Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31624 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 1 Num. 31624 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 656/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale a margine del ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona di uno dei curatori, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Foggia n. 3970/2015, in n. R.G. 308/2015 depositato il 25/11/2015;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Il giudice delegato al fallimento di RAGIONE_SOCIALE liquidazione non ammetteva al passivo della procedura i crediti vantati dal Comune di Manfredonia (per € 4.894.482,75 a titolo di somme oggetto di cartelle di pagamento e ingiunzioni emesse verso i con tribuenti e per € 3.804.998,62 quale importo totale degli avvisi TARSU) in conseguenza dell’affidamento in concessione alla compagine fallita del servizio di riscossione delle entrate tributarie.
Il Tribunale di Foggia, a seguito dell’opposizione proposta dall’amministrazione comunale, reputava infondata la domanda diretta a ottenere somme che il Comune medesimo non aveva qualificato come certamente riscosse, bensì residuo dovuto dai contribuenti, dato che un simile credito non costituiva un credito da omesso riversamento, né, in mancanza di un diverso accordo fra le parti, un credito avente un diverso fondamento giuridico.
Osservava, inoltre, che la domanda di insinuazione concernente il credito vantato dal Comune per il mancato riversamento dei tributi locali riscossi doveva essere accompagnata dalla dimostrazione del rispetto, almeno in origine, di una delle modalità di affidamento del servizio previste dagli artt. 52 e s. d. lgs. 446/1997, dato che il credito era stato fatto valere come derivante da un affidamento in concessione del servizio di riscossione delle entrate tributarie e non come credito da ingiustificato arricchimento.
Evidenziava che nel caso di specie, tuttavia, non solo emergeva dalle risultanze istruttorie che il servizio di riscossione era stato svolto sulla base di mere delibere, che non erano state neppure prodotte in giudizio, ma la stessa amministrazione istante aveva ammesso la mancanza di una convenzione regolante il rapporto fra concessionario ed ente impositore, sostenendo che non fosse necessaria, nonostante gli artt. 3, comma 4, d. lgs. 112/1999 e 9, ultimo comma, d.P.R. 43/1988 prevedessero, in una logica di trasparenza amministrativa, che all’atto di concessione del servizio di riscossione ed entro il
termine ivi stabilito dovesse sempre essere sottoscritta una convenzione regolante i rapporti fra il concessionario e l’ente impositore.
Il Comune di Manfredonia ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Questa sezione, all’adunanza camerale del 14 dicembre 2022, ha ritenuto che il primo motivo di ricorso prospettasse una questione di diritto di particolare rilevanza, della quale era opportuna la trattazione in udienza pubblica.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 378 cod. proc. civ., sollecitando l’accoglimento del primo motivo di ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli art. 103, comma 2, Cost., 93, comma 2, d.lgs. 267/2000 e 96, comma 2, l. fall. perché il tribunale non ha ammesso al passivo con riserva il credito vantato dall’amministrazione municipale.
Il collegio dell’opposizione, per risolvere le questioni concernenti l’esistenza, la certezza e la liquidità del credito fatto valere dal Comune con la domanda di insinuazione, ha invaso -in tesi di parte ricorrente – la sfera riservata alla giurisdizione della Corte dei conti in tema di rapporti di dare ed avere fra l’ente impositore e il concessionario della riscossione dei tributi nonché del risultato contabile finale di tali rapporti.
Il limite alla cognizione del giudice fallimentare derivante dal difetto di giurisdizione operava come una condizione del credito ed imponeva di valutare la sua ammissione al passivo con riserva, in modo da
consentire la partecipazione al riparto mediante accantonamento, in attesa della definizione del processo avanti al giudice speciale.
4.2 A sua volta, il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 52 d. lgs. 446/1997: il Comune, potendo disciplinare il servizio di riscossione dei tributi, aveva approvato un proprio regolamento che prevedeva la concessione del servizio attraverso una gara; l’amministrazione municipale, non essendo stat o ancora adottato il regolamento generale relativo alle imprese abilitate a partecipare a tale procedura, aveva scelto la migliore delle offerte che le erano state presentate, senza procedere a una convenzione, non necessaria.
I descritti motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li lega, risultano l’uno (il primo) inammissibile, l’altro fondato.
5.1 Il primo mezzo sostiene, nella sostanza, che il limite alla cognizione del giudice fallimentare, derivante dal difetto di giurisdizione di quest’ultimo sul diritto controverso, operi come una condizione del credito, in analogia con quanto previsto per i crediti per imposte in relazione ai quali pende controversia dinanzi al giudice tributario.
L’ammissione con riserva fungerebbe così da strumento di raccordo fra l’accertamento del diritto di concorrere al riparto dell’attivo fallimentare, da compiersi nel concorso dei creditori, con la riserva di giurisdizione prevista in favore anche dei qui coinvolti giudici speciali. Una simile censura finisce per refluire, per il tramite dell’ammissione con riserva, nel più ampio tema del difetto di giurisdizione e introduce in questa sede di legittimità una questione non solo mai sollevata prima, ma soprattutto incompatibile con la condotta tenuta in sede di merito, dove l’amministrazione municipale non ha affatto chiesto un’ammissione del proprio credito con riserva, ciò evidentemente sul presupposto -seppur implicito – che il giudice delegato e il tribunale in sede di opposizione avessero, per ricognizione dello stesso debitore, una giurisdizione piena a decidere della controversia.
Sotto questo profilo, il C ollegio non può che rilevare, ai sensi dell’art. 374, comma 1, cod. proc. civ. ed in applicazione dei principi fissati da una pluralità di arresti delle Sezioni Unite di questa Corte, come l’attore che abbia incardinato la causa dinanzi a un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non sia poi legittimato a impugnare la decisione per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice dallo stesso prescelto, non essendo soccombente su tale, autonomo, capo della decisione (Cass., Sez. U., 22439/2018, Cass., Sez. U., 1309/2017, Cass., Sez. U., 21260/2016).
Il che significa che il ricorrente, avendo formulato in origine domanda di ammissione del credito piena e incondizionata e non avendo mai sollevato questione di ammissione con riserva, in ragione della giurisdizione della Corte dei conti rispetto al giudizio di conto fra l’agente contabile e l’ente pubblico, non è risultato soccombente su questo punto in sede di opposizione allo stato passivo e, di conseguenza, non è legittimato a impugnare sotto questo profilo la statuizione che ha escluso il suo credito.
Giova, peraltro, ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte (si veda, per tutte, Cass., Sez. U., 24883/2008): i) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; ii) il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito; iii) il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito (con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione).
Nel caso di specie il giudice delegato, escludendo l’ammissione al passivo del credito vantato dal Comune per ragioni di merito, ha implicitamente riconosciuto la propria giurisdizione, senza che sul punto sia stata sollevata alcuna contestazione in sede di opposizione allo stato passivo; risulta così inammissibile l’eccezione di difetto di
giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità, nelle particolari forme in precedenza descritte, stante il giudicato implicito formatosi su questo aspetto della pronuncia di merito in conseguenza del mancato rilievo della questione (v. Cass. 22097/2013), che comunque precluderebbe il rilievo d’ufficio anche ad opera di questa Corte.
5.2 Q
6. Il secondo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/ falsa applicazione degli artt. 95, 96, 98 e 99 l. fall., la violazione, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e, infine, la violazione degli artt. 2697, 2699 e 2709 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: il tribunale -in tesi di parte ricorrente -ha erroneamente respinto la richiesta di ammissione al
passivo di somme che l’amministrazione istante non aveva qualificato come certamente riscosse da NOME, posto che l’art. 190 r.d. 327/1924 impone agli agenti della riscossione di pagare del proprio le somme non riscosse quando non giustifichino di aver iniziato gli atti coercitivi contro i debitori morosi e l’art. 19 della l. 112/1999, nell’ipotesi di mancato recupero delle somme iscritte a ruolo, pone a carico dell’agente contabile l’obbligo di dare comunicazione della inesigibilità del credito all’ente impositore.
Incombeva, perciò, a NOME allegare e dimostrare l’eventuale inesigibilità dei crediti iscritti a ruolo e che la mancata esazione non era imputabile a sua colpa.
Peraltro, il Tribunale di Foggia ha omesso completamente di richiamare il conto di gestione e il modello n. 21, relativo alle riscossioni dell’anno 2011, che indicava no riscossioni da parte dell’agente contabile per € 163.078,18 e riversamenti al Comune di Manfredonia per € 10.145,06.
Il motivo è fondato, nei limitati termini che si vanno a illustrare.
7.1. Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di portata tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (cfr. Cass. 16812/2018, Cass. 19150/2016).
Nel caso di specie, per un primo profilo qui accolto, il conto di gestione predisposto dallo stesso agente contabile registrava l’entità delle somme certamente riscosse e da riversare all’ente locale e assumeva, all’evidenza, un rilievo nell’economia del giudizio, ai fini di stabilire l’entità dei crediti da ammettere al passivo.
7.2. Quanto invece alle somme astrattamente riscuotibili, va ricordato che il procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento si configura come un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione in cui trovano applicazione le regole generali in tema di onere della prova; da ciò consegue che l’opponente è tenuto a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito, mentre grava sulla curatela l’onere di dimostrare l’esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell’obbligazione (v. Cass. 5847/2021, Cass. 25548/2018).
In applicazione di questi principi, con riguardo al secondo profilo, il tribunale ha correttamente rilevato (a pag. 3 del provvedimento impugnato ) che era onere dell’istante dimostrare l’esistenza e la consistenza del credito – nel suo complesso di pretesa nominale e a prescindere dall’avvenuta riscossione – di cui aveva domandato l’ammissione al passivo per avvisi TARSU, cartelle di pagamento e ingiunzioni emesse verso i contribuenti.
Solo a fronte di questa prova vi sarebbe stata poi la necessità di verificare se si sarebbe potuta limitare l’ammissione in considerazione della mancata riscossione del complesso dei tributi e di un’assenza di colpa dell’agente contabile (poi fallito) per il non riuscito recupero delle somme dovute dai contribuenti.
L ‘odierno ricorrente -malgrado il G.D. avesse rigettato l’insinuazione ‘ in ragione dell’inidoneità della documentazione allegata ‘ (v. pag. 2 del provvedimento impugnato) -non ha allegato di aver offerto la prova, che era tenuto a fornire, in ordine all’entità e all’esigibilità delle somme in astratto riscuotibili.
Ne discende l’inammissibilità d i questo profilo di doglianza, in ragione della sua genericità e mancanza di decisività, perché il mezzo si duole del mancato assolvimento di un onere probatorio che sarebbe venuto in rilievo soltanto una volta che il creditore istante avesse compiutamente assolto il proprio obbligo di dimostrare l’esistenza e l’entità dei crediti di cui si domandava l’insinuazione al passivo.
8. Per tutto quanto sopra esposto il provvedimento impugnato deve essere cassato nei limiti indicati, con rinvio al Tribunale di Foggia, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara inammissibile il primo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Foggia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 26 ottobre 2023.