Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34361 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 34361 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15424-2022 proposto da:
NOMECOGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Curatore Fallimentare pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronologico 1197/2022 del TRIBUNALE di ROMA, del 05/05/2022 R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/10/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
Opposizione allo stato passivo
R.G.N.15424/2022
COGNOME.
Rep.
Ud 07/10/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, con il decreto impugnato, ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE volta all’ammissione di crediti derivanti da un preteso rapporto di lavoro subordi nato quale dirigente della società, ‘per le competenze non pagate dal mese di febbraio 2019 al mese di giugno 2019’, oltre che per una ‘residua quota di trattamento di fine rapporto’, per un importo totale pari ad euro 336.566,47, oltre accessori.
Il Tribunale, premesso che l’opponente aveva avuto il ruolo di Amministratore Delegato della fallita dal 29.10.1997 al 16.1.1998 e dal 5.11.1999 sino alle dimissioni del 3.7.2019, ricoprendo anche il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 9.9.2015 al 5.12.2017, ha rammentato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la qualità di amministratore di società è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato solo ove si accerti l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita e che l’amministratore fornisca la prova dell’assoggettamento, nonostante la carica, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che la documentazione prodotta dall’istante, ‘seppur rilevante’, non fosse decisiva, argomentando che ‘tali documenti non sono idonei a fornire la dimostrazione che l’attività svolta dal COGNOME fosse assoggettata al vincolo della subordinazione, e tantomeno che egli fosse sottoposto, , al potere disciplinare o di controllo o alla direzione del Consiglio di Amministrazione, posto che queste circostanze devono essere provate non in astratto così come
enunciate in un formale apparato documentale, ma nel concreto atteggiarsi della prestazione lavorativa quale si è conformata nella quotidiana attività lavorativa’.
‘Tale prova secondo il Collegio -è totalmente mancata, posto che le prove orali articolate erano inammissibili in quanto del tutto generiche e comunque inconferenti rispetto alla materia del decidere’.
Per la cassazione di tale provvedimento, ha proposto ricorso il soccombente con tre motivi; ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE intimato, illustrato anche da memoria.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I primi due motivi di ricorso sono testualmente rubricati:
‘”Violazione o falsa applicazione dell’art. 2094, 2699, 2709 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3’ e ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. 115, 116 cpc in relazione all’art. 360 cpc. comma 1 -35’.
Nella comune illustrazione dei due motivi si critica il Tribunale per aver ritenuto che il ricorrente non avesse fornito la prova che la sua attività di dirigente fosse assoggettata al vincolo della subordinazione; si eccepisce che dalla copiosa documentazione prodotta era evincibile la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale; si riportano i contenuti delle difese degli atti del merito a confutazione del ‘provvedimento di rigetto adottato dal Giudice Delegato’.
Col terzo motivo si contesta la mancata assunzione della prova testimoniale, benché richiesta.
Il ricorso, per come formulato, risulta inammissibile.
2.1. Il Tribunale si mostra, nella premessa in diritto, ben consapevole della giurisprudenza di questa Corte che si è formata sulla compatibilità di un rapporto di lavoro subordinato con l’assunzione di cariche di vertice in ambito societario.
Questa Corte ha ripetutamente affermato (tra le risalenti v. Cass. n. 5944 del 1991; Cass. n. 11119 del 1993; Cass. n. 9368 del 1998) il principio che, per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, ovvero di amministratore delegato, e la società stessa, è necessario che colui che intende far valere tale tipo di rapporto fornisca la prova della sussistenza del vincolo della subordinazione e, cioè, dell’assoggettamento, nonostante la suddetta carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso (Cass. n. 24972 del 2013).
Inoltre, occorre accertare l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale dalla carica sociale rivestita (Cass. n. 19596 del 2016; più di recente v. Cass. n. 18502 del 2023; Cass. n. 16674 del 2020)
In tali casi si impone al giudice della procedura concorsuale di verificare ‘l’avvenuta, concreta dimostrazione dell’effettiva cumulabilità della carica ( ndr. di amministratore) con quella di lavoratore subordinato della medesima società, mediante l’attribuzione allo stesso di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale, e la prova del vincolo di subordinazione, cioè dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di ammi nistrazione della società’ (in termini, Cass. n. 35088 del 2022).
L’accertamento della compatibilità dei diritti e dei doveri nascenti da un rapporto di lavoro subordinato con le funzioni di amministratore costituisce un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici (Cass. n. 5418 del 1996; Cass. n. 1081 del 1999; Cass. 12546 del 2000; Cass. n. 11978 del 2004; tutte più recentemente richiamate da Cass. n. 24972/2013 cit.).
Tale orientamento ha trovato piena conferma anche in ambito tributario, affermandosi il seguente principio di diritto: ‘In tema di imposte sui redditi, sussiste l’assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell’ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l’essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente. La compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente della stessa società, ai fini della deducibilità del relativo costo dal reddito di impresa, non deve essere verificata solo in via formale, con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere societarie, occorrendo invece accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita’ (Cass. n. 5318 del 2025; conf. a Cass. n. 11161 e n. 36362 del 2021).
2.2. Ciò posto, i motivi di ricorso in esame denunciano solo formalmente pretesi errores in iudicando , ma nella sostanza contestano la valutazione del materiale probatorio operata dai giudici del merito in ordine alla sussistenza o meno di un rapporto di lavoro dirigenziale concorrente con gli incarichi di amministrazione della società, come conclamato anche dall’improprio riferimento alla pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.
Come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre).
Parimenti la pronuncia rammenta che la violazione dell’art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa seco ndo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria
(come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (in conformità, v., di recente, Cass. n. 9731 del 2025).
È noto poi che la violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 26769 del 2018; in conformità, Cass. n. 26739 del 2024), mentre nella specie parte ricorrente critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa l’inesistenza di una subordinazione nella peculiare ipotesi di coesistenza con incarichi di vertice societario, opponendo una diversa valutazione.
2.3. Parimenti inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, in mancanza di adeguati riferimenti al vizio denunciato, non consentendo il tenore argomentativo della censura la riconduzione immediata ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabil ite tassativamente dall’art. 360, primo comma c.p.c. (cfr. Cass. n. 10862 del 2018; Cass. n. 13657 del 2021).
Nella sostanza chi ricorre sembra dolersi della mancata ammissione della prova testimoniale da parte del Tribunale, che tuttavia ha giudicato le prove orali richieste inammissibili ‘ in quanto del tutto generiche e comunque inconferenti rispetto alla materia del decidere ‘.
Si tratta di un giudizio di ‘irrilevanza’ della prova articolata che resta al di fuori del perimetro di quanto è sindacabile in sede di legittimità.
Secondo un insuperato insegnamento delle Sezioni unite (sent. n. 8077 del 2012) questa Corte ha ampia latitudine nel sindacato dell’ error in procedendo ‘solo per quei vizi del processo che si sostanziano nel compimento di un’attività deviante rispetto alla regola processuale rigorosamente prescritta dal legislatore’, come ‘quando si tratta di stabilire se sia stato o meno rispettato il modello legale d’introduzione del giudizio che richiede una modalità di formulazione della domanda idonea alla corretta instaurazione del contradditorio’. Diverso, invece, ‘il caso in cui lo stesso legislatore abbia conferito al giudice di merito il potere di operare nel processo scelte discrezionali, che, pur non essendo certamente libere nel fine, lasciano tuttavia al giudice stesso ampio margine ne valutare se e quale attività possa o debba essere svolta’, come -appunto -nel caso di ‘valutazioni che il giudice è chiamato a compiere in ordine alla rilevanza di mezzi di prova dei quali sia stata chiesta l’ammissione’; situazione nella quale ‘la decisione si riferisce, certo, ad un’attività processuale, ma è intrinsecamente ed inscindibilmente intrecciata con una valutazione complessiva dei dati già acquisiti in causa ed, in definitiva, della sostanza stessa della lite’. ‘ Il che spiega -concludono le Sezioni unite – perché siffatte scelte siano riservate in via esclusiva al giudice di merito e perché, quindi,
pur traducendosi anch’esse in un’attività processuale, esse siano suscettibili di essere portate all’attenzione della Corte di cassazione solo per eventuali vizi della motivazione che le ha giustificate, senza che a detta corte sia consentito sostituirsi al giudice di merito nel compierle’.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 10.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 7 ottobre 2025.
La Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME