Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30683 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30683 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 69-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell ‘ RAGIONE_SOCIALE composta anche da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE e, quale società beneficiaria della scissione parziale del 17/12/2015 cui è stato trasferito il contenzioso di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE PARTECIPAZIONI, rappresentate e difese dagli Avvocati
NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE-COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL ‘ EMERGENZA SOCIOECONOMICO-AMBIENTALE DEL BACINO IDROGEOGRAFICO DEL FIUME SARNO, rappresentata e difesa dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
e
SISTEMI DI RAGIONE_SOCIALE e REGIONE CAMPANIA, quale successore a titolo particolare del Commissario delegato;
– intimate – avverso la SENTENZA N. 2292/2018 della CORTE D ‘ APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 13/9/2018;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 29/10/2025;
rilevato che il ricorso pone le questioni relative a: 1) gli effetti dell a dichiarazione dello stato d’insolvenza e dell’ apertura della procedura di amministrazione straordinaria nei confronti di una società sui rapporti contrattuali conseguenti ad una RAGIONE_SOCIALE del quale la stessa sia la mandataria; 2) l’opponibilità alla procedura concorsuale dei pagamenti che, dopo l’apertura dell’amministrazione straordinaria, la Stazione appaltante abbia, quale terzo, direttamente eseguito, per opere realizzate in esecuzione dell’appalto pubblico aggiudicato all’RAGIONE_SOCIALE in questione, dei compensi maturati dai subappaltatori nei confronti di quest’ultima , se e nella misura in cui tali somme siano state conteggiate sui compensi che la
mandataria, in forza dell’atto costitutivo dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aveva il diritto di ricevere dalla Stazione appaltante, per le opere eseguite dalla stessa mandataria e/o per le opere realizzate dalle mandanti;
ritenuto che le questioni di diritto sopra indicate sono di particolare rilevanza;
letto l’art. 375, comma 1°, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette il ricorso alla pubblica udienza.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 29 ottobre 2025.
Il Presidente
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