Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1524 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1524 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6061/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), con sede legale in San Donato Milanese, in persona del legale rappresentante pro tempore , in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa da ll’ Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO di RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso il decreto del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 1238/2022 depositato il 3/2/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., chiedeva l’ammissione allo stato passivo del
Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (dichiarato nel 2022 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) del credito complessivo di € 7.060.726 -di cui € 6.384.139,34 con rango ipotecario fondiario ed i residui € 676.586,92 al chirografo – vantato in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2005 fra la banca cedente e la società poi fallita e dichiarato risolto dalla prima, avvalendosi della clausola risolutiva espressa appostavi, il 10.4.2016, nonché il riconoscimento del privilegio mobiliare sulla somma di € 135.000 oltre spese assegnatale dal G.E. all’esito d ella procedura esecutiva presso terzi intrapresa contro RAGIONE_SOCIALE anteriormente al fallimento, ove acquisita dal curatore.
Il giudice delegato accoglieva solo in parte la domanda: ammetteva in via ipotecaria, ma senza riconoscimento del privilegio fondiario, stante il superamento del limite dell’80% del finanziamento r ispetto al valore dell’immobile ipotecato, un minor credito di Siena NPL di € 4.584.293,89 (corrispondente al capitale residuo, al 10.4.2016, delle due quote frazionate del mutuo) e al chirografo la somma di € 676.586,92 richiesta; escludeva invece, il credito insinuato dall’istante a titolo di capitale e interessi scaduti alla data di risoluzione del contratto, quello preteso a titolo di interessi corrispettivi sul capitale residuo e il privilegio sulle somme assegnate alla stessa dal G.E.
L’ opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE in qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE, contro il provvedimento del G.D. è stata accolta in minima parte dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, là dove ha ritenuto che –benché dalla documentazione in atti non si riscontrasse la denunciata erroneità del metodo di calcolo del l’importo massimo finanziabile – al credito ipotecario andasse comunque riconosciuta la qualificazione di fondiario, in adesione a quanto statuito dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 33719/2022.
Per il resto il tribunale ha osservato: i) che dal decreto di esecutività risultava l’ammissione del solo capitale a scadere ex art. 2855 cod. civ., mentre non erano stati ammessi gli interessi corrispettivi in ragione della genericità espositiva riscontrata, altresì, sotto il profilo dell’incertezza dei conteggi allegati (pag. 7 del decreto impugnato) ; ii) che la doglianza relativa alla mancata ammissione dell’ulteriore credito preteso a titolo di rate scadute e non pagate in data anteriore allo scioglimento del rapporto contrattuale (pag. 8), non poteva essere accolta, in quanto, come correttamente rilevato dal G.D., l ‘opponente non aveva precisato nella propria domanda quale fosse la quota capitale di tali rate e quale quella di interessi e il riscontrato deficit assertivo non era stato colmato in sede di opposizione, attraverso una più specifica e puntuale ricostruzione del conteggio: risultava perciò impossibile ‘ verificare con cert ezza l’ammontare complessivo della sorte capitale -i.e. quella maturata in epoca antecedente alla risoluzione del 10 aprile 2016 e, dunque, riconoscere la sola spettanza degli interessi moratori sul capitale a scadere, al netto degli interessi corrispettivi dal 10 aprile 2016 per lo scioglimento del vincolo sinallagmatico ‘ (così, testualmente, pag. 9, 1° cpv. del decreto impugnato);che, infine, all’opponente non pote va essere riconosciuto il privilegio di cui all’art. 2755 cod. civ. sulla somma assegnatale a titolo di spese nella procedura esecutiva presso terzi perché una simile domanda non era stata presentata in maniera chiara ed esplicita -con l’insinuazione al passivo e risultavano inammissibili le precisazioni compiute a questo proposito all’interno dell’atto di opposizione.
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, prospettando tre motivi di doglianza.
L’intimato fallimento di RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Considerato che:
4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 52, 54 e 93 l. fall. e 2855 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: il tribunale -deduce la ricorrente – ha confuso la disciplina in materia di ammissione dei crediti (artt. 52 e 93 l. fall.), con quella relativa al riconoscimento del rango ipotecario (art. 54 l. fall. e 2855 cod. civ.), non considerando che, a prescindere dalla sua collocazione in via ipotecaria, il credito per capitale scaduto (e cioè le rate rimaste insolute) e quello relativo agli interessi moratori (da calcolare sul capitale residuo dalla data di risoluzione del contratto, e sulle rate già scadute a partire da ciascuna scadenza) doveva comunque essere ammesso.
La ricorrente lamenta, inoltre, che il tribunale non abbia ‘speso una parola’ sulla specifica censura con la quale aveva contestato la mancata ammissione, con la collocazione ipotecaria prevista, degli interessi corrispettivi maturati nel triennio rilevante ai sensi dell’art. 2855, 3° comma c.c., effettivamente da essa calcolati, come osservato dal G.D., con riferimento all’anno solare e non all’annata contrattuale e dunque in concreto richiesti per soli due anni e tre mesi, anziché per l’intero triennio .
Il motivo è fondato, nei termini che si vanno a precisare.
5.1 Come già si è riferito nella parte espositiva della presente ordinanza, il tribunale, condividendo il rilievo già compiuto dal G.D., ha ritenuto (a pag. 9 del decreto impugnato) che non potesse essere ammesso al passivo quanto dovuto per rate insolute alla data di risoluzione del contratto in mancanza della produzione di conteggi ‘ idonei a rendere intellegibile la distinzione, all’interno delle voce ‘rate insolute’, della quota capitale da quella a titolo di interessi ‘, ‘ stante la impossibilità di verificare con certezza l’ammonta re complessivo della sorte capitale -i.e. quella maturata in epoca antecedente alla risoluzione del 10 aprile 2016 e, dunque, riconoscere la sola spettanza degli interessi moratori sul capitale a
scadere, al netto degli interessi corrispettivi dal 10 aprile 2016 per lo scioglimento del vincolo sinallagmatico ‘ .
L’ argomentazione, laddove osserva che l’indicazione cumulativa di quanto dovuto per sorte capitale e interessi impedirebbe di verificare la consistenza del credito per ciascuna singola voce e, nel contempo, di effettuare il computo dei soli interessi moratori dovuti, pare fare richiamo del principio fissato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, in materia di mutuo fondiario, l’esercizio, da parte dell’istituto di credito mutuante, della condizione risolutiva prevista dall’art. 15 d.P.R. 7/1976 (applicabile nella fattispecie ratione temporis ) nell’ipotesi di inadempimento del mutuatario determina la risoluzione del rapporto di mutuo, con la conseguenza che il mutuatario deve provvedere, oltre che al pagamento integrale delle rate già scadute (non travolte dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata, quali il mutuo) all’immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere, dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora a un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previsto dall’art. 1224, comma 1, cod. civ. (Cass., Sez. U., 12639/2008; negli stessi termini si vedano Cass. 25412/2013 e Cass. 96/2022).
Un simile riferimento non era però pertinente rispetto alla fattispecie in esame, perché il principio evocato prevede lo scorporo degli interessi corrispettivi sul capitale a scadere, che nel caso di specie era già stato ammesso al passivo dal giudice delegato (come lo stesso tribunale ha riconosciuto alle pagg. 2 e 7 del decreto impugnato).
Rispetto alle rate scadute e non pagate (escluse dal passivo all’esito delle operazioni di verifica, come indicato a pag. 8, primo periodo) doveva invece essere disposta l’ammissione integrale, poiché le
stesse non erano state influenzate dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata quali il mutuo.
5.2 Il secondo profilo di critica, con il quale si sostiene che il tribunale non abbia ‘ speso un parola ‘ in ordine alle doglianze sollevate dalla opponente rispetto alla mancata ammissione, oltre che del capitale residuo a scadere, anche degli interessi dovuti rispetto ad esso, deve essere qualificato come denuncia di un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (in termini di anomalia argomentativa per mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico; cfr. Cass., Sez. U., 8053/2014).
Anche questa censura è fondata.
Infatti, benché l’opponente avesse sostenuto che il credito per interessi ex art. 2855 cod. civ. sul capitale a scadere (pari rispettivamente a € 55.213,53 e a € 27.579,16) doveva essere ammesso al passivo, diversamente da quanto ritenuto dal G.D., dato che erano stati richiesti solo gli interessi corrispettivi, in misura inferiore al tassi moratorio, e con riferimento all’ann ata contrattuale invece che all’anno solare, il tribunale ha rigettato la domanda anche sotto questo profilo senza giustificare in alcun modo la propria decisione (limitandosi a registrare che in sede di verifica non erano stati ammessi gli interessi corrispettivi in ragione della genericità espositiva riscontrata sotto il profilo dell ‘ incertezza dei conteggi allegati).
Una simile anomalia argomentativa comporta una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda.
6. Il secondo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., perché il tribunale ha erroneamente confermato che il mutuo era stato concesso per un importo ben superiore al limite di finanziabilità.
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse della ricorrente all’esame della questione, in quanto il tribunale , accogliendo sul punto l’opposizione, ha riconosciuto la natura fondiaria del mutuo.
Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1362 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: il tribunale ha erroneamente ritenuto che la richiesta di riconoscimento del privilegio mobiliare sulla somma oggetto di assegnazione, comprensiva delle spese della procedura esecutiva, costituisse una domanda nuova.
9. Il motivo è fondato.
La creditrice, dopo aver precisato in sede di verifica di aver promosso un’esecuzione presso terzi ottenendo l’assegnazione delle somme pignorate, ‘ pari ad € 135.000,00 oltre spese come liquidate e successive ‘ , che si riservava di incassare ‘ portando in detrazione l’importo che verrà effettivamente esatto da quello per cui si chiede l’ammissione al passivo’ , aveva chiesto , in subordine, ‘ qualora si ritenga che tali somme siano comunque di competenza del fallimento ‘ , che per il corrispondente importo le venisse riconosciuto il privilegio mobiliare. Aveva poi insistito nella domanda subordinata anche in sede di opposizione, precisando che la somma di € 135.000 era in realtà comprensiva delle spese.
Il riconoscimento del privilegio, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, era stato dunque richiesto tempestivamente non solo per il credito corrispondente alla somma assegnata ma anche, espressamente, per quello relativo alle spese liquidate dal G.E. e Siena RAGIONE_SOCIALE aveva sufficientemente indicato, come previsto dall’art. 93, comma 3, n. 4, l. fall., il titolo di prelazione che intendeva vantare (del resto agevolmente e correttamente individuato dal giudice in quello previsto dall’art. 2755 c.c.).
Ricordato che, ai fini dell’insinuazione al passivo del fallimento, anche in via privilegiata, è sufficiente che la parte indichi la causa del credito, non essendo prescritta, a pena di decadenza, l’indicazione
degli estremi delle norme di legge che fondano il diritto fatto valere, in base al principio per il quale jura novit curia (Cass. 12467 del 21/05/2018, Cass. 6800/2012), il tribunale ha erroneamente ritenuto che in sede di verifica la domanda dovesse essere agganciata ‘ in maniera chiara ed esplicita al credito per spese di giustizia’, atteso che l ‘ effettiva consistenza di detto credito poteva essere agevolmente determinata, sulla scorta del provvedimento del G.E. o nella diversa misura ritenuta congrua.
10. Il provvedimento impugnato deve dunque essere cassato, con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 11 dicembre 2023.