comportare la nullità della clausola correlativa e l’assoluta non debenza di interessi.
Ciò si tradurrebbe in un’abrogazione di fatto dell’art . 1815, comma secondo, c.c. che, nella sua chiarezza di dettato normativo, non lascerebbe adito a diverse interpretazioni che non siano appunto la nullità della clausola determinativa degli interessi con la conseguente gratuità del contratto di mutuo, quale evidente sanzione per colui che ha abusato della propria posizione creditoria per imporre al debitore tassi usurari.
La censura è inammissibile, poiché non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza in argomento, chiara e specifica in punto di verifica dell’usura sia degli interessi corrispettivi , che di quelli moratori, né con la pronuncia a S.U. n. 19597 del 18/09/2020, della Corte di Cassazione recepita dal primo Giudice che ha sancito il seguente principio di diritto condiviso anche da questa Corte: ‘ La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell’ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest’ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell’art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l’indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall’accertamento dell’usurarietà discende l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti,
in applicazione dell’art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all’interessato la scelta di far valere l’uno o l’altro rimedio ‘ .
La sentenza non definitiva appellata in via incidentale merita, quindi, sul punto piena conferma.
Sub 2) Gli APPELLANTI INCIDENTALI impugnano anche la sentenza definitiva n. 243/2023, per l’ erronea quantificazione della somma accertata come dovuta con la precitata sentenza parziale e l’ erronea e/o illegittima compensazione delle spese di primo grado.
Deducono al riguardo che nel compensare integralmente le spese di lite di primo grado, il Tribunale -incorrendo in violazione dell’art. 92 c.p.c. – avrebbe del tutto obliterato, senza peraltro motivare sul punto, la circostanza che essi, originari attori in primo grado avevano comunque visto la propria domanda giudiziale parzialmente accolta e quindi significativamente ridimensionato il credito residuo della odierna appellante principale.
Come detto, il giudice di prime cure, con la sentenza oggetto di critica, ha determinato il credito della nei confronti dei per effetto delle nullità ravvisate al capo a) in € 766.159,11 al febbraio 2014, in luogo degli importi pretesi.
Giova rilevare al riguardo quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte nomofilattica, e cioè che «in tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi,
e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.».
Ne deriva che il motivo dedotto non consente di ritenere errata la pronuncia impugnata, la quale piuttosto merita sul punto piena conferma per avere il Tribunale riservato in sede di definitiva statuizione sul merito, la pronuncia sulle spese di lite ed avere correttamente compensato le spese di quel grado di giudizio in ragione del rigetto della domanda di accertamento della nullità del contratto di mutuo per violazione della legge 108/1996 e s.m. disposto con sentenza non definitiva e dell’accoglimento di quella di nullità parziale del contratto di mutuo fondiario di cui trattasi, relativamente alle clausole di determinazione degli interessi.
Anche se la domanda di nullità afferisce ad un diritto autodeterminato si verte nell’ipotesi di accoglimento parziale di un’unica domanda articolata in più capi, essendo stati diversi i profili di nullità dedotti.
La sentenza definitiva impugnata non risulta quindi scalfita dalla censura in commento.
SULLE SPESE PROCESSUALI
‘ In tema di impugnazioni, il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite ‘ (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 27606 del 29/10/2019 ed in senso conforme Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
La peculiarità della vicenda (caratterizzata da contrasti giurisprudenziali e da pronunce della Corte regolatrice emesse successivamente all’introduzione del presente giudizio) giustifica la parziale compensazione (in ragione di 2/3) delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ex art. 92 c.p.c. come integrato dalla sentenza 77/2018 della Corte Costituzionale.
Pertanto, tenuto conto dell’esito del giudizio complessivo (che vede vittorios a ) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico del e della in ragione di 1/3 nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore dichiarato della controversia (indeterminato basso) ed all’attività svolta , con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio. Parte
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002 in capo agli APPELLANTI INCIDENTALI.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull’appello proposto da nei confronti di e , avverso la sentenza n. 243/2023 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 11/04/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e
deduzione, così provvede:
ACCOGLIE l’appello principale e per l’effetto in totale riforma della sentenza definitiva, RESPINGE la domanda di nullità parziale del contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio (Rep n 100631; Racc. 6362), e del successivo atto stipulato in data 13 febbraio 2009, per notar (Rep. n 120.575, Racc. n 10318), relativamente alle clausole di determinazione degli interessi;
RESPINGE l’appello incidentale avverso la sentenza non definitiva e quella definitiva;
DICHIARA le spese dei due gradi del giudizio compensate tra le parti in ragione di 2/3 e CONDANNA gli appellati/appellanti incidentali alla rifusione in favore della appellante principale della residua parte delle stesse spese, liquidate per l’intero in complessivi € 14.652,00 (7.616,00 + 6.946,00) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cap come per legge;
DA’ atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002 in capo agli appellanti incidentali.
Firenze, camera di consiglio del 22.09.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. NOME COGNOME
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.