Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32855 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32855 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12530/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale: EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di NOLA n. 196/2019 del 08/03/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
-con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Nola ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento di RAGIONE_SOCIALE (società scissa) proposta ex art. 98 legge fall. da RAGIONE_SOCIALE (newco beneficiaria) contro il diniego di ammissione del credito insinuato con riserva, sulla scorta di alcune cartelle esattoriali riguardanti la società scissa, ma notificate alla società beneficiaria in forza del vincolo di solidarietà tributaria, che in parte erano state oggetto di definizione agevolata (cd. rottamazione) e in parte erano state impugnate dinanzi al giudice tributario; diniego fondato sulla mancanza di prova del relativo pagamento da parte del coobbligato del fallito;
-il tribunale ha ritenuto, tra l’altro: « a) che il coobbligato, il quale intenda far valere, con l’ammissione al passivo, l’avvenuto pagamento successivo alla dichiarazione di fallimento, deve dimostrare, ai sensi della L. Fall., art. 61, comma 2, il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie; b) che il principio di cristallizzazione della massa passiva (ossia della sostanziale immutabilità dell’insinuazione) rende irrilevante il pagamento parziale, ancorché quest’ultimo esaurisca l’obbligazione del solvens (cfr. Cass., n. 26003/2018)»;
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione in due mezzi, illustrato da memoria; il Fallimento intimato non ha svolto difese.
Considerato che:
-il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e 96 legge fall. (in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) per avere il tribunale trascurato che: i) ai sensi dell’art. 96, n. 2 legge fall. possono essere ammessi con riserva i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore; ii) ai sensi dell’art. 87 d.P.R. n. 602/1973 i crediti erariali contestati vanno ammessi al passivo con riserva; iii) i debiti sub judice , oggetto di contenzioso tributario, integrerebbero la figura dei crediti condizionati, da ammettere al passivo con riserva;
-il secondo mezzo denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 61, 62 legge fall., dell’art. 1 d.l. n. 148/2017 (conv. con
modif. dalla legge n. 172/2017), dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016 (conv. con modif. dalla legge n. 225/2016) e dell’art 3 d.l. n. 119/2018 (conv. con modif. dalla legge n. 136/2018), in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. , sul rilievo che il credito di regresso non escusso avrebbe natura concorsuale e andrebbe equiparato alla categoria dei crediti condizionali ex art. 55, comma 3, legge fall., da ammettere al passivo con riserva, considerato anche il carattere satisfattivo ed estintivo degli accordi di rottamazione e che, anche a fronte di un pagamento parziale, il solvens avrebbe «diritto di essere ammesso al passivo per la somma pagata, a deconto del maggior dovuto del debitore principale»;
3. -il ricorso intercetta alcune questioni che l’intestata Sezione ha ritenuto di rimettere alla trattazione in pubblica udienza, segnatamente: i) la possibilità di ammissione al passivo con riserva del fideiussore non ancora escusso, quale creditore condizionale (ord. interlocutoria n. 22487/2023, in RG n. 9248/2019, PU 14/01/2025); ii) la configurabilità di un credito di rivalsa del fideiussore o del coobbligato del fallito prima del pagamento, l ‘ammissibilità dell’ammissione al passivo con riserva -anche alla luce delle limitazioni temporali del novellato art. 101 legge fall. -e la rilevanza della mancata richiesta di ammissione al passivo da parte del creditore principale e del sopravvenuto pagamento del debito da parte del coobbligato (ord. interlocutoria n. 10438/2024, in RG n. 25512/2016, PU 25/02/2025);
4. -sussistono dunque i presupposti per disporre il rinvio a nuovo ruolo, in attesa della definizione delle suddette questioni.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della definizione in pubblica udienza delle questioni in rilievo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/11/2024