Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26733 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26733 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32379/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE nella qualità di mandatario di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di CASSINO n. 3284/2016 depositata il 24/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI RAGIONE_SOCIALE S.p.A. ha chiesto l’ammissione allo stato passivo del Fallimento COGNOME NOME
RAGIONE_SOCIALE per l’importo di € 506.671,37, di cui € 223.502,97 per saldo a debito del conto corrente n. 8515/527980 ed € 283.168,40 per saldi debitori di facilitazioni creditizie appoggiate in conto corrente.
Il credito è stato ammesso allo stato passivo per € 283.168,40, con esclusione del saldo debitore di conto corrente, stante la pendenza di un giudizio in sede ordinaria volto all’accertamento della « effettiva consistenza del saldo di conto n. 8515/527980» , giudizio promosso dalla società dichiarata fallita e nel quale era intervenuto il curatore del fallimento.
Il Tribunale di Cassino, con il decreto qui impugnato, ha rigettato l’opposizione. I l giudice dell’opposizione , nel rilevare preliminarmente l’inammissibilità di una ammissione con riserva in caso di pendenza di giudizio ordinario in primo grado, ha ritenuto opponibile nel giudizio di opposizione le risultanze della CTU espletata nel giudizio ordinario, prodotta in sede di opposizione, in quanto resa in un giudizio inter partes , dalla quale emergeva l’assenza di un saldo debitore.
Propone ricorso per cassazione il successore a titolo particolare del creditore, affidato a tre motivi. Il fallimento intimato non si è costituito in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 52, 96 e 99 l. fall., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto inapplicabile l’istituto della ammissione allo stato passivo con riserva in caso di pendenza di giudizio ordinario in primo grado , laddove l’ammissione con riserva dovrebbe essere assimilata ai crediti condizionali, in cui la condizione consiste nella decisione di un diverso giudizio.
32379/2019 R.G. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nullità della sentenza per
violazione o falsa applicazione degli artt. 98 e 99 l. fall., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto inapplicabile l’istituto della riunione o della sospensione per pregiudizialità tra giudizio ordinario e giudizio endoconcorsuale. Osserva parte ricorrente che, in caso di mancata ammissione del credito con riserva, si sarebbero dovuti riunire i giudizi, ovvero procedersi alla sospensione del giudizio per pregiudizialità per evitare un contrasto tra giudicati.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., nullità della sentenza con riferimento agli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. per motivazione apparente o incomprensibile per avere il giudice dell’opposizione posto a fondamento del giudizio una CTU espletata nel giudizio ordinario senza chiarire il percorso logicogiuridico che ha condotto alla decisione, non essendo individuabile con il richiamo alla CTU una motivazione per relationem .
I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati. L’ammissione con riserva è riservata ai casi tassativamente previsti dalla legge, per cui non può essere estesa ai casi in cui il curatore, che abbia instaurato un giudizio ordinario nei confronti di un terzo per far valere pretese del debitore o della massa dei creditori, abbia con la medesima controparte un giudizio di opposizione in relazione ai crediti da ammettere al passivo; né in tali casi è possibile disporre la sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. del giudizio di opposizione al passivo, in quanto in sede di verifica del passivo il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere dal creditore (Cass., n. 3804/2022).
Ove, infatti, la riunione ex art. 274 cod. proc. civ. (ovvero la trattazione unitaria) tra giudizi non sia possibile, attesa la specialità ed esclusività del rito dell’accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. l. fall., va verificata la sussistenza dei requisiti per
l’applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ., fermo restando che la sospensione deve riguardare la causa promossa in sede ordinaria e non quella proposta in sede concorsuale (Cass. Sez. U., n. 2149921500/2014; Cass., Sez. U., n. 23077/2004).
Il precedente indicato dal ricorrente (Cass., n. 13086/RAGIONE_SOCIALE) oltre a ribadire il principio secondo cui non può sospendersi il giudizio di opposizione allo stato passivo in pendenza di un giudizio ordinario di accertamento di anatocismo bancario -statuisce ulteriormente (a conforto di quanto indicato) che la pendenza del giudizio ordinario in relazione al medesimo rapporto sostanziale non può inibire l’accertamento del credito nello stato passivo.
Ne consegue che la domanda di insinuazione che la banca propone ai fini dell’accertamento dell’ opponibilità del proprio credito alla massa, va decisa nella sede concorsuale in base alle risultanze ivi acquisite e non dipende da un distinto accertamento devoluto ad altro giudice, ancorché competente per territorio, non potendo procedersi alla riunione dei giudizi, né, tanto meno, sospendersi il giudizio endoconcorsuale in attesa dell’esito di quello ordinario . Giudizio ordinario che, peraltro, andava dichiarato improcedibile quanto all’accertamento del credito della banca, attesa l’esclusività del rito endoconcorsuale di opponibilità del credito alla massa.
Il terzo motivo è inammissibile quanto alla deduzione di omesso fatto storico, non essendo stati indicati i fatti storici che sarebbero stati omessi dal giudice del merito nell’esame della CTU e che avrebbero portato a una diversa decisione. Se, difatti, l’adesione acritica alle conclusioni della CTU è astrattamente idonea a supportare il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., n. 14599/2021; Cass., n. 31511/2022), è onere del ricorrente specificare quali fatti storici non sono stati esaminati dal giudice del merito tali da condurre a una diversa decisione.
Il terzo motivo è, invece infondato in relazione al dedotto vizio di nullità della sentenza per vizio di motivazione, non risultando la motivazione del decreto impugnato inferiore al minimo costituzionale imposto al giudice (Cass., Sez. U., n. 8053/2014). Il decreto impugnato ha ritenuto utilizzabile la CTU espletata in sede ordinaria, effettuata inter partes in relazione al medesimo rapporto di conto corrente e acquista nel giudizio di opposizione, ritenendo di aderire alle conclusioni del CTU che aveva proceduto a elaborare tre diverse « soluzioni» che portavano, in ogni caso, a riconoscere « un saldo positivo» al correntista, ritenendo tale conclusione non inficiata dalla documentazione prodotta dalla banca, anche in assenza di CTP « finalizzata a corroborare la sussistenza di un credito in suo favore» , motivazione comprensibile e compiuta.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con raddoppio del contributo unificato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante l’omessa costituzione in giudizio dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 24/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME