Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3338 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 3338  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6957/2023 R.G. proposto da: COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME  NOME,  rappresentati  e  difesi  da ll’ AVV_NOTAIO  (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE  giusta  procura  speciale  in  calce  al ricorso
– ricorrenti
–
contro
RAGIONE_SOCIALE  in liquidazione  coatta  amministrativa,  in  persona  del  Commissario liquidatore p.t. ,  rappresentato  e  difeso      da ll’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, giusta procura speciale a margine del controricorso
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso il decreto del Tribunale di Forlì n. 1353/2023 depositato il 17/2/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/9/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
 Il  giudice  del  lavoro  presso  il  Tribunale  di  Forlì  dichiarava l’irritualità  dell’omesso  invio,  da  parte  del  RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, della comunicazione prevista dall’art. 4, comma 9, l. 223/91 ai dipendenti che erano stati licenziati in data 28 aprile 2017 e riconosceva il diritto dei lavoratori ad ottenere l’indennizz o previsto ex art. 18, comma 7, l. 300/1970, dando però atto dell’impossibilità di determinare tale indennità a fronte della sottoposizione della compagine datrice di lavoro alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
A seguito di questa statuizione (adottata in data 18 marzo 2020) il commissario  liquidatore del  RAGIONE_SOCIALE  rigettava,  ritenendole  inammissibili perché ultra-tardive,  le domande di ammissione allo stato passivo di dette indennità presentate il 10 luglio 2020 da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
L’opposizione proposta dai predetti lavoratori contro la decisione è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Forlì, che: i)ha ritenuto che ricorressero i presupposti di ammissibilità previsti dall’art. 101, ultimo comma, l. fall., perché gli opponenti, all’esito del giudizio instaurato davanti al giudice del lavoro, avevano richiesto entro un termine ragionevole (dopo poco più di tre mesi ) l’ammissione al passivo delle somme a cui avevano diritto; ii) ha riconosciuto a ciascun opponente un credito a titolo risarcitorio pari a dodici mensilità, disponendo l’ammissione delle relative somme in privilegio ex art. 2751bis n. 1 cod. civ.; iii) ha negato, invece, il riconoscimento della prededuzione assumendo che i crediti non erano sorti in funzione della procedura né erano strumentali al celere e corretto svolgimento della st essa.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 17 febbraio 2023, prospettando un unico motivo di  doglianza,  al  quale  ha  resistito  con  controricorso  il  RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, che, a sua volta, ha presentato ricorso incidentale, affidato a due motivi.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che:
4.1 L’unico motivo del ricorso principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 comma 2, l. fall., per aver il tribunale negato la collocazione in prededuzione dei crediti senza tener conto del fatto che gli stessi erano sorti in occasione della procedura, a causa della condotta tenuta dal commissario liquidatore.
4.2 Il primo motivo del ricorso incidentale lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 209 e 101 l. fall.: il tribunale, pur avendo constatato che lo stato passivo era stato depositato dal commissario liquidatore in data 8 marzo 2017 e che la domanda dei lavoratori era stata presentata il 10 luglio 2020, ben oltre il termine di dodici mesi previsto dall’art. 101 l. fall., ha ritenuto che il ritardo fosse dipeso da cause non imputabili agli istanti, senza considerare che i lavoratori si erano erroneamente rivolti al giudice del lavoro anche per la determinazione dell’indennità loro spettante ed avevano trascurato di domandare l’ammissione al passivo con riserva dei loro crediti nelle more di tale giudizio.
4.3 Il secondo motivo del ricorso incidentale assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ .,  per  aver  il  tribunale posto  le  spese  del  giudizio  a    carico  della  procedura,  anziché compensarle in ragione del rigetto della domanda di collocazione dei crediti in prededuzione.
 Va  rilevato  che,  con  la  recente  ordinanza  interlocutoria  n. 2931/2025, questa sezione ha, fra l’altro, richiesto alle Sezioni Unite della Corte di chiarire se il creditore concorsuale (o verso la massa), che sia tenuto a  rivolgersi a un giudice diverso da quello fallimentare perché statuisca su ll’ an del proprio credito, abbia o meno l’obbligo
di proporre nel contempo domanda  di ammissione al passivo con riserva del credito stesso, onde sottrarsi alla contestazione dell’ammissibilità della domanda a termini dell’art. 101 l. fall. L’ esame del ricorso va pertanto rinviato a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle S.U. su tale questione, posta dal primo motivo del ricorso incidentale
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso.
Così deciso in Roma in data 25 settembre 2024.