Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7898 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7898 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23515/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione straordinaria, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv . NOME COGNOME che la rappresenta e difende
– controricorrente principale e ricorrente incidentale avverso il decreto cron. n. 2699/2021 del Tribunale di Roma, depositato il 22.7.2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.2.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Unicredit S.p.A. propose domanda tardiva di ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di RAGIONE_SOCIALE.p.A. del complessivo importo di € 2.169 .425,00, di cui € 424.105,67 in privilegio, in virtù di un pegno costituito sui saldi attivi di due conti correnti. Il tutto condizionatamente all’escussione della fideiussione che la ricorrente aveva prestato per conto della società posta in amministrazione straordinaria e in favore della creditrice Fondiaria SAI S.p.A.
La domanda venne respinta dal giudice delegato e il Tribunale di Roma, decidendo su ll’opposizione proposta da Unicredit S.p.A., ammise il credito al passivo per l’intero impo rto di € 2.169.425,00 , in via condizionale rispetto all’escussione della garanzia, come richiesto, ma tutto in chirografo, in mancanza di prova dell’ammontare dei saldi attivi dei conti correnti indicati nell’atto di costituzione del pegno.
Contro il decreto del tribunale, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Unicredit S.p.A. si è difesa con controricorso, proponendo a sua volta un motivo di ricorso incidentale.
Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta concludendo per l’accoglimento sia del ricorso principale che del ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data inizialmente fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c. Con tale memoria Unicredit S.p.A. ha dato atto che UnipolSai Assicurazioni S.p.A. RAGIONE_SOCIALEsubentrata a Fondiaria SAI S.p.A. quale creditore garantito dalla fideiussione per cui è causa), ha comunicato lo svincolo parziale della garanzia, ridotta all’importo di € 280.461,51, dichiarando la conseguente
intenzione di ridurre la domanda a tale importo, da ammettere al passivo, sempre in via condizionata e con l’invocato privilegio pignoratizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso principale RAGIONE_SOCIALE censura il decreto impugnato per «violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -violazione e falsa interpretazione degli artt. 1299, 1949, 1950, 1959 c.c., nonché 55, 62 e 63 legge fall.».
La ricorrente invoca a sostegno dell’impugnazione la giurisprudenza di legittimità, da cui il Tribunale di Roma si è dichiaratamente discostato, in forza della quale, ex art. 61, comma 2, l. fall., il fideiussore che non ha pagato il creditore garantito non può essere ammesso al passivo con riserva come creditore condizionale e potrà invece essere ammesso al passivo solo dopo il pagamento, in surrogazione del creditore garantito, considerata la natura concorsuale del credito di regresso ( ex multis , Cass. nn. 19609/2017; 613/2013; 3116/2012; 903/2008).
Il motivo è fondato , perché, nonostante l’impegno argomentativo del Tribunale di Roma, non si ravvisano valide ragioni per rimeditare il citato orientamento.
2.1. È appena il caso di premettere la precisazione che le disposizioni della legge fallimentare trovano applicazione nel caso di specie, che riguarda una procedura di amministrazione straordinaria, in virtù del rinvio, contenuto nel d.lgs. n. 270 del 1999, alle disposizioni e ai principi che regolano l’accertamento del passivo nelle procedure di fallimento (artt. 18, 22 e 53).
2.2. Si aggiunge, altresì, che la dichiarazione di parte contenuta nella memoria illustrativa di Unicredit S.p.A. in merito alla preannunciata riduzione della domanda per parziale svincolo della garanzia non incide sulla necessità di decidere sui contrapposti ricorsi, non trattandosi di rinuncia all’azione con riferimento al ricorso incidentale , né configurandosi l’ipotesi di cessazione della materia del contendere, che presuppone una congiunta dichiarazione in tal senso di entrambe le parti (v. Cass. n. 19845/2019).
2.3. Ciò premesso, il sistema descritto dagli artt. 61 e 62 legge fall. è tale per cui il fideiussore ha diritto di concorrere nel fallimento del debitore principale solo se ha pagato -e nella misura in cui ha pagato -il creditore prima dell’apertura del fallimento (art. 62, comma 2), salvo il diritto del creditore di farsi assegnare la quota di riparto spettante al fideiussore, finché il primo non sia stato integralmente soddisfatto (art. 62, comma 3). In mancanza di pagamento effettuato prima del fallimento, il regresso tra coobbligati sol idali è regolato dall’art . 61, comma 2, il forza del quale esso «può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l’intero credito». Il riferimento, nella disposizione di legge, al regresso tra «coobbligati falliti» non giustifica una irragionevole interpretazione restrittiva nel senso che la regola non debba essere applicata nel caso in cui il fideiussore non sia stato a sua volta dichiarato fallito (e opportunamente quel riferimento è ora espunto dal corrispondente art. 160, comma 2, del codice della crisi e dell’insolvenza , con implicita condivisione della giurisprudenza consolidatasi sotto il regime della legge fallimentare).
L’interpretazione che qui si intende ribadire trova u lteriore conferma proprio nell’art. 63 legge fall., sul quale il Tribunale di Roma pretenderebbe di fondare la tesi contraria. La possibilità di insinuarsi al passivo attribuita al fideiussore «che ha un diritto di pegno o d’ipoteca sui beni a garanzia della sua azione di regresso» prescinde dal preventivo pagamento del creditore da parte del garante, ma rappresenta, appunto, un’eccezione all a regola generale dettata dai due articoli precedenti. Ed è un’eccezione necessaria per conservare l’efficacia di pegno e ipoteca, fermo restando che del ricavato della vendita dei beni gravati non può giovarsi il fideiussore, perché esso «spetta al creditore in deduzione della somma dovuta» (art. 63, comma 2).
Anche la giurisprudenza secondo cui l’azione di regresso del condebitore solidale ex art. 1299 c.c. può essere esercitata dal garante prima di avere pagato il creditore serve a confermare, piuttosto che a smentire, la validità del citato orientamento in ambito fallimentare. Quella giurisprudenza, infatti, tiene ben fermo che « l’estinzione dell’ obbligazione non è condizione dell ‘ azione cognitiva di regresso bensì dell ‘ azione esecutiva contro l ‘ altro obbligato » (Cass. n. 12691/2008). Ed è appunto in sede esecutiva concorsuale che si svolge l’accertamento del passivo fallimentare.
È quindi del tutto coerente al sistema l ‘interpretazione secondo cui, in tema di concorso di creditori ex art. 61, comma 2, legge fall., il fideiussore non ha un credito di regresso prima del pagamento e, dunque, non può essere ammesso con riserva per un credito condizionale; considerata la natura concorsuale del credito di regresso, il fideiussore può essere ammesso al passivo solo se e nella misura in cui sia già avvenuto il
pagamento in favore del creditore, che configura il fatto costitutivo del diritto al regresso.
Non ha alcuna influenza su quanto fin qui argomentato la circostanza che il creditore garantito non si sia insinuato al passivo della procedura concorsuale. Né in ciò si potrebbe ravvisare una carenza di tutela per il fideiussore o un pregiudizio per la par condicio creditorum , ai quali si debba porre rimedio ricorrendo al l’interpretazione adottata dal Tribunale di Roma. A parte l’ azionabilità nei confronti del creditore inerte del dovere di comportarsi secondo correttezza che accomuna le parti dell’obbligazione (art. 1175 c.c.) , occorre rilevare che, in ogni caso, l’ammissione al passivo del fideiussore come creditore condizionato non gli permetterebbe di partecipare ai riparti, se non dimostrando di avere pagato il creditore garantito. E, quindi, non eliminerebbe il rischio della chiusura del fallimento (o dell’amministrazione straordinaria) senza che siano stati effettuati pagamenti né al creditore garantito (in quanto non insinuato), né al fideiussione (in quanto ammesso solo in via condizionata e non essendosi verificata la condizione del pagamento da parte sua prima della chiusura).
Ha dunque errato, in diritto, il Tribunale di Roma, avendo ammesso al passivo il credito di Unicredit S.p.A. per l’importo della fideiussione prestata «con collocazione chirografaria».
Il motivo di ricorso incidentale proposto da Unicredit S.p.A. censura, invece, «Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 2702 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
Oggetto di critica è la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale, ha negato il richiesto privilegio pignoratizio sui
saldi di due conti correnti, avendo ritenuto che Unicredit S.p.A. «avrebbe dovuto dare prova dei saldi attivi dei citati conti correnti» e che, «Dall’esame del fasci colo, non si rinviene la documentazione atta a dimostrare la corretta quantificazione della garanzia pignoratizia in € 424.105,67 »; ed è quindi giunto alla conclusione che «la presente opposizione non può essere accolta in punto di collocazione prelatizia del credito da ammettere condizionalmente».
Il motivo è inammissibile, perché censura -non l’interpretazione e l’applicazione della norma di diritto che regola l’ammissione al passivo del credito di regresso garantito da pegno (art. 63 legge fall.), bensì -l’accertamento del presupposto, in fatto, per il riconoscimento del pegno.
Tale accertamento è, di per sé, insindacabile con il ricorso per cassazione e non giova sostenere che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, dai documenti prodotti si sarebbe potuto constatare l’importo oggetto d el pegno.
Non è possibile sostenere che « l’importo delle somme oggetto del diritto di pegno della banca costituiva in causa … un’evidenza documentale pacifica», posto che la stessa ricorrente incidentale afferma che l’eccezione relativa alla mancanza di prova degli importi dei saldi era stata svolta dal commissario straordinario «solo in sede di memoria di costituzione nell’opposizione» ; ma questa è proprio la sede in cui il curatore (in questo caso il commissario straordinario) deve e può svolgere «le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio» (art. 99, comma 6, legge fall.).
Nemmeno si può invocare il principio di non contestazione con riferimento al minore importo di € 394.000 , perché nel
decreto impugnato si menziona tale importo per dire che «la procedura convenuta ha dedotto che con lettera 5.7.2011 la Banca opponente ha ridotto la garanzia pignoratizia ad € 394.000». La dichiarazione attiene dunque al limite della garanzia ed è evidentemente cosa ben diversa che riconoscere una precisa misura del l’ ammontare dei saldi dei due conti correnti oggetto di pegno.
Il ricorso incidentale non mette in discussione né che l’onere dell’esatta indicazione e della prova del bene su cui insiste la causa di prelazione grava su chi propone la domanda di insinuazione al passivo (art. 93, comma 3, n. 4, legge fall.), né l’affermazione del Tribunale -del resto motivata e anch’essa attinente al fatto -secondo cui quello oggetto di causa non sarebbe un pegno irregolare.
Per effetto dell ‘accoglimento del ricorso principale, il decreto impugnato deve essere cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384, comma 2, c.p.c.) con il rigetto dell’opposizione proposta da Unicredit S.p.A. avverso la decisione assunta dal giudice delegato sulla domanda di ammissione al passivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, per l’intero processo, come dettagliato in dispositivo.
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste solo a carico della ricorrente incidentale Unicredit S.p.A. -il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, anche con riguardo al giudizio di opposizione allo stato passivo,
secondo indirizzo cui questo Collegio intende dare continuità (Cass. 48 del 2025; 4346 del 2024).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, respinge l’opposizione al lo stato passivo proposta da Unicredit S.p.A., dichiarando la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, così posto a carico della parte già opponente;
condanna Unicredit S.p.A. al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE.p.ARAGIONE_SOCIALE in Amministrazione straordinaria, delle spese di lite per l’intero processo, che liquida in € 38.000 per compensi, di cui € 16.000 per il giudizio sull’opposizione allo stato passivo e € 22.000 per il presente giudizio di legittimità, oltre alle spese generali al 15%, al rimborso delle spese anticipate e agli accessori di legge per entrambi i giudizi, nonché € 200 per il solo giudizio di legittimità;
dichiara che sussiste, a carico della ricorrente incidentale Unicredit S.p.A.RAGIONE_SOCIALE il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 per il giudizio avanti a questa Corte.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del