Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33314 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33314 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME e COGNOME NOME , rappresentati e difesi dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce sez. distaccata di Taranto pubblicata il 18.11.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.12.2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Oggetto: contratto
di mutuo usura
1 .-NOME NOME e COGNOME NOME, a seguito del frazionamento del mutuo fondiario, originariamente contratto con la Bancapulia dal costruttore (RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE) dello stabile, in data 8.10.2009 si sono accollati con la stessa banca il mutuo fondiario (frazione di quello originario) di € 160.000 al tasso fisso del 5,77% e con rate di ammortamento alla francese. Con la sentenza n. 3112/2019 dell’11.12.2019 il Tribunale di Taranto ha dichiarato illegittimi per violazione dell’art.1283 c.c. e non dovuti gli interessi anatocistici, asseritamente e indebitamente applicati dalla Bancapulia, nella misura di € 81.138,62, procedendo alla rielaborazione del piano di ammortamento previa eliminazione della asserita capitalizzazione, secondo l’allegato 3 della relazione del nominato CTU;
2.─ Intesa Sanpaolo, quale banca in cui è stata nelle more incorporata Bancapulia s.p.a., ha proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di Lecce.
3 .─ La Corte adita con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che:
a) l’atto di appello è tempestivo ; pubblicata, infatti, la sentenza in data 11.12.2019, considerata la sospensione (per 64 giorni) del decorso dei termini processuali dal 9.3.2020 all’11. 5.2020 ai sensi dell’art.83 , comma 1, d.l. n. 18/2018, convertito in l. n.27/2020 e come modificato dall’art.36 , comma 1, d.l. n.23/2020, considerata, altresì, la sospensione dei termini processuali (per 31 giorni) dal 1°.8.2020 al 31. 8.2020 ai sensi dell’art.1 l. n.742/1969, il termine di sei mesi per l’appello previsto dall’art.327 c.p.c. per il caso – qui ricorrente – di mancata notifica della sentenza scadeva il 14.9.2020 ed in tale data in effetti l’appello risulta essere stato notificato ;
l ‘appello è anche rispettoso del disposto dell’art.342 c.p.c. in quanto contenente l’indicazione della parte della sentenza
impugnata e le ragioni dell’impugnazione e la conseguente riduzione degli interessi corrispettivi dovuti dai mutuatari;
in memoria di replica, per la prima volta, gli appellati contestano per la prima volta la legittimazione processuale della persona fisica che ha agito per Intesa Sanpaolo, per la mancanza a loro dire – di documentazione e produzione della procura speciale conferita alla stessa da Intesa Sanpaolo e di prova, altresì, del conferimento per iscritto alla stessa del potere di rappresentanza processuale, oltre che del potere di rappresentanza sostanziale. Su tale aspetto solo nel caso in cui il potere di rappresentanza abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale incombe su colui chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere a condizione, peraltro, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa. La procura speciale rilasciata era soggetta a pubblicità legale (iscrizione nel registro delle imprese) ai sensi degli artt.2206 e 2209 c.c. Consegue che era onere degli appellati verificare i poteri di rappresentanza della dott.ssa COGNOME e provare che ne fosse sfornita mediante produzione delle risultanze del registro delle imprese;
l’utilizzo del piano di ammortamento alla francese non comporta automaticamente l’applicazione di interessi anatocistici, ma occorre accertare in concreto se il piano di ammortamento applichi o meno tali interessi, si ritiene che nel caso in esame, al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, non sono stati pattuiti e previsti interessi corrispettivi anatocistici;
Esaminando, infatti, il piano di ammortamento alla francese del mutuo, allegato al contratto di mutuo, si rileva con meri calcoli matematici che gli interessi corrispettivi, costituenti una quota di ciascuna rata mensile del mutuo, sono stati calcolati mediante applicazione del tasso annuale pattuito (5,77%) sulla sola sorte capitale residua della somma mutuata e non su altri interessi;
la applicazione degli interessi moratori anche sugli interessi corrispettivi costituenti quota della rata insoluta era ed è legittima in quanto conforme all’art.3 delibera CICR 9.02.2000 (di attuazione dell’art.120 TUB vigente alla data di stipula del contratto) prevedeva (come oggi prevede l’attuale art.120 TUB e la delibera CICR 3.08.2016) che ‘nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ogni rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla scadenza sino al momento del pagamento.
─ I coniugi NOME COGNOME hanno presentato ricorso per cassazione con quattro motivi.
Intesa San Paolo è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
5. ─ Con il primo motivo: Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. e art. 75 c.p.c. Difetto di legittimazione passiva e processuale di Intesa San Paolo (subentrata a Bancapulia) e del suo procuratore.
-Con il secondo motivo: Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c., art. 100 c.p.c. ed art. 182 c.p.c. Difetto di
legittimazione processuale del sedicente procuratore di Intesa San Paolo s.p.a. Difetto di legittimazione processuale sotto diverso profilo. Difetto di rappresentanza in senso sostanziale. Violazione artt. 18 e 19 Statuto Intesa San Paolo. Difetto di rappresentanza sostanziale. Assenza di delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione di Intesa San Paolo. Difetto di volontà del dominus.
6.1 -Il primo e il secondo motivo sono correlati e possono essere trattati unitariamente. Le censure articolate ed ampie rimangono su argomentazioni astratte e teoriche sulla legittimazione passiva, attiva e processuale di Intesa San paolo e sono inammissibili, poiché non colgono la ratio decidendi sul punto oggetto dell’attuale censura. La Corte ha correttamente ritenuto che in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una
veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa. Nel processo di cassazione, svolto con il rito camerale, la predetta contestazione relativamente alla legittimazione processuale del rappresentante del ricorrente deve essere sollevata con il controricorso e non può essere proposta solo con la memoria depositata ai sensi dell’art.380 bis, comma 1, c.p.c., rispetto alla quale la parte destinataria dell’eccezione non ha più la possibilità di integrare le proprie produzio ni ai sensi dell’art.372 c.p.c. (Cass., n.15177/2024; Cass., n. 26256/2024 ed ivi ulteriori precedenti) Anche in questa sede i ricorrenti non hanno prodotto alcuna allegazione e si sono limitati ad affermare che: «Né vi è la registrazione» e non hanno in alcun modo assolto all’onere a loro carico della prova negativa.
─ Con il terzo motivo: Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 327 c.p.c. Improcedibilità e/o inammissibilità dell’appello perché notificato fuori termine.
7.1 ─ La censura è infondata; applicando la sospensione straordinaria e quella feriale il termine scadeva il 14 settembre 2020, così come ricostruito dalla Corte di merito.
─ Con il quarto motivo: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, e solo apparente -cfr. Cass. ordinanza 7.3.2018, n. 5435 e Cass., Sez.U. n.642/2015. Violazione art. 112 c.p.c.
– Con il quinto motivo: Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione di legge: art. 821 c.c., art. 1194 c.c., art. 1283 c.c., art. 117 TUB.
Sull’asserito travisamento dei fatti e sull’asserita erronea motivazione e violazione di legge circa la ricorrenza di interessi anatocistici. Sulla asserita legittimità del contratto di mutuo. Sulle dirimenti risultanze della CTU. Sussistenza di anatocismo ed indeterminatezza dei tassi. Credito per interessi anatocistici accertato in CTU disposta dal Tribunale pari ad € 81.138,62.
9.1 -Il quarto e il quinto motivo, al di là delle rubriche, sono correlati e possono essere trattati simultaneamente, concernendo la questione dell’ammortamento alla francese .
Le censure svolte da p. 22 a 44 vanno disattese.
Sull’ammortamento alla francese l a pronuncia del giudice di merito è conforme all’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte secondo cui: « In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti » (Cass., Sez. un., n. 15130/2024).
Né il ricorso contiene una qualche specifica allegazione in forza della quale, in ragione del concreto conformarsi del rapporto, il principio sopra richiamato non sarebbe applicabile.
-Per quanto esposto, il ricorso va rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima