Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34432 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34432 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 454/2022 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE n. 334/2018, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente –
in cui è intervenuto
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata all’atto di intervento
– terzo intervenuto – avverso il decreto di Tribunale di Roma in R.G. n. 81924/2018 depositato il 26/11/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME chiedeva di essere ammesso al passivo del fallimento di RAGIONE_SOCIALE per complessivi € 530.090,87, di cui: i) € 250.000 a titolo di risarcimento del danno subito perché, pur avendo ottenuto l’acquisto della proprietà di un immo bile della compagine poi fallita in forza di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. del Tribunale di Roma (n. 276/2011), non aveva potuto conseguirn e la disponibilità materiale e giuridica a causa dell’illecita condotta della fallita, la quale, nelle more del giudizio di appello, aveva fraudolentemente cancellato la trascrizione della domanda giudiziale per poi trasferire il bene ad un altro acquirente; ii) € 109.200 per risarcimento del danno da mancato godimento del l’immobile dall’aprile 2005 all’aprile 2018; iii) € 100.000 per risarcimento dei danni morali ed esistenziali; iv) € 70.890,87 per spese legali sostenute nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Roma R.G. 1714/2012.
Il G.D. al fallimento di RAGIONE_SOCIALE ammetteva il credito nella misura di € 46.232,15, pari alla somma liquidata dalla corte d’appello in favore del creditore istante con sentenza n. 4065/2015 passata in giudicato.
Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta dall’COGNOME contro la decisione del G.D., osservando che le maggiori pretese per il risarcimento dei danni derivati dal mancato acquisto dell’immobile, dalla mancata utilizzazione dello stesso a partire dal 2003 e da disagi e spese sostenuti per il reperimento di altro alloggio non potevano essere accolte perché le stesse erano già state dedotte come motivo di appello incidentale e vagliate dalla c orte d’appello, la cui decisione era passata in giudicato e risultava vincolante sotto il profilo dell’ an e del quantum debeatur .
Reputava, inoltre, che non potesse essere riconosciuto il credito risarcitorio per danno morale ed esistenziale, stante l’assoluta genericità e indeterminatezza della pretesa e la mancata indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie dannosa.
Giudicava, infine, che non potesse essere ammesso al passivo il credito vantato dal ricorrente per il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento n. 1714/2012 R.G. promosso innanzi al Tribunale di Roma, dato che il giudizio era stato interrotto, a seguito della dichiarazione di fallimento della convenuta, prima della decisione di merito, rendendo inopponibili alla massa dei creditori gli atti del procedimento e le relative spese.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, pubblicato in data 26 novembre 2021, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il Fallimento di RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME, ex legale rappresentante della società fallita, ha spiegato intervento adesivo alle ragioni già illustrate dalla curatela.
Il ricorrente e il terzo intervenuto hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità dell’intervento in giudizio di NOME COGNOME, il quale, pacificamente, non ha preso parte al giudizio di opposizione.
Infatti, nel giudizio di cassazione, mancando un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito (fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso; Cass. 6774/2022, Cass. 25423/2019).
Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.
98 e ss. l. fall., 2909 cod. civ., 99, 112, 342, 345 e 346 cod. proc. civ.: il tribunale -in tesi -ha erroneamente dichiarato l’inammissibilità, in ragione di un precedente giudicato, della domanda di risarcimento danni afferente alla perdita del valore del bene immobile promesso in vendita nonché all’indennità per il mancato godimento del medesimo bene per il periodo dal gennaio 2011 in poi, in quanto nessuna domanda di un simile tenore era stata avanzata nel giudizio di appello, se non in via subordinata per l’ipotesi di eventuale riforma della sentenza di primo grado rispetto al trasferimento della proprietà.
Il motivo è fondato.
6.1 Va respinta l’eccezione di inammissibilità del mezzo, per carenza del requisito dell’autosufficienza, sollevata da parte controricorrente , atteso che la sentenza passata in giudicato (oltre che riprodotta in ricorso per le parti di interesse) è stata specificamente allegata all’atto, sub. doc. 2 ed è dunque integralmente esaminabile da questa Corte.
6.2 È opportuno ricordare che il Tribunale di Roma, a seguito della domanda introdotta dall’COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., ha disposto con sentenza n. 276/2011 -il trasferimento a NOME COGNOME dell’immobile promesso in vendita e ha stabilito il complessivo prezzo di trasferimento e la parte ancora da corrispondere.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avverso questa statuizione, chiedendo che fosse pronunciata la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promissario acquirente e quest’ultimo venisse condannato al risarcimento dei danni provocati, con rigetto di ogni domanda avanzata in primo grado in quanto illegittima e infondata.
NOME COGNOME, dal canto suo, ha presentato appello incidentale, dolendosi, con il primo motivo, del fatto che il tribunale avesse erroneamente ritenuto che RAGIONE_SOCIALE non fosse
inadempiente all’obbligo di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, con il secondo motivo del mancato riconoscimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento di controparte (dato che era stato costretto a trasferirsi con la famiglia in una piccola abitazione della suocera e a lasciare i propri mobili in un deposito), con il terzo motivo della regolazione delle spese processuali.
La C orte d’appello di Roma, con la sentenza n. 4065/2015 passata in giudicato, in parziale accoglimento dell’appello principale e dell’appello incidentale, entrambi per quanto di ragione, e in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, ha condannato l’appellante a versare all’appellato l’ulteriore somma di € 2.505,4; in particolare, la corte distrettuale, in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, ha ritenuto fondata la richiesta di risarcimento del danno emergente relativo ai documentati esborsi sostenuti da RAGIONE_SOCIALE per trasportare i propri mobili in un deposito (v. pag. 14 della sentenza n. 4065/2015), mentre ha reputato non fondata la domanda di risarcimento del danno per il disagio conseguente al trasferimento della famiglia dell’attore in un altro immobile di dimensioni più ridotte rispetto a quello promesso in vendita (v. successiva pag. 15).
6.3 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, posto che il giudicato va assimilato agli “elementi normativi”, cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Cass., Sez. U., 24664/2007).
Ebbene, contrariamente a quanto erroneamente affermato nel decreto impugnato, la sentenza della c orte d’appello, del tenore in precedenza riportato e coordinata con quella di primo grado, non riporta alcuna statuizione in ordine al risarcimento dei danni derivati all’COGNOME dal mancato acquisto dell’immobile promesso in vendita e dalla mancata utilizzazione dello stesso a partire dal 2003,
Né è possibile ritenere che una simile statuizione discenda dal fatto che l’appellante incidentale aveva concluso domandando, in via di estremo subordine e nel caso in cui il giudice d’appello avesse riconosciuto l’impossibilità del trasferimento della proprietà dell’immobile a seguito della vendita effettuata da RAGIONE_SOCIALE nelle more del giudizio, la condanna della controparte alla restituzione della somma versata e al risarcimento del danno nella misura pari al valor e dell’immobile di € 255 .000 (v. pag. 3 della sentenza n. 4065/2015), poiché che su tale richiesta i giudici distrettuali non hanno in alcun modo provveduto, ritenendo (implicitamente) la domanda assorbita in senso proprio; la decisione sul punto, infatti, era divenuta superflua, a seguito del rigetto dell’appello principale e della conferma della statuizione che disponeva il trasferimento dell’immobile in favore dell’COGNOME , per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale, con la pronuncia sulla domanda assorbente (rispetto alla quale la questione assorbita si poneva in rapporto di esclusione), aveva conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno (v. Cass. 13534/2018).
6.4 Dall’accoglimento del primo motivo discende l’assorbimento in applicazione dei principi appena richiamati -del secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per carenza di motivazione in ordine alla declaratoria di intercorso giudicato rispetto alla domanda di risarcimento dei danni subiti per la perdita della proprietà dell’immobile in discorso e per il mancato godimento del bene da gennaio 2011.
7.1 Il terzo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 98 l. fall., 1223, 2059, 2697, 2727 e 2729 cod. civ., 115 e 166 cod. proc. civ. nonché la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. , per carenza di motivazione in merito al mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni morali ed esistenziali e per l’omesso riconoscimento delle spese legali e degli esborsi per consulenze sostenuti nel corso del giudizio introdotto avanti al Tribunale di Roma e interrotto a seguito dell’intervenuto fallimento.
7.2 Il quarto motivo prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 99 e ss. l. fall. e 132 cod. proc. civ., perché il tribunale ha ritenuto di disattendere la richiesta di prove avanzate dall’COGNOME senza forni re al riguardo alcuna motivazione.
I motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li lega, sono fondati, nei limitati termini che si vanno a illustrare.
8.1 Il mezzo in esame lamenta, in primo luogo, la mancata ammissione al passivo, ex art. 2059 cod. civ., dei danni esistenziali e morali conseguenti sia al fatto che l’odierno ricorrente e il suo nucleo familiare avevano vissuto dall’anno 2006 in poi in un piccolo appartamento in una situazione di precarietà, sia alle sofferenze psicofisiche causate dal comportamento della società convenuta, che, non dando corso ai propri impegni, aveva procurato all’NOME e ai suoi congiunti una crisi degenerativa con stat o d’ansia.
Il collegio dell’opposizione ha ritenuto che tale credito risarcitorio per danno morale ed esistenziale non fosse stato dedotto nel giudizio di gravame definito d alla Corte d’appello di Roma.
In realtà il primo profilo di danno (risarcimento del danno per il disagio conseguente al trasferimento della famiglia dell’COGNOME in altro immobile) è stato preso in considerazione dalla Corte d’appello di Roma all’interno della sentenza n. 4065/2015 (a pag. 15), in sede di
esame del secondo motivo di appello incidentale, e ritenuto insussistente, non solo sotto un profilo patrimoniale, ma anche in termini di danno non patrimoniale.
Sul punto occorre, pertanto, rilevare la formazione di un giudicato esterno, il cui accertamento ha carattere pubblicistico, ha ad oggetto questioni assimilabili a quelle di diritto, anziché di fatto, ed è, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito.
Ne discende l’infondatezza delle doglianze in esame sotto il profilo di tale voce di danno.
8.2 Rispetto all’altro pregiudizio dedotto (sofferenze psicofisiche causate dal comportamento della società convenuta non dando corso ai propri impegni) il tribunale ha rilevato che l’COGNOME non aveva dedotto e dimostrato ‘ gli elementi sintomatici di una lesione idonea a provocare una particolare sofferenza o disagio psicologico e il peggioramento della qualità della vita sul piano delle relazioni umane e del contesto familiare ‘.
Ciò nonostante l’opponente avesse allegato e chiesto di dimostrare che i componenti del suo nucleo familiare, a far data dal 2012 (vale a dire da epoca successiva alla cessione dell’immobile a terzi), erano affetti da crisi depressiva, stati d’ansia e inso nnia (cap. 2 delle richieste istruttorie), con un’istanza che il collegio dell’opposizione non ha in alcun modo considerato.
Ora, seppure l’ammissione delle prove sia rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, questi deve dare congruamente ragione del giudizio negativo espresso e della ritenuta irrilevanza, ai fini della decisione, dei mezzi dedotti e, in particolare, non può rigettare la domanda per difetto di quella prova che proprio con la richiesta respinta la parte si proponeva di raggiungere senza confutare, con adeguata motivazione, le ragioni ostative all’ammissione del mezzo (Cass. 3164/1978, Cass. 2156/1977).
Ne discende la fondatezza di entrambi i motivi in esame nella parte in cui lamentano il rigetto della domanda risarcitoria sotto il profilo in discorso.
8.3 Il promittente-venditore, nell’ipotesi in cui abbia alienato il bene oggetto del preliminare a un terzo, risponde a titolo di responsabilità contrattuale, con connessa presunzione di colpa ex art. 1218 cod. civ. (Cass. 20251/2016).
Questa responsabilità contrattuale comporta l’obbligo per il promittente venditore di rifondere al promissario acquirente tutti i danni che questi abbia subito in conseguenza del suo inadempimento.
Le spese che il danneggiato ha sopportato per far valere il proprio credito risarcitorio in giudizio, a prescindere dal fatto che il procedimento non sia giunto a conclusione in conseguenza dell’interruzione conseguente al fallimento del convenuto, rientrano nel novero di un simile pregiudizio, giacché costituiscono un esborso sostenuto dal danneggiato che trova la propria fonte causale nell’inadempimento della controparte contrattuale poi fallita.
La statuizione del giudice di merito, perciò, merita censura anche nella parte in cui ha negato l’ammissione al passivo di tale profilo di danno.
Per tutto quanto sopra esposto, il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Roma, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 7 novembre 2023.