Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25268 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25268 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27496/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, mandataria di Banca Nazionale del Lavoro spa, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO Brescia INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME Claudio (CODICE_FISCALE
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso il decreto del Tribunale di Latina n. cron. 371/2018 depositato il 10/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025
dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 Il Tribunale di Latina, con l’impugnato provvedimento, rigettava l’opposizione, proposta da Banca Nazionale del Lavoro spa (di seguito per brevità indicata ‘Bnl RAGIONE_SOCIALE‘ ), al decreto di esecutività dello stato passivo del RAGIONE_SOCIALE, che aveva rigettato la domanda di ammissione allo stato passivo della Banca per il credito complessivo di € 7.359.241, di cui € 6.595,72, quale saldo debitore del c/c 17605 e € 7.352.645,28 quale debito residuo del finanziamento fondiario concesso alla controllante RAGIONE_SOCIALE in data 19/2/2010 e garantito da fideiussione prestata dalla RAGIONE_SOCIALE successivamente fallita, sino a concorrenza della somma di € 8.575.000.
1.1 Il Tribunale pontino, dopo aver ricostruito l’evoluzione giurisprudenziale sulla individuazione degli elementi di distinzione tra il contratto autonomo di garanzia e la fideiussione, qualificava il contratto di garanzia del 22/4/2010 come fideiussione, sulla scorta di plurimi elementi costituiti: i) dalla mancanza nel testo della scrittura di una espressa clausola negoziale di pagamento a prima richiesta o di altre previsioni che limitassero la possibilità del garante di proporre eccezioni anche in presenza di cause di invalidità del contratto di finanziamento intercorso tra il debitore principale e la banca beneficiaria della garanzia; ii) dalla struttura bilaterale dell’atto tipico della fideiussione , a differenza di quanto avviene nella polizza fideiussoria dove il debitore non è parte; iii) dalla natura gratuita rispetto alla onerosità che generalmente caratterizza il contratto autonomo di garanzia.
Una volta ricondotta la garanzia prestata dalla fallita nello schema negoziale della fideiussione, il Collegio confermava l’inesistenza del diritto alla banca ad essere ammessa allo stato passivo in quanto la posizione del creditore garantito, in assenza di un accertamento e/o di documentazione del credito della garantita verso il debitore principale, poteva essere fatta valere dal creditore garantito solo nell’ambito del procedimento di ripartizione dell’attivo.
1.2 Quanto alla insinuazione per saldo passivo del conto corrente, i giudici dell’opposizione rilevavano che gli estratti conto e la certificazione ex art. 50 TUB, così come la sola prima pagina del contratto, erano inidonei a fornire la prova del credito.
RAGIONE_SOCIALE a mezzo della mandataria RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base di cinque motivi. Il Fallimento ha svolto attività difensive con controricorso, illustrato con memoria, ed ha proposto ricorso incidentale che il ricorrente ha avversato depositando controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1936, 1322, 1362, 1363 e 1945 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1° , n. 3, c.p.c, per avere il Tribunale qualificato come fideiussione la garanzia prestata dalla fallita in contrasto con il dato letterale delle pattuizioni, che avevano espressamente previsto, da un lato, che il pagamento sarebbe avvenuto da parte del garante a semplice richiesta del creditore, dall’altro che la garanzia sarebbe rimasta valida anche « qualora le obbligazioni garantite dichiarate invalide ». Si ascrive al Tribunale di essersi limitato, per affermare il rapporto di accessorietà tra la garanzia e l’obbligazione garantita , a constatare l’assenza di una inequivocabile espressione che escludesse la possibilità per il garante di opporre eccezioni, in
contrasto con i criteri suggeriti dalla giurisprudenza, senza esaminare l’intero contesto contrattuale dalle cui clausole emergeva l’intenzione delle parti di rendere autonomi l’obbligazione del garante e il rapporto garantito.
Il motivo è inammissibile.
2.1 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, l’interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere, in quanto accertamento della comune volontà delle parti in essi espressasi, costituisce attività propria ed esclusiva del giudice di merito, dovendo il sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità limitarsi alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (nonché, secondo la giurisprudenza anteriore alla modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, al controllo della coerenza e logicità della motivazione, censura nella specie neanche proposta, avendo la società ricorrente, come sopra rilevato, denunciato soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale).
2.2 Deve, pertanto, escludersi che il ricorrente in cassazione possa di fatto, sotto le spoglie di una denuncia per violazione di legge (artt. 1362 c.c. e ss.), contrapporre una diversa e più favorevole soluzione ermeneutica e chiedere al giudice di legittimità di procedere a una nuova interpretazione dell’atto negoziale (cfr. Cass. S.U n. 1914/2016).
2.3 Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si
risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. n. 10554/2010 e 25728/2013).
2.4 Si è, infine, precisato che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 24539/2009, 25861/2013 e 5016/ 2014).
2.5 Ciò premesso, e venendo al thema decidendum , la giurisprudenza di questa Corte, richiamata nel provvedimento impugnato, ha precisato che, «non essendo la clausola di pagamento ‘a prima richiesta’ di per sé incompatibile con l’applicazione dell’art 1957 c.c. , spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione di detta clausola» (cfr. Cass. 16825/2016).
2.6 Nel caso di specie il Tribunale ha compiuto l’operazione di inquadramento della garanzia personale prestata dalla fallita nella categoria giuridica della fideiussione sulla scorta di una attenta verifica delle clausole contrattuali e facendo corretta applicazione dei principi di diritto testé riportati.
2.7 A tal proposito si legge nella motivazione della sentenza: « sulla base di tutti i principi appena enunciati ritiene il Tribunale che la garanzia del 22/4/2019 debba essere qualificata come fideiussione. In primo luogo, il suo tenore complessivo non è inequivocabilmente volto a recidere il rapporto di accessorietà con l’obbligazione principale assunta dal debitore garantito Midal. E’ agevole infatti verificare che manca del tutto una previsione negoziale di pagamento a prima richiesta ‘senza eccezioni’ e che, anzi , alla clausola 2 del contratto si legge che i garanti ‘si obbligano a versare
alla Banca nei limiti dell’importo sopra indicato [cioè l’importo del finanziamento ottenuto dalla Midal dietro semplice invito della banca stessa a mezzo di lettera raccomandata, fax o telegramma, quanto dovuto dalla Debitrice, qualora questa mancasse, per qualsiasi motivo, alla puntuale esecuzione degli obblighi assunti. In caso di ritardo nel pagamento i garanti sono tenuti a corrispondere alla banca gli interessi di mora nella misura prevista a carico della Debitrice’ . Trattasi di disposizione che non esclude espressamente la possibilità per il garante di opporre eccezioni di sorta alla richiesta di pagamento della banca e che anzi, nella sua prima parte, sembra presupporre il collegamento con l’obbligazione garantita stabilendo che l’eventuale decadenza della debitrice dal beneficio del termine si intende automaticamente estesa ai garanti…….Oltre alle considerazioni appena espresse, già di per sé idonee a formare il convincimento del Tribunale sulla natura della garanzia in esame, va evidenziata la struttura della stessa -atto bilaterale del quale, a differenza che nella polizza avente funzione cauzionale, il debitore principale non è parte – e la natura gratuita rispetto alla normale onerosità del contratto autonomo …… »
2.8 Si tratta di un’interpretazione plausibile e non irragionevole, sicché la censura è, nel suo complesso, rivolta a sollecitare un diverso e non consentito riesame sull’interpretazione del contratto.
3. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 52 e 93 l. fall. e la falsa applicazione degli artt. 54, 105, 92, 108, 109, 111 e 111-bis l. fall. e 2741 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto l’inammissibilità della domanda del credito chirografario garantito applicando i principi e i richiami giurisprudenziali relativi all’insinuazione del creditore ipotecario nel Fallimento del datore dell’ipoteca per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito. Nella fattispecie in esame la pretesa insinuata era rivolta verso il garante, che è egli stesso debitore solidale con quello principale, con la conseguenza che lo strumento per la
partecipazione all’attivo del fallimento del fideiussore non poteva che essere quello di cui al combinato disposto degli artt. 52, 54 e 93 l. fall..
3.1 Il motivo è fondato.
3.2 Il fatto costitutivo del credito di RAGIONE_SOCIALE è dato dall’obbligazione di garanzia personale sorta in capo alla società fallita per effetto della fideiussione prestata ad ulteriore garanzia del finanziamento erogato dalla Banca in favore di Midal spa.
3.3 È evidente che, per effetto della costituzione della garanzia personale, RAGIONE_SOCIALE è diventata creditrice anche di RAGIONE_SOCIALE che, nella veste di fideiussore risponde, in solido con il debitore principale, con tutto il suo patrimonio ai sensi dell’art. 1944 c.c..
3.4 Il creditore può soddisfarsi sul patrimonio del fideiussore anche in sede concorsuale come si evince dall’art. 61, comma 1°, l. fall ., a tenore del quale « il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti per l’intero credito in capitale ed accessori, sino al totale pagamento ».
3.5 Il credito concorsuale vantato dall’istituto bancario garantito nei confronti del fallimento del fideiussore non poteva, quindi, che essere fatto valere con le forme ed il procedimento per l’accertamento dei crediti di cui agli artt. 52 e 93 e segg. l.fall.; la vicenda esaminata dal decreto che fa da sfondo al precedente di questa Corte, posto a base della decisione dall’impugnata sentenza, riguarda invece la fattispecie, non assimilabile all’obbligazione fideiussoria, del fallimento del terzo datore di ipoteca, che preclude al creditore ipotecario l’insinuazione allo stato passivo e ne consente, a determinate condizioni, la sola partecipazione alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita del bene sottoposto a garanzia ipotecaria.
Ciò in quanto il fallito, proprietario del bene ipotecato, è soggetto diverso dal debitore, mentre nel caso di specie, come sopra precisato, Bnl spa è creditrice della garante fallita.
3.6 Ha, quindi, errato il Tribunale di Latina a negare al creditore garantito la possibilità, alla stregua di qualsiasi creditore concorsuale, di domandare l’ammissione al passivo del fallimento del fideiussore coobbligato insieme al debitore principale.
Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 98 l. fall, in relazione all’art. 360, comma 1° n.4, c.p.c., per avere il Tribunale, dopo aver qualificato la garanzia come fideiussione, omesso ogni esame sulla validità del contratto di finanziamento concesso alla RAGIONE_SOCIALE costituente il rapporto principale, che era stata l’unica questione trattata in sede di accertamento dello stato passivo, così violando il principio tra chiesto e giudicato.
La mancata statuizione del Tribunale in ordine alla validità del rapporto principale viene denunciata, con il quarto motivo, anche sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art 360, comma 1° , n. 5, c.p.c..
5.1 Il credito derivante dalla fideiussione prestata dalla società fallita avrebbe dovuto esser ammesso al passivo in quanto provato dalla documentazione prodotta e fondato su un valido titolo contrattuale, avendo la Banca agito secondo liceità, prudenza e diligenza.
I due motivi, che investono la questione, dichiarata assorbita dal Tribunale, della validità dei rapporti sottesi alla costituzione di garanzia, sono, a loro volta, assorbiti.
Invero, nel giudizio di legittimità non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della decisione impugnata per l’accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l’esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l’eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le
suddette questioni precedentemente ritenute superate (Cass. 23558/2014).
7. Il quinto motivo del ricorso deduce la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1° , n. 3, c.p.c., per non avere il Tribunale ritenuto raggiunta la prova delle condizioni contrattuali stabilite dal conto corrente n. 17605 del 18/12/1995, malgrado la ricorrente avesse prodotto gli estratti conto e il contratto di conto corrente con le condizioni applicate.
7.1 Il motivo è inammissibile.
7.2 Si legge nell’impugnato decreto: « la mancata produzione del contratto di conto corrente del 14/12/1995 non consente di verificare la corrispondenza tra le condizioni pattuite e quelle effettivamente applicate dall’istituto bancario ricorrente. È infatti evidente che gli estratti conto e l’estratto conto certificato ex art . 50 TUB depositati in giudizio …. così come la produzione solo della prima pagina del contratto del 1995 non forniscono alcuna prova delle condizioni contrattuali stabilite dalle parti in relazione alle quali poter verificare la corretta quantificazione del credito insinuato ».
7.3 La censura, per come concretamente argomentata, si rivela essere, sostanzialmente, una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice di merito, così dimostrando di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione del vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una rivisitazione del suo giudizio non consentita alla Corte, alla quale non spetta il riesame della vicenda processuale, ma solo il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui competono, in via esclusiva, l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché la scelta, tra le complessive risultanze processuali, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. tra le tante Cass. nn. 12568/2019, 13881/2015, 24679/2013, 27197/2011 e 6694/2009) .
7.4 Non può, invero, consentirsi che una simile doglianza sia mascherata dai riferimenti agli artt. 115 e 116 c.p.c. La violazione dell’art. 115 c.p.c. rileva nella distinta condizione in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammessa solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come per es. il valore di prova legale), o al contrario non abbia osservato la specifica regola di valutazione di una prova così stabilita dalla legge; non mai invece ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (cfr. risolutivamente Cass., Sez. U., 20867/2020).
7.5 Giova, infine, ricordare che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto circa le prove proposte dalle parti (cfr., ex multis, Cass. 7919/2020, 13395/2018 e 15107/2013), evenienze non verificatesi nel caso di specie.
8. Il motivo del ricorso incidentale condizionato deduce la violazione degli artt. 1418 e 2744 c.c., per non essersi il Tribunale pronunciato sulla qualificazione dei rapporti intercorsi tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE attraverso il rilascio della garanzia, come un negozio indiretto mediante il quale si era posto in essere un patto commissorio, o comunque caratterizzato da difetto una causa tipica dei negozi costitutivi di garanzia per obbligazione di terzi.
8.1. Il motivo è inammissibile.
8.2 Il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall’accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza (Cass. 29662/2023).
In accoglimento del secondo motivo l’impugnato decreto va cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Latina, in diversa composizione, per un nuovo esame e anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibili il primo e il quinto motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo del ricorso principale , cassa l’impugnato decreto, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa al Tribunale di Latina, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME