Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34359 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 34359 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 30587-2021 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
IL RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE AMMINISTRATIVA , in persona del
Commissario Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, del 28/10/2021 R.G.N. 10837/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Opposizione allo stato passivo
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 07/10/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Bari, con il decreto impugnato, ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta da NOME COGNOME nei confronti de ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione coatta amministrativa volta all’ammissione di crediti derivanti da un preteso rapporto di lavoro subordinato, previa declaratoria di inefficacia della riserva apposta dal commissario liquidatore.
Il Tribunale, in sintesi, dopo aver evidenziato che la liquidazione coatta amministrativa costituisce un procedimento avente natura amministrativa e che il deposito dello stato passivo formato dal commissario liquidatore non acquista carattere giurisdizionale, ha proceduto alla verifica dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la cooperativa e l’COGNOME che della medesima era ‘amministratore e legale rappresentante’.
Ha quindi ritenuto che i documenti allegati dall’amministratore fossero liberamente valutabili dal giudice e che gli stessi non fossero sufficienti a ritenere raggiunta la prova dell’eterodirezione e, quindi, la soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, rammentando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la qualità di amministratore di società è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della società solo ove si accerti l’at tribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita e che l’amministratore fornisca la prova dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministr azione della società.
Il Tribunale ha conseguentemente respinto l’opposizione, con rigetto di tutte le pretese creditorie dell’istante.
Per la cassazione di tale provvedimento, ha proposto ricorso il soccombente con due motivi; ha resistito la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso, illustrato da memoria.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesi offerta da parte ricorrente:
1.1. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 98, 99 e 209 della Legge Fallimentare e degli artt. 112, 409 e 413 del codice di rito, deducendo: ‘Il Tribunale adito dal ricorrente con opposizione allo stato passivo ex artt. 98 e 209 L.F., pur senza essere stato investito da specifica e rituale impugnazione da parte del Commissario Liquidatore, ha ritenuto, in palese violazione del principio dispositivo di cui all’art. 112 c.p.c. e delle norme sulla competenza per materia del Giudice del lavoro, di dover accertare l’esistenza in concreto del rapporto di lavoro subordinato e degli elementi che lo caratterizzano, pur senza contestazione, da parte del Commissario Liquidatore, nella fase amministrativa di formazione dello stato passivo della l.c.a., espungendo, di conseguenza, anche il credito ammesso, sia pur con riserva’;
1.2. il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2735 c.c. e 2697 c.c. e la motivazione apparente su fatto decisivo ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., deducendo: ‘Erra il Tribunale nel disconoscere valenza
confessoria e la rilevanza di piena prova alla documentazione versata in atti e proveniente dalla stessa parte datoriale (Certificazione Unica, buste paga e estratto contributivo previdenziale), ai fini della ricorrenza del rapporto di lavoro dipendente intercorso tra il ricorrente e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, oggi in l.c.a.’.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
2.1. Il primo motivo è infondato.
Per incontrastata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio d’impugnazione proposto contro lo stato passivo del fallimento, nel regime introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006, il curatore è ammesso a proporre, a norma dell’art. 99, legge fall., con norma applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa in ragione del rinvio operato dall’art. 209 della stessa legge, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, anche nuove rispetto a quelle sollevate in sede di verifica dello stato passivo, rimanendo affidato al tribunale del reclamo il compito di garantire il diritto di difesa del reclamante, nelle forme compatibili con il rito camerale (cfr. Cass. n. 7918 del 2012; Cass. n. 8929 del 2012).
È stato, quindi, costantemente affermato che il giudice è tenuto ad accertare, anche di ufficio e indipendentemente dall’attività processuale della parte convenuta, il fondamento giuridico della domanda, sulla base di fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio, tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte in giudizio soltanto dalla parte interessata. Ciò sta a significare che tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza, o per la successiva caducazione del diritto con essa fatto valere, possono essere rilevate anche d’ufficio, in base alle risultanze ” rite et recte ” acquisite al
processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali, con l’effetto che la verifica attribuita al giudice in ordine alla sussistenza del titolo deve essere compiuta, di norma, ” ex officio ‘ in ogni stato e grado del processo, nell’ambito proprio di ognuna delle sue fasi (tra molte, Cass. n. 24972 del 2013 e Cass. n. 11108 del 2007; più di recente v. Cass. n. 16628 del 2025).
Nella specie, non solo, quindi, il commissario liquidatore poteva sollevare nuove eccezioni e, a maggior ragione, proporre nuove difese, ma, a prescindere da ciò, del tutto correttamente il giudice ha esercitato il proprio potere d’ufficio di accertare il fondamento della domanda proposta senza incorrere in alcuna violazione dell’art 112 c.p.c., atteso altresì che -come evidenziato dallo stesso Tribunale gravato – la liquidazione coatta amministrativa costituisce un procedimento avente natura amministrativa e, con il deposito in cancelleria, lo stato passivo formato dal commissario liquidatore non acquista carattere giurisdizionale, ma assolve ad una mera funzione di pubblicità e segna il momento a partire dal quale può aprirsi una fase giurisdizionale in caso di proposizione di uno dei ricorsi previsti dall’art. 209 legge fall. (Cass. SS.UU. n. 25174 del 2008; conf. Cass. n. 10932 del 2016).
2.2. Anche il secondo motivo non è accoglibile.
Il Tribunale si mostra ben consapevole della giurisprudenza di questa Corte che si è formata sulla compatibilità di un rapporto di lavoro subordinato con l’assunzione di cariche di vertice in ambito societario.
Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato (tra le risalenti v. Cass. n. 5944 del 1991; Cass. n. 11119 del 1993; Cass. n. 9368 del 1998) il principio che, per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra un membro del consiglio
di amministrazione di una società di capitali, ovvero di amministratore delegato, e la società stessa, è necessario che colui che intende far valere tale tipo di rapporto fornisca la prova della sussistenza del vincolo della subordinazione e, cioè, dell’assoggettamento, nonostante la suddetta carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso (Cass. n. 24972 del 2013).
Inoltre, occorre accertare l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale dalla carica sociale rivestita (Cass. n. 19596 del 2016; più di recente v. Cass. n. 18502 del 2023; Cass. n. 16674 del 2020)
In tali casi si impone al giudice della procedura concorsuale di verificare ‘l’avvenuta, concreta dimostrazione dell’effettiva cumulabilità della carica ( ndr. di amministratore) con quella di lavoratore subordinato della medesima società, mediante l’attribuzione allo stesso di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale, e la prova del vincolo di subordinazione, cioè dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di ammi nistrazione della società’ (in termini, Cass. n. 35088 del 2022).
L’accertamento della compatibilità dei diritti e dei doveri nascenti da un rapporto di lavoro subordinato con le funzioni di amministratore costituisce un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici (Cass. n. 5418 del 1996; Cass. n. 1081 del 1999; Cass. 12546 del 2000; Cass. n. 11978 del 2004; tutte più recentemente richiamate da Cass. n. 24972/2013 cit.).
Ciò posto, il motivo in scrutinio risulta inammissibile nella parte in cui invoca il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. al di fuori
dei limiti posti dalle Sezioni unite civili con le note pronunce nn. 8053 e 8054 del 2014, lamentando poi una motivazione apparente del decreto impugnato che avrebbe dovuto essere denunciata a mente del n. 4 dell’art. 360 c.p.c. e, comunque, da ritenersi insussistente.
Il Tribunale, infatti, non ha affatto omesso di valutare la documentazione allegata dall’opponente, ma ha liberamente apprezzato la medesima alla stregua del peculiare rapporto sussistente tra la cooperativa e il suo amministratore, tenuto conto delle contestazioni e deduzioni svolte dal Commissario liquidatore, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata secondo cui, in tali casi, incombe sull’amministratore l’onere di provare sia l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita sia l’assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società.
Poiché la valutazione del materiale probatorio, comprese le fonti documentali, esorbita certamente dai poteri di controllo di questa Corte di legittimità, non è, nella specie, neanche ravvisabile la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto il descritto onere probatorio incombeva pacificamente sull’amministratore.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 8.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 7 ottobre 2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME